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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 607/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 607/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...] Contrada a San Giuseppe alla Rena n. 26, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Concetto origlio giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 parte ricorrente, operaio specializzato
– bracciante agricolo presso la società ha esposto quanto segue Controparte_2
pagina 1 di 5 era rimasto vittima di un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni, all'interno del luogo di lavoro laddove era scivolato a terra mentre trasportava una cassa di agrumi;
immediatamente soccorso, era stato affidato alle cure dei sanitari di turno i quali avevano diagnosticato “trauma spalla sinistra”; presentata regolare denuncia all' , in relazione al predetto infortunio, con CP_1 conseguente apertura della relativa pratica n.514579178, l' aveva ritenuto CP_3
l'insussistenza di postumi valutabili;
in data 28.02.17 era stato ricoverato presso la Divisione di
[...]
con diagnosi di “conflitto sottoacromiale sin”, e poi Controparte_4 sottoposto ad intervento chirurgico per “interruzione del capo lungo del bicipite ed acromioplastica”; sottoposto ad accertamento medico-legale in sede di revisione passiva, i sanitari dell' resistente gli avevano riconosciuto, allo stabilizzarsi dei postumi, un grado CP_3
complessivo pari al solo 3%; aveva pertanto presentato opposizione avverso tale valutazione, ritenendo che il grado di menomazione della propria integrità psicofisica fosse pari al 8%, in esito alla collegiale medica con esito concorde, l'ente aveva comunicato il riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 4% rispetto alla totale;
era stata presentata richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore all'
8%; con comunicazione del 03.10.2021, l'Ente aveva confermato un grado di CP_1
menomazione pari al solo 4%; in data 28.01.2022, aveva presentato richiesta di collegiale per opposizione a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia dott. sulla scorta Per_1
della documentazione medica e strumentale in atti, ove il professionista interpellato riteneva dover valutare “che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica sia pari all' 8%;
con comunicazione del 20.02.2022, l'ente convenuto aveva ritenuto di non dover espletare la collegiale medica per le motivazioni meglio riportate in ricorso.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, ha dedotto la sussistenza del nesso causale e la gravità della menomazione subito comportante un danno da menomazione permanente, complessiva, non inferiore al 10%.
Ha chiesto pertanto “Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. , sulla scorta dell'infortunio occorsogli, Parte_1
è attualmente pari al 10% (dieci per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente della corrispondente rendita
e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche
a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico dell'erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tempestivamente in data 25 CP_1
febbraio 2025, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 13 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 19 marzo 2025 è stata disposta consulenza medico legale “perché il nominando ctu accerti percentualmente la menomazione dell'integrità fisica conseguente al denunciato infortunio e il successivo asserito aggravamento”
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, ha accertato, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, che il ricorrente “… bracciante agricolo, in conseguenza dell'infortunio del 10/11/2016 ebbe a subire valido
pagina 3 di 5 trauma alla spalla sinistra. Per quanto sin qui affermato nella presente relazione, ai postumi determinati dalla lesione di cui trattasi, tenuto conto di quanto previsto dalle corrispondenti voci della tabella delle menomazioni allegata al DM 12/07/2000 ex art. 13 del D.lgs.
38/2000, va riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico1fisica pari al 4%
(quattro per cento). Tenuto conto della preesistenza di altra concomitante patologia extra- lavorativa (sindrome sub-acromiale) a carico dello stesso distretto articolare non può ravvisarsi alcun successivo aggravamento dei postumi derivanti dall'infortunio in questione”.
Il perito ha poi risposto in maniera congrua ed esaustiva anche alle osservazioni pervenute dal consulente di parte resistente riportate integralmente nella relazione, confermando le valutazioni già rese nella bozza della relazione.
Al riguardo, ha rilevato “Concordando con il pregiato Collega di parte sulla complessa valutazione medico-legale del caso in esame, va precisato che si deve necessariamente tenere conto della sussistenza di una 'preesistenza' menomativa a carico del medesimo distretto articolare, vale a dire di una concausa di menomazione cioè un fattore che, insieme ad altri elementi, contribuisce alla determinazione della una menomazione permanente subita a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
Riepilogando, quindi, per il caso in esame va tenuto in debito conto che in occasione della visita medica collegiale del 06/10/2020, alla quale partecipò lo stesso pregiato CTP, venne concordemente stabilita la congruità di una valutazione complessiva del 4%, a fronte dell'obiettività globale verificata in quella occasione, più volte richiamata nella relazione e nelle osservazioni delle parti. In altri termini il 'danno biologico' derivante dall'infortunio venne giudicato – del tutto correttamente a parere dello scrivente – suscettibile di valutazione medico-legale, a fronte anche della conclamata condizione patologica preesistente, di natura extra-lavorativa, nota al soggetto e già sottoposta ad adeguato trattamento medico e chirurgico. Ebbene, come già riferito nella relazione preliminare, per il trattamento della patologia articolare acclarata a carico dell'assicurato, cd conflitto sub- acromiale, il sig. si è poi dovuto sottoporre a un ulteriore intervento chirurgico di Parte_1
natura ortopedica (febbraio 2017), ben descritto nella documentazione sanitaria acquisita in atti. Detto intervento, purtroppo, riuscì solo in parte a rallentare la 'naturale' e prevedibile evoluzione della patologia cronico-degenerativa, come pacificamente
pagina 4 di 5 rappresentato dallo stesso ricorrente, dai relativi controlli sanitari e dai successivi esami strumentali di diagnostica per immagini. Si ribadisce, al riguardo, che il modesto trauma contusivo determinato dall'infortunio in questione è pacificamente intervenuto quale fattore occasionale e in assenza di alcun ipotizzabile nesso causale con la preesistente sindrome sub-acromiale da cui era affetto l'assicurato [e dalla quale continua a esserlo], ritenendo congrua la valutazione già effettuata a suo tempo stabilita in modo concorde tra le parti in sede di visita collegiale, non potendosi riconoscere per la natura e l'entità dell'infermità riconosciuta, nell'attuale obiettività rilevata, aggravamenti direttamente riconducibili all'infortunio patito. Pertanto, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato ritengo di dover ribadire e confermare in toto le conclusioni diagnostiche
e il giudizio reso nella relazione preliminare”.
Le conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 21 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 17 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 607/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...] Contrada a San Giuseppe alla Rena n. 26, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Concetto origlio giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inail di Catania
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 parte ricorrente, operaio specializzato
– bracciante agricolo presso la società ha esposto quanto segue Controparte_2
pagina 1 di 5 era rimasto vittima di un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni, all'interno del luogo di lavoro laddove era scivolato a terra mentre trasportava una cassa di agrumi;
immediatamente soccorso, era stato affidato alle cure dei sanitari di turno i quali avevano diagnosticato “trauma spalla sinistra”; presentata regolare denuncia all' , in relazione al predetto infortunio, con CP_1 conseguente apertura della relativa pratica n.514579178, l' aveva ritenuto CP_3
l'insussistenza di postumi valutabili;
in data 28.02.17 era stato ricoverato presso la Divisione di
[...]
con diagnosi di “conflitto sottoacromiale sin”, e poi Controparte_4 sottoposto ad intervento chirurgico per “interruzione del capo lungo del bicipite ed acromioplastica”; sottoposto ad accertamento medico-legale in sede di revisione passiva, i sanitari dell' resistente gli avevano riconosciuto, allo stabilizzarsi dei postumi, un grado CP_3
complessivo pari al solo 3%; aveva pertanto presentato opposizione avverso tale valutazione, ritenendo che il grado di menomazione della propria integrità psicofisica fosse pari al 8%, in esito alla collegiale medica con esito concorde, l'ente aveva comunicato il riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 4% rispetto alla totale;
era stata presentata richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore all'
8%; con comunicazione del 03.10.2021, l'Ente aveva confermato un grado di CP_1
menomazione pari al solo 4%; in data 28.01.2022, aveva presentato richiesta di collegiale per opposizione a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia dott. sulla scorta Per_1
della documentazione medica e strumentale in atti, ove il professionista interpellato riteneva dover valutare “che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica sia pari all' 8%;
con comunicazione del 20.02.2022, l'ente convenuto aveva ritenuto di non dover espletare la collegiale medica per le motivazioni meglio riportate in ricorso.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, ha dedotto la sussistenza del nesso causale e la gravità della menomazione subito comportante un danno da menomazione permanente, complessiva, non inferiore al 10%.
Ha chiesto pertanto “Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. , sulla scorta dell'infortunio occorsogli, Parte_1
è attualmente pari al 10% (dieci per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente della corrispondente rendita
e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche
a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico dell'erario essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata tempestivamente in data 25 CP_1
febbraio 2025, ha contestato la fondatezza delle domande attoree ed ha chiesto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 13 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente ed a mezzo ctu medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Con ordinanza del 19 marzo 2025 è stata disposta consulenza medico legale “perché il nominando ctu accerti percentualmente la menomazione dell'integrità fisica conseguente al denunciato infortunio e il successivo asserito aggravamento”
Il consulente tecnico, sulla base di un attento e completo esame anamnestico e clinico, nonché di un accurato studio della documentazione medica in atti, ha accertato, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio convincimento, che il ricorrente “… bracciante agricolo, in conseguenza dell'infortunio del 10/11/2016 ebbe a subire valido
pagina 3 di 5 trauma alla spalla sinistra. Per quanto sin qui affermato nella presente relazione, ai postumi determinati dalla lesione di cui trattasi, tenuto conto di quanto previsto dalle corrispondenti voci della tabella delle menomazioni allegata al DM 12/07/2000 ex art. 13 del D.lgs.
38/2000, va riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico1fisica pari al 4%
(quattro per cento). Tenuto conto della preesistenza di altra concomitante patologia extra- lavorativa (sindrome sub-acromiale) a carico dello stesso distretto articolare non può ravvisarsi alcun successivo aggravamento dei postumi derivanti dall'infortunio in questione”.
Il perito ha poi risposto in maniera congrua ed esaustiva anche alle osservazioni pervenute dal consulente di parte resistente riportate integralmente nella relazione, confermando le valutazioni già rese nella bozza della relazione.
Al riguardo, ha rilevato “Concordando con il pregiato Collega di parte sulla complessa valutazione medico-legale del caso in esame, va precisato che si deve necessariamente tenere conto della sussistenza di una 'preesistenza' menomativa a carico del medesimo distretto articolare, vale a dire di una concausa di menomazione cioè un fattore che, insieme ad altri elementi, contribuisce alla determinazione della una menomazione permanente subita a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
Riepilogando, quindi, per il caso in esame va tenuto in debito conto che in occasione della visita medica collegiale del 06/10/2020, alla quale partecipò lo stesso pregiato CTP, venne concordemente stabilita la congruità di una valutazione complessiva del 4%, a fronte dell'obiettività globale verificata in quella occasione, più volte richiamata nella relazione e nelle osservazioni delle parti. In altri termini il 'danno biologico' derivante dall'infortunio venne giudicato – del tutto correttamente a parere dello scrivente – suscettibile di valutazione medico-legale, a fronte anche della conclamata condizione patologica preesistente, di natura extra-lavorativa, nota al soggetto e già sottoposta ad adeguato trattamento medico e chirurgico. Ebbene, come già riferito nella relazione preliminare, per il trattamento della patologia articolare acclarata a carico dell'assicurato, cd conflitto sub- acromiale, il sig. si è poi dovuto sottoporre a un ulteriore intervento chirurgico di Parte_1
natura ortopedica (febbraio 2017), ben descritto nella documentazione sanitaria acquisita in atti. Detto intervento, purtroppo, riuscì solo in parte a rallentare la 'naturale' e prevedibile evoluzione della patologia cronico-degenerativa, come pacificamente
pagina 4 di 5 rappresentato dallo stesso ricorrente, dai relativi controlli sanitari e dai successivi esami strumentali di diagnostica per immagini. Si ribadisce, al riguardo, che il modesto trauma contusivo determinato dall'infortunio in questione è pacificamente intervenuto quale fattore occasionale e in assenza di alcun ipotizzabile nesso causale con la preesistente sindrome sub-acromiale da cui era affetto l'assicurato [e dalla quale continua a esserlo], ritenendo congrua la valutazione già effettuata a suo tempo stabilita in modo concorde tra le parti in sede di visita collegiale, non potendosi riconoscere per la natura e l'entità dell'infermità riconosciuta, nell'attuale obiettività rilevata, aggravamenti direttamente riconducibili all'infortunio patito. Pertanto, facendo seguito alle superiori considerazioni e per quanto sin qui argomentato ritengo di dover ribadire e confermare in toto le conclusioni diagnostiche
e il giudizio reso nella relazione preliminare”.
Le conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' resistente. CP_3
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 21 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso,
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
Catania, 17 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
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