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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4916/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 791/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 17/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004452632000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004452632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 13.11.2023, Rga n. 4916/23, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, impugnava la sentenza n. 791/2023, pronunciata in data 14.3.2023 dal Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Siracusa a definizione della causa iscritta al n. 316/2022 RGR, pubblicata in data
17.3.2023, mai notificata, nella parte in cui la Corte di primo grado ha così statuito: “l'Agenzia Riscossione non ha prodotto in atti prova della notificazione degli avvisi d'accertamento prodromici alla cartella… Ed in assenza di prova della notifica dell'avviso d'accertamento il ricorso è, quindi, fondato in accoglimento dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. Consegue l'assorbimento degli altri motivi. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di
Siracusa, Sez. V^: Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata;
Compensa interamente le spese tra le parti”, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione già Riscossione Sicilia S.p.A. in data 5.3.2022, il Sig. Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820200004452632000 e i ruoli in essa contenuti, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.016,65 per omesso versamento IMU, anno 2012, e tasse auto, anno 2017, interessi e sanzioni pecuniarie sostenendo l'omessa e comunque l'invalida notifica della cartella di pagamento impugnata. Assume, quindi, la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica degli atti di accertamento sottesi alla cartella impugnata, sostenendo, invece, la corretta notifica.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con riforma della sentenza impugnata.
Non si costituiva parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il D.M. 163/2013 per provare la notifica via pec del ricorso non è sufficiente stampare in PDF le ricevute di spedizione, accettazione e consegna, occorrendo il deposito dei file nativi della messaggistica con i relativi formati .eml o msg.
Il deposito dei soli file in pdf, infatti, sono solo una copia per immagine che non contiene i metadati necessari a verificare la integrità e la firma digitale del gestore pec.
In mancanza di tale adempimento l'appello va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4916/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 791/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 17/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004452632000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200004452632000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 13.11.2023, Rga n. 4916/23, l'Agenzia delle Entrate
Riscossione, impugnava la sentenza n. 791/2023, pronunciata in data 14.3.2023 dal Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Siracusa a definizione della causa iscritta al n. 316/2022 RGR, pubblicata in data
17.3.2023, mai notificata, nella parte in cui la Corte di primo grado ha così statuito: “l'Agenzia Riscossione non ha prodotto in atti prova della notificazione degli avvisi d'accertamento prodromici alla cartella… Ed in assenza di prova della notifica dell'avviso d'accertamento il ricorso è, quindi, fondato in accoglimento dell'eccezione di decadenza e di prescrizione. Consegue l'assorbimento degli altri motivi. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di
Siracusa, Sez. V^: Accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata;
Compensa interamente le spese tra le parti”, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione già Riscossione Sicilia S.p.A. in data 5.3.2022, il Sig. Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29820200004452632000 e i ruoli in essa contenuti, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 8.016,65 per omesso versamento IMU, anno 2012, e tasse auto, anno 2017, interessi e sanzioni pecuniarie sostenendo l'omessa e comunque l'invalida notifica della cartella di pagamento impugnata. Assume, quindi, la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica degli atti di accertamento sottesi alla cartella impugnata, sostenendo, invece, la corretta notifica.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso con riforma della sentenza impugnata.
Non si costituiva parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il D.M. 163/2013 per provare la notifica via pec del ricorso non è sufficiente stampare in PDF le ricevute di spedizione, accettazione e consegna, occorrendo il deposito dei file nativi della messaggistica con i relativi formati .eml o msg.
Il deposito dei soli file in pdf, infatti, sono solo una copia per immagine che non contiene i metadati necessari a verificare la integrità e la firma digitale del gestore pec.
In mancanza di tale adempimento l'appello va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore