Articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1088Articolo 1051
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1089. Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale 1. L'ufficiale, nei cui riguardi e' stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 1051, comma 3, e' valutato per l'avanzamento quando le autorita' competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. 2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la valutazione non fosse stata sospesa. 3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, e' iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale e' iscritto nel quadro di avanzamento ed e' gia' raggiunto dal turno di promozione, egli e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che e' stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione e' computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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