Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/05/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04407/2025REG.PROV.COLL.
N. 09753/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9753 del 2024, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Grassano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Saggiomo, Miriam Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Telese Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.D. Circolo Tennis Telesia "G. Cannarsa", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5985/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.D. Circolo Tennis Telesia "G. Cannarsa" e del Comune di Telese Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Alberto Saggiomo, Miriam Chianese, Eugenio Carbone e Gianluca Caporaso.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determina n. 775 del 27 dicembre 2023, il Comune di Telese Terme ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale (campi da tennis e locali annessi) per la durata di tre anni, prorogabili di ulteriori due anni, con importo annuo stimato del fatturato del concessionario di € 40.027,50, oltre IVA, e canone di concessione a base di gara di € 4.136,70 all’anno.
Alla gara, svoltasi in maniera telematica e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punti 90/100 per l’offerta tecnica e punti 10/100 per quella economica), ha partecipato l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Grassano, nonché l’associazione controinteressata Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa” che, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è risultata aggiudicataria con il punteggio complessivo di 92,167, a fronte del punteggio complessivo di 78,89 conseguito dalla seconda graduata Associazione Circolo Tennis Grassano.
Avverso la suddetta aggiudicazione l’Associazione Circolo Tennis Grassano ha interposto ricorso innanzi al TAR Campania, lamentando plurime violazioni della legge di gara.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente esclusione della controinteressata dalla gara, ed aggiudicazione della stessa in favore di essa ricorrente. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Telese Terme e il Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa”, hanno chiesto il rigetto del ricorso, quest’ultimo anche a seguito dell’accoglimento dello spiegato ricorso incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 5985/24 il TAR Campania ha respinto il ricorso principale, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Avverso tale statuizione giudiziale l’Associazione Circolo Tennis Grassano ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando ; violazione degli artt. 94, 95, 96, 98, 101 d. lgs. n. 36/23; violazione della lex specialis ; violazione dell’art. 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione del Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa” dalla gara, con conseguente aggiudicazione in favore di essa appellante. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Telese Terme e il Circolo Tennis Telesia “G. Cannarsa”, hanno chiesto il rigetto dell’appello, quest’ultima anche a seguito dell’accoglimento dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica dell’8.5.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello principale è fondato.
3. Va prioritariamente esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il quarto motivo di appello, con cui l’appellante principale lamenta il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, degli ultimi sei motivi di ricorso introduttivo, con cui si censurava la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, in ragione dell’asserita incongruità dell’offerta economica, anche alla luce dell’indicazione del costo della manodopera, nella misura di 1 (un) euro.
Il motivo è fondato.
4. Ai sensi dell’art. 17 Disciplinare: “ L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 15, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
˗ Il rialzo sul canone di concessione annuo al netto dell’IVA di cui all’art. 3 pari ad € 4.136,70/anno;
˗ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
˗ la stima dei costi della manodopera ”.
5. Tanto premesso, il Circolo Telesia ha indicato alla voce “Costi della Manodopera”, la cifra di 1 (un) euro.
All’evidenza, trattasi di offerta del tutto evanescente, posto che la struttura oggetto di concessione è composta da:
- n.2 campi da tennis scoperti regolamentari in green set ;
- n.1 campo da tennis coperto con struttura geodetica regolamentare in green set ;
- n.1 manufatto adibito a spogliatoi, servizi igienici, avente dimensioni pari a 160 mq;
- Manufatto in legno adibito a Club House , segreteria e punto ristoro, avente dimensioni pari a 80 mq;
- Gradinate;
- Spazio verde.
Richiesta di chiarimenti sul punto, il Circolo Telesia ha dichiarato che: “ l’importo esposto nel campo ‘costo della manodopera’ dell’Allegato Offerta economica, come ravvisato dalla S.V., è frutto di un mero difetto di trascrizione dovuto all’erronea digitazione delle cifre, intendendosi l’importo di € 10.000,00 in luogo di quanto riportato ossia € 1,000 ”.
Tale dichiarazione è stata resa satisfattoria dall’Amministrazione aggiudicatrice, e di poi dal giudice di prime cure, i quali hanno ritenuto che quello commesso dal Circolo Telesia in punto di indicazione dei costi della manodopera fosse un mero errore materiale.
6. Senonché, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ L'errore nella formulazione dell'offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell'errore emendabile ” (C.d.S, III, 16.4.2024, n. 3464).
7. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, l’asserito errore non è in alcun modo rilevabile come tale, non essendovi alcun elemento da cui desumersi che il Circolo Telesia abbia voluto indicare un costo della manodopera pari ad € 10.000. Il tutto senza sottacere che, ai sensi dell’art. 17 Disciplinare, le offerenti avrebbero dovuto riempire digitalmente tutte le celle relative al costo della manodopera, non essendo possibile “ lasciare vuote le celle ”.
Pertanto, a voler seguire l’assunto del Circolo Telesia, essa avrebbe commesso non uno, ma ben quattro pretesi errori materiali, tanti quanti ne occorrono per trasformare la cifra di 1,000 euro in 10.000,00 euro.
È evidente che tali circostanze escludono la sussistenza di un errore materiale, come tale immediatamente riconoscibile.
8. Ciò è ulteriormente confermato – per quanto le circostanze sopra riportate escludono ex se la sussistenza di un errore materiale, come tale emendabile – dal fatto che nei giustificativi la cifra imputabile ai costi della manodopera è stata indicata in € 8.545,60, e successivamente in € 8.075,20; valori, quelli testé citati, lontani dalla pretesa cifra di € 10.000,00, da ritenersi – in thesi – quella voluta dal Circolo Telesia in sede di compilazione digitale del relativo campo.
In sostanza, nulla di quanto evincibile dagli atti a firma dell’aggiudicataria autorizza a ritenere che quest’ultima abbia stimato un costo della manodopera pari ad € 10.000,00, in luogo di quello indicato nell’offerta, pari a € 1 (uno).
9. Per tali ragioni, lungi dall’essere un errore materiale, come tale emendabile, l’indicazione del costo della manodopera da parte del Circolo Telesia è del tutto evanescente, indeterminata e/o indeterminabile (in quanto frutto di plurimi “aggiustamenti”), e comunque in alcun modo proporzionata agli oneri conseguenti all’affidamento dell’impianto in concessione.
Per tali ragioni, essa andava esclusa dalla gara.
10. A ciò aggiungasi poi – ad abundantiam , essendo le circostanze sinora evidenziate di per sé sufficienti ai fini dell’esclusione del Circolo Telesia dalla gara – che quest’ultima ha stimato oneri annui di sicurezza pari a € 250,00. Orbene, avuto riguardo alla natura e tipologia dell’attività esercitata – la quale ha ad oggetto la gestione di n. 3 campi da tennis, oltre al punto ristoro – essa coinvolge una pluralità di operatori, non importa se volontari o meno, essendo il costo della sicurezza del tutto indipendente dalla natura gratuita od onerosa dei rapporti giuridici da instaurarsi con detti operatori.
Per tali ragioni, è evidente la macroscopica inadeguatezza degli oneri di sicurezza, non essendo plausibile ritenere che con tale esigua somma sia possibile gestire il comparto sicurezza degli operatori chiamati a vario titolo a operare all’interno della struttura in esame.
11. Per tali ragioni, e con assorbimento delle ulteriori censure, l’appello principale è fondato.
12. L’appello incidentale proposto da A.S.D. Circolo Tennis Telesia "G. Cannarsa" è invece in parte infondato e in parte inammissibile.
13. Con il primo motivo di gravame incidentale, il Circolo Tennis Telesia lamenta la mancata esclusione dell’appellante dalla gara, per falsa dichiarazione e per difetto ed assenza del requisito di partecipazione e di capacità tecnica di cui all’art.6.2. del Disciplinare di gara, avendo speso requisiti esperenziali propri di altra Associazione – e segnatamente, l’ASD Tennis Club Grassano – in alcun modo collegata all’appellante principale, essendo quest’ultima estintasi in data 31.12.2018, prima pertanto dell’indizione della gara in esame.
Il motivo è infondato, e va pertanto disatteso, stante l’avvenuto trasferimento nella nuova compagine associativa (Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Grassano) di tutti i beni della cessata associazione (ASD Tennis Club Grassano), nonché tutte le relative quote associative e i tutti tesserati, la qual cosa determina un fenomeno di successione nei rapporti giuridici, che dalla estinta ASD Tennis Club Grassano prosegue senza soluzione di continuità in capo all’odierna appellante principale.
Ne consegue che ben poteva quest’ultima spendere requisiti propri della cessata ASD, la qual cosa esclude la falsità dichiarativa lamentata dall’appellante incidentale.
14. Con il secondo motivo di gravame incidentale il Circolo Tennis Telesia lamenta l’incongruità dell’offerta dell’appellante principale in relazione all’individuazione del costo della manodopera, individuato in € 14.000,00, e di poi – a seguito della richiesta di giustifiche – rettificato in € 14.136,86.
Il motivo è manifestamente infondato, e va dunque rigettato, stante l’estrema esiguità dello scostamento dei valori di riferimento (+ 136,86 euro, pari allo 0,97% del totale), che non determina alcuna incongruità nel costo della manodopera. Il tutto senza sottacere che l’appellante principale ha stimato un costo della manodopera in misura maggiore di quello stimato dalla stazione appaltante (€ 12.000), con una sovrastima, pertanto, di € 2.000, sicché anche sotto tale profilo va esclusa la paventata anomalia dell’offerta, dovendosene invece affermare la sua piena sostenibilità.
15. Con gli ulteriori motivi di gravame (atto di appello incidentale, pp. 11-16) l’appellante incidentale ha articolato censure volte a dedurre l’illegittimità dell’intera procedura di gara.
I motivi sono inammissibili, mirando ad ampliare surrettiziamente il thema decidendum con prospettazioni autonome rispetto a quelle miranti al rigetto del gravame principale, che come tali imponevano la prospettazione di un autonomo ricorso.
Detto in altri termini, con la prospettazione in via incidentale di motivi volti a determinare – in caso di positivo scrutinio – l’annullamento dell’intera procedura di gara, l’appellante incidentale non mira soltanto a paralizzare l’appello principale, ma intende conseguire una utilitas diversa e più ampia di quella derivante dal mero rigetto del gravame principale. In tal modo, la sua posizione non è più subordinata a quella del gravame principale, ma è del tutto autonoma, e sganciata da quest’ultima.
Per tali ragioni, è evidente l’inammissibilità delle relative censure, che in quanto del tutto autonome dai motivi di ricorso articolati dall’appellante principale, andavano proposte con ordinario giudizio di impugnazione, e giammai con appello incidentale.
16. Conclusivamente, l’appello principale è fondato, nel mentre l’appello incidentale è in parte infondato, e in parte inammissibile.
17. Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con salvezza delle ulteriori determinazioni della stazione appaltante.
18. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché su quello incidentale, così provvede:
- dichiara l’appello incidentale in parte inammissibile, e in parte lo rigetta;
- accoglie l’appello principale, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla gli atti impugnati dall’appellante principale in primo grado.
Condanna solidalmente il Comune di Telese Terme e l’A.S.D. Circolo Tennis Telesia "G. Cannarsa" al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante principale, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 6.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Alberto Saggiomo e Miriam Chianese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO