Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 26.03.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4049 del ruolo generale per l'anno 2019, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
Sant'Elena (CA), via Bach n. 4, elettivamente domiciliata in Milano, v.le Majno
n. 45, presso lo Studio dell'Avv. Dario TREVISAN, che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giulio TONELLI, la rappresentata e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, corrente in p.zza. Salimbeni n. 3, elettivamente Pt_2
domiciliata in Cagliari, via Tuveri n. 12, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta
CARBONI che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Adriano LOGI e
pagina 1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“In via principale, dato atto di quanto esposto in narrativa:
- dichiarare il Patto nullo e/o annullabile e/o inefficace, anche per vizio del
consenso, e/o comunque non opponibile in ragione dell'intervenuta interruzione
del rapporto per giusta causa;
- accertare ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. la sussistenza di una giusta causa
nell'ambito delle dimissioni della Sig.ra e, per l'effetto, condannare Pt_1 [...]
Contr alla restituzione di quanto venisse trattenuto da dalla competenze di CP_1
fine rapporto a titolo di indennità di mancato preavviso e/o di penale di cui al
Patto come dovesse essere accertato nel corso del presente procedimento, nonché
alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso di cui agli articoli 77 e
79 del CCNL che si quantifica in una somma non inferiore a € 57.110,04, nonché
di una somma ulteriore da calcolare in via equitativa a titolo di risarcimento del
danno da condotte stressogene (c.d. “straining”) o quelle diverse che dovessero
essere accertate in corso di causa, anche in via equitativa;
In via subordinata:
- nel caso in cui dovesse essere ritenuto valido il Patto, ridurre le penali ad equità
ex art. 1384 cod. civ. e/o comunque operare una compensazione con quanto
venisse riconosciuto alla Sig.ra ai fini della giusta causa e/o accertare e Pt_1
pagina 2 dichiarare, in tutto o in parte, l'adempimento da parte della stessa al Patto ad
ogni effetto di legge;
- nel caso di condanna alla restituzione degli importi asseritamente corrisposti di
cui al Patto, ridurli ad equità ex art. 1384 cod. civ. e/o ripetersi al netto di quanto
effettivamente erogato e percepito, tenuto conto del regime contributivo e fiscale
ad essi applicabile e/o comunque operare una compensazione con quanto venisse
riconosciuto alla Sig.ra ai fini della giusta causa”. Pt_1
Nell'interesse della resistente:
“che l'ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, voglia:
- In via principale, rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e
infondate in ogni loro parte;
- In via riconvenzionale, nel merito:
a) Accertare la violazione, da parte della sig. , del patto di non Parte_1
concorrenza stipulato il 17 giugno 2019, previa declaratoria di efficacia dello
stesso;
b) conseguentemente, condannare la parte convenuta in riconvenzionale al
pagamento in favore della della penale Parte_2
pattuita, pari ad € 117.738,00 - per la violazione dell'obbligo di non concorrenza
-, oltre, ed in ogni caso, al pagamento di € 20.000,00 per l'inadempimento
all'obbligo di informare la circa la nuova attività intrapresa dopo la Pt_2
cessazione del rapporto, nonché a risarcire i danni di natura non patrimoniale,
da quantificarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero
della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione, con ogni
riserva, per la di agire per il risarcimento del danno ulteriore;
Pt_2
pagina 3 c) sempre in ogni caso, condannare la parte convenuta in riconvenzionale a
risarcire i danni di natura non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, il
tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma, in ipotesi anche
maggiore di quella indicata in via principale, che sarà ritenuta di giustizia, oltre
interessi, rivalutazione, con ogni riserva, per la Banca, di agire per il
risarcimento dei danni che dovessero maturare in corso di giudizio;
d) previa declaratoria di inadempimento del convenuto in riconvenzionale agli
obblighi discendenti dal patto di non concorrenza e di risoluzione del patto
stesso, condannare la sig.ra al pagamento in favore della Pt_1 [...]
dell'ulteriore importo di € 7.816,65, oltre rivalutazione Parte_2
monetaria e interessi, a titolo restitutorio dell'importo percepito a fronte degli
obblighi assunti con il patto di non concorrenza, obblighi rispetto ai quali la
sig.ra si è resa inadempiente;
Pt_1
e) In via meramente gradata – e condizionata alla denegatissima ipotesi in cui
dovesse dichiararsi la nullità del patto – condannare la sig.ra al paga- Pt_1
mento in favore della dell'ulteriore Parte_2
importo di € 7.816,65, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo resti-
tutorio dell'importo percepito a fronte degli obblighi assunti con il patto di non
concorrenza;
f) Con condanna alla refusione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di Parte_2
ottenere la dichiarazione di inefficacia dal patto di non concorrenza ex art. 2125
pagina 4 c.c., anche per vizio del consenso, l'accertamento della sussistenza di una giusta causa delle dimissioni da lui rassegnate, condannare alla restituzione di CP_1
quanto trattenuto dalla competenze di fine rapporto a titolo di indennità di mancato preavviso e/o di penale di cui al patto di non concorrenza, nonché alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di una somma ulteriore da calcolare in via equitativa a titolo di risarcimento del danno da condotte stressogene.
In specie, ella ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_2
dal 07.01.1985 impiegata operativamente presso le filiali
[...]
dapprima di Cagliari e successivamente di Quartucciu (CA), sino a divenire capo ufficio (III area IV livello retributivo) dal 01.01.1998;
− di essere stata, nel 2012, trasferita presso il centro private con mansione di gestore e con inquadramento da impiegato di IV livello retributivo, nel 2014
assegnata al centro private con poteri di firma e delibera e promossa a Quadro
Direttivo di II livello solo nel 2015;
− di essere stata forzosamente costretta dalla ex datrice di lavoro a sottoscrivere, senza alternativa, il 17.06.2019, un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c.;
− che il 03.06.2019 la le aveva fatto una comunicazione con CP_1
la quale le prospettava “l'avanzamento alla qualifica di Quadro Direttivo 3°
Livello Retributivo” quale “contropartita” per la sottoscrizione del menzionato patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. ancora più sfavorevole rispetto al precedente del 28.06.2015 in termini di limiti territoriali e di penale, prevista nel caso di inadempimento;
pagina 5 − di essersi dimessa per giusta causa il 29.10.2019 avendo subito un forte stress emotivo a causa degli unilaterali e arbitrari comportamenti da parte del datore di lavoro, diretti a stravolgere il suo ruolo e la funzione di private banker,
nonché le relazioni con la clientela dalla medesima seguita, al punto di pregiudicare irrimediabilmente il rapporto lavorativo.
2. La si è costituita nel Parte_2
giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha domandato, in via riconvenzionale,
l'accertamento della violazione del patto di non concorrenza intercorrente tra le parti, pienamente valido ed efficace, nonché il pagamento delle penali pattuite e il risarcimento dei danni patiti.
Essa ha esposto:
− che in ragione della peculiarità dell'attività svolta da Parte_1
relativa alla promozione e gestione dei rapporti con la clientela, erano stati sottoscritti tra loro diversi patti di non concorrenza e da ultimo, il 03.06.2019;
− che nell'ambito di quest'ultimo patto, al fine di consentire condizioni di miglior favore al lavoratore, le parti avevano convenuto che il lavoratore si impegnasse, anche nei 12 mesi successi alla cessazione del rapporto di lavoro, “a
non svolgere alcuna attività - direttamente indirettamente, in forma autonoma,
subordinata e/o imprenditoriale, per-conto proprio e/o di terzi - a favore di
Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e di SIM di gestione ovvero
intrinsecamente ordinata o funzionale alla intermediazione finanziaria, nei settori
della gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale (ivi
compresa attività di consulenza ed assistenza alla predetta gestione di portafogli)
comunque in tale ambito in concorrenza con la nostra Società.
pagina 6 Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati,
e sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo
rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui, sopra, né
personalmente né por interposta persona, attività di acquisizione, presentazione
e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in
costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni,
strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore
alla stessa clientela facenti capo.
Infine, Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla
cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo [assunzione,
ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra
Banca, da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della
Regione Sardegna, ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la
sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche
quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da
meno di un anno. In Ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza
deve ritenersi comunque estesa a province "fuori Regione" se rientranti nel
raggio di 250 km dalla sede di lavoro [...] A fronte di detto vincolo, Le verrà
riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società,
un corrispettivo annuale lordo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00 ). Premesso
ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00),
suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non
concorrenza”, Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà
riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente.
pagina 7 Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente
al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni. Le verrà comunque
riconosciuto a titolo di "indennità patto di non concorrenza" un importo calcolato
sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il
numero di mesi rimanenti a completamento del triennio. Tale importo Le verrà
versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a
condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli
obblighi da Lei assunti in forza del patto [...] Poiché il presente patto viene
stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi
espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la Pt_2
fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di
preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno. vincolate alle rispettive
obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già
percepito a titolo di corrispettivo del patto.
In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la
nostra Società ci riserviamo di recedere dai presente patto di non concorrenza
con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non
le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo
già incassato”;
− che il citato patto aveva sancito, inoltre, a carico di l'obbligo di Pt_1
fornire “informazioni complete e documentate circa la Sua effettiva attività
lavorativa ed ogni variazione successiva onde poter verificare il rispetto di
quanto stabilito nel presente patto”;
pagina 8 − che, a fronte di questi obblighi, essa datrice di lavoro si era impegnata a riconoscere a un corrispettivo annuale lordo annuale lordo “pari a € Pt_1
10.000,00”, somma che la società aveva regolarmente erogato in busta paga sotto la voce “indennità patto di non concorrenza”;
− di avere quindi corrisposto a , in forza dei patti di non Pt_1
concorrenza intercorsi, i seguenti importi: i seguenti importi: euro 9.000,00 nel
2013, euro 9.000,00 nel 2014, euro 9.000,00 nel 2015, euro 9.000,00 nel 2016,
euro 9.000,00 nel 2017, euro 9.000,00 nel 2018 ed euro 7.816,65 per i primi mesi del 2019;
− che, in caso di violazione da parte di del solo obbligo di Pt_1
informativa circa la sua effettiva attività lavorativa successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, era stata concordata una penale pari a euro 20.000,00 e, per il caso di inadempimento delle altre obbligazioni di cui al patto di non concorrenza,
era stata prevista una penale di importo pari a euro 117.738,00, con espressa salvezza della risarcibilità del danno ulteriore;
− di avere nei giorni successivi alla sottoscrizione del nuovo patto di non concorrenza, in ragione della stima nutrita nei confronti della ricorrente,
riconosciuto alla stessa il livello di Quadro Direttivo III livello, con decorrenza dal
01.06.2019;
− che con procedura telematica del 28.10.2019 aveva dichiarato Pt_1
di voler recedere dal rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo per asserita giusta causa;
− che, con lettera del 30.10.2019, preso atto delle dimissioni presentate dalla ricorrente, essa aveva richiamato l'attenzione dell'odierna parte ricorrente-
pagina 9 convenuta in riconvenzionale sugli obblighi assunti con il patto di non concorrenza;
− che le circostanze dedotte dalla parte ricorrente a sostegno della domanda di accertamento della giusta causa di recesso non potrebbero, nemmeno astrattamente, integrare una giusta causa;
− di contestare fermamente di avere assunto nei confronti della parte ricorrente, o di altri dipendenti, condotte illecite e vessatorie, di cui la medesima parte ricorrente aveva dato genericamente conto nella lettera di dimissioni;
− che non era stato utilizzato alcun atteggiamento intimidatorio nei confronti di altri private banker (e, tanto meno, nei confronti della parte ricorrente), né alcun lavoratore era stato destinatario di provvedimenti di trasferimento o cambio di mansioni per effetto della mancata sottoscrizione del patto;
− che quanto alla presunta crisi che avrebbe coinvolto la
[...]
e ferma restando l'inidoneità di tale situazione a integrare una Parte_2
giusta causa di recesso e ad incidere sul sinallagma del contratto di lavoro, si con-
testa che al momento delle dimissioni della parte ricorrente aveva CP_1 Pt_3
in uno stato d'incertezza;
− che non avrebbe potuto essere annoverata tra le credibili ragioni astrattamente integranti una giusta causa di recesso la presunta crisi che avrebbe riguardato la perché l'asserita difficoltà nella quale aveva CP_2
operato essa resistente aveva riguardato un periodo limitato e risalente nel tempo
(di molti mesi antecedente alle dimissioni della parte ricorrente), difficoltà poi ampiamente superata;
pagina 10 − che la natura pretestuosa delle ragioni di recesso prospettate dalla odierna parte ricorrente emergerebbe, oltre che dalla sovrapponibilità delle stesse con riguardo a quelle dedotte da private banker addetta al medesimo Parte_1
Centro diretto da , dimessasi nello stesso giorno, dalla circostanza che la Pt_1
stessa parte ricorrente, sin dal giorno successivo aveva avviato un rapporto di lavoro con società concorrente di ed era, dunque, presumibile che tale CP_1
passaggio fosse stato premeditato e ispirato dall'impresa concorrente e preceduto da accordi intercorsi nel corso del rapporto con essendo noto che la CP_1
formalizzazione di un rapporto di lavoro di elevata professionalità prevede una procedura non certo di poche ore;
− che, a seguito della cessazione del rapporto con aveva CP_1 Pt_1
iniziato immediatamente a collaborare con Controparte_3
dove aveva cominciato a espletare mansioni sovrapponibili a quelle sopra descritte, nella zona di Cagliari, come dimostrato dall'estratto dell'albo dei consulenti finanziari, da cui risulta l'assunzione della ricorrente presso la
[...]
sin dal 29.10.2019; CP_3
− che la opera nello stesso settore Controparte_3
merceologico di essa stessa Parte_2
svolgendo anch'essa attività di raccolta e gestione del risparmio della clientela,
attraverso l'offerta dei diversi strumenti contrattuali e servizi di investimento e in particolare espleta la propria attività anche nell'ambito del settore private
banking;
− che la contestualità delle dimissioni di e e il Pt_1 Parte_4
passaggio alla concorrenza di due private bankers operanti nello stesso centro
private rende evidente l'avvio di un'attività concorrenziale aggressiva, e anzi
pagina 11 scorretta, da parte di al fine di sottrarre, in maniera Controparte_3
illecita, un'importante fetta di mercato a CP_1
− che l'attività illecita di parte convenuta in riconvenzionale, in circa dieci giorni, aveva provocato il disinvestimento, e il trasferimento alla concorrenza, di euro 9.719.082,25 ascrivibili a nuclei di clientela di primaria importanza in precedenza seguiti dalla parte convenuta in riconvenzionale;
− di essere stata costretta ad adire il Tribunale di Siena – quale foro dell'azienda – chiedendo, in via d'urgenza, l'adozione di un ordine, da adottarsi con decreto inaudita altera parte, che inibisse a la prosecuzione Pt_1
dell'attività posta in essere, a qualsiasi titolo, in violazione del patto di non concorrenza vigente inter partes;
− che la domanda cautelare era stata accolta con provvedimento inaudita altera parte ex art. 669 sexies, comma 2°, c.p.c., del 25.11.2020 “ha ordinato a
di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale in Parte_1
violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 29 ottobre 2020”, fissando per la conferma, modifica o revoca del decreto l'udienza del 15.01.2020;
− che con ordinanza del 07.02.2020, il Tribunale di Siena aveva confermato il decreto emesso ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c.;
− che in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Siena, a riprova dell'intento di di stornare per intero la Pt_1
clientela seguita in corso di rapporto per conto di essa stessa aveva CP_1
ricevuto ulteriori ordini di trasferimento di fondi e titoli a
[...]
e che l'attività illecita di aveva provocato il Controparte_3 Pt_1
disinvestimento, e il trasferimento alla concorrenza, euro 3.916.904,04;
pagina 12 − che l'opera congiunta dei due gestori, e , aveva Pt_4 Pt_1
provocato, in pochissimi giorni, e provocava ancora all'epoca del deposito della memoria di costituzione, il passaggio a di ingenti Controparte_3
masse patrimoniali riferibili a nuclei di clientela del centro private di Cagliari:
3.916.904,04, riferibili a clienti direttamente seguiti da , pur se Pt_1
formalmente assegnati ad altri colleghi.
3. La causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Il ricorso presentato da è fondato e deve essere accolto, Parte_1
per quanto di ragione.
Nel caso che interessa, ha rappresentato di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della in forza di un contratto a tempo indeterminato e di CP_1
avere formalizzato le proprie dimissioni per giusta causa, determinate da plurime condotte scorrette della odierna resistente.
Dal canto proprio, la ha contestato di avere posto in essere condotte che CP_1
potessero determinare le dimissioni per giusta causa di e ha Pt_1
rappresentato che la ricorrente, dimessasi contestualmente al lavoratore Pt_4
assegnato alle sue stesse mansioni, avrebbe apertamente violato il patto Pt_4
di non concorrenza in essere con essa , attuando, subito dopo le Pt_2
dimissioni, pratiche scorrette nei propri stessi confronti.
Era, quindi, da un lato, onere di provare la sussistenza di tale Parte_1
rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo, le condotte illegittime della ex datrice di lavoro in suo stesso danno e la legittimità delle proprie dimissioni senza preavviso e, dall'altro, era certamente
pagina 13 onere della allegare e documentare un valido patto di non concorrenza, CP_1
nonché la violazione di esso da parte di Parte_1
Nella vicenda scrutinata è, anzitutto pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che aveva lavorato alle dipendenze della dal 07.01.1985 in Parte_1 CP_1
qualità dapprima di impiegata sino a divenire capo ufficio (III area IV livello retributivo) dal 01.01.1998, trasferita nel 2012 presso il centro private con mansione di gestore e con inquadramento da impiegato di IV livello retributivo,
dal 2014 con poteri di firma e delibera e promossa a Quadro Direttivo di II livello nel 2015, per poi, subito dopo la cessazione del lavoro con essere assunta CP_1
dalla Controparte_3
È, ancora, di evidenza documentale che tra le parti era stato concluso un patto di non concorrenza, da ultimo, per quel che interessa nel presente giudizio,
sottoscritto il 03.06.2019, patto con cui si era impegnata, per tutta Parte_1
la durata del rapporto di lavoro e anche per un periodo di 12 mesi dalla eventuale cessazione dello stesso, “a non svolgere alcuna attività - direttamente
indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale, per-conto
proprio e/o di terzi - a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni, di Banche e
di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla
intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di
clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla
predetta gestione di portafogli) comunque in tale ambito in concorrenza con la
nostra Società.
Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dci limiti territoriali di seguito specificati,
e sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo
rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui, sopra, né
pagina 14 personalmente né por interposta persona, attività di acquisizione, presentazione
e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in
costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni,
strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore
alla stessa clientela facenti capo.
Infine, Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla
cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo [assunzione,
ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra
Banca, da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della
Regione Sardegna, ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la
sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche
quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da
meno di un anno. In Ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza
deve ritenersi comunque estesa a province "fuori Regione" se rientranti nel
raggio di 250 km dalla sede di lavoro [...] A fronte di detto vincolo, Le verrà
riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società,
un corrispettivo annuale lordo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00 ). Premesso
ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00),
suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non
concorrenza”. Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà
riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente
al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni. Le verrà comunque
pagina 15 riconosciuto a titolo di "indennità patto di non concorrenza" un importo calcolato
sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il
numero di mesi rimanenti a completamento del triennio. Tale importo Le verrà
versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a
condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli
obblighi da Lei assunti in forza del patto [...] Poiché il presente patto viene
stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi
espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la Pt_2
fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di
preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno. vincolate alle rispettive
obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già
percepito a titolo di corrispettivo del patto.
In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la
nostra Società ci riserviamo di recedere dai presente patto di non concorrenza
con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non
le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo
già incassato” (doc. 4, prodotto con la memoria di costituzione).
È, infine, agli atti che, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 25.11.2019 (R.G.
962/2019), confermata all'esito del reclamo il 07.02.2020 (R.G. 961/2019), il
Tribunale di Siena aveva ordinato a di astenersi dallo svolgimento Parte_1
di attività concorrenziale in violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il
03.06.2019 (docc. nn. 26 e 27, prodotti con la memoria di costituzione).
Nella vicenda che interessa, ad avviso del Tribunale, deve essere primariamente rilevata la nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti il 03.06.2019
alla luce dell'art. 2125 c.c., che così stabilisce “a non svolgere alcuna attività -
pagina 16 direttamente indirettamente, in forma autonoma, subordinata e/o imprenditoriale,
per-conto proprio e/o di terzi - a favore di Società di Gestione, di Assicurazioni,
di Banche e di SIM di gestione ovvero intrinsecamente ordinata o funzionale alla
intermediazione finanziaria, nei settori della gestione di portafogli finanziari di
clientela anche istituzionale (ivi compresa attività di consulenza ed assistenza alla
predetta gestione di portafogli) comunque in tale ambito in concorrenza con la
nostra Società.
Ella s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati,
e sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo
rapporto di lavoro, a non svolgere a favore dei soggetti di cui, sopra, né
personalmente né por interposta persona, attività di acquisizione, presentazione
e/o segnalazione di clientela da Lei precedentemente seguita e/o gestita in
costanza di rapporto di lavoro con la Banca ovvero di masse, patrimoni,
strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero liquidità e/o qualunque altro valore
alla stessa clientela facenti capo.
Infine, Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla
cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo [assunzione,
ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra
Banca, da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della
Regione Sardegna, ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la
sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche
quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da
meno di un anno. In Ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza
deve ritenersi comunque estesa a province "fuori Regione" se rientranti nel
pagina 17 raggio di 250 km dalla sede di lavoro [...] A fronte di detto vincolo, Le verrà
riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società,
un corrispettivo annuale lordo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00 ). Premesso
ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00),
suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non
concorrenza”, Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà
riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente
al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni. Le verrà comunque
riconosciuto a titolo di "indennità patto di non concorrenza" un importo calcolato
sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il
numero di mesi rimanenti a completamento del triennio. Tale importo Le verrà
versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a
condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli
obblighi da Lei assunti in forza del patto [...] Poiché il presente patto viene
stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi
espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la Pt_2
fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di
preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno. vincolate alle rispettive
obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già
percepito a titolo di corrispettivo del patto.
In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la
nostra Società ci riserviamo di recedere dai presente patto di non concorrenza
con il preavviso ridotto di 6 mesi. Da tale momento, ovvero decorsi i 6 mesi, non
pagina 18 le sarà più dovuto il corrispettivo, resterà invece a Lei acquisito il corrispettivo
già incassato”.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, la nullità del patto di non concorrenza in parola deve essere dichiarata per diversi ordini di ragioni e,
anzitutto, a causa dell'assoluta indeterminabilità ex ante dell'ambito territoriale dei divieti di facere posti a carico dello stesso . Pt_1
In particolare, si legge testualmente nel patto citato: “Ella s'impegna altresì, anche
al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati, e sempre per il predetto
periodo di 12 mesi successivi alla cessazione del Suo rapporto di lavoro a non
svolgere a favore dei soggetti di cui, sopra, né personalmente né por interposta
persona, attività di acquisizione, presentazione e/o segnalazione di clientela da
Lei precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la
Banca ovvero di masse, patrimoni, strumenti finanziari di qualunque tipo ovvero
liquidità e/o qualunque altro valore alla stessa clientela facenti capo.
Infine, Ella non potrà sempre per il predetto periodo di 12 mesi successivi alla
cessazione del Suo rapporto di lavoro, favorire in alcun modo [assunzione,
ingaggio o comunque l'acquisizione di dipendenti o collaboratori della nostra
Banca, da parte di azienda concorrente.
L'obbligo da Lei assunto è territorialmente limitato all'area geografica della
Regione Sardegna, ovvero a quella della diversa Regione ove risulti ubicata la
sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche
quella diversa precedente, ove la diversa nuova assegnazione sia intervenuta da
meno di un anno. In ogni caso l'area territoriale dell'obbligo di non concorrenza
deve ritenersi comunque estesa a province "fuori Regione" se rientranti nel
raggio di 250 km dalla sede di lavoro [...] A fronte di detto vincolo, Le verrà
pagina 19 riconosciuto, per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro con la nostra Società,
un corrispettivo annuale lordo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00 ). Premesso
ciò, Le sarà riconosciuto un importo lordo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00),
suddiviso in 12 mensilità di pari importo, sotto la voce “indennità patto di non
concorrenza”, Resta inteso che per l'anno in corso il corrispettivo Le verrà
riconosciuto pro-quota dalla data di sottoscrizione della presente.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse cessare a qualunque titolo prima che
siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del presente patto, unicamente
al fine di correlare la congruità dei reciproci impegni. Le verrà comunque
riconosciuto a titolo di "indennità patto di non concorrenza" un importo calcolato
sulla base dell'ultima erogazione mensile del corrispettivo moltiplicato per il
numero di mesi rimanenti a completamento del triennio. Tale importo Le verrà
versato decorsi dodici mesi dalla cessazione del Suo rapporto di lavoro a
condizione che Lei abbia, fino a quel momento, integralmente rispettato gli
obblighi da Lei assunti in forza del patto [...] Poiché il presente patto viene
stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi
espresse al riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro la Pt_2
fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di
preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno. vincolate alle rispettive
obbligazioni in esso previste, ferma l'acquisizione da parte sua di quanto già
percepito a titolo di corrispettivo del patto.
In caso di mutamento delle Sue mansioni nel corso del rapporto di lavoro con la
nostra Società ci riserviamo di recedere dai presente patto di non concorrenza
con il preavviso ridotto di 6 mesi” (sottolineatura dello scrivente Giudice, ndr.).
pagina 20 Dalla attenta lettura complessiva, secondo questo Giudice, del patto è di tutta evidenza l'indeterminatezza e l'indeterminabilità, ai sensi dell'art. 1346 c.c.,
dell'area geografica in cui avrebbe dovuto astenersi dallo Parte_1
svolgere attività lavorativa da affermarsi essenziale e connaturata alla sua professionalità, essendo stato, infatti, delineato nel patto stesso un ambito territoriale non apprezzabile e definibile a priori in termini di estensione, con conseguente impossibilità, per la ricorrente, di valutare il grado di penosità della clausola per sé, anche in termini di congruità del corrispettivo offerto da CP_1
L'assenza di limiti territoriali precisi è apprezzabile, segnatamente, tanto in relazione alla espressa previsione, sopra menzionata, per cui il patto è efficace “al
di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati”, quanto in ordine alla estensione del patto non solo alla sede individuata di lavoro al tempo della conclusione del patto stesso, ma anche “a quella della diversa Regione ove risulti
ubicata la sua sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro
ed anche quella diversa precedente”.
Sui citati profili di nullità, in particolare, la più recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione, con orientamento congruamente motivato e da cui, pertanto, anche questo Giudice non ha ragione di discostarsi, in una vicenda del tutto analoga a quella dell'odierna ricorrente ha così osservato: “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore
individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la
mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la
mancata individuazione di limiti di luogo, ossia di un preciso ambito territoriale
dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente.
Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della
nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto "a monte"
pagina 21 la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello
specifico patto: l' indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di
luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni
valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola. [...]
A ciò si aggiunga che vi è stata una valutazione complessiva della Corte
d'appello, che ha valutato anche la nullità derivante sia dall'incertezza invincibile
dell'ambito territoriale, con conseguente inesistenza di un limite di luogo, sia dal
potere di risoluzione del patto affidata a scelta insindacabile del datore di lavoro
di variare le mansioni e, quindi, di determinare in tal modo la risoluzione del
patto.
Questa conclusione è conforme a diritto.
A quest'ultimo riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che la
previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del
datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative,
sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di
incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione
patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass. n. 212/2013)” (in motivazione,
Cass. civ., Sez. L.,19.04.2024, n. 10679, le sottolineature sono dello scrivente
Giudice, ndr.).
Ebbene, anche nella vicenda scrutinata, devono condividersi le considerazioni svolte dalla Suprema Corte in ordine alla essenzialità della clausola nulla, posto che, oltre alla natura imperativa della norma violata relativa alla conclusione di un valido patto ex art. 2125 c.c., deve evidenziarsi, in concreto, circa l'attività svolta da , la essenzialità della pattuizione. Pt_1
pagina 22 In tal senso, il patto, come sopra riportato nel suo tenore letterale, appare correlato all'espletamento delle mansioni di private banker e comunque alla professionalità
acquisita dalla medesima ricorrente in un apprezzabile lasso di tempo, con la conseguenza che quella pattuizione doveva ritenersi determinante del consenso delle parti ai sensi dell'art. 1419 c.c.
Devono, pure, certamente condividersi anche le argomentazione della Corte di
Cassazione in ordine alla nullità del patto in ragione della rimessione al datore di lavoro del potere unilaterale di risolvere l'efficacia della pattuizione, a nulla valendo la argomentazione di parte resistente per cui solo essa avrebbe interesse alla efficacia del patto stesso, posto che alla pattuizione in questione hanno sempre concreto interesse entrambi i contraenti, avendo, in particolare, il lavoratore, parte indubbiamente debole del rapporto, preciso interesse,
quantomeno, a che il patto de quo sia contenuto entro limiti definiti, funzionali ad assicurare la tutela della propria professionalità, del proprio lavoro e, in definitiva,
della libera esplicazione della propria personalità anche in ambito lavorativo (artt.
36 e 2 Cost.).
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza concluso tra la ricorrente e la resistente il 03.06.2019, con il conseguente rigetto delle domande principali proposte dalla in via CP_1
riconvenzionale.
Essendo, dunque, nullo il patto di non concorrenza come sopra esposto, qualunque attività lavorativa posta in essere da dopo la cessazione di lavoro Parte_1
– così come dedotta e documentata dalla ed emersa nell'istruttoria svolta CP_1
anche attraverso la prova per testi (si vedano le audizioni dei testi nelle udienze del 19.10.2022 e del 16.05.2023) – deve affermarsi irrilevante poiché successiva
pagina 23 alle dimissioni della ricorrente ai sensi dell'art. 2105 c.c., norma che impone un obbligo di fedeltà durante il rapporto di lavoro, obbligo che, dunque, viene meno al cessare del rapporto stesso.
Quanto alle ulteriori domande proposte da relative alla Parte_1
sussistenza di una giusta causa di dimissioni ovvero di attuazione di condotte mobbizzanti o simili da parte della queste devono essere CP_2
rigettate, in quanto infondate, non avendo ella stesso né allegato, né provato alcunché di specifico a tale proposito.
Più in dettaglio, la ricorrente ha posto alla base delle proprie dimissioni senza preavviso talune vicende di cronaca giudiziaria che avevano interessato la CP_1
all'epoca dei fatti per cui è causa e altre non meglio circostanziate pressioni esercitate da altri dipendenti non identificati della Pt_2
Le argomentazioni esposte, a riguardo, da sono del tutto insufficienti, Pt_1
risultando le prime non direttamente collegabili alla sua stessa concreta posizione nella le seconde del tutto generiche in termini di tempi, persone e fatti. CP_1
È, in definitiva, di solare evidenza che, non residuando neppure un principio di allegazione, non è consentito a questo Tribunale, al fine di colmare la lacuna probatoria, neppure l'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.
Nel caso che ci occupa, detto in altri termini, manca, nel ricorso introduttivo, la allegazione di significativi dati di indagine, dati a partire dai quali eventualmente esercitare il potere d'ufficio riconosciuto al Giudice nel rito del lavoro (art. 421
c.p.c.).
Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola
pagina 24 formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il
giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Invero, nel ricorso introduttivo manca, appunto, la deduzione di una prova testimoniale sul declinarsi delle vicende giudiziarie della sull'attività CP_1
lavorativa materiale di e, per altro verso, sulle condotte di Parte_1
mobbing o di straining asseritamente attuate ai danni della ricorrente odierna.
Non spettano, dunque, a né la corresponsione delle indennità di Parte_1
mancato preavviso di cui agli articoli 77 e 79 del CCNL applicato al rapporto, né
somme ulteriori a titolo di risarcimento del danno da condotte stressogene, in assenza, come visto, di neppure un principio di prova a fondamento delle proprie domande.
5. Deve, altresì, essere accolta, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale della . Parte_2
Quale effetto dell'accertamento della nullità del patto di non concorrenza del
03.06.2019, deve essere condannato al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo di euro 7.816,65, Parte_2
corrispondenti agli emolumenti pacificamente corrisposti dalla ex datrice di lavoro al dipendente in attuazione del patto suddetto.
Sulla somma predetta sono dovuti i soli interessi legali dalla domanda giudiziale
(versata in via riconvenzionale, nel presente giudizio) al saldo, essendo state
pagina 25 certamente ricevute in buona fede da le somme corrispondenti (art. 2033 Pt_1
c.c.) e non già la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito del datore di lavoro (art. 429 c.p.c.).
Giova, peraltro, evidenziare, anche ai fini della valutazione della condotta processuale, per la sua rilevanza pure in punto di spese di lite, che Parte_1
ha offerto alla a mero titolo conciliativo e a chiusura di ogni ulteriore CP_1
pretesa, la somma di euro 40.000,00, e che il precedente Giudice della controversia aveva formulato, nel verbale per l'udienza in trattazione scritta del
01.07.2021, una ulteriore proposta conciliativa per il superiore importo di euro
50.000,00, oltre contributo per spese legali.
Tenuto conto dell'accoglimento delle domande della ricorrente nel nucleo certamente essenziale e del notevole divario tra quanto domandato dalla CP_1
in via riconvenzionale e quanto a essa riconosciuto con la presente sentenza,
[...]
divario a cui deve ricondursi eziologicamente il radicarsi del presente giudizio,
deve essere disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e la in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere Parte_1
dei restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, secondo lo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, in prossimità dei medi tariffari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, Parte_1
per l'effetto,
pagina 26 2. dichiara la nullità del patto di non concorrenza concluso tra le parti il
03.06.2019;
3. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
4. condanna a pagare, alla Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo
[...]
dedotto, la somma di euro 7.816,65, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
5. compensa le spesa tra le parti nella misura di un terzo;
6. condanna in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere dei restanti due Parte_1
terzi delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.379,50, di cui euro
379,50 per spese ed euro 6.000,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre C.P.A. ed I.V.A.
Cagliari, 26.03.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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