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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9794/2023, promosso con ricorso depositato in data 11 luglio 2023
da
Parte_1
nato in data [...] a [...] – Brasile ed ivi residente
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Carosi del Foro di Roma
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1 Email_1
contumace
- resistente -
nonché con
Controparte_3
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza del 17 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, del cittadino italiano , Parte_2 nato il [...] a [...]. Precisava il ricorrente che dal Parte_2 matrimonio con aveva il figlio , nato il [...] a [...], a CP_4 Per_1 sua volta padre di nata il [...], la quale, sposatasi con il cittadino Persona_2 straniero , è la madre di , nato il [...] a Persona_3 Persona_4
Viradouro, padre del ricorrente.
Esplicitata la linea di discendenza il ricorrente evidenziava che era deceduto in Brasile, Parte_2 senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Sul punto il ricorrente sottolineava che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di AT di , che si ritiene Parte_2 possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel
1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non Parte_2 ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrata all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del
Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia Parte_2 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso si osserva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e Parte_2 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata, ne consegue che ha trasmesso la cittadinanza italiana a figlio e questi alla figlia Parte_2 Per_1 Pt_3
, che a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti.
[...]
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , la ricorrente avrebbe dovuto a richiedere il Controparte_1 riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il di San Paolo, che al pari delle altre rappresentanze consolari in Brasile, si trova in una Per_5 situazione di impasse nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente in epigrafe cittadino italiano, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_1 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente indicato in epigrafe è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 13 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini