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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9982/2019 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Guaglione Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Villa di Briano (CE) alla Via Talete
n. 19 .
Opponente
E
P. IV ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo. ed Andrea Ornati elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n.
21/N .
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2182/2019 del
24/09/2019, il Tribunale di Santa Maria C.V. ingiungeva a di pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 10.349,87, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo debitorio
[...]
conseguente alla stipula di contratto di finanziamento personale con conseguente apertura di linea di credito.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato proponeva opposizione il debitore IN , Parte_1
invocando la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria, nonché la revoca del decreto ingiuntivo per errato computo della somma oggetto di saldo debitorio.
Si costituiva in giudizio la che contestava in toto le altrui difese poiché prive di Controparte_1
fondamento in fatto e in diritto e chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione proposta.
Il Tribunale adito non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, stante la richiesta delle parti, onerava l'opposta, a pena di improcedibilità, dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. La mediazione proposta, tuttavia, non sortiva esito e, pertanto, l'iter processuale proseguiva attraverso la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. alle parti e il conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ribadito quanto acquisito, per oramai unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere probatorio va ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la piena prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo contestato mediante quest'ultima.
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la titolarità del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533).
In applicazione di quanto appena precisato, giova richiamare il principio, oggetto di un importante arresto delle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU., 16/02/2016, n. 2951), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice ove risultante dagli atti di causa. Difatti, le SS.UU., in netto contrasto con la tesi della necessità della tempestiva eccezione di parte fino a quel momento invalsa, hanno statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché, come ritenuto sin qui dalla giurisprudenza minoritaria, la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
È di palmare evidenza come il richiamo al principio enunciato dal Supremo Collegio sia necessario, essendo la questione della legittimazione dell'opposta potenzialmente assorbente.
Difatti, la titolarità del diritto de quo rappresenta un elemento costitutivo della domanda, che è onere dell'attore (sostanziale, nel caso di specie) dimostrare, e, qualora questi asserisca di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione senza, tuttavia, fornirne la prova, la relativa questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La prova invocata dalle SS.UU. non può, peraltro, ricavarsi dal contegno omissivo di mancata contestazione della controparte (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr., anche, Cass. Civ.,
20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la duplice conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo senza incorrere in decadenza (e, nella fattispecie portata all'attenzione dell'adito Tribunale,
l'opponente ha eccepito la carenza di prova in ordine al diritto di credito ex adverso vantato nei propri scritti successivi e, precipuamente, nella comparsa conclusionale depositata); contestualmente, sempre secondo il richiamato arresto delle SS.UU., il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso poiché, non trattandosi della sussistenza di un fatto storico ma di un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto, in tale particolare ambito il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, ben potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della circostanza dedotta da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. Civ, SS.
UU., 03/06/2015, n. 11377).
Nella vicenda de qua, il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario riveste particolare importanza, discendendo da esso la possibilità del titolare del credito ceduto di far valere i propri diritti nei confronti del debitore ceduto. Come è noto, la normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco – art. 58 TUB – consente agli istituti di credito di trasferire in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Tuttavia, la sola prova della richiesta pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale (prova che, va sottolineato fin da ora, manca nella vicenda de qua) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da parte della giurisprudenza di legittimità.
La produzione in giudizio dell'avviso, ex art. 58 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione: per poter fungere da prova, l'anzidetto avviso deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito de quo vertitur, onde poterne affermare con certezza l'inclusione nella cessione (Cass. Civ., 20/07/2023, n. 21821). L'onere probatorio più stringente a carico del cessionario è stato confermato anche dai più recenti arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità: è stata ribadita la distinzione tra la notificazione della cessione tramite avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ovvero, tramite specifica comunicazione di avvenuta cessione del credito nei confronti del singolo debitore ceduto in forma individuale e legale) e la prova effettiva dell'avvenuta cessione del credito e della sua inclusione nel blocco ceduto, poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si limita a dimostrare la
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo.
Questo tipo di notificazione serve a escludere il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma non costituisce prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione né del concreto trasferimento della titolarità del credito (cfr. Cass. Civ., 06/02/2024, n.
3405 e Cass. Civ., 03/06/2024, n. 15010).
Al contrario, la prova della sussistenza del negozio di cessione risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore ceduto, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
D'altro canto, la tutela del soggetto debitore è centrale in tutta la disciplina normativa civilistica in materia di cessione del credito (specie con riguardo al disposto di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c.) e dev'essere ancor più perseguita in un settore come quello bancario/finanziario in cui la posizione del finanziato/debitore è maggiormente gravosa, stante lo squilibrio informativo ed economico in favore degli istituti bancari e degli intermediari finanziari generalmente caratterizzante i rapporti contrattuali. Pertanto, ciò che dev'essere dimostrato in giudizio da parte del cessionario è la cessione dello specifico credito oggetto della procedura monitoria: solo in tal modo sarà possibile offrire certezza al debitore ceduto in merito all'individuazione del soggetto nei confronti del quale eseguire il pagamento liberatorio in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo eventualmente concesso o in seguito all'emissione della sentenza di condanna che segua il rigetto dell'opposizione.
Di conseguenza, pur prodotto il contratto di cessione mediante il quale il cessionario si è reso asseritamente titolare del credito fatto valere in giudizio, lo stesso deve recare precisa ed incontrovertibile indicazione del credito ceduto, onde dimostrare che l'intervenuto accordo con il soggetto cedente ha ad oggetto il trasferimento della titolarità del precipuo credito azionato. E, in caso di cessioni plurime che diano luogo ad una vera e propria “catena” di cessioni, l'onere probatorio più stringente, come sopra ricostruito, grava sulla parte processuale che si asserisce creditrice con riguardo a tutti i singoli anelli della suddetta “catena”: ossia con riguardo a ciascuna cessione di cui
è stato oggetto il credito azionato, consentendo all'interprete di ricostruire in maniera incontrovertibile l'iter relativo alla titolarità dello stesso, dalla genesi del contratto da cui è scaturito il credito fino all'instaurazione del giudizio monitorio da parte del cessionario poi divenuto parte opposta nel giudizio di opposizione.
Va, peraltro, rilevato che, come affermato da ultimo da Cass. Civ. n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessaria laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione: la pubblicazione in G. U. della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo). Alla luce di quanto sin qui osservato, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, la parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ossequio a quanto poc'anzi ricostruito.
Invero, quale attrice in senso sostanziale, ha dedotto la titolarità del credito azionato Controparte_1
in sede monitoria in forza di un contratto di finanziamento personale, originariamente stipulato dall'opponente con ES NC S.p.A. (vi è richiesta di prestito personale e di contestuale apertura di linea di credito allegato al fascicolo del procedimento monitorio e in questa sede rideposi tato) e asserito quale oggetto di successive cessioni creditizie pro soluto in blocco, in favore della
NC Ifis S.p.A. prima della poi, il cui mancato adempimento avrebbe portato Controparte_1 all'ingiunzione di pagamento. non ha provato, nelle forme e nei modi richiesti, la titolarità del rapporto giuridico Controparte_1
dedotto in giudizio. Con riguardo a tale voce, l'opposta si è limitata a produrre nel presente giudizio il contratto di finanziamento originariamente stipulato da con ES NC Parte_1
S.p.A.; l'estratto dell'avviso, pubblicato in G.U., di intercorsa cessione tra NC IFIS S.p.A. e la comunicazione al debitore della cessione del credito (evidentemente, già in Controparte_1
precedenza ceduto) da NC Ifis S.p.A. a Controparte_1
Non si rinviene, al contrario, alcun documento atto a dimostrare l'iter traslativo di cui è stato oggetto l'originario rapporto instaurato dal debitore con il soggetto effettivamente erogante il finanziamento richiesto (ossia, ES NC S.p.A.) e la conseguente traslazione della titolarità creditoria dalla
ES NC alla NC Ifis: di tale prima vicenda trasmissiva non vi è alcuna prova che consenta di verificare la migrazione del credito originario dall'istituto erogante al primo asserito istituto cessionario e ricostruire, così, la invocata catena di cessioni di crediti in blocco oggetto dell'odierna indagine;
tanto meno la stessa cessione risulta comunicata al debitore.
Con riguardo al secondo asserito passaggio traslativo (quello da NC Ifis a , non Controparte_1
risulta allegato il contratto di cessione stipulato dalle interessate nè alcun elenco nominativo dei crediti ceduti che consenta di dimostrare l'effettiva inclusione del credito de quo nel blocco di quelli assoggettati al trasferimento.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che la documentazione in atti non sia sufficiente a provare l'inclusione del credito azionato col procedimento monitorio nella sequenza di operazioni di cessione appena richiamata e, dunque, il perfezionamento della fattispecie traslativa. Nella fattispecie de qua, infatti, non risulta dimostrata l'inclusione del credito, vantato dall'originaria creditrice ES
NC S.p.A. nei confronti di e di cui si controverte in questa sede, nella catena di Parte_1
cessioni plurime che vedrebbe, come soggetto creditore finale e attuale, l'odierna opposta: cessioni plurime che, allo stato, rimangono invocate e solo presunte, ma non dimostrate, così come rimane, conseguentemente, non dimostrata la legittimazione dell'ultima presunta cessionaria Controparte_1 In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. Civ., 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ., 16.05.2006, n. 11356).
La questione preliminare affrontata in via assorbente e la soluzione adottata, anche in ragione dell'opposizione come proposta e dell'attività istruttoria concretamente svolta, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
[...]
- per le ragioni esposte, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d. ing. n. 2182/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 24.09.2019 e opposto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito.
Il Giudice
GOP Dott.ssa Carmela Sorgente
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9982/2019 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo”
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Guaglione Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Villa di Briano (CE) alla Via Talete
n. 19 .
Opponente
E
P. IV ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo. ed Andrea Ornati elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n.
21/N .
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione, occorre ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2182/2019 del
24/09/2019, il Tribunale di Santa Maria C.V. ingiungeva a di pagare alla Parte_1 CP_1 la somma di € 10.349,87, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo debitorio
[...]
conseguente alla stipula di contratto di finanziamento personale con conseguente apertura di linea di credito.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato proponeva opposizione il debitore IN , Parte_1
invocando la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in sede monitoria, nonché la revoca del decreto ingiuntivo per errato computo della somma oggetto di saldo debitorio.
Si costituiva in giudizio la che contestava in toto le altrui difese poiché prive di Controparte_1
fondamento in fatto e in diritto e chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito, la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione proposta.
Il Tribunale adito non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, stante la richiesta delle parti, onerava l'opposta, a pena di improcedibilità, dell'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. La mediazione proposta, tuttavia, non sortiva esito e, pertanto, l'iter processuale proseguiva attraverso la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. alle parti e il conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ribadito quanto acquisito, per oramai unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere probatorio va ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la piena prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo contestato mediante quest'ultima.
Difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la titolarità del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30/10/2001 n. 13533).
In applicazione di quanto appena precisato, giova richiamare il principio, oggetto di un importante arresto delle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU., 16/02/2016, n. 2951), secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice ove risultante dagli atti di causa. Difatti, le SS.UU., in netto contrasto con la tesi della necessità della tempestiva eccezione di parte fino a quel momento invalsa, hanno statuito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché, come ritenuto sin qui dalla giurisprudenza minoritaria, la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
È di palmare evidenza come il richiamo al principio enunciato dal Supremo Collegio sia necessario, essendo la questione della legittimazione dell'opposta potenzialmente assorbente.
Difatti, la titolarità del diritto de quo rappresenta un elemento costitutivo della domanda, che è onere dell'attore (sostanziale, nel caso di specie) dimostrare, e, qualora questi asserisca di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione senza, tuttavia, fornirne la prova, la relativa questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
La prova invocata dalle SS.UU. non può, peraltro, ricavarsi dal contegno omissivo di mancata contestazione della controparte (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr., anche, Cass. Civ.,
20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la duplice conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo senza incorrere in decadenza (e, nella fattispecie portata all'attenzione dell'adito Tribunale,
l'opponente ha eccepito la carenza di prova in ordine al diritto di credito ex adverso vantato nei propri scritti successivi e, precipuamente, nella comparsa conclusionale depositata); contestualmente, sempre secondo il richiamato arresto delle SS.UU., il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso poiché, non trattandosi della sussistenza di un fatto storico ma di un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto, in tale particolare ambito il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, ben potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della circostanza dedotta da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass. Civ, SS.
UU., 03/06/2015, n. 11377).
Nella vicenda de qua, il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione processuale del cessionario riveste particolare importanza, discendendo da esso la possibilità del titolare del credito ceduto di far valere i propri diritti nei confronti del debitore ceduto. Come è noto, la normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco – art. 58 TUB – consente agli istituti di credito di trasferire in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione. Tuttavia, la sola prova della richiesta pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale (prova che, va sottolineato fin da ora, manca nella vicenda de qua) non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito da parte della giurisprudenza di legittimità.
La produzione in giudizio dell'avviso, ex art. 58 TUB, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ha come unico effetto quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, e non anche di fornire la prova dell'avvenuta cessione: per poter fungere da prova, l'anzidetto avviso deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito de quo vertitur, onde poterne affermare con certezza l'inclusione nella cessione (Cass. Civ., 20/07/2023, n. 21821). L'onere probatorio più stringente a carico del cessionario è stato confermato anche dai più recenti arresti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità: è stata ribadita la distinzione tra la notificazione della cessione tramite avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ovvero, tramite specifica comunicazione di avvenuta cessione del credito nei confronti del singolo debitore ceduto in forma individuale e legale) e la prova effettiva dell'avvenuta cessione del credito e della sua inclusione nel blocco ceduto, poiché l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale si limita a dimostrare la
“notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo.
Questo tipo di notificazione serve a escludere il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma non costituisce prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione né del concreto trasferimento della titolarità del credito (cfr. Cass. Civ., 06/02/2024, n.
3405 e Cass. Civ., 03/06/2024, n. 15010).
Al contrario, la prova della sussistenza del negozio di cessione risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore ceduto, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
D'altro canto, la tutela del soggetto debitore è centrale in tutta la disciplina normativa civilistica in materia di cessione del credito (specie con riguardo al disposto di cui agli artt. 1264 e 1265 c.c.) e dev'essere ancor più perseguita in un settore come quello bancario/finanziario in cui la posizione del finanziato/debitore è maggiormente gravosa, stante lo squilibrio informativo ed economico in favore degli istituti bancari e degli intermediari finanziari generalmente caratterizzante i rapporti contrattuali. Pertanto, ciò che dev'essere dimostrato in giudizio da parte del cessionario è la cessione dello specifico credito oggetto della procedura monitoria: solo in tal modo sarà possibile offrire certezza al debitore ceduto in merito all'individuazione del soggetto nei confronti del quale eseguire il pagamento liberatorio in seguito alla notificazione del decreto ingiuntivo eventualmente concesso o in seguito all'emissione della sentenza di condanna che segua il rigetto dell'opposizione.
Di conseguenza, pur prodotto il contratto di cessione mediante il quale il cessionario si è reso asseritamente titolare del credito fatto valere in giudizio, lo stesso deve recare precisa ed incontrovertibile indicazione del credito ceduto, onde dimostrare che l'intervenuto accordo con il soggetto cedente ha ad oggetto il trasferimento della titolarità del precipuo credito azionato. E, in caso di cessioni plurime che diano luogo ad una vera e propria “catena” di cessioni, l'onere probatorio più stringente, come sopra ricostruito, grava sulla parte processuale che si asserisce creditrice con riguardo a tutti i singoli anelli della suddetta “catena”: ossia con riguardo a ciascuna cessione di cui
è stato oggetto il credito azionato, consentendo all'interprete di ricostruire in maniera incontrovertibile l'iter relativo alla titolarità dello stesso, dalla genesi del contratto da cui è scaturito il credito fino all'instaurazione del giudizio monitorio da parte del cessionario poi divenuto parte opposta nel giudizio di opposizione.
Va, peraltro, rilevato che, come affermato da ultimo da Cass. Civ. n. 7866/2024, la produzione del contratto di cessione non è necessaria laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione: la pubblicazione in G. U. della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella G.U., qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo). Alla luce di quanto sin qui osservato, il Tribunale ritiene che, nel caso in esame, la parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa in ossequio a quanto poc'anzi ricostruito.
Invero, quale attrice in senso sostanziale, ha dedotto la titolarità del credito azionato Controparte_1
in sede monitoria in forza di un contratto di finanziamento personale, originariamente stipulato dall'opponente con ES NC S.p.A. (vi è richiesta di prestito personale e di contestuale apertura di linea di credito allegato al fascicolo del procedimento monitorio e in questa sede rideposi tato) e asserito quale oggetto di successive cessioni creditizie pro soluto in blocco, in favore della
NC Ifis S.p.A. prima della poi, il cui mancato adempimento avrebbe portato Controparte_1 all'ingiunzione di pagamento. non ha provato, nelle forme e nei modi richiesti, la titolarità del rapporto giuridico Controparte_1
dedotto in giudizio. Con riguardo a tale voce, l'opposta si è limitata a produrre nel presente giudizio il contratto di finanziamento originariamente stipulato da con ES NC Parte_1
S.p.A.; l'estratto dell'avviso, pubblicato in G.U., di intercorsa cessione tra NC IFIS S.p.A. e la comunicazione al debitore della cessione del credito (evidentemente, già in Controparte_1
precedenza ceduto) da NC Ifis S.p.A. a Controparte_1
Non si rinviene, al contrario, alcun documento atto a dimostrare l'iter traslativo di cui è stato oggetto l'originario rapporto instaurato dal debitore con il soggetto effettivamente erogante il finanziamento richiesto (ossia, ES NC S.p.A.) e la conseguente traslazione della titolarità creditoria dalla
ES NC alla NC Ifis: di tale prima vicenda trasmissiva non vi è alcuna prova che consenta di verificare la migrazione del credito originario dall'istituto erogante al primo asserito istituto cessionario e ricostruire, così, la invocata catena di cessioni di crediti in blocco oggetto dell'odierna indagine;
tanto meno la stessa cessione risulta comunicata al debitore.
Con riguardo al secondo asserito passaggio traslativo (quello da NC Ifis a , non Controparte_1
risulta allegato il contratto di cessione stipulato dalle interessate nè alcun elenco nominativo dei crediti ceduti che consenta di dimostrare l'effettiva inclusione del credito de quo nel blocco di quelli assoggettati al trasferimento.
Questo Tribunale ritiene, quindi, che la documentazione in atti non sia sufficiente a provare l'inclusione del credito azionato col procedimento monitorio nella sequenza di operazioni di cessione appena richiamata e, dunque, il perfezionamento della fattispecie traslativa. Nella fattispecie de qua, infatti, non risulta dimostrata l'inclusione del credito, vantato dall'originaria creditrice ES
NC S.p.A. nei confronti di e di cui si controverte in questa sede, nella catena di Parte_1
cessioni plurime che vedrebbe, come soggetto creditore finale e attuale, l'odierna opposta: cessioni plurime che, allo stato, rimangono invocate e solo presunte, ma non dimostrate, così come rimane, conseguentemente, non dimostrata la legittimazione dell'ultima presunta cessionaria Controparte_1 In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. Civ., 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ., 16.05.2006, n. 11356).
La questione preliminare affrontata in via assorbente e la soluzione adottata, anche in ragione dell'opposizione come proposta e dell'attività istruttoria concretamente svolta, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione, così provvede:
[...]
- per le ragioni esposte, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d. ing. n. 2182/2019, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 24.09.2019 e opposto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data deposito.
Il Giudice
GOP Dott.ssa Carmela Sorgente