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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
555/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Gianni
Giunchi e l'avv. Clara Giunchi per parte ricorrente e l'avv. Paola Ortis per parte resistente
[...]
. Controparte_1
L'avv. Gianni Giunchi si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate, comprese le istanze istruttorie.
L'avv. Paola Ortis si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate, comprese le istanze istruttorie.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presente le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 555/2024
Promossa da:
in persona del legale rappresentante, con sede a Milano, in via A. Albricci Parte_1
n. 8, (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Giunchi, dall'avv.to P.IVA_1
Francesca Giunchi e dall'avv.to Clara Giunchi
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, P.IVA_2 Controparte_1
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione n. RG 267/23-56
sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
Nel merito, in via principale: conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, la reiezione della pretesa dell' , nonché la condanna dello stesso, in persona del CP_1
suo responsabile pro tempore, alla rifusione delle spese (compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA) del presente grado del giudizio;
in via istruttoria, chiede: 1) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: - “Vero che la società opponente riconosce due tipologie di premi: il 'premio di produzione' e il 'premio una tantum'; - “Vero che il 'premio una tantum' (di cui al capitolo precedente, che Le viene letto) viene utilizzato in una molteplicità di ipotesi e, così, ogni qualvolta la società intenda premiare, ad esempio, la disponibilità, l'efficienza, la qualità del lavoro, il supporto ai colleghi, l'aderenza alle indicazioni ricevute, …”; 2) che sui capitoli di prova di cui sub 1 sia assunto come teste il dott.
Testimone_1
: Controparte_1
Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti CP_1
e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.1.2017. In via istruttoria: - ammettersi l'audizione dei seguenti testi sulle circostanze di causa capitolate come in FATTO della presente memoria difensiva da n. 3 a n. 5 e da aversi qui ritrascritte con premesso VERO CHE e così trasformate in altrettanti capitoli di prova. Sui predetti capitoli si indicano a testi, da sentire anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi, e con facoltà di contro interrogare i testi avversari eventualmente ammessi: - e funzionari di vigilanza in servizio presso l' Testimone_2 Testimone_3 CP_1
di Udine e Pordenone;
- RSA;
- - . Si
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 chiede inoltre l'ammissione della prova testimoniale per i seguenti capitoli:
1. Vero che nel periodo febbraio 2022 – febbraio 2023 ha effettuato lavoro straordinario, nei mesi indicati nell'allegato a verbale che Le si rammostra? 2. Vero che le somme erogate per le ore di lavoro straordinario sono state indicate in busta paga sotto la voce “premio una tantum” e che tale premio veniva conteggiato
10 euro lordi all'ora? 3. Può indicare quali tra i lavoratori elencati nell'allegato al verbale di illecito amministrativo effettuavano lavoro straordinario nel suo reparto? 4. Con riferimento a quali dei lavoratori elencati nell'allegato al verbale di illecito amministrativo che effettuavano lavoro straordinario è a conoscenza del fatto che fossero pagati con la voce in busta paga “premio una tantum”? Sui predetti capitoli di prova, si indicano come testimoni, da sentire anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi: , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
, , , Tes_10 Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 Tes_15
, , le cui dichiarazioni, rese in sede di verifica ispettiva, sono già agli atti del
[...] Tes_16 presente giudizio, nonché tutti gli altri lavoratori elencati nell'allegato al verbale di illecito amministrativo (doc. 2). Con ogni riserva. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, considerati i significativi elementi riscontrati in sede ispettiva, la documentazione agli atti, le dichiarazioni acquisite, che hanno trovato riscontro reciproco, si chiede quantomeno la compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.06.24 ha presentato opposizione contro Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. RG 267/23-56 dd. 16.05.24, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 322,41, comprensiva delle spese di notifica, per la violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, per non aver computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL applicato dall'azienda le ore di lavoro straordinario per i lavoratori e le mensilità specificati nell'ordinanza ingiunzione.
La società ricorrente contestava che gli importi presi in considerazione dall' costituissero CP_1
pagamento di straordinario, in quanto tutti similari, privi di decimali e quantificati nell'ordine di decine di euro.
La difesa attorea riferiva, inoltre, che la società riconosceva ai propri dipendenti due tipologie di premi, il premio di produzione e il premio una tantum, e che quest'ultimo in particolare era volto a premiare i lavoratori per la disponibilità e l'efficienza dimostrate, per la qualità del proprio lavoro, nonché per il supporto ai colleghi dimostrata e l'aderenza alle indicazioni ricevute.
In ogni caso, la società evidenziava che erano stati sentiti dagli Ispettori solo una minima parte dei lavoratori che avevano beneficiato degli asseriti compensi per lavoro straordinario e che non vi era alcuna risultanza documentale delle contestazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Quindi, la società opponente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, l' (di seguito, per brevità, Controparte_1
Con
) ha, invece, contestato le eccezioni e difese attoree, richiamando il verbale ispettivo, gli accertamenti ivi svolti e le conclusioni dello stesso, e ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso.
Con Inoltre, l' ha evidenziato che l'accesso ispettivo effettuato originava dall'attività di controllo sugli ammortizzatori sociali di cui beneficiava la società opponente, che aveva sottoscritto per il periodo
21.02.22-20.02.23 un contratto di solidarietà difensivo in favore di 156 lavoratori dipendenti.
L' deduceva che, dalle informazioni assunte e dall'esame della documentazione aziendale, CP_1
era emerso che nel periodo di copertura del suddetto contratto di solidarietà la società ricorrente aveva richiesto prestazioni di lavoro straordinario al personale occupato in produzione, prevalentemente nella giornata del sabato, di cui non risultava traccia nel LUL, ove non si riscontravano mai timbrature oltre l'orario normale settimanale.
Parte resistente evidenziava tuttavia che, effettuando il controllo tra quanto riferito dai lavoratori sentiti dagli Ispettori e le risultanze del LUL, era emerso il pagamento di un premio “una tantum” con cadenza frequente, oltre alla corresponsione di un premio di produzione pari ad un importo costante di euro 26,00. Con Osservava, infine, l' che, per l'integrazione dell'illecito oggetto della ordinanza ingiunzione impugnata era sufficiente che la violazione riguardasse almeno cinque lavoratori o si fosse verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, mentre nel caso di specie i lavoratori interessati erano addirittura 98 per un periodo di 13 mesi.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 4/03/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Giova, in primo luogo, ricordare che oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall'Amministrazione convenuta. Infatti, attraverso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione viene introdotto un giudizio ordinario di cognizione, sul fondamento della pretesa punitiva esercitata dall'Amministrazione, nel quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, da dimostrarsi mediante un'inversione dell'onere probatorio, essendo onere dell'Amministrazione, formalmente convenuta in giudizio, fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto.
Posto, quindi, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779) e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n.
1786).
Tanto premesso, a parere del Giudicante, l'illecito oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata Con deve ritenersi concretamente integrato sulla base della documentazione dimessa dall' .
Infatti, a giustificazione della ritenuta superfluità dell'assunzione della prova testimoniale, si evidenzia che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno piena prova in giudizio e, ove esse siano univoche, come nel caso di specie, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri -circostanza, invero, non sussistente nel caso di specie- eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (v., così, Cass. n. 10427/2014); essendosi anzi sostenuto, in termini pienamente condivisibili, che “in caso di (eventuale) divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese dagli stessi soggetti nel corso della prova testimoniale, si (potrebbe addirittura) attribuire maggiore attendibilità alle prime, (proprio) perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati
…” (v., così, Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 663/2007). L' , con l'ordinanza ingiunzione impugnata, ha sanzionato la società opponente per non CP_1
aver computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL applicato dall'azienda le ore di lavoro straordinario che ha richiesto ai propri dipendenti nel periodo compreso tra febbraio 2022 e febbraio 2023, quando la società aveva, peraltro, in essere un contratto di solidarietà.
La sussistenza di tale addebito risulta provata dal confronto tra le buste paga dimesse in giudizio e le dichiarazioni rese dai dipendenti della società in sede di accesso.
Le dichiarazioni di tutti i lavoratori appaiono assolutamente concordi circa l'effettuazione di lavoro straordinario a richiesta della società, in base alle esigenze della produzione.
Infatti, la lavoratrice ha riferito agli Ispettori: “Lavoro per la dal Testimone_7 Parte_1
passaggio dalla , dagli inizi di ottobre 2020. In Safilo ero adibita alla pulitura e telatura. Dal Pt_2 passaggio alla sono stata adibita alla lavorazione delle mascherine per poi Parte_3 essere stata rispostata nell'occhialeria, sempre alla pulitura e lucidatura o telatura. (…) Faccio straordinari, insieme alle mie compagne di reparto, il sabato mattina, non tutti i sabati: l'azienda richiede prestazioni di lavoro straordinario non tutte le settimane, in base al lavoro che c'è da fare.
Capita che faccio sia lucidature e se manca qualcuno in telatura mi occupo di questa. In genere faccio 4 o 5 ore, non di più, nel corso della mattinata del sabato. Le ore di lavoro straordinario vengono pagate alla voce “premio una tantum”: non so come venga calcolata tale voce” (v. doc. 3, allegato alla memoria difensiva).
Assolutamente concordi appaiono le dichiarazioni della lavoratrice , anch'essa Testimone_8
dipendente della società opponente sin da ottobre 2020 e adibita alla lucidatura/pulitura occhiali, che ha fornito, inoltre, indicazioni circa le modalità di determinazione di questo premio. La ha, Tes_8 infatti, confermato che “qualche volta il sabato ci chiedevano e ci chiedono di andare al lavoro”, specificando, poi, che “inizialmente le ore lavorate venivano accantonate nella banca ore, poi hanno iniziato a pagarci queste ore con la voce in busta paga “PREMIO UNA TANTUM”. Il sabato in genere si lavora in base alle disponibilità di ciascuno di noi. In media il premio una tantum viene conteggiato su 10 euro lordi all'ora” (v. doc. 4). Con Anche gli altri lavoratori, sentiti in sede di verifica dall' , hanno confermato di aver effettuato lavoro straordinario (si guardi, ad esempio, a quanto dichiarato anche dal lavoratore “lavoro Tes_10 all'interno del reparto grezzo...Lavoro dalle 6.30 alle 14.00. A richiesta, lavoro anche il sabato e nell'ultimo anno è successo. Le ore lavorate il sabato vengono pagate come straordinario e/o vengono accantonate in banca ore. Devo precisare che non controllo le buste paga” -v. doc. 6 e, nello stesso senso, anche le dichiarazioni di e Testimone_9 Persona_1 Tes_13
doc.ti 5, 6, 8, 9), di essersi rifiutati di prestare attività lavorativa oltre l'orario ordinario di
[...] lavoro (nello specifico, la dipendente , che ha riferito di aver “lavorato fino ad ottobre Testimone_6
2021 per 37,45 ore settimanali, con la richiesta di ore in più contabilizzate su una banca ore che ad oggi non abbiamo ancora recuperato”, precisando di essersi poi “rifiutata di prestare lavoro Con straordinario” nell'anno successivo, oggetto di verifica da parte dell' – cfr. doc. 12), o, in ogni caso, di essere a conoscenza che in produzione veniva chiesto ai dipendenti di fare straordinario
(specificamente, le dipendenti e , che non rientrano tra i Testimone_4 Testimone_5 lavoratori per cui è stato contestato l'addebito alla società opponente, hanno tutte confermato la circostanza – doc.ti 10, 11).
Si evidenzia, peraltro, che solo la dipendente , pur avendo affermato di aver svolto, Testimone_11
anche se non di frequente, lavoro straordinario, ha precisato che lo stesso era stato accantonato (v. doc. 7), ma trattasi di una dichiarazione rimasta del tutto isolata, posto che i lavoratori Tes_14
e (doc.ti 13-15) nulla hanno riferito sul punto, non
[...] Testimone_15 Tes_16
potendosi, quindi, ritenere che tali dichiarazioni smentiscano l'effettuazione da parte del personale di lavoro straordinario.
Tali risultanze sono, poi, state confermate anche dall'esame delle buste paga prodotte in giudizio, in particolare rispetto alle lavoratrici e , che hanno anche riferito agli Testimone_8 Testimone_9
Ispettori di aver effettuato straordinario e che lo stesso veniva loro pagato tramite la voce “premio una tantum” (non essendo viceversa stata sentita dagli Ispettori o, quanto meno, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna dichiarazione di . Persona_2
Per entrambe le predette lavoratrici, in tutte le buste paga dimesse in giudizio (v. doc.ti 22 e 23, allegati alla memoria difensiva), compaiono le voci “premio una tantum” e “premio di produzione” e non vi è alcuna evidenza di lavoro straordinario nei fogli di elaborazione delle presenze mensili.
Si precisa che la documentazione dimessa dall' deve considerarsi sufficiente al fine di CP_1
giustificare la legittimità della sanzione irrogata, rilevando le giornate, superiori a 50, nonché anche il numero dei lavoratori che hanno dichiarato di aver reso prestazioni di lavoro straordinario, superiori a cinque.
Infatti, l'art. 13 comma 6 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che:
“La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.”
Nel caso di specie, si sono verificate entrambe le condizioni alternative previste dalla disposizione sopra riportata, posto che è stata confermata l'effettuazione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti , , , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 Persona_1
e nonché sono state prodotte le buste paga, da cui risulta non il pagamento di Testimone_13
lavoro straordinario, ma la corresponsione di un premio una tantum e di un premio di produzione, per i mesi di aprile 2022, da luglio a novembre 2022 e marzo 2023, quanto alla ricorrente , e Tes_8
quelli di luglio, settembre e ottobre 2022 e marzo 2023, di . Tes_9
Dunque, in conclusione, l'opposizione è infondata e il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Da ultimo, attesa la soccombenza della società ricorrente, la stessa deve essere condannata a rifondere a favore dell' le spese di lite, come in dispositivo liquidate, tenuto conto della minima CP_1
complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della riduzione di cui all'art.
Con 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015, la cui applicazione è stata peraltro richiesta dallo stesso .
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Respinge l'opposizione; Con
2. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 206,40 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 4/03/25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 04.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Gianni
Giunchi e l'avv. Clara Giunchi per parte ricorrente e l'avv. Paola Ortis per parte resistente
[...]
. Controparte_1
L'avv. Gianni Giunchi si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate, comprese le istanze istruttorie.
L'avv. Paola Ortis si richiama agli atti ed alle conclusioni ivi riportate, comprese le istanze istruttorie.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presente le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 555/2024
Promossa da:
in persona del legale rappresentante, con sede a Milano, in via A. Albricci Parte_1
n. 8, (C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv.to Gianni Giunchi, dall'avv.to P.IVA_1
Francesca Giunchi e dall'avv.to Clara Giunchi
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, P.IVA_2 Controparte_1
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione n. RG 267/23-56
sulle seguenti conclusioni di parte
Parte_1
Nel merito, in via principale: conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, la reiezione della pretesa dell' , nonché la condanna dello stesso, in persona del CP_1
suo responsabile pro tempore, alla rifusione delle spese (compensi, rimborso forfettario, IVA e CPA) del presente grado del giudizio;
in via istruttoria, chiede: 1) l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: - “Vero che la società opponente riconosce due tipologie di premi: il 'premio di produzione' e il 'premio una tantum'; - “Vero che il 'premio una tantum' (di cui al capitolo precedente, che Le viene letto) viene utilizzato in una molteplicità di ipotesi e, così, ogni qualvolta la società intenda premiare, ad esempio, la disponibilità, l'efficienza, la qualità del lavoro, il supporto ai colleghi, l'aderenza alle indicazioni ricevute, …”; 2) che sui capitoli di prova di cui sub 1 sia assunto come teste il dott.
Testimone_1
: Controparte_1
Nel merito: respingersi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi l'ordinanza ingiunzione impugnata. Si chiede la rifusione delle spese di lite ai sensi dell'art. 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015 secondo cui “in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciuti dal Giudice le spese, i diritti CP_1
e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto” e ai sensi della successiva circolare INL n. 506 del 20.1.2017. In via istruttoria: - ammettersi l'audizione dei seguenti testi sulle circostanze di causa capitolate come in FATTO della presente memoria difensiva da n. 3 a n. 5 e da aversi qui ritrascritte con premesso VERO CHE e così trasformate in altrettanti capitoli di prova. Sui predetti capitoli si indicano a testi, da sentire anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi, e con facoltà di contro interrogare i testi avversari eventualmente ammessi: - e funzionari di vigilanza in servizio presso l' Testimone_2 Testimone_3 CP_1
di Udine e Pordenone;
- RSA;
- - . Si
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 chiede inoltre l'ammissione della prova testimoniale per i seguenti capitoli:
1. Vero che nel periodo febbraio 2022 – febbraio 2023 ha effettuato lavoro straordinario, nei mesi indicati nell'allegato a verbale che Le si rammostra? 2. Vero che le somme erogate per le ore di lavoro straordinario sono state indicate in busta paga sotto la voce “premio una tantum” e che tale premio veniva conteggiato
10 euro lordi all'ora? 3. Può indicare quali tra i lavoratori elencati nell'allegato al verbale di illecito amministrativo effettuavano lavoro straordinario nel suo reparto? 4. Con riferimento a quali dei lavoratori elencati nell'allegato al verbale di illecito amministrativo che effettuavano lavoro straordinario è a conoscenza del fatto che fossero pagati con la voce in busta paga “premio una tantum”? Sui predetti capitoli di prova, si indicano come testimoni, da sentire anche a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi: , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
, , , Tes_10 Testimone_11 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14 Tes_15
, , le cui dichiarazioni, rese in sede di verifica ispettiva, sono già agli atti del
[...] Tes_16 presente giudizio, nonché tutti gli altri lavoratori elencati nell'allegato al verbale di illecito amministrativo (doc. 2). Con ogni riserva. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione avversaria, considerati i significativi elementi riscontrati in sede ispettiva, la documentazione agli atti, le dichiarazioni acquisite, che hanno trovato riscontro reciproco, si chiede quantomeno la compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.06.24 ha presentato opposizione contro Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. RG 267/23-56 dd. 16.05.24, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 322,41, comprensiva delle spese di notifica, per la violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, per non aver computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL applicato dall'azienda le ore di lavoro straordinario per i lavoratori e le mensilità specificati nell'ordinanza ingiunzione.
La società ricorrente contestava che gli importi presi in considerazione dall' costituissero CP_1
pagamento di straordinario, in quanto tutti similari, privi di decimali e quantificati nell'ordine di decine di euro.
La difesa attorea riferiva, inoltre, che la società riconosceva ai propri dipendenti due tipologie di premi, il premio di produzione e il premio una tantum, e che quest'ultimo in particolare era volto a premiare i lavoratori per la disponibilità e l'efficienza dimostrate, per la qualità del proprio lavoro, nonché per il supporto ai colleghi dimostrata e l'aderenza alle indicazioni ricevute.
In ogni caso, la società evidenziava che erano stati sentiti dagli Ispettori solo una minima parte dei lavoratori che avevano beneficiato degli asseriti compensi per lavoro straordinario e che non vi era alcuna risultanza documentale delle contestazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Quindi, la società opponente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, l' (di seguito, per brevità, Controparte_1
Con
) ha, invece, contestato le eccezioni e difese attoree, richiamando il verbale ispettivo, gli accertamenti ivi svolti e le conclusioni dello stesso, e ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso.
Con Inoltre, l' ha evidenziato che l'accesso ispettivo effettuato originava dall'attività di controllo sugli ammortizzatori sociali di cui beneficiava la società opponente, che aveva sottoscritto per il periodo
21.02.22-20.02.23 un contratto di solidarietà difensivo in favore di 156 lavoratori dipendenti.
L' deduceva che, dalle informazioni assunte e dall'esame della documentazione aziendale, CP_1
era emerso che nel periodo di copertura del suddetto contratto di solidarietà la società ricorrente aveva richiesto prestazioni di lavoro straordinario al personale occupato in produzione, prevalentemente nella giornata del sabato, di cui non risultava traccia nel LUL, ove non si riscontravano mai timbrature oltre l'orario normale settimanale.
Parte resistente evidenziava tuttavia che, effettuando il controllo tra quanto riferito dai lavoratori sentiti dagli Ispettori e le risultanze del LUL, era emerso il pagamento di un premio “una tantum” con cadenza frequente, oltre alla corresponsione di un premio di produzione pari ad un importo costante di euro 26,00. Con Osservava, infine, l' che, per l'integrazione dell'illecito oggetto della ordinanza ingiunzione impugnata era sufficiente che la violazione riguardasse almeno cinque lavoratori o si fosse verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, mentre nel caso di specie i lavoratori interessati erano addirittura 98 per un periodo di 13 mesi.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 4/03/25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che l'opposizione sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Giova, in primo luogo, ricordare che oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall'Amministrazione convenuta. Infatti, attraverso l'opposizione ad ordinanza ingiunzione viene introdotto un giudizio ordinario di cognizione, sul fondamento della pretesa punitiva esercitata dall'Amministrazione, nel quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, da dimostrarsi mediante un'inversione dell'onere probatorio, essendo onere dell'Amministrazione, formalmente convenuta in giudizio, fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto.
Posto, quindi, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779) e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n.
1786).
Tanto premesso, a parere del Giudicante, l'illecito oggetto dell'ordinanza ingiunzione impugnata Con deve ritenersi concretamente integrato sulla base della documentazione dimessa dall' .
Infatti, a giustificazione della ritenuta superfluità dell'assunzione della prova testimoniale, si evidenzia che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva fanno piena prova in giudizio e, ove esse siano univoche, come nel caso di specie, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri -circostanza, invero, non sussistente nel caso di specie- eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (v., così, Cass. n. 10427/2014); essendosi anzi sostenuto, in termini pienamente condivisibili, che “in caso di (eventuale) divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese dagli stessi soggetti nel corso della prova testimoniale, si (potrebbe addirittura) attribuire maggiore attendibilità alle prime, (proprio) perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati
…” (v., così, Corte d'Appello di Venezia sentenza n. 663/2007). L' , con l'ordinanza ingiunzione impugnata, ha sanzionato la società opponente per non CP_1
aver computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL applicato dall'azienda le ore di lavoro straordinario che ha richiesto ai propri dipendenti nel periodo compreso tra febbraio 2022 e febbraio 2023, quando la società aveva, peraltro, in essere un contratto di solidarietà.
La sussistenza di tale addebito risulta provata dal confronto tra le buste paga dimesse in giudizio e le dichiarazioni rese dai dipendenti della società in sede di accesso.
Le dichiarazioni di tutti i lavoratori appaiono assolutamente concordi circa l'effettuazione di lavoro straordinario a richiesta della società, in base alle esigenze della produzione.
Infatti, la lavoratrice ha riferito agli Ispettori: “Lavoro per la dal Testimone_7 Parte_1
passaggio dalla , dagli inizi di ottobre 2020. In Safilo ero adibita alla pulitura e telatura. Dal Pt_2 passaggio alla sono stata adibita alla lavorazione delle mascherine per poi Parte_3 essere stata rispostata nell'occhialeria, sempre alla pulitura e lucidatura o telatura. (…) Faccio straordinari, insieme alle mie compagne di reparto, il sabato mattina, non tutti i sabati: l'azienda richiede prestazioni di lavoro straordinario non tutte le settimane, in base al lavoro che c'è da fare.
Capita che faccio sia lucidature e se manca qualcuno in telatura mi occupo di questa. In genere faccio 4 o 5 ore, non di più, nel corso della mattinata del sabato. Le ore di lavoro straordinario vengono pagate alla voce “premio una tantum”: non so come venga calcolata tale voce” (v. doc. 3, allegato alla memoria difensiva).
Assolutamente concordi appaiono le dichiarazioni della lavoratrice , anch'essa Testimone_8
dipendente della società opponente sin da ottobre 2020 e adibita alla lucidatura/pulitura occhiali, che ha fornito, inoltre, indicazioni circa le modalità di determinazione di questo premio. La ha, Tes_8 infatti, confermato che “qualche volta il sabato ci chiedevano e ci chiedono di andare al lavoro”, specificando, poi, che “inizialmente le ore lavorate venivano accantonate nella banca ore, poi hanno iniziato a pagarci queste ore con la voce in busta paga “PREMIO UNA TANTUM”. Il sabato in genere si lavora in base alle disponibilità di ciascuno di noi. In media il premio una tantum viene conteggiato su 10 euro lordi all'ora” (v. doc. 4). Con Anche gli altri lavoratori, sentiti in sede di verifica dall' , hanno confermato di aver effettuato lavoro straordinario (si guardi, ad esempio, a quanto dichiarato anche dal lavoratore “lavoro Tes_10 all'interno del reparto grezzo...Lavoro dalle 6.30 alle 14.00. A richiesta, lavoro anche il sabato e nell'ultimo anno è successo. Le ore lavorate il sabato vengono pagate come straordinario e/o vengono accantonate in banca ore. Devo precisare che non controllo le buste paga” -v. doc. 6 e, nello stesso senso, anche le dichiarazioni di e Testimone_9 Persona_1 Tes_13
doc.ti 5, 6, 8, 9), di essersi rifiutati di prestare attività lavorativa oltre l'orario ordinario di
[...] lavoro (nello specifico, la dipendente , che ha riferito di aver “lavorato fino ad ottobre Testimone_6
2021 per 37,45 ore settimanali, con la richiesta di ore in più contabilizzate su una banca ore che ad oggi non abbiamo ancora recuperato”, precisando di essersi poi “rifiutata di prestare lavoro Con straordinario” nell'anno successivo, oggetto di verifica da parte dell' – cfr. doc. 12), o, in ogni caso, di essere a conoscenza che in produzione veniva chiesto ai dipendenti di fare straordinario
(specificamente, le dipendenti e , che non rientrano tra i Testimone_4 Testimone_5 lavoratori per cui è stato contestato l'addebito alla società opponente, hanno tutte confermato la circostanza – doc.ti 10, 11).
Si evidenzia, peraltro, che solo la dipendente , pur avendo affermato di aver svolto, Testimone_11
anche se non di frequente, lavoro straordinario, ha precisato che lo stesso era stato accantonato (v. doc. 7), ma trattasi di una dichiarazione rimasta del tutto isolata, posto che i lavoratori Tes_14
e (doc.ti 13-15) nulla hanno riferito sul punto, non
[...] Testimone_15 Tes_16
potendosi, quindi, ritenere che tali dichiarazioni smentiscano l'effettuazione da parte del personale di lavoro straordinario.
Tali risultanze sono, poi, state confermate anche dall'esame delle buste paga prodotte in giudizio, in particolare rispetto alle lavoratrici e , che hanno anche riferito agli Testimone_8 Testimone_9
Ispettori di aver effettuato straordinario e che lo stesso veniva loro pagato tramite la voce “premio una tantum” (non essendo viceversa stata sentita dagli Ispettori o, quanto meno, non essendo stata prodotta in giudizio alcuna dichiarazione di . Persona_2
Per entrambe le predette lavoratrici, in tutte le buste paga dimesse in giudizio (v. doc.ti 22 e 23, allegati alla memoria difensiva), compaiono le voci “premio una tantum” e “premio di produzione” e non vi è alcuna evidenza di lavoro straordinario nei fogli di elaborazione delle presenze mensili.
Si precisa che la documentazione dimessa dall' deve considerarsi sufficiente al fine di CP_1
giustificare la legittimità della sanzione irrogata, rilevando le giornate, superiori a 50, nonché anche il numero dei lavoratori che hanno dichiarato di aver reso prestazioni di lavoro straordinario, superiori a cinque.
Infatti, l'art. 13 comma 6 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che:
“La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.”
Nel caso di specie, si sono verificate entrambe le condizioni alternative previste dalla disposizione sopra riportata, posto che è stata confermata l'effettuazione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti , , , , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 Persona_1
e nonché sono state prodotte le buste paga, da cui risulta non il pagamento di Testimone_13
lavoro straordinario, ma la corresponsione di un premio una tantum e di un premio di produzione, per i mesi di aprile 2022, da luglio a novembre 2022 e marzo 2023, quanto alla ricorrente , e Tes_8
quelli di luglio, settembre e ottobre 2022 e marzo 2023, di . Tes_9
Dunque, in conclusione, l'opposizione è infondata e il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Da ultimo, attesa la soccombenza della società ricorrente, la stessa deve essere condannata a rifondere a favore dell' le spese di lite, come in dispositivo liquidate, tenuto conto della minima CP_1
complessità delle questioni affrontate, dell'assenza di attività istruttoria e della riduzione di cui all'art.
Con 9 c. 2 D.Lgs. 149/2015, la cui applicazione è stata peraltro richiesta dallo stesso .
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Respinge l'opposizione; Con
2. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 206,40 a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge.
Udine, 4/03/25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia