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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al V.G. al n° 3807/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. BELLATO BEATRICE Parte_1 ricorrente
e con l'avv. MELANDRI MARIELLA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'8/04/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, richiamate anche dalle note scritte per l'udienza cartolare del
6/05/2025:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto presso il Comune di Padova, in data 4.5.2002, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2002 al n. 103 Parte II Serie A Vol. 1.
2. Ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, sebbene lo stesso Per_1 resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la residenza della madre, 2 insieme al fratello. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, che dovrà intervenire all'inizio di ogni mese, non appena il SI.
verrà a conoscenza dei suoi turni lavorativi. Le parti convengono che nei giorni in cui CP_1
vedrà il padre infrasettimanalmente, questi lo terrà con sé a pranzo. Relativamente Per_1 alle vacanze pasquali e natalizie, i genitori si accorderanno di anno in anno, considerati i turni di lavoro di entrambi e le eIGenze dei figli.
4. Il IG. , quale contributo al mantenimento del figlio , verserà alla moglie, CP_1 Per_1 al 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, già noto, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad € 325,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova, che qui deve intendersi integralmente richiamato.
5. Nessun assegno di mantenimento per il figlio che è economicamente Per_2 autosufficiente.
6. Nessun assegno divorzile poiché i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito integralmente CP_2 dalla IG.ra . Il SI. , al momento del deposito del presente ricorso, Parte_1 CP_1 provvederà a formalizzare la rinuncia alla percezione dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico tramite l'apposita procedura sul portale in favore della SI.ra CP_2 CP_2
, la quale richiederà l'intero assegno. Parte_1
8. Il SI. si impegna annualmente, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione CP_1 della dichiarazione dei redditi, a corrispondere alla SI.ra , fino ad esaurimento Parte_1 della detrazione spettante, la quota parte del 50% di quanto rimborsato dallo Stato in relazione alla detrazione fiscale relativa all'Eternit sostituito nella vecchia casa coniugale, consegnando alla ex coniuge la relativa documentazione comprovante l'esatto importo da corrispondere;
9. I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione a recarsi all'Estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio, nonché al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per il figlio minore . Per_1
FATTO E DIRITTO
I IG.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 4.05.2002 in Padova (PD), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 103, Parte II, Serie A, volume 01, anno 2002, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: , il 27.7.2004, oggi Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 23.6.2008. Per_1 3
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i IG.ri e , in data 4.11.2022, Parte_1 CP_1 sottoscrivevano un accordo per la separazione personale, con figli, raggiunto a seguito di negoziazione assistita. Tale accordo veniva autorizzato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Padova in data 14.11.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, sottoscritto il 4.11.2022.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi agli interessi del figlio minore , delle stesse va preso Per_1 atto.
Le condizioni di cui ai numeri 7-8, pur facendo parte dell'accordo di regolamentazione dei reciproci interessi derivanti dalla cessazione del vincolo coniugale, costituiscono espressione della autonomia negoziale delle parti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri e in data Parte_1 CP_1
4.05.2002 in Padova (PD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Padova (PD), al n. 103, Parte II, Serie A, volume 01, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 13.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato