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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3799/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina presso lo studio dell'avv. Salvatore Lincon che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesca Ferro, per procura in atti,
ricorrente
e
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della stessa, dal cui direttore avv. Antonino Comunale, è rappresentata e difesa per procura in atti,
resistente
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 adiva questo Parte_1
giudice del lavoro e, premesso di essere dirigente medico dell' , in forza presso Controparte_1
l' , lamentava di non aver potuto usufruire, per l'intero periodo dal 1 maggio 2020 Parte_2
al 16 agosto 2023, tranne che in rare occasioni, del servizio mensa istituito dall' attese le evidenti CP_1
ragioni di servizio correlate alla continuità assistenziale che gli impedivano di allontanarsi dal reparto per fruire della pausa e, quindi, consumare il pasto. Lamentava, inoltre, l'inidoneità della nuova variante dei cestini pasto a garantire il diritto del personale alla pausa, essendo la somministrazione limitata alla fascia oraria 19-20, così da costringere nell'eventualità il lavoratore a recarsi con largo anticipo sul luogo di lavoro, finanche prima dell'inizio del turno. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla pausa per tutti i turni superiori alle 6 ore e, per l'effetto, stante l'impossibilità di fruire del servizio mensa o delle sue modalità sostitutive (cestini pasto) per le richiamate esigenze di servizio, di godere per i medesimi turni del buono pasto, con condanna dell' a corrispondergli la somma di 2.126,95 euro (4,13 euro x 515 CP_1
turni), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per i turni eccedenti già svolti nel periodo 1 maggio 2020 – 16 agosto 2023.
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza del 10 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- - Si premette che per ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore. Tale diritto è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023 quanto alla sanità privata, n. 9206/2023,
n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie per i dipendenti dell'area della dirigenza medico-veterinaria esso trova la sua fonte non già nell'art. 29 del CCNL di comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 (poi modificato dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009) - richiamato in ricorso – relativo al personale non dirigente, bensì nell'art. 24 (rubricato “Mensa”) del CCNL integrativo del CCNL 1998-2001 dell'8 giugno 2000, stipulato il 10 febbraio 2004, così come modificato dall'art. 18 del CCNL integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008, stipulato il 6 maggio 2010, il quale dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione
e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista.
Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.”.
Nell'esegesi della richiamata disposizione, così come di quella analoga dettata per il personale di comparto, la prima questione problematica discende dall'utilizzo, nel primo comma, del verbo "possono", che può essere interpretato sia in termini di semplice facoltà per le singole Aziende di istituire (o meno) mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sia - come risulta preferibile - di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
Infatti, l'istituzione di tale servizio può creare problemi di tipo economico e organizzativo, il che spiega perché resti oggetto di una libera scelta dell'amministrazione. Tuttavia, non le si può riconoscere una simile discrezionalità anche nell'erogazione del pasto con modalità sostitutive, tant'è che il secondo comma della norma riconosce espressamente il diritto alla mensa per tutti i dirigenti, seppur con i limiti ivi stabiliti.
Per di più l'inciso aggiunto nel 2010 al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 24 esclude un potere discrezionale delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL, riconducendo alla loro autonomia gestionale solo l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi.
Occorre, quindi, accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico.
In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i contratti collettivi contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Mentre nel caso di specie gli unici riferimenti contenuti nel
CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Né è possibile richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 cit. va interpretato in combinato disposto con il D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), il cui art. 8 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Si tratta allora di stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma
2 del richiamato art. 24, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Da essa si ricava che la fruizione del pasto – e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 cit. a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non può essere inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le sei ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
In questa disposizione non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
Quindi tale disposizione risulta l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 24 del CCNI del 10 febbraio 2004
In assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative si deve escludere che l'esercizio del diritto alla mensa richieda presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
In definitiva questo diritto va riconosciuto a tutti i dipendenti, dirigenti e non, che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (quale quello che giornalmente eccede le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto. Di recente la Corte di Cassazione con riferimento al personale di comparto ha, invero, precisato che
“il lavoratore ha diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (cfr. n. 32113/2022) e che
“l'attribuzione del buono pasto … è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (v. ex multis, Cass. n. 5547/2021, secondo cui per cui le particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre
2001, analogo come visto all'art. 24 qui esaminato, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
conf. n. 15629/2021). Di contro “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena” (cfr. Cass.n.
23255/2023).
2.1.- Richiamando i precedenti di questo ufficio (sentenze nn. 1327/2025 e 1015/2024), alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si evidenzia inoltre che con riferimento al personale dirigente non possono ravvisarsi ragioni ostative al riconoscimento di simile diritto nelle suindicate modifiche normative, atteso che le disposizioni contenute nell'art. 24 cit. sono state modificate soltanto ai commi 1 e 4 dall'art. 18 del successivo CCNI e non sono state abrogate dal successivo CCNL dell'Area
Sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019.
Dunque, l'impossibilità di usufruire della mensa, ove prevista, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata, non fa venir meno il diritto del personale turnista alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto a fruirne con modalità sostitutive, ossia al buono pasto.
3.- Tanto premesso, nel caso di specie ha dedotto di aver Parte_1
prestato servizio nel periodo considerato quale dirigente medico dell'U.O. di , con orario, Parte_2
confermato dalla stessa Azienda, di 38 ore settimanali articolate su sei giorni lavorativi, con turni dalle 6 alle 14:30, dalle 13 alle 20:30 e dalle 20 alle 8, tutti superiori alle 6 ore, come comprovato dai fogli di rilevazione presenze in atti;
ha poi precisato di aver svolto nel periodo considerato, 1 maggio 2020 – 16 agosto 2023, n. 515 turni superiori alle 6 ore (circostanza, questa, non contestata dall' . CP_1
L'istante ha, però, lamentato l'impossibilità di fruire della pausa (del resto mai conteggiata dall' , in ragione di generiche esigenze di servizio e di continuità assistenziale che gli avrebbero CP_1
impedito di sospendere l'attività lavorativa e allontanarsi dal reparto;
ha, tuttavia, precisato in ricorso di aver comunque occasionalmente fruito del servizio mensa nel periodo in oggetto - in realtà per ben 132 volte -, compatibilmente con gli orari di apertura della mensa e le esigenze del reparto di appartenenza. Tale circostanza, documentalmente provata (cfr. rendicontazione accessi mensa in atti, dalla quale risulta che nell'anzidetto periodo il ha fruito del servizio in 126 occasioni) è stata specificata, poi, Pt_1 dall'Azienda, la quale ha precisato che in alcuni casi il ricorrente avrebbe addirittura fruito del servizio a spese dell' pur non avendone diritto (es. turno dell'8 aprile 2022, in cui la prestazione resa era inferiore CP_2
alle 3 ore, dalle 12:29 alle 15:21 e turno del 24 giugno 2022, con prestazione di meno 6 ore, dalle 7:54 alle
14:10); e sul punto l'istante nulla ha eccepito.
Va a questo punto precisato che l'obbligazione posta in capo al datore di lavoro dall'art. 29 cit. ha natura di obbligazione alternativa, con la conseguenza che egli, una volta istituto il servizio mensa nei modi previsti dalla contrattazione collettiva e garantitone l'accesso ai lavoratori aventi diritto, si libera dall'obbligo, non configurandosi di contro un diritto del lavoratore alla fruizione, a libera scelta e in modo alternativo, della mensa o delle sue modalità sostitutive (a titolo esemplificativo, distribuzione di pasti confezionati, erogazione del buono pasto).
Un simile diritto non è stato poi riconosciuto nei precedenti resi da questo ufficio in materia (v. ex multis Trib. Messina n. 2247/2023, n. 505/2023 e n. 413/2023 rese nei confronti di altri dipendenti turnisti della stessa , pur appartenenti al comparto) o negli altri richiamati dal ricorrente, laddove si è CP_3
piuttosto acclarato il diritto dei lavoratori “alla pausa mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ovvero alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive, ovvero ancora all'erogazione di buoni pasto” – e, quindi, a modalità alternative di esercizio di uno stesso diritto.
Ne consegue che una volta provato da parte dell' l'avvenuto adempimento all'obbligazione CP_1
alternativa posta a suo carico (nella specie neppure in contestazione, stante la pacifica istituzione del servizio mensa per l'intero periodo dedotto in giudizio, fatta eccezione per i soli turni notturni, in relazione ai quali l'estensione degli orari del servizio anche alla fascia serale, 19-20:30, è avvenuta solo a decorrere dal 7 aprile 2022), è onere del lavoratore, secondo i normali criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697
c.c., allegare e provare la sussistenza di valide ragioni di servizio (quali, a titolo esemplificativo, la continuità dell'attività chirurgica negli specifici turni oggetto di causa) comportanti l'impossibilità di sospendere, anche temporaneamente, l'attività lavorativa.
E nella specie il ricorrente si è limitato nell'atto introduttivo a richiamare generiche esigenze di servizio e di continuità assistenziali, rimaste però prive di riscontro probatorio: i capitolati di prova articolati in ricorso riguardano, infatti, i soli orari di apertura e chiusura della mensa o delle modalità sostitutive
(circostanze documentali) e, in via generica, la sussistenza di “esigenze correlate alla cura ed all'assistenza dei pazienti” che impedirebbero al ricorrente, “superate le sei ore lavorative” di “recarsi in mensa per consumare il pasto”, senza alcun riferimento specifico ai turni per i quali l'istante chiede il risarcimento.
Esse, inoltre, risultano comunque smentite dalla sua pacifica fruizione in più occasioni del servizio mensa a spese dell' sicché, in assenza di elementi ulteriori, le pretese risarcitorie del ricorrente, in CP_1
relazione a tutti i turni mattutini e pomeridiani eccedenti e a quelli notturni successivi al 7 aprile 2022, sono infondate. La resistente ha, infatti, precisato di aver approvato, solo in data 7 aprile 2022, con delibera n. 549, il nuovo regolamento aziendale per l'accesso e la fruizione del servizio di mensa, estendendo in via sperimentale per 2 mesi l'apertura della mensa serale nella fascia 19-20:30 (delibera n. 548 del 7 aprile
2022), poi sostituita con la variante dei cestini freddi, ritirabili dalle 19 alle 20, in forza del contratto stipulato con la ditta Elior Ristorazione s.p.a., tutt'ora in essere (cfr. delibera n. 1140 del 10 agosto 2022).
3.1.- E', dunque, pacifico che per il periodo antecedente al 7 aprile 2022 l' non abbia erogato CP_1
ai dipendenti il servizio mensa serale né le modalità ad esso sostitutive (buono pasto).
Dai fogli presenze in atti risulta che nel periodo 1 maggio 2020 – 6 aprile 2022 il ha svolto Pt_1
n. 150 turni notturni, eccedenti le sei ore, per i quali ha dunque diritto al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
Per l'effetto, tenuto conto del numero dei turni e del costo del pasto stabilito dal CCNL (4,13 euro a carico del datore di lavoro) l' va condannata a corrispondergli a tale titolo la somma di Controparte_1
619,5 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
3.2.- Quanto, invece, al periodo successivo il ricorrente ha dedotto anzitutto l'impossibilità di fruire della pausa, per tutti i turni mattutini, pomeridiani e notturni, in ragione delle nuove previsioni della regolamentazione aziendale del 2022, che ne avrebbero limitato l'accesso ai soli dipendenti impegnati in attività lavorativa superiore alle 6 ore, purché protratta per almeno altre 2 in ragione di motivate esigenze di servizio.
Dall'esame del regolamento in atti risulta, tuttavia, che il diritto alla fruizione del servizio mensa è stata riconosciuto a tutto il “personale dipendente dell' , ai lavoratori impiegati presso l' CP_3 CP_2 con rapporto dipendente o assimilato al lavoro dipendente” e “ai lavoratori di Aziende, Enti o altri Soggetti giuridici che intrattengano con l' un rapporto disciplinato da una Controparte_1 convenzione o da un contratto d'appalto”, estendendolo altresì nei confronti di quei dipendenti la cui prestazione – normalmente di 6 ore e, quindi, non legittimante il riconoscimento del diritto alla pausa – si estenda per altre 2 per esigenze di servizio.
Tali disposizioni, lungi dall'introdurre presupposti di esercizio del diritto ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ne garantiscono invece la fruizione anche a dipendenti che in caso contrario ne risulterebbero esclusi, rientrando del resto nella piena autonomia gestionale dell'Azienda la possibilità di organizzare e gestire il servizio, nei limiti delle regole di fruibilità ed esercizio definite dal c.c.n.l.
Ciò giustifica, altresì, la possibilità per l' di garantire la fruizione della pausa tramite modalità CP_1
sostitutive all'istituzione del servizio mensa quale, nella specie, la distribuzione dei cestini pasto freddi (cfr. deliberazione n. 1140 del 10 agosto 2022), a nulla rilevando che la consumazione effettiva del pasto avvenga in fasce orarie diverse da quelle normalmente destinate ad essa o finanche prima del decorso delle 6 ore, come peraltro pacificamente accaduto nella specie (v. a titolo esemplificativo turno del 15 maggio 2020 in cui, secondo quanto indicato in memoria dall' e non contestato, il ricorrente ha effettuato l'accesso CP_1
alla mensa alle ore 14:04, pur avendo iniziato il turno alle 9:09; o turno del 7 giugno 2021, in cui egli ha timbrato l'accesso alla mensa alle 13:34 pur essendo entrato in servizio alle 7:52).
Questo permette di superare, inoltre, seppur solo parzialmente, l'ulteriore censura mossa dal ricorrente circa l'incompatibilità tra la fascia oraria stabilita per il ritiro del cestino pasto e l'inizio della propria prestazione lavorativa (ore 20).
Dalla documentazione in atti (cfr. nota n. 41087 del 23 settembre 2022) risulta, infatti, che a far data dal 26 settembre 2022 la somministrazione del pasto serale avviene mediante la distribuzione di cestino freddo, prenotabile giornalmente dalle 8 alle 12 e ritirabile e consumabile presso i locali del servizio ristorazione tra le 19 e le 20.
Ebbene, dall'estratto della rilevazione presenze risulta che nel periodo 26 settembre 2022 – 16 agosto
2023 il si è effettivamente recato in servizio alle 20 o dopo solo in data 26 settembre 2022 (ore Pt_1
20:03), 6 novembre 2022 (ore 20:00), 8 dicembre 2022 (ore 20:45), 19 dicembre 2022 (ore 20:08), 11 marzo
2023 (ore 20:02), 20 marzo 2023 (ore 20:00), 4 aprile 2023 (ore 20:05), 15 maggio 2023 (ore 20:02), 8 giugno 2023 (ore 20:20), 13 giugno 2023 (ore 20:03), 19 giugno 2023 (ore 20:04), 23 giugno 2023 (ore
20:02), 31 luglio 2023 (ore 20:02), 4 agosto 2023 (ore 20:00), sicché in relazione a tali turni, stante l'effettiva incompatibilità tra l'orario di servizio del ricorrente (dirigente medico con tipologia di orario flessibile) e la fascia oraria stabilita per il ritiro del cestino pasto, egli ha diritto al risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto.
L va, dunque, condannata a corrispondergli a tale titolo l'ulteriore somma di 57,82 euro, oltre CP_1
accessori dal dovuto al soddisfo.
La pretesa va, invece, respinta in relazione agli altri turni per i quali non sussiste la lamentata incompatibilità.
4.- L'accoglimento non integrale della pretesa, in ragione del diverso importo del credito accertato rispetto a quello richiesto, giustifica la compensazione per 2/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della serialità, in 123,16 euro, di cui 16,3 euro per esborsi, oltre accessori
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta: 1) condanna l' a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di 677,32 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria senza
[...]
cumulo dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore durante i turni notturni svolti dal 1 maggio 2020 al 16 agosto 2023;
2) condanna, altresì, detta a rimborsare al ricorrente 1/3 delle spese del giudizio, liquidato in CP_1
123,16 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro