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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2212 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato elettivamente in Parte_1
Cagliari, presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino e dall'avvocato Roberto CP_1
Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 giugno 2023, ha esposto di avere svolto la Parte_1
propria attività lavorativa, dal 1983 al 2022, in qualità di operaio verniciatore di autoveicoli alle dipendenze di differenti aziende.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, plurime lesioni osteoarticolari riguardanti le spalle, i gomiti e la colonna cervicale e una pagina 1 di 7 angioneurosi, aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il CP_2
riconoscimento della natura professionale delle patologie al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
L' aveva riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico del 3% per la CP_1
lesione del tendine sovraspinato della spalla dx (pratica n. 517559097) e un danno biologico pari al 4% per angioneurosi (pratica n. 517559096) e quantificato il grado complessivo del danno biologico in misura del 14% nella pratica n. 517559096 a seguito del conglobamento delle patologie derivanti da un infortunio del 2003 a cui l' aveva già riconosciuto un CP_2
danno biologico pari al 3% per esiti di frattura tibia sn, un danno pari al 4% per esiti di frattura perone e malleolo dx e un danno biologico nella misura dell'1% per cicatrici alla gamba sx, mentre aveva negato l'indennizzo per le lesioni ai gomiti e alla cervicale (malattia professionale no 5177559255, del 15/12/2020).
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1
opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale delle lesioni ai gomiti e alla cervicale e ritenendo insufficiente a compensare l'effettiva entità delle lesioni sofferte la percentuale di danno biologico riconosciuto, il ricorrente si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie lamentate, nonché il conseguente maggiore indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda richiamando CP_2 le considerazioni mediche allegate alla memoria, confermando la congruità dell'indennizzo già riconosciuto dall'Istituto rispetto alle attuali condizioni fisiche di parte ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato a valutare la sussistenza Persona_1
delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “una tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle”, da “angioneurosi”, da
“epicondilite bilaterale” da ricondursi a origine professionale, e, infine, dalla
“spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie” che non può ricondursi nemmeno in rapporto concausale allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente.
pagina 2 di 7 In particolare, il CTU ha così argomentato “sottoposto a visita il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria in atti si può affermare che il Sig. presenti:
1. un Parte_1
quadro strumentale/anamnestico suggestivo di un'alterata vaso-motilità arteriosa digitale che può considerarsi compatibile con una angioneurosi da strumenti vibranti;
2. una tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle in esiti di intervento di debridement tendineo e tenotomia CLB in artroscopia nella spalla destra per rottura inveterata tendine sovraspinato e infraspinato e lussazione CLB + esiti di pregressa lesione intrafasciale inveterata del sovraspinato della spalla sinistra;
2. una epicondilite bilaterale;
3. una condizione spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie”.
Il perito officiato dal Tribunale più diffusamente ha sostenuto che “Le sopra indicate condizioni patologiche possono considerarsi ad eccezione del quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale per lo meno in rapporto di concausalità materiale con
l'attività lavorativa descritta in ricorso svolta dal Sig. dal 1983 al gennaio Parte_1
2020”.
Il Consulente, invero, ha ulteriormente precisato che “Nella valutazione del caso in oggetto appare chiara la correlazione tra lo stato patologico attualmente evidenziato nel
Sig. e l'attività lavorativa svolta dallo stesso per un periodo, continuativo, di Parte_1 circa 38 anni. È pur vero che considerando l'attuale età del periziato (62 anni) è verosimile che in parte le patologie riscontrate [epicondilite bilaterale] siano concausate dalla fisiologica involuzione dei tessuti, tuttavia non bisogna dimenticare che la maggior parte dei disturbi lamentati dal ricorrente, e oggettivati dagli esami strumentali, confermano
l'evoluzione in peggio del suo stato di salute. Tali lesioni, tenendo nella dovuta considerazione l'attività lavorativa svolta dal Sig. non possono essere correlabili ai Pt_1
fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti, se non in parte, soprattutto in riferimento ai molteplici rischi occupazionali a cui è stato esposto [movimentazione manuale dei carici in assenza di ausili efficaci, posture incongrue del lombare e cervicale (ipertensione prolungata) della colonna vertebrale, vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio in seguito all'utilizzo di strumenti vibranti e sovraccarico biomeccanico agli arti superiori in conseguenza di movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o mantenimento di posture incongrue
e impegno di forza] in circa 38 anni di attività. Poiché le concause preesistenti e/o simultanee non escludono il nesso di causalità in tema di tecnopatie e di infermità dipendenti da fatti di servizio, è possibile concludere la presente relazione affermando che sussiste il nesso di causalità tra le suddette infermità lamentate dal periziato e l'attività
pagina 3 di 7 svolta dallo stesso, dal 1983 al gennaio 2022, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri medico legali di accertamento del nesso di causalità: cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo”.
L'ausiliario, inoltre, ha sostenuto che “Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 CP_2
luglio 2000, il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico di entrambe le spalle corrisponde complessivamente al 10% (dieci per cento) utilizzando per ciascuna articolazione in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 224 [Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi] e il codice tabellare 227 [Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale]; quello conseguente alla patologia angioneurotica corrisponda al
10% (dieci per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 34 [Vasculopatia, sindrome di Raynaud - 2 Forme subcliniche con fenomenologia di Raynaud;
comparsa di tipica crisi ischemica nel corso del cold-test a carico delle falangi distale ed intermedia di più dita, pronta risposta alla trinitrina]; quello relativo all'epicondilite bilaterale corrisponde al 4% (quattro per cento) utilizzando come codice di riferimento il 232 [Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercus-sione funzionale, a seconda della mono o bilateralità]”.
In particolare, il perito officiato dal tribunale ha così argomentato “Avendo l' già CP_2
riconosciuto al Sig. un danno biologico del 14% (quattordici per cento) Parte_1
adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 30% (trenta per cento) dal data della domanda amministrativa
(15.12.20)”.
Le conclusioni del consulente sono state fatte oggetto di osservazioni dalla parte convenuta, che ha sostenuto, ai fini della quantificazione percentuale della riduzione della capacità lavorativa, l'impossibilità di riconoscere una validità scientifica alla valutazione effettuata per la patologia del rachide cervicale a cui è stata riconosciuta una percentuale di danno biologico pari al 4% in quanto le allegazioni prodotte dal ricorrente non risultano sufficienti per individuare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e l'origine della patologia.
In sede di risposta alla citata osservazione il perito officiato dal Tribunale ha ritenuto di pagina 4 di 7 dover confermare le considerazioni e conclusioni già espresse evidenziando, però, come “In merito al riconoscimento nel Sig. della patologia «spondiloartrosi del tratto Parte_1
cervicale associata a multiple discopatie» è doveroso evidenziare come la stessa debba considerarsi non tabellata con conseguente onere di provare l'origine professionale della stessa a carico del lavoratore. In tale ottica è importante evidenziare come nella documentazione in atti non siano presenti delle prove testimoniali che confermino
l'esposizione al rischio posture incongrue della colonna cervicale per iperestensione prolungata (indicato nel ricorso). Per completezza espositiva ho comunque provveduto a quantificare il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale che, sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, CP_2
corrisponde al 4% (quattro per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 193 [Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico- sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare]”.
Alla patologia «spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie», il cui danno biologico è stato comunque quantificato dal CTU per completezza di esposizione, non deve quindi essere riconosciuta origine professionale.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici anche in ragione delle esaustive e argomentate risposte date in sede di osservazioni alla bozza preliminare.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, in ragione del riconoscimento delle patologie professionali riscontrate dal CTU (tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle in misura del 10%, angioneurosi determinante un danno biologico del
10% ed epicondilite bilaterale in misura del 4% su domanda del 15 dicembre 2020), (con esclusione quindi della patologia «spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie») la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere Parte_1 valutata, tenendo conto delle preesistenze indennizzate dall' in misura del 14%, in un CP_2
danno biologico complessivo del 30% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15 dicembre 2020.
Ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 30% a seguito del pagina 5 di 7 riscontro di un danno biologico del 10% per la tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, di una menomazione pari al 10% per l'angioneurosi e un danno biologico del 4% per la epicondilite con il conseguente riconoscimento di indennizzo di rendita con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15 dicembre 2020.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_2
maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra del 30% in relazione al quadro patologico a carico delle spalle, della patologia angioneurotica e della epicondilite bilaterale sofferta, con decorrenza di legge dal 15 dicembre 2020, e al pagamento dei ratei da allora maturati e non riscossi, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' deve CP_2
essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 52.000,01 a euro 260.000), sui valori minimi dello scaglione per tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto a un maggior indennizzo in rendita rapportato a un Parte_1
danno biologico accertato come del 10% per la tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, del 10% per l'angioneurosi e del 4% per la epicondilite bilaterale, tutte di natura professionale, determinante un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, del 30% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 15 dicembre 2020;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore del ricorrente della predetta CP_2
maggiorazione sull'indennizzo in rendita rapportato al maggior danno, e al pagamento della pagina 6 di 7 differenza sui ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 6.115,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 12 marzo 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2212 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato elettivamente in Parte_1
Cagliari, presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino e dall'avvocato Roberto CP_1
Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 giugno 2023, ha esposto di avere svolto la Parte_1
propria attività lavorativa, dal 1983 al 2022, in qualità di operaio verniciatore di autoveicoli alle dipendenze di differenti aziende.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, plurime lesioni osteoarticolari riguardanti le spalle, i gomiti e la colonna cervicale e una pagina 1 di 7 angioneurosi, aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il CP_2
riconoscimento della natura professionale delle patologie al fine di ottenere il relativo indennizzo di legge.
L' aveva riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico del 3% per la CP_1
lesione del tendine sovraspinato della spalla dx (pratica n. 517559097) e un danno biologico pari al 4% per angioneurosi (pratica n. 517559096) e quantificato il grado complessivo del danno biologico in misura del 14% nella pratica n. 517559096 a seguito del conglobamento delle patologie derivanti da un infortunio del 2003 a cui l' aveva già riconosciuto un CP_2
danno biologico pari al 3% per esiti di frattura tibia sn, un danno pari al 4% per esiti di frattura perone e malleolo dx e un danno biologico nella misura dell'1% per cicatrici alla gamba sx, mentre aveva negato l'indennizzo per le lesioni ai gomiti e alla cervicale (malattia professionale no 5177559255, del 15/12/2020).
Poiché, tuttavia, l' aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1
opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale delle lesioni ai gomiti e alla cervicale e ritenendo insufficiente a compensare l'effettiva entità delle lesioni sofferte la percentuale di danno biologico riconosciuto, il ricorrente si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie lamentate, nonché il conseguente maggiore indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda richiamando CP_2 le considerazioni mediche allegate alla memoria, confermando la congruità dell'indennizzo già riconosciuto dall'Istituto rispetto alle attuali condizioni fisiche di parte ricorrente.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. chiamato a valutare la sussistenza Persona_1
delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “una tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle”, da “angioneurosi”, da
“epicondilite bilaterale” da ricondursi a origine professionale, e, infine, dalla
“spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie” che non può ricondursi nemmeno in rapporto concausale allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dall'odierno ricorrente.
pagina 2 di 7 In particolare, il CTU ha così argomentato “sottoposto a visita il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria in atti si può affermare che il Sig. presenti:
1. un Parte_1
quadro strumentale/anamnestico suggestivo di un'alterata vaso-motilità arteriosa digitale che può considerarsi compatibile con una angioneurosi da strumenti vibranti;
2. una tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle in esiti di intervento di debridement tendineo e tenotomia CLB in artroscopia nella spalla destra per rottura inveterata tendine sovraspinato e infraspinato e lussazione CLB + esiti di pregressa lesione intrafasciale inveterata del sovraspinato della spalla sinistra;
2. una epicondilite bilaterale;
3. una condizione spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie”.
Il perito officiato dal Tribunale più diffusamente ha sostenuto che “Le sopra indicate condizioni patologiche possono considerarsi ad eccezione del quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale per lo meno in rapporto di concausalità materiale con
l'attività lavorativa descritta in ricorso svolta dal Sig. dal 1983 al gennaio Parte_1
2020”.
Il Consulente, invero, ha ulteriormente precisato che “Nella valutazione del caso in oggetto appare chiara la correlazione tra lo stato patologico attualmente evidenziato nel
Sig. e l'attività lavorativa svolta dallo stesso per un periodo, continuativo, di Parte_1 circa 38 anni. È pur vero che considerando l'attuale età del periziato (62 anni) è verosimile che in parte le patologie riscontrate [epicondilite bilaterale] siano concausate dalla fisiologica involuzione dei tessuti, tuttavia non bisogna dimenticare che la maggior parte dei disturbi lamentati dal ricorrente, e oggettivati dagli esami strumentali, confermano
l'evoluzione in peggio del suo stato di salute. Tali lesioni, tenendo nella dovuta considerazione l'attività lavorativa svolta dal Sig. non possono essere correlabili ai Pt_1
fisiologici processi di invecchiamento dei tessuti, se non in parte, soprattutto in riferimento ai molteplici rischi occupazionali a cui è stato esposto [movimentazione manuale dei carici in assenza di ausili efficaci, posture incongrue del lombare e cervicale (ipertensione prolungata) della colonna vertebrale, vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio in seguito all'utilizzo di strumenti vibranti e sovraccarico biomeccanico agli arti superiori in conseguenza di movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o mantenimento di posture incongrue
e impegno di forza] in circa 38 anni di attività. Poiché le concause preesistenti e/o simultanee non escludono il nesso di causalità in tema di tecnopatie e di infermità dipendenti da fatti di servizio, è possibile concludere la presente relazione affermando che sussiste il nesso di causalità tra le suddette infermità lamentate dal periziato e l'attività
pagina 3 di 7 svolta dallo stesso, dal 1983 al gennaio 2022, in considerazione del fatto che sono soddisfatti i criteri medico legali di accertamento del nesso di causalità: cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo”.
L'ausiliario, inoltre, ha sostenuto che “Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 CP_2
luglio 2000, il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico di entrambe le spalle corrisponde complessivamente al 10% (dieci per cento) utilizzando per ciascuna articolazione in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 224 [Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapoloomerale ai gradi estremi] e il codice tabellare 227 [Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale]; quello conseguente alla patologia angioneurotica corrisponda al
10% (dieci per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 34 [Vasculopatia, sindrome di Raynaud - 2 Forme subcliniche con fenomenologia di Raynaud;
comparsa di tipica crisi ischemica nel corso del cold-test a carico delle falangi distale ed intermedia di più dita, pronta risposta alla trinitrina]; quello relativo all'epicondilite bilaterale corrisponde al 4% (quattro per cento) utilizzando come codice di riferimento il 232 [Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercus-sione funzionale, a seconda della mono o bilateralità]”.
In particolare, il perito officiato dal tribunale ha così argomentato “Avendo l' già CP_2
riconosciuto al Sig. un danno biologico del 14% (quattordici per cento) Parte_1
adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 30% (trenta per cento) dal data della domanda amministrativa
(15.12.20)”.
Le conclusioni del consulente sono state fatte oggetto di osservazioni dalla parte convenuta, che ha sostenuto, ai fini della quantificazione percentuale della riduzione della capacità lavorativa, l'impossibilità di riconoscere una validità scientifica alla valutazione effettuata per la patologia del rachide cervicale a cui è stata riconosciuta una percentuale di danno biologico pari al 4% in quanto le allegazioni prodotte dal ricorrente non risultano sufficienti per individuare il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e l'origine della patologia.
In sede di risposta alla citata osservazione il perito officiato dal Tribunale ha ritenuto di pagina 4 di 7 dover confermare le considerazioni e conclusioni già espresse evidenziando, però, come “In merito al riconoscimento nel Sig. della patologia «spondiloartrosi del tratto Parte_1
cervicale associata a multiple discopatie» è doveroso evidenziare come la stessa debba considerarsi non tabellata con conseguente onere di provare l'origine professionale della stessa a carico del lavoratore. In tale ottica è importante evidenziare come nella documentazione in atti non siano presenti delle prove testimoniali che confermino
l'esposizione al rischio posture incongrue della colonna cervicale per iperestensione prolungata (indicato nel ricorso). Per completezza espositiva ho comunque provveduto a quantificare il danno biologico conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna cervicale che, sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, CP_2
corrisponde al 4% (quattro per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare 193 [Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico- sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare]”.
Alla patologia «spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie», il cui danno biologico è stato comunque quantificato dal CTU per completezza di esposizione, non deve quindi essere riconosciuta origine professionale.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici anche in ragione delle esaustive e argomentate risposte date in sede di osservazioni alla bozza preliminare.
Ne discende che, all'esito dell'odierno giudizio, in ragione del riconoscimento delle patologie professionali riscontrate dal CTU (tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle in misura del 10%, angioneurosi determinante un danno biologico del
10% ed epicondilite bilaterale in misura del 4% su domanda del 15 dicembre 2020), (con esclusione quindi della patologia «spondiloartrosi del tratto cervicale associata a multiple discopatie») la percentuale di danno biologico patito dal signor deve essere Parte_1 valutata, tenendo conto delle preesistenze indennizzate dall' in misura del 14%, in un CP_2
danno biologico complessivo del 30% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15 dicembre 2020.
Ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto al riconoscimento dell'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 30% a seguito del pagina 5 di 7 riscontro di un danno biologico del 10% per la tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, di una menomazione pari al 10% per l'angioneurosi e un danno biologico del 4% per la epicondilite con il conseguente riconoscimento di indennizzo di rendita con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 15 dicembre 2020.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_2
maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra del 30% in relazione al quadro patologico a carico delle spalle, della patologia angioneurotica e della epicondilite bilaterale sofferta, con decorrenza di legge dal 15 dicembre 2020, e al pagamento dei ratei da allora maturati e non riscossi, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale, oltre al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' deve CP_2
essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 52.000,01 a euro 260.000), sui valori minimi dello scaglione per tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_1
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto a un maggior indennizzo in rendita rapportato a un Parte_1
danno biologico accertato come del 10% per la tendinopatia degenerativa cuffia dei rotatori di entrambe le spalle, del 10% per l'angioneurosi e del 4% per la epicondilite bilaterale, tutte di natura professionale, determinante un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, del 30% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 15 dicembre 2020;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore del ricorrente della predetta CP_2
maggiorazione sull'indennizzo in rendita rapportato al maggior danno, e al pagamento della pagina 6 di 7 differenza sui ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti e con decorrenza di legge, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi euro 6.115,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 12 marzo 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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