Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 467/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 2 aprile 2025, promossa in questo grado
DA in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] ( CH ) il 28 ottobre 1966 ( C.F. , SRL, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bagheria, via Consolare n. 72 presso lo studio dell'avv. Cinzia Girolama Manzella dalla quale è rappresentata e difesa,unitamente all'avv. Fernardo Petrivelli, per procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come in atti;
Per l' appellata: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 13 settembre 2019, il Tribunale di Termini Imerese, decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti dell Controparte_1 [...]
, così statuiva: Parte_3
disponeva annullarsi l'Ordinanza-ingiunzione Prot. n. G5130017/DVDNC3EW del 03.08.2017, notificata il 21 agosto 2017, con cui l' i Palermo aveva rigettato la Controparte_2 richiesta di archiviazione avanzata dalla ricorrente e aveva disposto la confisca del PC sequestrato, ingiungendogli il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di € 20.000,00; disponeva la restituzione di materiale ancora eventualmente confiscato;
compensava le spese del giudizio.
Esponeva il primo giudice che:
poiché la condotta vietata dalla disposizione dell'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 era rappresentata dalla “messa a disposizione di apparecchiature che consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, era del tutto evidente che tale precetto legislativo non poteva, senza violare il principio di tassatività, essere esteso (in via interpretativa) fino a ricomprendervi la ben diversa ed estranea condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non aveva impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet”; nella specie, quindi, andava annullato il provvedimento di applicazione della sanzione, per violazione di legge essendosi limitata l'esercente a mettere a disposizione del cliente un computer per la navigazione libera .
Avverso la predetta sentenza l Parte_4
proponeva appello, esponendo che:
[...]
la sentenza appellata doveva anzitutto essere riformata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva inopinatamente ritenuto che “poiché la condotta vietata dalla disposizione dell'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 è rappresentata dalla “messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, appare del tutto evidente che tale precetto legislativo non possa, senza violare il principio di tassatività, essere esteso (in via interpretativa) fino a ricomprendervi la ben diversa ed estranea condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non abbia impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet”. 3
Detta interpretazione era del tutto errata. Invero le veloci innovazioni tecniche e la realizzazione di prodotti informatici sempre più sofisticati avevano indotto il legislatore a superare il concetto di “apparecchio da gioco” sanzionando tutte le postazioni a vario titolo utilizzate per attività di gioco estranee al circuito delle autorizzazioni, indipendentemente dalla loro configurabilità strutturale come “congegni da gioco”, quando posizionate in un luogo aperto al pubblico.
Da ultimo, con la legge di Stabilità 2016, (L. 208/2015), all'art. 1, comma 923, era stata introdotta la previsione di una sanzione amministrativa relativa al divieto di messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che consentivano ai clienti –attraverso la connessione telematica – di giocare su piattaforme di gioco –già contenuta nel cd. decreto UZ, sopra citato -e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite, in particolare, agli apparecchi che consentivano il collegamento su piattaforme web e a siti on line.
Il comma 923 prevedeva, infatti che “Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.
Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web”.
Era questa la violazione che l aveva contestato a controparte, quella cioè Pt_1 dell'esercente di un locale pubblico che metteva a disposizione degli utenti qualsiasi apparecchiatura che consentiva di giocare on line;
da ultimo, con la legge di Stabilità 2016, (L. 208/2015), all'art. 1, comma 923, era stata introdotta la previsione di una sanzione amministrativa relativa al divieto di messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che consentivano ai clienti -attraverso la connessione telematica –di giocare su piattaforme di gioco –già contenuta nel cd. decreto UZ, sopra citato -e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite, in particolare, agli apparecchi che consentivano il collegamento su piattaforme web e a siti on line.
Il comma 923 prevedeva, infatti che “Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.
Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicavano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, per 4
il tramite di qualunque tipologia di in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web”.
Era questa la violazione che l aveva contestato a controparte, quella cioè -propria Pt_1 dell'esercente di un locale pubblico -che metteva a disposizione degli utenti qualsiasi apparecchiatura che consentiva di giocare on line tramite la connessione telematica.
La sentenza appellata si palesava del tutto erronea nella parte in cui affermava che l'art. 7, comma 3 quater D.L. n. 158/2012 non si applicherebbe ai “Personal Computer a navigazione libera” bensì ad una “apparecchiatura di per sé (per le proprie caratteristiche intrinseche) idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online”.
Rilevava che i Personal Computer a navigazione libera erano senz'altro apparecchiature di per sé (per le proprie caratteristiche intrinseche) “ idonee a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online”.
Con riferimento al fatto che aveva dato luogo all'applicazione della sanzione in concreto: la destinazione al gioco della postazione sequestrata appariva inequivocabilmente dalle risultanze del verbale, che faceva fede fino a querela di falso (art. 2700 cc) delle attestazioni ivi contenute. In esso era riportato chiaramente che il videoterminale era predisposto, mediante icona già presente sul desktop, al collegamento alla piattaforma di gioco con vincita in denaro denominata: www.andromedabet.it.
Tale circostanza di fatto era stata del tutto ignorata dal Giudice di prime cure, ed in ciò si palesava l'omessa valutazione e/o travisamento dei fatti.
Peraltro, seguendo l'interpretazione proposta dall'Organo decidente, era incomprensibile quale mai poteva essere l'apparecchiatura di per sé (per le proprie caratteristiche intrinseche) idonea a consentire ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online, né la sentenza offriva delucidazioni sul punto. Era evidente che l'interpretazione fornita dal primo giudice condurrebbe la norma sanzionatoria nel nulla,in quanto la renderebbe di fatto inapplicabile.
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza, il Personal computer sequestrato rientrava senz'altro tra le “apparecchiature che consentivano ai clienti, attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line” di cui all'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012.In tal senso, la motivazione della sentenza appellata era del tutto illogica.
Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza, l'idoneità a consentire il gioco, infatti, era elemento oggettivo che nel caso di specie sussisteva sia astrattamente (ex ante) che in concreto (ex post).
Sussisteva astrattamente per l'ovvia considerazione che un Personal Computer con accesso telematico si prestava a qualunque uso, compreso quello di consentire il gioco.
Ma sussisteva, soprattutto, concretamente, posto che esso era effettivamente predisposto ad accedere ad apposita sezione dei giochi da casinò e consentire, in modalità on-line e 5
attraverso il sito www.andromedabet.it(per il quale era presente un link sulla schermata iniziale, cioè il desktop) l'effettuazione di uno dei seguenti giochi: slot-machine, poker, roulette, bingo, black jack ecc..
Erano state allegate, nel caso specifico, le fotografie delle schermate raffiguranti il gioco del
“poker” che, tra l'altro ,era vietato in modo assoluto, infatti non poteva essere riprodotto in apparecchiature come il pc in esame.
Si affermava che la formulazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012 sarebbe eccessivamente generica e pertanto richiederebbe, in quanto tale, una interpretazione restrittiva, conforme ai principi di tassatività e legalità. A pag. 9 della sentenza si leggeva che:
“In altri termini, il principio di stretta legalità applicabile alle fattispecie sanzionatorie disciplinate dalla l.n. 689/81 in forza della espressa previsione dettata dall'art. 1 di tale legge, impedisce di accedere ad una interpretazione ed applicazione della disposizione sanzionatoria per cui è causa che finisca per estenderne l'ambito di operatività oltre i casi ed i tempi in essa espressamente previsti”.
Detta interpretazione era errata in quanto muoveva dalla erronea premessa per cui la formulazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012 era incerta nella parte in cui si riferiva a qualunque apparecchiatura.
Invero attraverso una interpretazione teleologica ed evolutiva risultava del tutto evidente che la norma intendeva sanzionare la messa a disposizione di apparecchiature che consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, di qualunque tipo esse siano.
Proprio la mancata specificazione delle singole apparecchiature (che peraltro sarebbe enormemente difficile, richiedendo una disciplina di dettaglio, oltre che facilmente esposta a una rapida desuetudine, stante la maggiore velocità dell'evoluzione tecnologica) induceva a ritenere che le stesse non erano predeterminabili a priori, bensì in ragione della loro idoneità in concreto a consentire il gioco (sussistente nel caso di specie).
Tale era il significato che si traeva alla stregua di una semplice interpretazione letterale, cioè il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, a fronte del quale ogni riferimento al principio di tassatività quale canone di interpretazione costituiva una inutile (e deviante) superfetazione: in claris non fit interpretatio.
Una seconda argomentazione fatta propria dal Giudice di prime cure era quella per cui “si può affermare che ove il legislatore avesse voluto riferire il divieto di messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consentisse la connessione ad internet lo avrebbe detto esplicitamente, come ha fatto nel formulare la disposizione sanzionatoria di cui all'art.1, comma 923 della Legge n.208/2015 relativamente alla offerta di giochi promozionali”.
Tale argomentazione consisteva in una errata differenziazione delle due norme applicate dall'amministrazione, norme che in realtà s'integravano tra loro, riguardando una la violazione 6
contestata (il Decreto UZ) e l'altra la norma sanzionatoria che si applicava a questa violazione, ossia il comma 923 della L.208/15.
Invero, interpretando letteralmente l'art.1, comma 923, della L.208/2015 si ricavava che la sanzione si applicava “altresì” (che vuol dire anche) nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali e non solo in caso di offerta di tali giochi.
Pertanto la puntualizzazione, nell'avverso ricorso di primo grado, per cui i giochi offerti con la postazione siano con vincita in denaro e non giochi promozionali, non coglieva il significato della norma violata giacché la sanzione prevista dall'art.1, comma 923 della L.28/12/2015 n.208 si applicava sia nei casi in cui le apparecchiature telematiche rinvenute all'interno del locale erano utilizzate per attività di gioco con vincita in denaro,sia nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali.
L'interpretazione fornita era conforme alla prevalente giurisprudenza di merito.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, in accoglimento dell' appello, andava ritenuta e dichiarata la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione appellante, con conferma dell'ordinanza ingiunzione nr. G5130017/DVDNC3EW del 03.08.2017.
si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo che la Controparte_1 semplice disponibilità di un personal computer connesso ad internet non era di per sé idonea a “consentire di giocare su una piattaforma messa a disposizione da un concessionario di gioco online”.
La presenza sul desktop del personal computer rinvenuto nel locale gestito dalla di un'icona di collegamento ad un sito di gioco, benché poteva consentire di CP_1 ritenere il predetto computer “idoneo a consentire la connessione al sito di gioco” (ovviamente al pari di qualsiasi altro computer dotato di connessione ad internet), non permetteva però di considerare tale computer “idoneo a consentire di giocare su una piattaforma messa a disposizione da un concessionario di gioco online”e ciò in quanto per poter giocare su tali piattaforme di gioco online vi era la necessità di essere in possesso di credenziali personali rilasciate da un concessionario di gioco dello Stato, a valle della sottoscrizione di un apposito contratto.
Pertanto la presenza sul desktop del PC dell'icona di collegamento al sito www.andromedabet.it non dimostrava in alcun modo che il suddetto PC fosse utilizzato per consentire di giocare online.
Qualsiasi utilizzatore di un PC a navigazione libera poteva “scaricare” e posizionare sul desktop del computer qualsiasi tipo di icona e, del tutto autonomamente e liberamente, decidere di connettersi ad un sito di gioco.
In ogni caso il gestore del pubblico esercizio all'interno del quale era messo a disposizione il personal computer non aveva strumenti per intervenire in via preventiva al fine di impedire alcune attività piuttosto che altre. 7
Peraltro la norma dell'art.7, comma 3-quater DL 158/12 non imponeva in alcun modo al gestore del pubblico esercizio di mettere a disposizione dei propri clienti dei personal computer dotati di connessione ad internet, né gli imponeva di impedire che un qualsiasi utilizzatore di tali personal computer potesse connettersi ad un sito di gioco.
Come correttamente rilevato il primo Giudice, infatti: poiché la condotta vietata dalla disposizione dell'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 è rappresentata dalla “messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, appare del tutto evidente che tale precetto legislativo non poteva, senza violare il principio di tassatività, essere esteso (in via interpretativa) fino a ricomprendervi la ben diversa ed estranea condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non aveva impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
L'appellante affermando che la norma posta dall'art. 7, comma 3-quater del DL 158/12 vietava la messa a disposizione “di qualsiasi apparecchiatura che consenta di giocare on line tramite la connessione telematica”, operava un'interpretazione “teleologica ed evolutiva” della norma oltre i casi in essa disciplinati e nel contempo una sovrapposizione del dato testuale della stessa al contenuto della diversa disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 923 della legge n. 208/2015.
Tale ultima disposizione, infatti, pur essendo contenuta nello stesso comma (923) che aveva introdotto la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater DL n.158/12, era attinente però ad una ben diversa e distinta fattispecie. Essa era stata dettata, infatti, per sanzionare “l'offerta di giochi promozionali” in qualsiasi forma e in qualsiasi modo effettuata. Il testo di tale disposizione così recitava: “Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web”, laddove il primo periodo si limitava a sanzionare la violazione del divieto posto dall'art. 7, comma 3-quater più volte citato il quale vietava la “messa a disposizione …di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme messe a disposizione dai concessionari online”. Come si poteva agevolmente constatare, la norma da ultimo riportata non parlava di “qualsiasi tipologia di apparecchi”, né di “qualsiasi apparecchiatura”, e ciò conduceva, inevitabilmente, a conclusioni ben diverse da quelle propugnate dall'appellante ma in perfetto accordo con la motivazione della sentenza impugnata.
In definitiva non poteva non essere valorizzata la differente formulazione dei divieti posti dalle richiamate disposizioni legislative: mentre nella norma di cui all'art. 7, comma 3quater del DL 158/2012 si parlava di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, viceversa nella disposizione introdotta dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, relativa al divieto di offerta di giochi promozionali, lo stesso legislatore aveva utilizzato la ben più ampia e comprensiva espressione 8
di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Appariva evidente, dunque, che mentre in quest'ultima definizione potevano essere senz'altro ricompresi anche i semplici Personal Computer a navigazione libera, altrettanto non poteva dirsi a proposito della definizione utilizzata per definire la condotta vietata dall'art. 7, comma 3quater del DL 158/12”.
Muovendo dalla formulazione letterale del precetto legislativo (art. 7, comma 3quater, D.L. n. 158/2012): “…. è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line” ed applicando i canoni di ermeneutica legislativa stabiliti dalle Preleggi, si doveva ritenere che la condotta vietata e sottoposta a sanzione era individuabile nella "messa a disposizione” di apparecchiature che…. consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, non già nella messa a disposizione di personal computer che permettono il libero accesso e la libera navigazione in internet (come avvenuto nel caso di specie).
Dunque occorreva una precisa condotta commissiva rispetto alla quale risultava estranea la diversa previsione di un obbligo impeditivo dell'evento (l'utilizzo del personal computer a navigazione libera per finalità di gioco online) a carico del gestore del pubblico esercizio.
L di Palermo aveva interpretato ed applicato la disposizione legislativa di cui all'art. 7, comma 3 quater del DL n. 158/12 oltre il caso in essa letteralmente ed espressamente previsto, sanzionandola per non aver impedito che uno o più clienti, nell'utilizzare il Personal Computer a navigazione libera presente nell'esercizio commerciale, accedessero ad un sito di gioco online;
deducendo, infine, da tale circostanza, l'intenzione (dunque, il dolo) del gestore di “mettere a disposizione dei clienti i PC per consentire di giocare sulle piattaforme di gioco online”.
Stante la tassatività dell'illecito amministrativo, sussisteva il divieto di interpretazione estensiva con la conseguenza che il precetto legislativo non poteva essere applicato oltre i casi ed i tempi in esso previsti.
Pertanto, l'appello proposto dall'ufficio di Palermo meritava di essere rigettato.
Tuttavia nell' ipotesi in cui si optasse per l'accoglimento del primo motivo di appello, rilevava lì Illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3quater, del d.l. n. 158 /2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 per violazione del canone di ragionevolezza.
Invero la finalità espressamente perseguita dalla disposizione legislativa in contestazione era quella di “promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, e, più specificamente, quella di “contrastare la ludopatia” ed allora non si poteva non ravvisare nell'interpretazione che della disposizione pretende di dare l' i Palermo un esito CP_2 applicativo, in primo luogo, sproporzionato rispetto al perseguimento dello scopo indicato dal Legislatore. 9
La sproporzione, che denotava una evidente arbitraria estensione della portata del precetto legislativo oltre quanto ragionevolmente necessario per raggiungere l'obbiettivo di una limitazione delle opportunità di accesso al gioco, in funzione di contrasto al fenomeno della ludopatia, si manifestava, infatti, nella pretesa di estensione ed applicazione generalizzata del divieto legislativo di cui all'art. 7, comma 3quater DL 158/2012 ad ogni “postazione pubblica di accesso ad internet”; laddove sarebbe sufficiente al raggiungimento dello scopo e rispettoso dei contrapposti interessi coinvolti (quelli commerciali del ricorrente, i quali, pure, dovrebbero trovare adeguata protezione nel corpus legislativo in commento, in funzione di promozione dello sviluppo economico del Paese, posto che tale seconda finalità appare espressamente enunciata nel titolo della Legge), limitare il divieto alle sole “apparecchiature collegate in modo permanente con una piattaforma di gioco online dei concessionari”.
L'applicazione letterale della richiamata disposizione legislativa, propugnata dall'Ufficio resistente, renderebbe di per sé “fuori legge” (soggetta, cioè, ad una sanzione amministrativa pecuniaria molto onerosa) ogni postazione di libero accesso ad Internet posta all'interno di un qualsiasi “pubblico esercizio” a disposizione dei clienti, sacrificando in modo non necessario e sproporzionato il diritto di tutti i titolari di “pubblici esercizi” di mettere a disposizione dei propri clienti e avventori (anche occasionali) del locale uno o più Personal Computer (ovvero un notebook o un device mobile) quale servizio accessorio o complementare a quello offerto in via principale, a titolo oneroso o gratuito.
La sovrapposizione arbitraria del concetto normativo di “apparecchiature che attraverso la connessione ad internet consentono ai clienti di giocare su piattaforme di gioco” con quello di “postazione pubblica di accesso ad Internet”, postulava una opzione interpretativa che conduceva ad esiti applicativi in netto contrasto con il canone generale di ragionevolezza, il quale richiedeva un ponderato bilanciamento degli interessi (e dei diritti) coinvolti nell'operazione interpretativa (ed applicativa) della norma.
L'interpretazione del disposto legislativo introdotto dall'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/12, sottesa al provvedimento sanzionatorio opposto dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, era pure in contrasto con principi comunitari che regolavano l'accesso e l'uso dei servizi ed applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, ed in particolare con l'art.1 comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE che recitava: “I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 10
dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. Dev'essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Dev'essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”
La direttiva 2009/140, ha infatti riconosciuto che “Internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione, qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.
In attuazione di tale previsione, la novella del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs n. 259/2003) aveva modificato l'art.3 recependo integralmente la norma comunitaria. Ne conseguiva, che ogni previsione di limitazioni all'accesso da parte di utenti finali ai servizi ed alle applicazioni messe a disposizione dalla rete di comunicazioni elettroniche doveva essere riconosciuto “appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo”.
Nel caso di specie, ove si adottasse l'interpretazione avversata della norma in esame, non sarebbe possibile rinvenire alcuno dei citati presupposti, atteso che il divieto generalizzato di utilizzo di apparecchiature installate presso esercizi pubblici che consentano l'accesso alle piattaforme di gioco, non sembra poter essere considerato una misura “appropriata” per preservare gli utenti da eventuali ludopatie, posto che l'utente per usufruire dei servizi di gioco può autonomamente limitare l'acquisto dei giochi e, in ogni caso, accedere alla piattaforma mediante apparecchiature installate in luoghi privati, lontano da qualsiasi controllo umano e, per ciò stesso, da qualsiasi possibilità di aiuto in caso di aiuto/prevenzione sanitaria/psicologica o mediante dispositivi mobili in suo possesso (vedi smartphone, tablet, iPad, laptop ecc.).
Il medesimo divieto non poteva essere ritenuto “proporzionato” , considerato che tutte le apparecchiature che permettano la libera navigazione in internet consentono, per ciò stesso, di accedere alle piattaforme dei concessionari che abbiano legittimamente ottenuto la concessione italiana;
sicché un'applicazione letterale delle disposizioni del Decreto UZ varrebbe a giustificare la rimozione di tutti i computer connessi ad internet che siano installati presso esercizi commerciali, con evidenti ripercussioni sul diritto all'informazione di quei cittadini che di tali apparati si avvalgono, in mancanza di mezzi economici o di infrastrutture che concedano loro un uso casalingo delle apparecchiature . 11
Parimenti sproporzionata e violativa dei “diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, risulterebbe la implicita previsione di controlli sull'utilizzo delle apparecchiature connesse alla rete da parte del titolare dell'esercizio pubblico o dell'eventuale internet provider, posto che né uno né l'altro, in assenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possono effettuare controlli ex ante sull'uso del computer connesso ad internet da parte dei propri clienti. A tale riguardo, inoltre, si osserva come pure il controllo ex post sui dati relativi alla navigazione internet effettuata da un proprio cliente sul PC messo a sua disposizione evidenzi, in mancanza di un espresso preventivo consenso scritto dello stesso cliente, profili di violazione delle disposizioni del Codice della Privacy, posto che le informazioni relative ai siti ed alle pagine internet visitate dal cliente possono contenere dati “sensibili” e, come tali, protetti dalle norme del D.Lgs. 196/2003
La disposizione dettata dall'art. 1, comma 3bis della citata Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, individuava precisi parametri di legittimità ai quali devono attenersi gli Stati membri nell'emanazione dei provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, disponendo che qualsiasi provvedimento limitativo delle facoltà di accesso o d'uso dei servizi ed applicazioni fruibili attraverso reti di comunicazione elettronica da parte degli utenti finali doveva rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.
Altrettanto chiaro e preciso risultava il contenuto di tale precetto che fissava un duplice ordine di limitazioni cui ciascuno Stato membro doveva attenersi nell'adozione di provvedimenti limitativi: da una parte il rispetto dei diritti e libertà fondamentali “delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; dall'altra, il principio per cui qualunque limitazione di tali diritti e libertà “può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario”.
La disposizione normativa dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/12, introdotta dalla Legge di conversione n. 189/12, nel prevedere un divieto assoluto di “messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line ”, se ed in quanto interpretata ed applicata nei rigidi termini sopra delineati nella motivazione del provvedimento impugnato in questa sede, si rivelava
“inappropriata”, “sproporzionata” e “non necessaria”. Essa, infatti, sembrerebbe imporre il
“bando” da ogni “pubblico esercizio” di qualsiasi apparecchiatura che permetta la connessione ad internet, in quanto, come si è più sopra dimostrato, qualsiasi operazione di preventiva inibizione di accesso a siti di gioco sul computer era concretamente impossibile e, comunque, del tutto inefficace: ammesso (sed non) che possa ritenersi legittimo. 12
Stante il noto primato del Diritto comunitario sulle norme interne con esso contrastanti, ne discendeva che la disposizione legislativa introdotta dall'art. 7, comma 3-quater del Decreto legge n. 158/12, convertito dalla legge n. 189/12, ove interpretata nel senso fatto proprio dall' i Palermo ed applicata con il provvedimento impugnato, Controparte_2 doveva essere disapplicata.
Quest'ultima norma riguardava, infatti, i soli “apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco”, come recitava espressamente il comma 646, cui il comma 648 rinviava;
e, cioè, le così dette “Slot” ovvero “AWP” definite dall'art. 100, comma 6, lett. a del RD n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.) e non dei semplici Personal Computer a navigazione libera, quali quelli rinvenuti presso l'esercizio commerciale del ricorrente.
L'Ufficio aveva ritenuto di dare luogo alla confisca obbligatorio del computer sequestrato trattandosi semmai di confisca facoltativa che in quanto accessoria alla sanzione pecuniaria comminata con l'Ordinanza Ingiunzione opposta, non poteva che condividerne il carattere di illegittimità.
All'odierna udienza del 2 aprile 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Dal verbale di accertamento in atti, si rileva che il personale delal ha contestato alla di avere consentito l'uso, all'interno del proprio esercizio di 1 videoterminali (PC) CP_1 che attraverso una connessione telematica consentivano all'utente di effettuare giochi d'azzardo a distanza in modalità on-line” (cfr. all. PVC del 17/3/2017).
In particolare è stata rinvenuto un computer Aspire 1800 acceso al momento dell'accesso collegato all'indirizzo internet www.Andromedabet.it che consentiva in modalita on-line l'effettuazione di giochi d'azzardo.
Nell'apparato video era raffigurata l'icona del sito della www.Andromedabet.it .
Tanto premesso si osserva che, ai fini della configurabilità della violazione in esame non rileva la circostanza che il terminale che veniva utilizzata non fosse dotato di un dispositivo per l'inserimento di denaro .
Le apparecchiature, installate all'interno dell'esercizio della , erano state infatti CP_1 trovate accese e funzionanti, e quindi erano idonee, mediante connessione telematica attiva all'indirizzo internet “www.Andromedabet.it ad accedere ad apposita sezione dei giochi d'azzardo e consentire, in modalità on-line, l'effettuazione di uno dei seguenti giochi e, cioè, gioco slot-machine, poker, roulette, bingo, black jack, etc. 13
Era inoltre irrilevante che le apparecchiature non contenessero, al loro interno, il software di gioco in quanto lo stesso risiedeva all'esterno dell'apparecchio, nel server della Andromedabet.
Pertanto, l'odierna appellata, al fine di evitare tale collegamento, avrebbe dovuto predisporre le necessarie inibizioni sui siti di gioco, oscurandoli, mediante la predisposizione di una procedura di blocco da installare sul p.c. in oggetto attraverso un software, scaricabile dal sito della www.adm.gov.it. Tale procedura di blocco, relativa Parte_1 ai “siti soggetti ad inibizione”, doveva essere predisposta con riferimento al PC messo a disposizione degli utenti in pubblici esercizi, tramite l'installazione sullo stesso della stringa, scaricabile dal sito della contenente il file di controllo Parte_1
“b2bedb6a0d307300914be7f82141bece02c0444e05dd6c5b8791ca36c1a380f4”, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale 2 gennaio 2007 di “inibizione dei siti di gioco non CP_3 autorizzati”, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, con lo scopo di contrastare le truffe on-line connesse al gioco d'azzardo.
Non appare quindi condivisibile l'affermazione dell'appellata che asserisce che la disposizione dell'art. 7, comma 3 quater del DL 158/2012 che vieta la “messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco non può senza violare il principio di tassatività, essere esteso (in via interpretativa) fino a ricomprendervi condotta omissiva del gestore del pubblico esercizio il quale non aveva impedito al cliente di connettersi ad una piattaforma di gioco attraverso il personal computer messo a disposizione per la libera navigazione internet.
E' evidente, infatti, che essendo prevedibile che il cliente possa utilizzare il computer messo a disposizione per attività di gioco è quantomeno colposa l'attività del gestore che non adotta i necessari accorgimenti per evitare l'uso vietato del computer.
Ne conseguiva che l'appellata avrebbe dovuto esclusivamente mettere il computer a disposizione dei clienti solo per la libera navigazione sul web, inibendo tutte le altre attività diverse da quest'ultima.
D'altronde la formulazione dell'art. 7, comma 3-quater che vieta la “messa a disposizione …di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme messe a disposizione dai concessionari online” ha un ampio contenuto e non si riferisce, quindi soltanto a quelle apparecchiature esclusivamente destinate al gioco on-line, ma si estende appunto a tutte le apparecchiature – compresi i semplici P.C. – che possono essere utilizzate per giochi d'azzardo on-line.
Neppure assume alcun rilievo la differente formulazione dei divieti posti dall'all'art. 7, comma 3quater del DL 158/2012 – dove si parla di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco- mentre nella disposizione introdotta dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, relativa al divieto di offerta di giochi promozionali, venga utilizzata la espressione “qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web “ , 14
non rilevandosi alcuna differenza sostanziale tra le due espressioni normative entrambe dirette ad impedire l'utilizzazione non consentita di collegamenti on line.
In definitiva limitare il divieto alle sole “apparecchiature collegate in modo permanente con una piattaforma di gioco online dei concessionari appare del tutto in contrasto sia con la lettera che con la ratio della disposizione legislativa di cui all'art. 7, comma 3 quater del DL 158/12 , diretta ad impedire che il fenomeno delle ludopatia possa essere incrementata in esercizi pubblici.
Quindi la condotta vietata può pure ricomprendere anche i semplici Personal Computer a navigazione libera.
In definitiva, nella specie, il Personal computer sequestrato rientrava senz'altro tra le
“apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line” di cui all'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 158/2012.
Né apparivano condivisibili gli ulteriori rilievi mossi dall'appellata,che affermava che il divieto generalizzato di utilizzo di apparecchiature installate presso esercizi pubblici che consentivano l'accesso alle piattaforme di gioco, non può essere considerato una misura “appropriata” per preservare gli utenti da eventuali ludopatie, posto che l'utente per usufruire dei servizi di gioco può autonomamente limitare l'acquisto dei giochi e, in ogni caso, accedere alla piattaforma mediante apparecchiature installate in luoghi privati,
Invero il legislatore aveva il compito un valutazione di merito , che non appariva irragionevole, ritenendo che il gioco d'azzardo effettuato in locali pubblici poteva incrementare maggiormente il fenomeno della ludopatia rispetto al gioco d'azzardo esercitato mediante apparecchiature installate in luoghi privati, stante l'indubbia possibilità di fenomeni emulativi in luoghi frequentati da una molteplicità di avventori.
Neppure si rileva alcuna violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali formanti oggetto della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, nell'imporre al gestore l'uso dei necessari accorgimenti diretti ad evitare l'uso dei computer per giochi d'azzardo essendo inibito all'utente l'utilizzazione di apparecchiature per giochi d'azzardo in esercizi pubblici.
Né si rileva la necessità, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, di richiedere alla Corte di Giustizia dell'IO Europea una pronuncia pregiudiziale per sapere: “quale sia la corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE, introdotto dalla Direttiva 2009/140/CE del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, e se essa osti all'applicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/12”.
Invero non si vede in che modo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario , cui fa rifermento la predetta direttiva, possano 15
essere lesi dalla disposizione in esame diretta ad impedire l'utilizzazione di apparecchiature in esercizi pubblici per giochi d'azzardo on-line i quali anzi formano oggetto di una risoluzione di tutela del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 .
Sul piano della normativa eurounitaria e sua applicazione, la Corte di giustizia C-390/12 del 2014 ha chiarito che l'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'IO europea e' da interpretare nel senso che esso osta a una normativa nazionale del tipo di quella oggetto di applicazione, solo se essa non persegue effettivamente l'obiettivo della tutela dei giocatori d'azzardo o della lotta alla criminalita'. Ancora, la finalita' di tutela della salute pubblica, con particolare riguardo ai minori, e la necessita' di provvedere con urgenza in tale materia esclude inoltre, in base all'art. 6, comma 7, direttiva 2015/1535/UE, l'obbligo della previa comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni oggetto di applicazione.
Inoltre, questa interpretazione dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'IO europea
, confermata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'IO europea del 14 giugno 2017, resa nella causa C-685/15, deve essere intesa anche nel senso che la libera prestazione dei servizi non osta ad un sistema processuale nazionale, in cui, nell'ambito dei procedimenti amministrativi "a carattere penale", il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformita' al diritto dell'IO di una normativa restrittiva dell'esercizio di una liberta' fondamentale prevista dai trattati, come la limitazione della liberta' di prestazione di servizi in favore della tutela della salute, e' tenuto a istruire d'ufficio gli elementi di prova della controversia di cui e' investito nel contesto della verifica dell'esistenza degli illeciti amministrativi, purche' con tale attivita' non si determini una sua sostituzione alle autorita' competenti dello Stato membro interessato, sulle quali incombe l'onere di fornire gli elementi di prova necessari per consentire al giudice interno la giustificazione della restrizione. A tale riguardo, infatti, un certo numero di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell'incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonche' di prevenzione di turbative all'ordine sociale in generale sono stati ammessi dalla giurisprudenza a giustificazione di una normativa restrittiva di una liberta' fondamentale prevista dai Trattati dell'IO, come la libera prestazione di servizi, messa in discussione nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, S., Racc. pag. I-1039, punti 57-60; 21 settembre 1999, causa C-124/97, L. e a., Racc. pag. I-6067, punti 32 e 33; . . . , citata, punti 30 e 31, nonche' . . . e a., citata, punto 67).
Infine si ritiene di non condividere le ordinanze della Cassazione n.171 del 2024, n. 20483 del 2024 e 20485 del 2024 di remissione della norma per cui è causa alla Corte Costituzionale.
E' da escludere . infatti, che la norma in oggetto possa ritenersi viziata da incostituzionalità in considerazione del fatto che - secondo la vigente interpretazione giurisprudenziale- risulta applicabile sia al caso in cui siano stati messi a disposizione strumenti quali, ad esempio, i c.d. totem, nei quali non vi e' facolta' di scelta dell'utente in ordine al sito al quale collegarsi, essendo tali strumenti caratterizzati da una preimpostazione di schermata che indirizza direttamente l'utente al sito di gioco concessionario (che peraltro nella prassi fornisce all'esercente anche lo strumento fisico), sia al caso in cui siano stati messi a disposizione 16
strumenti a navigazione libera, nei quali e' l'utente che sceglie l'indirizzo internet al quale collegarsi, potendo quindi collegarsi anche, ma non solo, ai siti di gioco on-line con le proprie credenziali e con un proprio conto di gioco.
E' stato ritenuto che la norma determina l'insorgere di un obbligo di vigilanza, con conseguente rilevanza di condotte omissive, in capo all'esercente, non essendo descritta in alcun modo la condotta omissiva rilevante, lasciando spazio ad un margine di discrezionalita' dell'amministrazione del tutto contrastante con i principi costituzionali in materia di potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.
In conclusione, è stato affermato che la norma appare incostituzionale sia in termini di determinatezza sia in termini di ragionevolezza, dovendo, la tutela del diritto alla salute che la sottende subire un ragionevole bilanciamento con il diritto di liberta' di impresa nonche' con il diritto alla privacy degli utenti. Infine, la norma appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso.
Le suesposte considerazioni non appaiono condivisibili, Invero l'esistenza di un obbligo di vigilanza da parte del proprietario o gestore di una apparecchiatura internet posta a disposizione del pubblico deriva dal contenuto dalla stessa attività svolta che esige che essa sia svolta in conformità a legge. In altri termini il diritto alla libertà di impresa non può spingersi fino al punto di giustificare determinate omissioni ( nella specie vigilanza sulle apparecchiature
) dalla quali possa sorgere un pericolo per la salute degli utenti e neppure può invocarsi in proposto il rispetto della privacy dell'utente che, indubbiamente, deve trovare una limitazione al fine di evitare che l'apparecchiature possa essere utilizzata per giochi d'azzardo.
In proposito va rilevato che la circostanza che uno degli strumenti attraverso cui l'esercente potrebbe evitare di incorrere nella sanzione de qua e' costituito dalla impostazione di filtri di accesso a determinati siti internet all'interno delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti non sia prevista da alcuna disposizione normativa è del tutto irrilevante, in considerazione del fatto che egli ha indubbiamente l'obbligo di impedire l'illegittimo uso del computer, con conseguente dovere di attivarsi in proposito
Ne' rileva l'eventuale sussistenza di autorizzazioni di cui potrebbe essere dotato l'esercente all'esercizio di giochi a distanza, punendo, la norma, la mera messa a disposizione del mezzo anche da parte di esercenti concessionari o dotati di autorizzazione.
Nè può dubitarsi della legittimità costituzionale della norma in oggetto in considerazione del fatto che essa prevede la sanzione fissa di euro 20.000,00.
E' noto che la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la previsione di sanzioni amministrative rigide e di rilevante incidenza sui diritti dell'interessato per ipotesi di gravità marcatamente diversa (sentenza n. 88 del 2019), o suscettibili, comunque sia, di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccedenti il limite della 17
proporzionalità rispetto all'illecito commesso (sentenza n. 112 del 2019; sentenza n. 185 del 2021; sentenza n. 40 del 2023 ).
Tuttavia con riferimento alla norma in oggetto la previsione di una sanzione fissa nell'importo di euro 20.000,00 non appare irragionevole, in considerazione sia del fatto che le condotte omissione poste in essere in violazione di detta norma hanno tutte lo stesso contenuto lesivo e sia in considerazione del fatto che l'ammontare di tale sanzione non appare affatto esorbitante se rapportata al danno sociale ( potenzialmente alla salute ) che essa può apportare.
In definitiva la scelta nella determinazione dell'ammontare della sanzione per la violazione in oggetto appare di natura politica-legislativa, compito attribuito esclusivamente al legislatore.
Neppure sussiste l'illegittimità della confisca del computer adottata con l'ordinanza impugnata stante che essa, a norma dell'art. 20 Legge 24/11/1981, n. 689, poteva essere disposta nel provvedimento applicativo della sanzione essendo stata utilizzato il computer per commettere la violazione contestata ( Cass. n. 8517 del 14/04/2011)
Da quanto suesposto è da ritenere fondato il gravame proposto dall , con Parte_1 conseguente rigetto del ricorso proposto dalla avverso l'avviso di accertamento CP_1 di cui in epigrafe
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese del primo grado del giudizio essendo l'Amministrazione difesa da un funzionario.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 13 settembre 2019 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata dall Parte_4 nei confronti di , rigetta l'opposizione proposta da quest'ultima avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
Nulla in ordine alle spese del primo grado del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE