Rigetto
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03500/2025REG.PROV.COLL.
N. 07275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7275 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rino Battocletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Rino Battocletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta, ai sensi dell’art. 2087 c.c., dall’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- nei confronti del Ministero della difesa.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dal ricorso di primo grado e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
-il signor -OMISSIS- - attualmente in servizio presso la centrale operativa della compagnia di Treviso- ha partecipato alla missione di pace denominata “-OMISSIS-”, dislocato nel reggimento MSU di stanza a -OMISSIS- (Iraq), ed è stato coinvolto nell’attentato terroristico sferrato contro la base militare italiana “-OMISSIS-” in data 12 novembre 2003;
-a seguito delle lesioni riportate, il militare ha percepito le seguenti indennità: i) euro 15.124,83 a titolo di premio di polizza; ii) euro 53.270,25 a titolo di speciale elargizione; iii) euro 33.180,00 a titolo di speciale elargizione per aggravamento; iv) euro 450.148,23 a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, da erogarsi per tutta la durata della vita (per un ammontare ancora da percepire pari ad euro 994.169,45, calcolato secondo il criterio di capitalizzazione previsto dall’art. 10, comma 2, l. n. 302/1990);
-con atto di citazione del 21 maggio 2015 l’interessato adiva il tribunale civile di Roma al fine di veder dichiarata la responsabilità datoriale del Ministero della difesa, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno sofferto a seguito dell’attentato;
-con sentenza n. 22513 del 20 novembre 2018 il tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
-con ricorso in riassunzione notificato in data 18 luglio 2019 il signor -OMISSIS- adiva il T.a.r. per il Veneto chiedendo la condanna del Ministero al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti “ nella misura indicata nella perizia medico legale prodotta o in quella che risulterà in corso di causa; oltre interessi e rivalutazione ”. In particolare, chiedeva il ristoro delle seguenti voci:
a) danni non patrimoniali (per inabilità temporanea biologica e lavorativa di 190 giorni pari ad euro 18.007,50; per invalidità permanente al 33% pari ad euro 246.898,26; per danno morale ed esistenziale pari ad euro 88.301,92) per un ammontare complessivo non inferiore ad euro 353.207,68; b) danni patrimoniali per perdita di indennità di missione per il periodo intercorrente dal 15 novembre 2003 al 20 febbraio 2004, per i giorni di licenza e di riposo non fruiti e mai indennizzati, per perdita di chance e per lucro cessante sia in ambito lavorativo che privato.
3. Il T.a.r. per il Veneto, sez. I, con sentenza n. -OMISSIS-:
a) ha esaminato in via prioritaria l’eccezione di compensatio lucri cum MN , formulata dal Ministero (capo 1);
b) ha, conseguentemente, respinto la domanda risarcitoria rilevando che:
b1) quanto all’indennizzo assicurativo, la stessa quietanza precisa che tale importo è stato incassato dall’interessato a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di ogni danno (capo 4.1);
b.2) anche le somme di euro 53.270,25 e di euro 33.180,00 corrisposte dall’Amministrazione statale a titolo di speciale elargizione, ai sensi della l. 206 del 2004, devono essere diffalcate dal risarcimento richiesto (capo 5);
b.3) le medesime considerazioni valgono per le somme corrisposte a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 2 l. 407 del 1998 e 5, comma 3, l. 206 del 2004 (capi 6, 6.1, 6.2);
b4) l’Amministrazione statale ha già riconosciuto al ricorrente una somma pari a complessivi euro 1.357.821,19 – non cumulabile con il risarcimento - ampiamente superiore a quella richiesta in questa sede a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad euro 353.207,68 (capo 7);
b5) quanto alle domande di risarcimento del danno patrimoniale concernenti la perdita di indennità di missione, i giorni di licenza e di riposo non fruiti né indennizzati, il ricorrente nulla ha dedotto e provato (capo 8);
b6) poiché le somme corrisposte al ricorrente risultano idonee a compensare tutte le voci di danno, non è necessario disporre la richiesta consulenza tecnica d’ufficio (capo 9);
c) ha compensato tra le parti le spese di lite.
4. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato in data 2 settembre 2022, articolando tre autonomi motivi- estesi da pagina 7 a pagina 16 - rubricati, rispettivamente, “ primo motivo ”, “ secondo motivo ” e “ terzo motivo ”. Ha riproposto, infine, le questioni di merito non esaminate dal T.a.r. in quanto assorbite.
5. Si è costituito per resistere il Ministero della difesa.
6. Nel corso del giudizio:
a) l’appellante ha depositato i decreti del Ministero dell’interno di riconoscimento dello status di vittima del dovere, le ordinanze istruttorie emesse in analoghi giudizi proposti dinanzi al T.a.r. per il Lazio con cui è stata disposta c.t.u. per la quantificazione dei danni nonché memorie conclusionali e di replica;
b) il Ministero ha depositato la documentazione relativa ai benefici già riconosciuti all’appellante, tra cui un prospetto delle somme ancora da percepire a titolo di vitalizio, pari ad euro 994.169,45, e una memoria conclusionale recante il prospetto delle indennità percepite e percipiende per un ammontare complessivo pari ad euro 1.545.892,76.
7. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione (8 aprile 2025, ore 9,36) il difensore dell’appellante ha depositato istanza di liquidazione degli onorari e delle spese per gratuito patrocinio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, l. n. 206/2004 (il quale dispone che “ il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato ”).
8. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Quanto al primo motivo di appello-relativo al capo n. 9 della sentenza con cui il T.a.r. ha respinto la richiesta di c.t.u. per la quantificazione del danno- l’appellante non ha fornito nemmeno un principio di prova di aver subito un danno superiore all’ammontare già riconosciuto a titolo indennitario, tale da giustificare l’approfondimento istruttorio richiesto.
11. Nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente ha prodotto:
a) una perizia di parte datata 22 novembre 2013 da cui risulta un’inabilità temporanea di 190 giorni e un danno biologico permanente del 33% (doc. 104);
b) la copia degli esiti delle visite mediche del 2015, valutate dalla commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di DO (verbale del 12 gennaio 2016) con il riconoscimento di un’invalidità complessiva per aggravamento- ivi incluso il danno morale- del 39% (doc. 110 e 111);
c) ulteriore documentazione medica datata 2019-2021 (doc. nn. da 120 a 124) che non evidenzia un aggravamento ulteriore rispetto a quello già emerso dalla documentazione del 2015 e riconosciuto dalla C.M.O. In particolare:
c1) la RM rachide cervicale del 3 luglio 2019 rileva alcune protusioni in C5-C6 e “ bulging ” discale in C6-C7, senza evidenti compressioni erniarie né segni di compressione del midollo spinale (la visita ortopedica del 26 ottobre 2015 evidenziava ernia paramediana C6-C7 e protusione C5-C6, sofferenza radicolare C6-C7);
c2) il referto di visita dermatologica del 14 dicembre 2021 ha contenuto pressoché coincidente con quello del 28 ottobre 2015;
c3) il referto di visita otorinolaringoiatrica del 15 dicembre 2021 segnala la persistenza di ipoacusia e vertigini già presenti all’esame del 23 ottobre 2015, senza evidenziarne l’aggravamento;
c4) il referto di eletromiografia del 21 dicembre 2021 rileva una sofferenza radicolare cronica in C6 e C7 (già diagnosticata il 26 ottobre 2015) e una sofferenza radicolare di tipo recente in C5 della quale non viene segnalata la riconducibilità all’evento traumatico;
c5) il referto di visita neurologica del 21 dicembre 2021 evidenzia una “ possibile” radicolopatia, oltre a una rigidità muscolare già emersa nella visita del 26 ottobre 2015.
12. Ciò posto, è possibile formulare le seguenti simulazioni in ordine al danno non patrimoniale astrattamente risarcibile, calcolato secondo le c.d. “tabelle di Milano” e la tabella unica nazionale introdotta con d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025 (relativa alle macrolesioni da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, utilizzabile come ulteriore parametro di raffronto):
a) un’ipotesi basata sulla documentazione in atti, ma comunque estremamente favorevole al ricorrente (il quale, come rilevato al § 11, non ha dimostrato un aggravamento ulteriore rispetto a quello valutato dalla C.M.O.), che tiene conto della percentuale di invalidità complessiva del 39% riconosciuta dalla commissione medica in data 12 gennaio 2016 e della massima personalizzazione possibile del danno morale, calcolata sull’intera percentuale del 39% (pur essendo questa già comprensiva di un danno morale pari al 9%).
I risultati sono un danno non patrimoniale massimo pari a:
a1) euro 308.397,00 secondo le tabelle di Milano del 2018;
a2) euro 363.398,00 secondo le tabelle di Milano del 2024;
a3) euro 304.387,79 secondo la tabella unica ex d.P.R. n. 12/2025 (elevato ad euro 395.704,13 con l’applicazione dell’aumento massimo del 30% previsto dall’art. 138, comma 3, codice assicurazioni private (c.a.p.), a mente del quale “ Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno …. può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento ”);
b) un’ipotesi estrema ed irrealistica, fondata su una percentuale di invalidità permanente pari al 100 % e la massima personalizzazione possibile del danno morale (si ricorda che l’interessato presta ancora servizio).
I risultati sono un danno non patrimoniale massimo pari a:
b1) euro 1.244.759,00 secondo le tabelle di Milano del 2018;
b2) euro 1.466.754,00 secondo le tabelle di Milano 2024;
b3) euro 1.453.498,81 secondo la tabella unica ex d.P.R. n. 12/2025 (elevato ad euro 1.889.548,45 applicando anche l’aumento massimo del 30% previsto dall’art. 138, comma 3, c.a.p.).
13. Come evidente dai calcoli sopra riportati, anche nell’ipotesi estrema (invalidità permanente totale e massimo aumento per danno morale) gli importi si attestano ampiamente sotto la soglia di euro 1.545.892,76 riconosciuta al ricorrente (il quale non contesta l’ammontare indicato dall’Amministrazione: cfr. pag. 2 memoria di replica del 18 marzo 2025), salvo che nell’ipotesi di invalidità permanente totale sub b3) e solo nel caso di massimo incremento percentuale ai sensi dell’art. 138, comma 3, c.p.a., che non solo è una ipotesi irrealizzabile ma è rimessa alla facoltà del giudice ed è comunque subordinato alla prova del danneggiato (nella specie vi è prova del contrario essendo il militare, fortunatamente, ancora validamente in servizio).
14. Il ricorrente non ha prodotto alcuna perizia atta a dimostrare un aggravamento delle patologie –aggravamento che, giova ribadire, nemmeno emerge dalla documentazione medica prodotta- tale da determinare un’invalidità permanente superiore alla percentuale riconosciuta dalla C.M.O. o un’invalidità permanente totale con massima personalizzazione del danno morale e massima incidenza sugli aspetti dinamico relazionali ai fini della quantificazione secondo il criterio sub b3) e applicazione della percentuale massima di incremento prevista dall’art. 138, comma 3, citato.
15. Emerge, invece, dagli atti di causa (e anche dall’atto di appello, pag. 9) che il militare continua a prestare servizio nell’Arma, sicché-esclusa l’ipotesi estrema sopra illustrata-qualunque ipotesi intermedia di invalidità tra il 39% già riconosciuto e l’irrealistico 100% condurrebbe, in ogni caso, ad un danno non patrimoniale ampiamente inferiore alla somma ottenuta a titolo di indennizzo.
16. Va rimarcato che, come ribadito anche di recente da questa sezione (n. 2159 del 2025 e n. 1526 del 2025), ancorché il danno non patrimoniale vada risarcito integralmente, ciò non deve dar luogo a duplicazioni risarcitorie, costituendo le varie voci di danno (biologico, morale, esistenziale) soltanto aspetti “descrittivi” dell’unica voce di danno costituita dal danno non patrimoniale. Laddove il pregiudizio non patrimoniale da lesione alla salute sia liquidato utilizzando le tabelle di Milano, il “danno morale” (dalle stesse ridefinito come “danno da sofferenza soggettiva interiore”) è già incorporato nel valore di punto ai fini della liquidazione.
17. In definitiva, il danno non patrimoniale, comprensivo delle sue varie declinazioni (biologico, morale, esistenziale) risulta integralmente e ampiamente “coperto” dai benefici già riconosciuti a titolo indennitario, sicché, in difetto di elementi di segno contrario che era onere del ricorrente produrre, non è possibile invocare il ricorso ai poteri ufficiosi del giudice ai fini dell’accertamento di un eventuale maggior danno determinato da un aggravamento non provato (Cons. Stato, sez. II n. 715 del 2023; sez. VI n. 4839 del 2024).
18. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
19. Del pari infondato è il secondo motivo di appello relativo al capo n. 8 della sentenza con cui il T.a.r. ha respinto da domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
20. Al riguardo è sufficiente osservare che:
a) l’appellante continua a prestare servizio presso l’Arma di appartenenza, sicché non sussiste alcun pregiudizio patrimoniale, nemmeno in relazione ai giorni di licenza e di riposo non fruiti;
b) l’indennità di missione compensa per equivalente monetario disagi, rischi e vincoli connessi al particolare impiego, correlandosi all’effettivo svolgimento dell’incarico, e non può essere riconosciuta a prescindere da questo;
c) non risulta allegata né provata l’asserita perdita di chances di carriera e di vita privata;
d) si tratta di pregiudizi comunque compresi nelle indennità riconosciute, volte a compensare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal militare in ragione dell’attacco terroristico in cui è rimasto coinvolto.
21. Anche il secondo motivo deve essere respinto.
22. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di appello avente ad oggetto i capi 6, 6.1 e 6.2 della sentenza, relativi all’applicabilità della compensatio lucri cum MN agli importi più significativi corrisposti a titolo di assegno vitalizio di cui all’art. 2 l. n. 407/1998 e speciale assegno vitalizio di cui all’art.5, comma 3, l. n. 206/2004.
23. Non sono, invece, oggetto di contestazione i capi 4.1 e 5 afferenti alla non cumulabilità del risarcimento con l’indennizzo assicurativo e la speciale elargizione di cui alla l. 206/2004: su tali capi si è, quindi, formato il giudicato interno.
24. La tesi dell’appellante in ordine alla cumulabilità tra i benefici sopra indicati e il risarcimento del danno si pone in contrasto con le regole della causalità giuridica, la teoria del danno differenziale, la finalità ripristinatorio-compensativa del risarcimento, la tipicità dei danni punitivi (su cui cfr. Cass. civ, sez. un., n. 16601 del 2017 che richiama gli artt. 23 e 25 Cost. e 7 CEDU), oltre ad essere sfornita di qualsivoglia aggancio normativo.
25. Il collegio richiama i consolidati principi della giurisprudenza sia civile che amministrativa (Ad. plen. n. 1 del 2018, Cass. civ., sez. un., n. 12565 del 2018 e n. 26757 del 2020) e ribaditi di recente da questa sezione (cfr. n. 2159 del 2025 e n. 1526 del 2025, cit.) secondo cui:
a) la regola della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. impone che l’esatta commisurazione del danno debba essere compiuta alla stregua di tutte le conseguenze negative ed eventualmente positive relazionate al fatto illecito in quanto il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato- e cioè tanto la perdita subita che il mancato guadagno- ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale invece deve essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito;
b) se la ragione giustificatrice dell’indennizzo è rivolta alla rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito, sussiste una piena coincidenza delle prestazioni risarcitoria ed indennitaria, con il rischio di indebito cumulo delle somme riconosciute al danneggiato;
c) sul piano della struttura degli illeciti, la presenza di una condotta unica responsabile che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito, aventi entrambe finalità compensativa del medesimo bene giuridico, in capo allo stesso soggetto determina la nascita di rapporti obbligatori sostanzialmente unitari che giustifica l’attribuzione di una, altrettanto unitaria, prestazione patrimoniale finalizzata a reintegrare la sfera personale della parte lesa;
d) sul piano della funzione degli illeciti, il riconoscimento del cumulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilità contrattuale di una funzione punitiva. Tale risultato non può ammettersi in quanto manca un’espressa previsione legislativa che contempli un illecito punitivo e dunque che autorizzi un rimedio sovracompensativo.
26. L’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie esclude la cumulabilità tra assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, da un lato, e risarcimento del danno, dall’altro, stante l’innegabile identità della causa dell’attribuzione patrimoniale: ammettere il cumulo significherebbe risarcire un pregiudizio già compensato dal beneficio collaterale, determinando un ingiustificato arricchimento del danneggiato, in contrasto con la finalità riparatoria della responsabilità.
27. La tesi della cumulabilità non trova fondamento nemmeno nell’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 510/1999, richiamato dall’appellante, laddove esclude il divieto di cumulo tra le provvidenze pubbliche e “ ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale ”.
28. La citata disposizione:
a) regola il rapporto tra le diverse provvidenze pubbliche aventi identica natura indennitaria e non il rapporto tra queste e il risarcimento del danno;
b) non menziona il risarcimento del danno tra le provvidenze cumulabili né esso può ritenersi incluso-come opina l’appellante- nella categoria dei “ diritti di ordine generale ” poiché non integra un diritto autonomo di fonte legale, ma uno strumento rimediale, volto alla tutela per equivalente della situazione soggettiva lesa dalla condotta antigiuridica (cfr. Corte cost. n. 204 del 2004, Cons. Stato, Ad. plen., nn. 4 del 2005, 13 del 2008, 3 del 2011). L’art. 4, peraltro, menziona espressamente il risarcimento del danno alla lett. d) del comma 1 (che impone agli interessati di dichiarare, al momento della domanda di beneficio, se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione), mostrando chiaramente di distinguere l’istituto in questione dai “ diritti di ordine generale ”.
29. Privo di pregio è l’assunto difensivo secondo cui sarebbero sottratte alla compensatio le somme non ancora corrisposte al ricorrente per le quali non potrebbe operare il meccanismo della capitalizzazione previsto dall’art. 10, comma 2, l. n. 302/1990: l’infondatezza della tesi è evidente ove si consideri che il diritto di credito è già acquisito al patrimonio del danneggiato, mentre è solo il pagamento che viene frazionato nel tempo.
30. In caso di erogazioni periodiche, infatti, l’esigenza sottesa alla compensatio - evitare due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo- rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri, sebbene di ammontare già determinato o determinabile (Cons. Stato, sez. III n. 4028 del 2020).
31. Va rilevata, in ultimo, l’inammissibilità della censura relativa all’errato calcolo della capitalizzazione dei vitalizi poiché-in disparte la genericità della medesima- essa è stata proposta solo in sede di memoria di replica (pag. 2). Nell’atto di appello il ricorrente ha dedotto unicamente l’inapplicabilità della capitalizzazione di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 302/1990 ai benefici ad esso riconosciuti, senza far menzione dell’errore nel differenziale degli anni da capitalizzare e nel coefficiente di rivalutazione.
32. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente assorbimento dell’esame delle censure non delibate dal T.a.r. e riproposte in sede di appello, afferenti agli elementi costitutivi della responsabilità del Ministero (sul punto cfr. Ad. plen. 5 del 2015 § 9.3.4.2. c.d. assorbimento logico necessario).
33. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità della questione trattata, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
34. Va, infine, accolta la richiesta di liquidazione di spese ed onorari, a titolo di patrocinio a spese dello Stato ex art. 10, comma 1, l. n. 206/2004, depositata dal difensore dell’appellante, tenuto conto delle spese sostenute e documentate, dell’impegno professionale profuso nonché della riduzione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, il collegio ritiene congruo l’importo complessivo di euro 6.000,00, oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Liquida a favore dell’avvocato Rino Battocletti la somma complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre ad accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.