Articolo 11 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 giugno 1874
Art. 11.

Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, lo aspirante puo' richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero.

Lo stesso diritto compete al Pubblico Ministero nel caso che la domanda sia stata ammessa, purche' lo eserciti nel termine di giorni dieci dalla notificazione.

La decisione della Corte puo' essere impugnata con ricorso alla Cassazione nei casi previsti e nelle forme prescritte dalla legge, e, quanto al Pubblico Ministero, nel termine stabilito nel precedente capoverso di quest'articolo.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874