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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4313/2020 R.G. promossa da:
(c.f. Controparte_1
), P.IVA_1
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv. SCIARRINO LUIGI, SCIARRINO VERA e RIOLO KATIA;
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SCIARRINO LUIGI
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. SCROFANI SEBASTIANO SEVILUCA e elettivamente domiciliato in VIALE V. VENETO
14 presso lo studio dell'avv. SCROFANI SEBASTIANO SEVILUCA CP_3
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] convenivano in giudizio, innanzi questo Tribunale, Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 27.01.2020 con il quale veniva ad esse ingiunto il pagamento della somma di € 42.867,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della odierna opposta, giusta fattura n. 126 del 31.12.2018 emessa dal Comitato CRI di con riferimento al contratto di compravendita stipulato tra le parti per la fornitura di materiale CP_3 sanitario.
Eccepiva, anzitutto, parte opponente l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Esponeva, altresì, che nessuna compravendita si era formalizzata in favore di per la mancata CP_1 regolare consegna dei beni oggetto del contratto.
Deduceva, inoltre, che nessuna obbligazione era sorta a carico della Coop. BA RA non avendo la stessa assunto alcun impegno - neppure di garanzia - nei confronti della per le forniture CP_3 poste a base della richiesta di decreto di ingiunzione.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “Dichiarare, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Catania, dovendo ritenersi territorialmente competente il Tribunale di Trapani sia quale foro generale ex art. 19 c.p.c. riferito alle sedi delle società ingiunte, sia al foro facoltativo riferito al luogo di conclusione del contratto, concluso in Trapani ove è pervenuta l'accettazione da parte della
della nuova proposta di €. 37.000,00 formulata da per conto di e. per CP_3 CP_2 CP_1
l'effetto, dichiarare nullo o, comunque, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 404 emesso dal
Tribunale di Catania i 27 - 28 gennaio 2020. In subordine dichiararsi competente il Tribunale di
Caltagirone, luogo di esecuzione del contratto di compravendita. Dichiarare, in subordine, l'erroneità dell'ingiunzione rivolta nei confronti di rimasta del tutto estranea alla definizione della CP_2 compravendita in favore di e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto CP_1 ingiuntivo opposto nei riguardi della stessa società essendo le pretese creditorie di CP_2 parte opposta infondate nei riguardi di quest'ultima società. In ogni caso, nel merito, dichiarare che non si è mai formalizzata una compravendita in favore di per la mancata regolare consegna dei CP_1 beni offerti in vendita e, per l'effetto, dichiarare nullo o, comunque, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare la , Comitato , come sopra, al Controparte_3 CP_3 pagamento delle spese e degli onorari del giudizio”.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_3 integralmente l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e chiedendo al G.I.: “In via pregiudiziale e di rito, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Catania ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., per l'effetto rigettare l'eccezione formulata dagli opponenti;
in subordine, sempre in via pregiudiziale e di rito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di cui sopra, assegnare termine per la riassunzione del giudizio di merito ricognitivo del credito innanzi al
Tribunale che si dovesse ritenere territorialmente competente;
in via preliminare, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi - ai sensi dell'art. 648
c.p.c.- la provvisoria esecutività del D. I. n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Catania data 27-28 gennaio 2020 e notificato il 29 gennaio 2020; in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Catania data
27-28 gennaio 2020 e notificato il 29 gennaio 2020 e per l'effetto condannare in solido
[...]
nonché Parte_2 Controparte_5
a pagare le seguenti somme: (i) Euro 42.866,84 (iva inclusa); (ii) gli interessi moratori -
[...] calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 231/2002 - dal 31 dicembre 2018 e sino al soddisfo;
(iii) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.”
A seguito dell'intervenuto fallimento della reso noto all'udienza del 3 novembre 2020, il giudizio CP_1 veniva dichiarato interrotto.
Riassunto il processo dalla con ricorso depositato il 3 febbraio 2021, Parte_2
l'opposta, mediante note di trattazione depositate in vista della successiva udienza del 17 maggio 2021, eccepiva la tardività della riassunzione per il decorso dei tre mesi dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento della CP_1
Con ordinanza del 18.05.2021 il G.I. rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio, denegava la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviava al merito ogni decisione in ordine alla competenza territoriale.
Con il medesimo provvedimento, assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, Parte_2 depositava in atti copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, III Sezione civile n.
1217/2021 con cui veniva revocato il fallimento della Società Consortile a responsabilità limitata CP_1
Con ordinanza del 15.11.2021 venivano ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti.
pagina 3 di 9 All'esito dell'assunzione delle prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2023 (successivamente rinviata d'ufficio al 9.04.2025).
Indi all'udienza del 9.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La è stata aggiudicataria del Servizio Sanitario bandito dalla Controparte_3
per il di (CT) fino al 30.09.2018, data in cui è avvenuto il Controparte_6 Pt_3 Pt_4 passaggio di consegne, presso il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo Politico, con la nuova aggiudicataria del bando prefettizio, la capofila ATI di Trapani". Parte_2
Al fine di consentire la prosecuzione e l'espletamento del servizio sanitario, la consegnava CP_3 al delegato della tutti i documenti cartacei e i file degli ospiti presenti sino alla predetta data (cfr. Pt_2 doc. 1 all. al fascicolo monitorio).
In pari data, la in qualità di capogruppo dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, faceva richiesta di Pt_2 acquistare dalla CRI l'intero lotto di farmaci, strumenti, presidi medici, arredi, etc. di proprietà della
CRI allocati - per ragioni di servizio - presso gli ambulatori e/o alloggi denominati 1034-A, 1034-B,
1035-A e 1035-B, analiticamente elencati nell'allegato al documento di passaggio di consegne del
30.09.2018.
La nel fornire la propria disponibilità alla cessione dei beni richiesti, in prima battuta CP_3 richiedeva un prezzo forfettario determinato in euro 40.000,00 (come da missiva protocollata al n. 4599 del 27.09.2018 - cfr. doc. 2 all. al fascicolo monitorio); dopo una breve trattativa, riduceva tale richiesta al prezzo forfettario di euro 37.000,00 oltre IVA.
Quest'ultima offerta veniva accettata in data 30 settembre 2018, con nota sottoscritta dal legale rappresentante di e della Pt_2 Controparte_5 limitata”, inviata a mezzo pec alla CRI Catania oltre che alla e al “Responsabile Controparte_6 del Gruppo di Lavoro di Missione per la gestione diretta del di (cfr. doc. 3 all. al Pt_3 Pt_4 fascicolo monitorio).
Con il medesimo documento, la informava di aver delegato la - in qualità di società Pt_2 CP_1 appartenente all'ATI aggiudicataria dell'appalto, delegata alla gestione del servizio sanitario, giusta delibera del Cda del 29.09.2018 - alla presa in consegna di tutto il lotto oggetto dell'accordo.
In data 31.12.2018 la CRI emetteva la relativa fattura (n. 126 del 31.12.2018) che veniva consegnata alla CP_1
pagina 4 di 9 Non ricevendo alcun pagamento né da parte della , né da parte della delegata alla Parte_5 CP_1 gestione del servizio, la , si determinava ad adire l'Autorità Controparte_3
Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n. 179/2020 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Con atto di opposizione notificato in data 31.03.2020 le odierne opponenti invocavano la revoca di tale d.i. contestando integralmente la debenza della somma ingiunta in ragione della carenza di prova circa l'avvenuta consegna dei farmaci e degli altri beni mobili offerti in vendita (non risultando redatto l'indispensabile inventario né essendo stata formalizzata la presa in consegna di tali beni da parte di
. CP_1
Secondo la difesa attorea, in ogni caso, non risultava provata l'esistenza di una obbligazione di garanzia rilasciata da in favore di CP_2 CP_3
La CRI si costituiva in giudizio chiedendo che fosse affermata la competenza territoriale del Tribunale di Catania, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, rigettata l'opposizione.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di dal quale CP_3 discenderebbe l'insussistenza del diritto alla controprestazione.
All'esame del merito della questione che ci occupa, occorre premettere il vaglio delle eccezioni preliminari.
Va, innanzitutto, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catania è destituita di fondamento.
Invero, la vendita in esame si è perfezionata per via telematica, con scambio di proposta ed accettazione avvenuta con mail (come, tra l'altro, espressamente riconosciuto da parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione).
Ebbene, nei casi - come quello che ci occupa - di contratti stipulati a distanza, è competente il giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
Poiché il contratto de quo deve ritenersi concluso nel momento in cui la coop. BA ha accettato la proposta avanzata dalla (per come si ricava dalla PEC del 30.9.2018), l'eccezione Controparte_3 di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
Sull'eccezione relativa alla decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio si è già pronunciato il G.I. con l'ordinanza del 18 maggio 2021, confortata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (vd. Cass. SS.UU. n. 12154/2021).
pagina 5 di 9 Va, infine, vagliata la – seppur implicita - eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
. Parte_2
Sostiene, infatti, la difesa attorea che la domanda spiegata tramite il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata erroneamente rivolta anche nei confronti di chi non può essere considerato soggetto passivo dell'obbligazione (“Ci si riferisce alla Coop. Sociale BA RA, capogruppo della l'ATI qualificata da controparte quale unico esecutore della fornitura al C.A.R.A. ed alla quale si asserisce – ma Pt_4 non viene dimostrato – siano stati consegnati i beni oggetto di compravendita”).
A suo dire, nessuna obbligazione - per il titolo indicato in ricorso - potrebbe configurarsi a carico della
Coop. BA RA non avendo la stessa assunto alcun impegno, neppure di garanzia, nei confronti della per le forniture poste a base della richiesta di decreto di ingiunzione. CP_3
Giova, tuttavia, evidenziare che, nel caso di specie, ha trattato direttamente con CP_2 CP_3
sia per la determinazione ed accettazione dei materiali, sia per la pattuizione del relativo prezzo,
[...] come si evince per tabulas, dalla documentazione versata in atti a cura di parte opposta.
Infatti, a redigere il verbale di passaggio di consegne è il dott. n.q. di delegato da Persona_1
e di a redigere ed accettare l'inventario dei beni oggetto della compravendita è ancora lo CP_2 stesso delegato della capofila (cfr. doc. 8 della produzione documentale di parte opposta).
Inoltre, anche lo scambio di proposte ed accettazione del contratto avviene tra e CP_3 CP_2
anzi, è proprio a concludere l'accordo contrattuale inviando a mezzo pec
[...] CP_2
l'accettazione della proposta definitiva di acquisto dei beni al prezzo di 37.000,00 euro (cfr. doc. 2 e 3 all. al fascicolo monitorio).
Peraltro, sono le stesse opponenti, che - in seno al loro atto di opposizione - in più occasioni riconoscono espressamente che a trattare con sia direttamente seppur per CP_3 CP_2 conto di (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 4, par. 2; pag. 6, par. 3.1). CP_1
Alla luce di quanto suesposto, non può che riconoscersi la legittimazione passiva della
[...]
. Controparte_2
Venendo al merito della vicenda che ci occupa;
in questa sede, parte opponente sostiene che CP_3 non abbia mai consegnato i beni oggetto della compravendita conclusa tra le parti, poiché non ne
[...] fornirebbe in atti la prova documentale (che dovrebbe essere l'indispensabile inventario).
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'eccezione di - presunto - inadempimento contrattuale della CRI non può ritenersi fondata.
Infatti, le Società ingiunte sono entrate in possesso dei beni oggetto della compravendita il 30 settembre
2018, ossia il giorno di passaggio delle consegne tra e l'Associazione temporanea CP_3
d'imprese (ATI) delle quali era capofila. CP_2
pagina 6 di 9 L'avvenuta consegna di tali beni deve, peraltro, ritenersi circostanza acquisita sia documentalmente che in via testimoniale.
Invero, la consegna risulta formalizzata mediante la redazione di un verbale di passaggio di consegne
(cfr. doc. 8 della produzione documentale di parte opposta), sottoscritto in contraddittorio dal delegato di CRI ( ) e dal delegato di (Dott. ). Persona_2 CP_2 Persona_1
Parte integrante del verbale è l'allegato contenente l'inventario dettagliato, firmato pagina per pagina da entrambi i delegati, in cui si attesta l'elenco preciso dei beni consegnati, tra cui farmaci e attrezzature sanitarie, esattamente corrispondenti all'oggetto della compravendita.
Ciò conferma: che ha sin da subito consegnato tutta la merce oggetto della compravendita;
CP_3 che sia intervenuta un'espressa verifica ed accettazione della stessa merce da parte del rappresentante incaricato di CP_2
La veridicità e la regolarità della consegna risultano – come detto - comprovate e confermate anche in sede di escussione dei testi.
Il teste ha, infatti, dichiarato di avere personalmente consegnato i beni a Persona_2 CP_2
sottoscrivendo con il delegato il relativo verbale e allegato inventario;
il teste
[...] ER
ha confermato di avere ricevuto il materiale e di aver sottoscritto in Persona_1 contraddittorio l'inventario di consegna, riconoscendo che i beni erano effettivamente presenti e corrispondenti all'elenco.
La deposizione del dott. , in particolare, è da ritenere particolarmente pregnante in quanto, ER sebbene egli fosse contemporaneamente teste di entrambe le parti, deponendo in udienza ha confermato integralmente i fatti di causa così come rappresentati dalla CRI, smentendo la ricostruzione dell'opponente.
Segnatamente, il dott. alla domanda sull'effettiva consegna dei beni oggetto della ER compravendita inequivocabilmente rispondeva: “[…] La consegna di tali beni è avvenuta materialmente nel senso che io personalmente ho preso visione degli oggetti su indicati che mi sono stati consegnati”.
A seguire, il medesimo teste confermava: che il verbale contenente l'elencazione dei beni consegnati da CRI alla era stato redatto in contraddittorio tra egli - dott. - ed il delegato CP_2 ER
CRI, ; che la copia depositata negli atti di causa era l'esatta riproduzione fotostatica Persona_2 del verbale originale sottoscritto tra le parti in data 30 settembre 2018; che egli - dott. - ER firmava in rappresentanza di giusta delega trasmessa a a mezzo pec dal CP_2 CP_3 legale rappresentante di (cfr. verbale udienza del 3.02.22). CP_2 Persona_3
pagina 7 di 9 Viceversa, il dott. - in veste di teste della - non confermava gli articolati di ER CP_2 prova ammessi alla società opponente, sconfessando la versione dei fatti da essa prospettata (cfr. verbale udienza del 3.02.22).
Le citate deposizioni sono, pertanto, idonee: a confermare che abbia adempiuto CP_3 integralmente agli obblighi derivanti dalla vendita;
ad escludere che possa configurarsi in capo all'odierna opposta una responsabilità per inadempimento contrattuale.
Va, in ultimo, esaminato il profilo della responsabilità solidale delle opponenti.
La richiesta di ingiunzione accolta dal Tribunale è stata, infatti, rivolta anche nei confronti della CP_2 indicata quale coobbligato.
[...]
Secondo la tesi attorea, sarebbe rimasta del tutto estranea alla definizione della CP_2 compravendita in favore di CP_1
A parere di questo Giudice, invece, sul piano del diritto, la responsabilità solidale degli opponenti rispetto al credito azionato da CRI trova un doppio fondamento: speciale (Codice Appalti) e generale
(Codice Civile).
In primo luogo, l'art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici prevede espressamente che: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
Tale disciplina speciale corrobora e conferma i principi generali codificati dagli artt. 1292 e 1294 c.c. a tenore dei quali, rispettivamente: “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri […]” e “I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Orbene, alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica delle norme sopra richiamate, è possibile concludere che, nel caso che ci occupa, le società opponenti siano tenute in solido;
ciò in quanto, da una parte, l'art. 1294 c.c. conferma che in mancanza di una legge o una disposizione contrattuale che stabilisca altrimenti, i condebitori sono tenuti in solido per la medesima prestazione;
dall'altra, la lex specialis in materia di appalti pubblici prevede espressamente che entrambe le società, sebbene con ruoli differenti ( come capofila e come subappaltatore) siano tenute a rispondere per CP_2 CP_1
l'intero credito azionato dalla . Controparte_3
Nel caso di specie, ed hanno concorso alla stessa operazione contrattuale, CP_2 CP_1 beneficiando entrambe della consegna dei beni strumentali, ed è dunque corretto ritenere CP_2 obbligata in solido rispetto all'obbligazione nascente dalla compravendita.
pagina 8 di 9 Sul piano della giurisprudenza, a conferma di quanto sopra, merita menzione la sentenza del T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. I, n. 439/2018, la quale ha ribadito che: “nelle A.T.I. orizzontali ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle
A.T.I. verticali le mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni assunte e la mandataria risponde in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie”.
Nel medesimo senso si pone la Cassazione civile, ex multis Sez. III, n. 24063/2015, secondo cui la società capofila di un'associazione temporanea d'impresa è coobbligata in solido per tutte le obbligazioni assunte dalle imprese associate nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto.
Conseguentemente, è obbligata in solido con (ritornata “in bonis”) al pagamento CP_2 CP_1 della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, poiché la documentazione prodotta a sostegno della pretesa azionata da parte opposta ne conferma l'esistenza e correttezza e le prove testimoniali paiono in linea con il dato documentale, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. 404/2020.
Le spese del giudizio vanno poste – in solido - a carico delle opponenti e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4313/2020 RG, così provvede: accerta e dichiara la competenza del Tribunale di Catania ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2020 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna in solido e Parte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese processuali in favore
[...] [...]
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_3 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, addì 28.7.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4313/2020 R.G. promossa da:
(c.f. Controparte_1
), P.IVA_1
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv. SCIARRINO LUIGI, SCIARRINO VERA e RIOLO KATIA;
elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SCIARRINO LUIGI
ATTORI
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. SCROFANI SEBASTIANO SEVILUCA e elettivamente domiciliato in VIALE V. VENETO
14 presso lo studio dell'avv. SCROFANI SEBASTIANO SEVILUCA CP_3
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 9 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...] convenivano in giudizio, innanzi questo Tribunale, Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Catania in data 27.01.2020 con il quale veniva ad esse ingiunto il pagamento della somma di € 42.867,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della odierna opposta, giusta fattura n. 126 del 31.12.2018 emessa dal Comitato CRI di con riferimento al contratto di compravendita stipulato tra le parti per la fornitura di materiale CP_3 sanitario.
Eccepiva, anzitutto, parte opponente l'incompetenza territoriale del giudice adito.
Esponeva, altresì, che nessuna compravendita si era formalizzata in favore di per la mancata CP_1 regolare consegna dei beni oggetto del contratto.
Deduceva, inoltre, che nessuna obbligazione era sorta a carico della Coop. BA RA non avendo la stessa assunto alcun impegno - neppure di garanzia - nei confronti della per le forniture CP_3 poste a base della richiesta di decreto di ingiunzione.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito: “Dichiarare, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Catania, dovendo ritenersi territorialmente competente il Tribunale di Trapani sia quale foro generale ex art. 19 c.p.c. riferito alle sedi delle società ingiunte, sia al foro facoltativo riferito al luogo di conclusione del contratto, concluso in Trapani ove è pervenuta l'accettazione da parte della
della nuova proposta di €. 37.000,00 formulata da per conto di e. per CP_3 CP_2 CP_1
l'effetto, dichiarare nullo o, comunque, annullare o revocare il decreto ingiuntivo n. 404 emesso dal
Tribunale di Catania i 27 - 28 gennaio 2020. In subordine dichiararsi competente il Tribunale di
Caltagirone, luogo di esecuzione del contratto di compravendita. Dichiarare, in subordine, l'erroneità dell'ingiunzione rivolta nei confronti di rimasta del tutto estranea alla definizione della CP_2 compravendita in favore di e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o revocare il decreto CP_1 ingiuntivo opposto nei riguardi della stessa società essendo le pretese creditorie di CP_2 parte opposta infondate nei riguardi di quest'ultima società. In ogni caso, nel merito, dichiarare che non si è mai formalizzata una compravendita in favore di per la mancata regolare consegna dei CP_1 beni offerti in vendita e, per l'effetto, dichiarare nullo o, comunque, annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare la , Comitato , come sopra, al Controparte_3 CP_3 pagamento delle spese e degli onorari del giudizio”.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_3 integralmente l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e chiedendo al G.I.: “In via pregiudiziale e di rito, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Catania ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., per l'effetto rigettare l'eccezione formulata dagli opponenti;
in subordine, sempre in via pregiudiziale e di rito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di cui sopra, assegnare termine per la riassunzione del giudizio di merito ricognitivo del credito innanzi al
Tribunale che si dovesse ritenere territorialmente competente;
in via preliminare, atteso che
l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi - ai sensi dell'art. 648
c.p.c.- la provvisoria esecutività del D. I. n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Catania data 27-28 gennaio 2020 e notificato il 29 gennaio 2020; in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 404/2020 emesso dal Tribunale di Catania data
27-28 gennaio 2020 e notificato il 29 gennaio 2020 e per l'effetto condannare in solido
[...]
nonché Parte_2 Controparte_5
a pagare le seguenti somme: (i) Euro 42.866,84 (iva inclusa); (ii) gli interessi moratori -
[...] calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 231/2002 - dal 31 dicembre 2018 e sino al soddisfo;
(iii) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.”
A seguito dell'intervenuto fallimento della reso noto all'udienza del 3 novembre 2020, il giudizio CP_1 veniva dichiarato interrotto.
Riassunto il processo dalla con ricorso depositato il 3 febbraio 2021, Parte_2
l'opposta, mediante note di trattazione depositate in vista della successiva udienza del 17 maggio 2021, eccepiva la tardività della riassunzione per il decorso dei tre mesi dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento della CP_1
Con ordinanza del 18.05.2021 il G.I. rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio, denegava la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e rinviava al merito ogni decisione in ordine alla competenza territoriale.
Con il medesimo provvedimento, assegnava alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, Parte_2 depositava in atti copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, III Sezione civile n.
1217/2021 con cui veniva revocato il fallimento della Società Consortile a responsabilità limitata CP_1
Con ordinanza del 15.11.2021 venivano ammesse le prove testimoniali dedotte dalle parti.
pagina 3 di 9 All'esito dell'assunzione delle prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2023 (successivamente rinviata d'ufficio al 9.04.2025).
Indi all'udienza del 9.04.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
La è stata aggiudicataria del Servizio Sanitario bandito dalla Controparte_3
per il di (CT) fino al 30.09.2018, data in cui è avvenuto il Controparte_6 Pt_3 Pt_4 passaggio di consegne, presso il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo Politico, con la nuova aggiudicataria del bando prefettizio, la capofila ATI di Trapani". Parte_2
Al fine di consentire la prosecuzione e l'espletamento del servizio sanitario, la consegnava CP_3 al delegato della tutti i documenti cartacei e i file degli ospiti presenti sino alla predetta data (cfr. Pt_2 doc. 1 all. al fascicolo monitorio).
In pari data, la in qualità di capogruppo dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, faceva richiesta di Pt_2 acquistare dalla CRI l'intero lotto di farmaci, strumenti, presidi medici, arredi, etc. di proprietà della
CRI allocati - per ragioni di servizio - presso gli ambulatori e/o alloggi denominati 1034-A, 1034-B,
1035-A e 1035-B, analiticamente elencati nell'allegato al documento di passaggio di consegne del
30.09.2018.
La nel fornire la propria disponibilità alla cessione dei beni richiesti, in prima battuta CP_3 richiedeva un prezzo forfettario determinato in euro 40.000,00 (come da missiva protocollata al n. 4599 del 27.09.2018 - cfr. doc. 2 all. al fascicolo monitorio); dopo una breve trattativa, riduceva tale richiesta al prezzo forfettario di euro 37.000,00 oltre IVA.
Quest'ultima offerta veniva accettata in data 30 settembre 2018, con nota sottoscritta dal legale rappresentante di e della Pt_2 Controparte_5 limitata”, inviata a mezzo pec alla CRI Catania oltre che alla e al “Responsabile Controparte_6 del Gruppo di Lavoro di Missione per la gestione diretta del di (cfr. doc. 3 all. al Pt_3 Pt_4 fascicolo monitorio).
Con il medesimo documento, la informava di aver delegato la - in qualità di società Pt_2 CP_1 appartenente all'ATI aggiudicataria dell'appalto, delegata alla gestione del servizio sanitario, giusta delibera del Cda del 29.09.2018 - alla presa in consegna di tutto il lotto oggetto dell'accordo.
In data 31.12.2018 la CRI emetteva la relativa fattura (n. 126 del 31.12.2018) che veniva consegnata alla CP_1
pagina 4 di 9 Non ricevendo alcun pagamento né da parte della , né da parte della delegata alla Parte_5 CP_1 gestione del servizio, la , si determinava ad adire l'Autorità Controparte_3
Giudiziaria per tutelare le proprie ragioni creditorie e incoava il procedimento n. 179/2020 R.G. innanzi al Tribunale di Catania, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Con atto di opposizione notificato in data 31.03.2020 le odierne opponenti invocavano la revoca di tale d.i. contestando integralmente la debenza della somma ingiunta in ragione della carenza di prova circa l'avvenuta consegna dei farmaci e degli altri beni mobili offerti in vendita (non risultando redatto l'indispensabile inventario né essendo stata formalizzata la presa in consegna di tali beni da parte di
. CP_1
Secondo la difesa attorea, in ogni caso, non risultava provata l'esistenza di una obbligazione di garanzia rilasciata da in favore di CP_2 CP_3
La CRI si costituiva in giudizio chiedendo che fosse affermata la competenza territoriale del Tribunale di Catania, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, rigettata l'opposizione.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto delimitare l'oggetto dell'odierno giudizio.
La causa de quo riguarda l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di dal quale CP_3 discenderebbe l'insussistenza del diritto alla controprestazione.
All'esame del merito della questione che ci occupa, occorre premettere il vaglio delle eccezioni preliminari.
Va, innanzitutto, rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catania è destituita di fondamento.
Invero, la vendita in esame si è perfezionata per via telematica, con scambio di proposta ed accettazione avvenuta con mail (come, tra l'altro, espressamente riconosciuto da parte opponente nel proprio atto di citazione in opposizione).
Ebbene, nei casi - come quello che ci occupa - di contratti stipulati a distanza, è competente il giudice del luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
Poiché il contratto de quo deve ritenersi concluso nel momento in cui la coop. BA ha accettato la proposta avanzata dalla (per come si ricava dalla PEC del 30.9.2018), l'eccezione Controparte_3 di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento.
Sull'eccezione relativa alla decorrenza dei termini per la riassunzione del giudizio si è già pronunciato il G.I. con l'ordinanza del 18 maggio 2021, confortata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (vd. Cass. SS.UU. n. 12154/2021).
pagina 5 di 9 Va, infine, vagliata la – seppur implicita - eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
. Parte_2
Sostiene, infatti, la difesa attorea che la domanda spiegata tramite il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata erroneamente rivolta anche nei confronti di chi non può essere considerato soggetto passivo dell'obbligazione (“Ci si riferisce alla Coop. Sociale BA RA, capogruppo della l'ATI qualificata da controparte quale unico esecutore della fornitura al C.A.R.A. ed alla quale si asserisce – ma Pt_4 non viene dimostrato – siano stati consegnati i beni oggetto di compravendita”).
A suo dire, nessuna obbligazione - per il titolo indicato in ricorso - potrebbe configurarsi a carico della
Coop. BA RA non avendo la stessa assunto alcun impegno, neppure di garanzia, nei confronti della per le forniture poste a base della richiesta di decreto di ingiunzione. CP_3
Giova, tuttavia, evidenziare che, nel caso di specie, ha trattato direttamente con CP_2 CP_3
sia per la determinazione ed accettazione dei materiali, sia per la pattuizione del relativo prezzo,
[...] come si evince per tabulas, dalla documentazione versata in atti a cura di parte opposta.
Infatti, a redigere il verbale di passaggio di consegne è il dott. n.q. di delegato da Persona_1
e di a redigere ed accettare l'inventario dei beni oggetto della compravendita è ancora lo CP_2 stesso delegato della capofila (cfr. doc. 8 della produzione documentale di parte opposta).
Inoltre, anche lo scambio di proposte ed accettazione del contratto avviene tra e CP_3 CP_2
anzi, è proprio a concludere l'accordo contrattuale inviando a mezzo pec
[...] CP_2
l'accettazione della proposta definitiva di acquisto dei beni al prezzo di 37.000,00 euro (cfr. doc. 2 e 3 all. al fascicolo monitorio).
Peraltro, sono le stesse opponenti, che - in seno al loro atto di opposizione - in più occasioni riconoscono espressamente che a trattare con sia direttamente seppur per CP_3 CP_2 conto di (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 4, par. 2; pag. 6, par. 3.1). CP_1
Alla luce di quanto suesposto, non può che riconoscersi la legittimazione passiva della
[...]
. Controparte_2
Venendo al merito della vicenda che ci occupa;
in questa sede, parte opponente sostiene che CP_3 non abbia mai consegnato i beni oggetto della compravendita conclusa tra le parti, poiché non ne
[...] fornirebbe in atti la prova documentale (che dovrebbe essere l'indispensabile inventario).
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'eccezione di - presunto - inadempimento contrattuale della CRI non può ritenersi fondata.
Infatti, le Società ingiunte sono entrate in possesso dei beni oggetto della compravendita il 30 settembre
2018, ossia il giorno di passaggio delle consegne tra e l'Associazione temporanea CP_3
d'imprese (ATI) delle quali era capofila. CP_2
pagina 6 di 9 L'avvenuta consegna di tali beni deve, peraltro, ritenersi circostanza acquisita sia documentalmente che in via testimoniale.
Invero, la consegna risulta formalizzata mediante la redazione di un verbale di passaggio di consegne
(cfr. doc. 8 della produzione documentale di parte opposta), sottoscritto in contraddittorio dal delegato di CRI ( ) e dal delegato di (Dott. ). Persona_2 CP_2 Persona_1
Parte integrante del verbale è l'allegato contenente l'inventario dettagliato, firmato pagina per pagina da entrambi i delegati, in cui si attesta l'elenco preciso dei beni consegnati, tra cui farmaci e attrezzature sanitarie, esattamente corrispondenti all'oggetto della compravendita.
Ciò conferma: che ha sin da subito consegnato tutta la merce oggetto della compravendita;
CP_3 che sia intervenuta un'espressa verifica ed accettazione della stessa merce da parte del rappresentante incaricato di CP_2
La veridicità e la regolarità della consegna risultano – come detto - comprovate e confermate anche in sede di escussione dei testi.
Il teste ha, infatti, dichiarato di avere personalmente consegnato i beni a Persona_2 CP_2
sottoscrivendo con il delegato il relativo verbale e allegato inventario;
il teste
[...] ER
ha confermato di avere ricevuto il materiale e di aver sottoscritto in Persona_1 contraddittorio l'inventario di consegna, riconoscendo che i beni erano effettivamente presenti e corrispondenti all'elenco.
La deposizione del dott. , in particolare, è da ritenere particolarmente pregnante in quanto, ER sebbene egli fosse contemporaneamente teste di entrambe le parti, deponendo in udienza ha confermato integralmente i fatti di causa così come rappresentati dalla CRI, smentendo la ricostruzione dell'opponente.
Segnatamente, il dott. alla domanda sull'effettiva consegna dei beni oggetto della ER compravendita inequivocabilmente rispondeva: “[…] La consegna di tali beni è avvenuta materialmente nel senso che io personalmente ho preso visione degli oggetti su indicati che mi sono stati consegnati”.
A seguire, il medesimo teste confermava: che il verbale contenente l'elencazione dei beni consegnati da CRI alla era stato redatto in contraddittorio tra egli - dott. - ed il delegato CP_2 ER
CRI, ; che la copia depositata negli atti di causa era l'esatta riproduzione fotostatica Persona_2 del verbale originale sottoscritto tra le parti in data 30 settembre 2018; che egli - dott. - ER firmava in rappresentanza di giusta delega trasmessa a a mezzo pec dal CP_2 CP_3 legale rappresentante di (cfr. verbale udienza del 3.02.22). CP_2 Persona_3
pagina 7 di 9 Viceversa, il dott. - in veste di teste della - non confermava gli articolati di ER CP_2 prova ammessi alla società opponente, sconfessando la versione dei fatti da essa prospettata (cfr. verbale udienza del 3.02.22).
Le citate deposizioni sono, pertanto, idonee: a confermare che abbia adempiuto CP_3 integralmente agli obblighi derivanti dalla vendita;
ad escludere che possa configurarsi in capo all'odierna opposta una responsabilità per inadempimento contrattuale.
Va, in ultimo, esaminato il profilo della responsabilità solidale delle opponenti.
La richiesta di ingiunzione accolta dal Tribunale è stata, infatti, rivolta anche nei confronti della CP_2 indicata quale coobbligato.
[...]
Secondo la tesi attorea, sarebbe rimasta del tutto estranea alla definizione della CP_2 compravendita in favore di CP_1
A parere di questo Giudice, invece, sul piano del diritto, la responsabilità solidale degli opponenti rispetto al credito azionato da CRI trova un doppio fondamento: speciale (Codice Appalti) e generale
(Codice Civile).
In primo luogo, l'art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici prevede espressamente che: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
Tale disciplina speciale corrobora e conferma i principi generali codificati dagli artt. 1292 e 1294 c.c. a tenore dei quali, rispettivamente: “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri […]” e “I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Orbene, alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica delle norme sopra richiamate, è possibile concludere che, nel caso che ci occupa, le società opponenti siano tenute in solido;
ciò in quanto, da una parte, l'art. 1294 c.c. conferma che in mancanza di una legge o una disposizione contrattuale che stabilisca altrimenti, i condebitori sono tenuti in solido per la medesima prestazione;
dall'altra, la lex specialis in materia di appalti pubblici prevede espressamente che entrambe le società, sebbene con ruoli differenti ( come capofila e come subappaltatore) siano tenute a rispondere per CP_2 CP_1
l'intero credito azionato dalla . Controparte_3
Nel caso di specie, ed hanno concorso alla stessa operazione contrattuale, CP_2 CP_1 beneficiando entrambe della consegna dei beni strumentali, ed è dunque corretto ritenere CP_2 obbligata in solido rispetto all'obbligazione nascente dalla compravendita.
pagina 8 di 9 Sul piano della giurisprudenza, a conferma di quanto sopra, merita menzione la sentenza del T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. I, n. 439/2018, la quale ha ribadito che: “nelle A.T.I. orizzontali ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle
A.T.I. verticali le mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni assunte e la mandataria risponde in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie”.
Nel medesimo senso si pone la Cassazione civile, ex multis Sez. III, n. 24063/2015, secondo cui la società capofila di un'associazione temporanea d'impresa è coobbligata in solido per tutte le obbligazioni assunte dalle imprese associate nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto.
Conseguentemente, è obbligata in solido con (ritornata “in bonis”) al pagamento CP_2 CP_1 della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Tutto ciò premesso, poiché la documentazione prodotta a sostegno della pretesa azionata da parte opposta ne conferma l'esistenza e correttezza e le prove testimoniali paiono in linea con il dato documentale, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. 404/2020.
Le spese del giudizio vanno poste – in solido - a carico delle opponenti e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4313/2020 RG, così provvede: accerta e dichiara la competenza del Tribunale di Catania ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 404/2020 e per l'effetto lo conferma, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna in solido e Parte_1 Controparte_2 al pagamento delle spese processuali in favore
[...] [...]
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_3 iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, addì 28.7.2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
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