Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1527 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Altri istituti di Sezione Unica diritto di famiglia (es.:
mantenimento figli naturali e legitt
N. 1527/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale Ordinario di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati Dott.ssa Marianna Serrao Presidente est Dott. Michele Moggi Giudice Dott. Giulia Capannoli Giudice
nel procedimento n 430 /24 V.G. promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Valeriani del Foro di Arezzo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio sito in Arezzo Via Roma n°7 RICORRENTE CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Ristori del Foro di Firenze (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della CodiceFiscale_4 medesima in AL (SI), V.le Trieste n. 142, come da mandato in calce al presente atto. RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero : VISTO in data 27.9.2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza cartolare del 19.12.2024, con ordinanza depositata 13.1.2025, la
Pagina 1
Per la ricorrente : “Voglia il Tribunale di Siena, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni stabilite dal provvedimento emesso dal Tribunale di Siena in data 16/01/2020 nel procedimento n 589/2019 VG, disponendo:
- che sig. possa vedere il figlio esclusivamente in modalità protetta CP_1 Per_1 attraverso i Servizi Sociali affidando agli stessi di coordinarne, nel caso, la frequenza” Per il resistente Voglia
-respingere integralmente le domande avversarie perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
-adottare ogni opportuno provvedimento atto a garantire al figlio una maggiore Persona_2 frequentazione con la figura paterna, prevendo una frequentazione sostanzialmente paritetica, secondo le modalità indicate in narrativa;
−ordinare alla Sig.ra di consultare il Sig. sulle decisioni di maggiore interesse per Pt_1 CP_1 il figlio relative in particolare al suo stato di salute e alle cure a lui necessarie;
Per_1 ammonire la Sig.ra per il grave comportamento ostativo posto in essere nei confronti Pt_1 del Sig. ordinandole di cessare tale condotta. CP_1
Con vittoria di spese e competenze, anche alla luce del comportamento processuale avversario” MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1
e chiesto la modifica del decreto del Tribunale dei Siena , pronunciato su CP_1 conclusioni congiunte delle parti , del 16/01/2020 , in relazione al figlio Per_1 maggiorenne ma affetto da sindrome autistica con ritardo del linguaggio ( e sottoposto ad amministratore di sostegno in persona della madre ) del seguente tenore
“1) entrambi i genitori concordano di far visitare dalla Dr.ssa del Per_1 Persona_3 DSM dell'Ospedale di Arezzo, sezione autismo, e si impegnano a seguire ogni terapia e/o cura farmacologica, che dovesse venire prescritta, come più adatta alle sue problematiche, in accordo con la Dr.ssa , medico dell'Azienda Ospedaliera Senese, Unità Persona_4 Psichiatria Adulti, che segue attualmente. A tal proposito il padre si impegna a Per_1 fissare una visita il prima possibile.
2) con riferimento ai periodi di frequentazione del padre con il figlio questi
Per_1 trascorrerà con il suddetto genitore, un fine settimana, a settimane alterne. Si convengono le seguenti modalità: a) nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre,
Per_1 questi dovrà avere cura di prelevarlo il giovedì alle ore 17.00 dal Centro Agazzi, accompagnarlo la mattina successiva di venerdì al Centro, trascorrere con il figlio il fine settimana, e riaccompagnarlo il lunedì mattina al Centro Riabilitativo Agazzi, dove la madre andrà a riprenderlo;
b) nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il
Per_1 padre potrà stare con il figlio dal giovedì alle ore 17.00 prelevandolo dal Centro Riabilitativo Agazzi, fino al venerdì sera alle ore 20.00, avendo cura di riaccompagnarlo presso il domicilio della madre;
c) nei giorni in cui non è impegnato al Centro Agazzi, e non è presso il padre,
Per_1 entrambi i genitori riconoscono utile che il ragazzo venga impegnato in attività sportive e ricreative, con propri coetanei.
3) con riguardo alle Festività Natalizie, ad anni alterni e salvo diversi accordi, Per_1 trascorrerà con un genitore il giorno di Natale e i giorni dal 27 dicembre alla mattina del 1° Gennaio;
con l'altro genitore, il giorno di Santo Stefano e i giorni dal 1° al 6m Gennaio. Il giorno di Natale 2020OS lo trascorrerà con il padre.
4) con riferimento alle Festività Pasquali, ad anni alterni e salvo diversi accordi, Per_1 trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore,
Pagina 2 oltre a tre giorni consecutivi con ciascun genitore. Per l'anno in corso, il giorno di Pasqua lo trascorrerà con il padre. 5) Nel periodo primavera/estate – dal 1° giugno al 30 Settembre di ogni anno – Per_1 trascorrerà un periodo di 4 settimane con il padre, di cui almeno 10/15 giorni consecutivi, nel mese di Agosto. A tal proposito i genitori si impegnano, entro il 31 maggio di ogni anno, a stabilire il periodo in cui trascorrerà con il padre. Per_1
6) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, i luoghi in cui verrà portato in Per_1 vacanza, nonché a fornire le informazioni sullo stato psicofisico dello stesso figlio, le situazioni che interessano la vita sociale, di relazione e la condizione fisica.
7) Le parti si impegnano a condividere le modalità di soluzione a tutte le problematiche che dovessero insorgere, al fine di perseguire il benessere di .” Pt_2
A sostegno della domanda ha assunto : - che il Sig. aveva sempre tenuto nei confronti CP_1 del figlio un comportamento contrario ai doveri di un padre, evitando di assumersi Per_1 responsabilità e ignorando completamente le terapie farmacologiche seguite dal figlio (arrivando addirittura a non somministrare i medicinali e a far assumere a sostanze Per_1 alcooliche che hanno effetti negativi sulla terapia seguita;
che inoltre in più occasioni, aveva tenuto comportamenti aggressivi e molesti nei confronti della Sig.ra Pt_1 accusandola di non occuparsi del figlio e di obbligarlo ad assumere terapie farmacologiche prescritte, a suo dire, da “mercenari” così definendo i medici che hanno in cura ed Per_1 in generale tutti quelli che provvedono al suo benessere;
- che al contrario, solo grazie alla continua dedizione della madre, che lo aveva sempre accompagnato presso l'Istituto di riabilitazione aveva acquisito un minimo di autonomia e socialità ; che il padre era stato sempre assolutamente non collaborativo, non preoccupandosi della salute del figlio, omettendo di somministrargli i medicinali prescritti, non curandosi spesso di accompagnarlo al centro riabilitativo di Agazzi e trascurando anche la sua igiene personale;
che non rispettava le prescrizioni di cui al decreto del Tribunale e che era accaduto che in data 4 luglio 2024 il prelevasse dal Centro Riabilitativo di Agazzi alle ore 15.00 e non CP_1 Per_1 alle ore 17.00 -orario in cui di solito il figlio finisce le sue attività- non rispondesse ai messaggi della e, in un secondo momento recandosi presso l'abitazione della donna, Pt_1 minacciasse al contempo di farsi del male e di portare via Arrivando infine ad Per_1 aggredire fisicamente la ricorrente e tentando di andarle addosso con la sua auto;
che la ricorrente temeva quindi per la propria incolumità e per quella del figlio Per_1 Formulava le conclusioni di cui in epigrafe oltre a richiesta di ordine di protezione . rigettata inaudita altera parte dal Presidente ritenuti non sussistenti i presupposti della particolare urgenza per procedere nell'immediatezza ed in assenza di contraddittorio e trattandosi di vicenda annosa e già oggetto di cognizione processuale. Si costituiva il quale contestava ogni assunto della ricorrente CP_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della richiesta di modifica delle condizioni disposte in sede di divorzio, riguardavano l'affidamento del figlio in quanto minore Per_1 mentre oggi trentenne era da quasi dieci è sottoposto alla procedura di Per_1 amministrazione di sostegno;
che trattandosi di figlio maggiorenne non poteva parlarsi di affidamento soccorrendo gli istituti dell'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno;
che la ricorrente riteneva a torto di essere l'unica depositaria delle decisioni riguardanti il figlio e e che in un caso aveva fatto intervenite le Forze dell'Ordine temendo OS in pericolo, mentre era semplicemente con il padre;
che neppure sussistevano i presupposti per un ordine di protezione;
che il padre aveva sempre cercato di coinvolgere il figlio nelle normali attività quotidiane, tentando di farlo socializzare il più possibile insieme ai di lui conoscenti, in locali di intrattenimento, posti pubblici, senza imbarazzo alcuno e con evidente soddisfazione, pur manifestando le sue emozioni nelle stereotipie motorie tipiche del disagio autistico;
che con particolare riguardo alle cure farmacologiche fortemente caldeggiate dalla Sig.ra pur non negando di aver nutrito forti perplessità, Pt_1
Pagina 3 visti anche i gravi effetti collaterali, tuttavia lo stesso non si era mai sottratto alle prescrizioni mediche, rispettando sempre gli orari e il dosaggio di tali farmaci, avendo sempre e solo richiesto un pacifico confronto e la possibilità di effettuare accertamenti più specifici al riguardo;
che di recente, nel mese di febbraio 2024, il dott. Per_5 neuropsichiatra di riferimento per la terapia farmacologica di aveva suggerito la Per_1 graduale diminuzione del farmaco e la sospensione dello stesso;
che la ricorrente continuava a comportarsi come genitore titolare di un affidamento esclusivo,cosa incompatibile con la maggiore età di Per_1
Formulava , in comparsa , le seguenti conclusioni : “ Respingere integralmente le domande avversarie perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
-adottare ogni opportuno provvedimento atto a garantire al figlio una maggiore Persona_2 frequentazione con la figura paterna;
− ordinare alla Sig.ra di consultare il Sig. sulle decisioni di maggiore interesse per Pt_1 CP_1 il figlio relative in particolare al suo stato di salute e alle cure a lui necessarie;
Per_1
−ammonire la Sig.ra per il grave comportamento ostativo posto in essere nei confronti Pt_1 del Sig. ordinandole di cessare tale condotta. CP_1
. Radicatosi il contraddittorio era rigettato dal Giudice istruttore l'ordine di protezione e dichiarate inammissibili le richieste di prova testimoniale in ragione della loro formulazione ( cfr ordinanza del 8.10.2024 ) ad eccezione dell'acquisizione della relazione al Giudice Tutelare e la causa era rimessa al Collegio per la decisione .
1.La ricorrente è stata nominata amministratore di sostegno del figlio Parte_1 Per_1 con decreto del Giudice Tutelare del 27.8.2013 con compiti meramente amministrativi ( riscossione pensione, gestione de conto corrente , richieste di contributi o sovvenzioni , conferimento incarichi a professionisti per adempimenti di natura fiscale, con obbligo di rendiconto e limite di spesa) . Ogni questione inerente l'amministrazione di sostegno rientra nella sfera di competenza del Giudice Tutelare e nessun rilievo ha nel presente giudizio. Non risulta peraltro che sia mai stata contestata l'attività svolta .
2. Opera invece in tale sede il disposto dell' art. 337 comma secondo c.c. “ Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori” cui si affianca il disposto dell'art. 473 bis 9 c.p.c di contenuto identico salvo l'inciso finale in quanto compatibili .
, come da certificazione medica prodotta dalla ricorrente , è stato riconosciuto Persona_2 persona affetta da handicap grave ( invalidità al 100%) . La Corte di Cassazione ( sentenza n. 2670/23) ha formulato il seguente principio di diritto «In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo.» Nella motivazione inoltre - di cui si riportano alcuni passaggi utili - ha svolto importanti precisazioni che , se pure la pronuncia precede l'introduzione del nuovo art. 473 bis 9 c.p.c., offrono una chiave ermeneutica del limite della compatibilità introdotto dalla nuova norma .
Si legge nella pronuncia ( che pure ricostruisce l'iter gurisprudenziale in materia) Sin dall'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dall'art. 155 quinquies c.c. la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sulla portata del secondo comma della norma, con particolare riferimento alla parte che ha previsto l'estensione integrale ai figli maggiorenni
Pagina 4 portatori di handicap grave delle disposizioni previste in favore dei figli minori. Al proposito deve ritenersi che la norma non abbia inteso determinare in via generale una generalizzata dichiarazione di incapacità dei portatori di handicap, equiparandoli ai minorenni, poiché il richiamo alla legge n.104 del 1992 è stato effettuato al solo fine di indicare con precisione i requisiti sostanziali che il giudice civile deve incidentalmente verificare ai fini dell'applicabilità della norma. L'interpretazione della disposizione non deve arrestarsi perciò al suo dato letterale e va elaborata in modo sistematico, avuto riguardo ai principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela dei disabili ed in generale delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali l'interdizione e l'amministrazione di sostegno, istituti con i quali la nuova norma non è stata adeguatamente coordinata. È infatti evidente che la categoria giuridica dei portatori di handicap grave comprende anche portatori di handicap solo fisico e che quindi l'applicazione indiscriminata sia delle norme sull'affidamento, sia di quelle sul mantenimento previste per i minori, finirebbe con il produrre risultati paradossali e anzi profondamente discriminatori nei confronti dei figli maggiorenni disabili che conservino pienamente integra la propria capacità di intendere e di volere( ..omissis) Il dovere imposto ai genitori dall'articolo 30 Cost. di mantenere, educare ed istruire la prole, nel caso di figli totalmente invalidi assume connotazione e pregnanza del tutto particolari, in alcun modo attenuate dall'intervenuta separazione, se non per i profili strettamente connessi agli aspetti di quotidianità e di comunanza di vita. È da escludere che possano rilevare le norme sull'affidamento (condiviso od esclusivo); in caso contrario, si dovrebbe concludere che il portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno. Potranno invece trovare applicazione le norme sulla presenza, le visite, la cura ed il mantenimento da parte del genitore non convivente in virtù degli artt. 155 e 155 bis c.c., nonché quelle in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 155 quater c.c.». ( ..omissis)
Tutto ciò premesso, se pure va esclusa l'applicazione automatica e generalizzata delle norme sull'affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nel disposto dell'art.337 septies, comma 2, cod.civ. è possibile cogliere l'intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. È così applicabile al figlio maggiorenne portatore di handicap l'art.337 ter cod.civ. (già art.155, comma, 2 c.c.) nella parte in cui attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale anche dopo la rottura della convivenza coniugale essi devono prestare cura e assistenza. Permangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell'ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile.
3.Il Tribunale , sulla scorta di detti principi, deve quindi valutare se ricorrano le condizioni
Pagina 5 che giustificano la modifica del decreto ( come sopra riportato ) Al di là del forte conflitto personale tra le parti non è emerso e non è stato provato che il resistente abbia posto in essere condotte pregiudizievoli per il figlio, tali da precluderne la libera frequentazione.
Ritiene il Collegio , osservato che non vi è alcuna domanda di affidamento ( come sostenuto dalla difesa del resistente) e che il procedimento può essere ricondotto all'ambito
, consentito, della disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile, che ciò che risponde all'interesse di Per_1 sia l'osservanza delle prescrizioni degli specialisti che lo seguono – come di seguito riportate- considerato l'esito positivo di percorso e prescrizioni adottati.
Pagina 6 …documenti
Pagina 7 Non potrà essere quindi il padre a decidere , unilateralmente , in modo difforme , se non previa consultazione di chi già segue o anche di altri specialisti e previo confronto Per_1 con la madre . La proposta , peraltro tardiva, formulata nelle note scritte d'udienza del 18.12.2024 ( udienza cartolare di discussione) in assenza di contraddittorio, su una frequentazione diversa da quella in essere non può essere recepita dal Tribunale. Ma neppure può essere accolta la richiesta della madre di incontri mediati o sorvegliati dai Servizi Sociali perché certamente non è questo che serve a ma solo che il padre sia Per_1 rispettoso, come lo è la madre, del percorso e delle prescrizioni in essere. Il padre potrà informarsi della salute del figlio interloquendo direttamente con i sanitari che lo seguono e la madre, se richiesta, dovrà comunque fornire ogni notizia relativa alla salute del figlio .
4. La domanda di ammonimento per il grave comportamento ostativo assunto come tenuto dalla ricorrente formulata da non può trovare accoglimento non ricorrendo in CP_1 capo alla ricorrente ipotesi di gravi inadempienze da configurarsi rispetto al figlio ( art. 473 bis 39 c.p.c) e non rispetto al resistente .
5.Deve quindi rigettarsi la richiesta di modifica del decreto del Tribunale del , da confermarsi in ogni sua parte integrato con la previsione data in udienza dal giudice istruttore ovvero che il venerdì sia riaccompagnato , anziché al domicilio della Per_1 madre, davanti alla Casa della Comunità- Unità sanitaria locale n. 7 Via Guerrazzi n. 1 alle
Pagina 8 ore 18 , ove la madre si recherà per riprenderlo .
Il Collegio ribadisce fermo invito alle parti , messe da parte le ragioni di personale conflitto, alla stretta osservanza di quanto deciso dal Tribunale .
6. In ragione della reciproca soccombenza le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o istanza così provvede
1) Rigetta la richiesta di modifica del decreto del 16.1.2020 ,come richiesta da parte ricorrente.
2) A parziale modifica dello stesso decreto dispone che il sia Parte_3 riaccompagnato , anziché al domicilio della madre, davanti alla Casa della Comunità- Unità sanitaria locale n. 7 Via Guerrazzi n. 1 alle ore 18 , ove la madre si recherà per riprenderlo.
3) Spese compensate.
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 24.2.2025 La Presidente est. Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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