TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 15/10/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 246/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 18.06.1984 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Valentino Sisti
E
n. a Ravenna il 21.03.1976 – CF Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Dario Marrocco e Stefania Cornacchia
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 7.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 22.5.2025, del seguente preciso tenore: A) I coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
Per_ B) I figli minori , e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
Per_ C) I figli minori , e saranno collocati in via prevalente presso la madre, Per_1 Per_3 nella casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Fossacesia (CH) alla Via del Commercio n.36, ove continueranno ad abitare assieme alla madre ed ove fisseranno la propria residenza con la madre;
D) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Fossacesia (CH) alla Via del Commercio n.36, viene assegnata alla sig.ra , che ne sosterrà in via Parte_1 esclusiva le relative spese di amministrazione ordinaria;
E) il sig. ha trasferito la propria residenza nel Comune di Fossacesia Controparte_1
(CH) alla Via Sangro n. 11, in abitazione di proprietà della di lui madre, sig.ra CP_2
;
[...]
F) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_
, e la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio Per_1 Per_3 entro il giorno 2 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN: [...]) sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT;
G) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore come per legge (art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021) con pagamento diretto della quota da parte dell'INPS in favore di ciascun genitore;
H) Per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento dei figli (spese scolastiche, sanitarie, sportive e/o ricreative, trasporto extraurbano dal luogo di residenza all'istituto scolastico, e quant'altro così come da Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017), i genitori parteciperanno, ciascuno, in misura del 50% alle predette spese, debitamente documentate e previa consultazione ed accordo tra essi genitori e previa esibizione della certificazione attestante l'esborso; sul punto, si precisa che circa l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, fermo restando il preventivo accordo tra i genitori, ciascuno di essi sosterrà le relative spese al 50% per i partecipanti comuni ad entrambi ed al 100% per gli invitati che siano stati chiamati da una sola parte;
I) L'importo annuale della Carta Dedicata A Te (consistente in un contributo economico per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e altri similari), ovvero altra misura sociale equipollente sostitutiva e/o aggiuntiva della predetta carta, verrà usufruito in parti uguali dai genitori fino a che il nucleo familiare ne sarà beneficiario;
J) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori , e a Controparte_1 Per_1 Per_3 Per_2 week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 22,00 e durante la settimana per due pomeriggi dalle ore 16 alle ore 22, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e/o di salute dei figli, nonché con i propri impegni lavorativi;
in ogni caso, i genitori, oltre alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli, sia regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti;
il padre CP_1
a settimane alterne, in base ai suoi turni di lavoro e compatibilmente con le sue
[...] esigenze di vita e di salute, si occuperà di accompagnare i figli alle attività sportive ed agli altri impegni pomeridiani;
lo stesso varrà per la madre;
Parte_1
K) Relativamente alla festività di Natale, i figli minori festeggeranno, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e così il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori. Ciò rappresentando un calendario indicativo modificabile su accordo delle parti qualora vi siano problematiche di lavoro non altrimenti risolvibili. Per quanto attiene le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi o due settimane non consecutive, previo accordo con la madre, preferibilmente nel mese di luglio o agosto fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative.
L) i genitori riconoscono l'ampio diritto di visita e frequentazione in favore dei nonni materni e paterni, nonché l'ampio diritto di visita e frequentazione degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
M) ai sensi del D.L. n. 69/2023, i coniugi potranno ottenere il rilascio del proprio passaporto senza il consenso dell'altro coniuge;
per quanto riguarda, invece, il passaporto per i figli minori sarà necessario l'assenso di entrambi i genitori;
N) i coniugi convengono che l'autovettura Fiat Tipo targata FN 345RK, intestata alla sig.ra venga assegnata definitivamente alla stessa e che l'autovettura Fiat Parte_1
Tipo targata FH 023 JA, intestata al sig. venga assegnata Controparte_1 definitivamente allo stesso;
O) i ricorrenti concordano che le detrazioni per i figli a carico saranno usufruite al 100% dal sig. per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024; mentre dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi del 2025 e per quelle successive ciascun genitore usufruirà delle detrazioni per i figli nella misura del 50%; le stesse regole varranno anche per le spese relative all'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi;
Pers P) i tre cani maltesi, chiamati Luce, , già intestati al sig. , Per_5 Controparte_1 verranno intestati alla sig.ra , che provvederà a curare gli adempimenti Parte_1 relativi presso gli organismi preposti entro il 30.06.2025, sostenendone in via esclusiva le relative spese assicurative, mediche ed alimentari. - ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2006, n. 14, Parte II, Serie A;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 246/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 18.06.1984 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paolo Valentino Sisti
E
n. a Ravenna il 21.03.1976 – CF Controparte_1 C.F._2 difeso dagli Avv.ti Dario Marrocco e Stefania Cornacchia
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale.
FATTO
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 7.10.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 22.5.2025, del seguente preciso tenore: A) I coniugi vivranno separatamente, assumendo l'obbligo al reciproco rispetto;
Per_ B) I figli minori , e restano affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_3 genitori, i quali provvederanno a prendersene cura collaborando alla loro crescita ed educazione, assumendo in capo ad essi ogni responsabilità e decisione che verrà adottata sempre nel preminente interesse dei figli e secondo le loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
Per_ C) I figli minori , e saranno collocati in via prevalente presso la madre, Per_1 Per_3 nella casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Fossacesia (CH) alla Via del Commercio n.36, ove continueranno ad abitare assieme alla madre ed ove fisseranno la propria residenza con la madre;
D) La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Fossacesia (CH) alla Via del Commercio n.36, viene assegnata alla sig.ra , che ne sosterrà in via Parte_1 esclusiva le relative spese di amministrazione ordinaria;
E) il sig. ha trasferito la propria residenza nel Comune di Fossacesia Controparte_1
(CH) alla Via Sangro n. 11, in abitazione di proprietà della di lui madre, sig.ra CP_2
;
[...]
F) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1 Per_
, e la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio Per_1 Per_3 entro il giorno 2 di ogni mese mediante bonifico bancario (IBAN: [...]) sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_1 detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT;
G) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore come per legge (art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021) con pagamento diretto della quota da parte dell'INPS in favore di ciascun genitore;
H) Per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento dei figli (spese scolastiche, sanitarie, sportive e/o ricreative, trasporto extraurbano dal luogo di residenza all'istituto scolastico, e quant'altro così come da Linee Guida approvate dal CNF nel settembre 2017), i genitori parteciperanno, ciascuno, in misura del 50% alle predette spese, debitamente documentate e previa consultazione ed accordo tra essi genitori e previa esibizione della certificazione attestante l'esborso; sul punto, si precisa che circa l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli, fermo restando il preventivo accordo tra i genitori, ciascuno di essi sosterrà le relative spese al 50% per i partecipanti comuni ad entrambi ed al 100% per gli invitati che siano stati chiamati da una sola parte;
I) L'importo annuale della Carta Dedicata A Te (consistente in un contributo economico per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e altri similari), ovvero altra misura sociale equipollente sostitutiva e/o aggiuntiva della predetta carta, verrà usufruito in parti uguali dai genitori fino a che il nucleo familiare ne sarà beneficiario;
J) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori , e a Controparte_1 Per_1 Per_3 Per_2 week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle ore 22,00 e durante la settimana per due pomeriggi dalle ore 16 alle ore 22, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e/o di salute dei figli, nonché con i propri impegni lavorativi;
in ogni caso, i genitori, oltre alle pattuizioni di cui sopra, prevedono che il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli, sia regolato con modalità diverse e/o più ampie rispetto a quanto sopra indicato, su accordo delle parti;
il padre CP_1
a settimane alterne, in base ai suoi turni di lavoro e compatibilmente con le sue
[...] esigenze di vita e di salute, si occuperà di accompagnare i figli alle attività sportive ed agli altri impegni pomeridiani;
lo stesso varrà per la madre;
Parte_1
K) Relativamente alla festività di Natale, i figli minori festeggeranno, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 e così il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro; ciò vale anche per le festività pasquali e cioè Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro; i c.d. ponti e le altre festività non religiose verranno concordate di volta in volta tra i genitori. Ciò rappresentando un calendario indicativo modificabile su accordo delle parti qualora vi siano problematiche di lavoro non altrimenti risolvibili. Per quanto attiene le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli quindici giorni consecutivi o due settimane non consecutive, previo accordo con la madre, preferibilmente nel mese di luglio o agosto fatti salvi accordi di segno diverso che saranno presi tra i genitori nel rispetto delle esigenze lavorative.
L) i genitori riconoscono l'ampio diritto di visita e frequentazione in favore dei nonni materni e paterni, nonché l'ampio diritto di visita e frequentazione degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine dei genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
M) ai sensi del D.L. n. 69/2023, i coniugi potranno ottenere il rilascio del proprio passaporto senza il consenso dell'altro coniuge;
per quanto riguarda, invece, il passaporto per i figli minori sarà necessario l'assenso di entrambi i genitori;
N) i coniugi convengono che l'autovettura Fiat Tipo targata FN 345RK, intestata alla sig.ra venga assegnata definitivamente alla stessa e che l'autovettura Fiat Parte_1
Tipo targata FH 023 JA, intestata al sig. venga assegnata Controparte_1 definitivamente allo stesso;
O) i ricorrenti concordano che le detrazioni per i figli a carico saranno usufruite al 100% dal sig. per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024; mentre dalle CP_1 dichiarazioni dei redditi del 2025 e per quelle successive ciascun genitore usufruirà delle detrazioni per i figli nella misura del 50%; le stesse regole varranno anche per le spese relative all'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi;
Pers P) i tre cani maltesi, chiamati Luce, , già intestati al sig. , Per_5 Controparte_1 verranno intestati alla sig.ra , che provvederà a curare gli adempimenti Parte_1 relativi presso gli organismi preposti entro il 30.06.2025, sostenendone in via esclusiva le relative spese assicurative, mediche ed alimentari. - ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni concordate e sopra testualmente riportate da considerarsi parte integrante della sentenza
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fossacesia, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio Anno 2006, n. 14, Parte II, Serie A;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Angela Di Girolamo
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo