Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2003, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0579 Composta dagli Ill.m Aggrei Magistrati: Presidente Dott. Ettore MER R.G. N. 18954/01 Cron. 12842Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 05/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio | dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RO AR, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNI LANZINGER, 5195 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente I avverso la sentenza n. 58/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, depositata il 29/03/01 R.G.N. 104/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Florindo | MINICHIELLO;
udito l'Avvocato BUCCI;
udito l'Avvocato LANZINGER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso alla Corte d'appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano-, in qualità di giudice del lavoro, la società Ferrovie dello Stato s.p.a. proponeva appello contro la sentenza del giudice di primo grado che, accogliendo la domanda del lavoratore ER Narciso, ne aveva affermato il diritto alla inclusione dell' "elemento distinto della retribuzione EDR" nella base di computo del premio di fine esercizio (in seguito denominato assegno personale pensionabile) e alla percezione delle differenze di retribuzione spettanti al suddetto titolo dal 1996 al 1999, condannando quindi essa società al pagamento di complessive lire 1.116.000, oltre accessori. Radicatosi il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza depositata il 29 marzo 2001, rigettava l'impugnazione e, provvedendo d'ufficio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.459 del 2000 (sopravvenuta alla sentenza appellata), condannava la società appellante a pagare all'appellato, oltre alla sorte capitale come determinata dalla sentenza di primo grado, la rivalutazione dell'anzidetta somma a decorrere dalla data della maturazione e gli interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata (di anno in anno) dalla predetta data e fino al pagamento effettivo. Sulla questione della computabilità dell'emolumento suddetto, osservava che il dato testuale delle disposizioni del CCNL per gli anni 1990/92 (artt. 33 e 41) esprimeva chiarissimamente l'intento negoziale di ricomprendere nella retribuzione base (e, quindi, nel premio di esercizio, dovuto in importo pari a detta retribuzione) anche 1' “eventuale" EDR" con la conseguenza che quando, con l'accordo dell'8 novembre 1995, venne fatta un'attribuzione al titolo predetto, questa non poteva che costituire element o positivo di computo ai fine della determinazione del premio sopra Fly 3 indicato. Alle medesime conclusioni doveva pervenirsi, secondo la Corte d'appello, con riferimento al CCNL siglato il 6 febbraio 1998, la lettera delle clausole dello stesso esprimendo la chiara intenzione dei contraenti di ricomprendere nel computo dell'assegno personale pensionabile proprio quell'EDR che era stato previsto nell'accordo nazionale 8 novembre 1995. Per la cassazione di questa sentenza la società Ferrovie dello Stato s.p.a. ha proposto ricorso articolato in due motivi, illustrati con successiva memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in relazione alla interpretazione dell'art.27 CCNL 1987/1989, del Protocollo 31.7.1992, degli artt. 33 e 44 CCNL 1990/92, dell'art.5, parte economica, CCNL 1993/95 e dell'Accordo 6.2.1998, in una con vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che la Corte di merito non ha indagato su quale fosse stata la comune intenzione delle parti sociali, il loro comportamento precedente e successivo ai vari accordi succedutisi nel tempo e, soprattutto, non ha tenuto conto del significato complessivo delle varie clausole contrattuali per argomentarne l'effettiva volontà negoziale, così non attenendosi ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; sostiene inoltre che la sentenza impugnata è affetta dai denunciati vizi di motivazione, non avendo il Collegio giudicante indicato il criterio logico e la “ratio decidendi" che giustificano le conclusioni ermeneutiche raggiunte. In particolare, assume che il CCNL 1990/92, mentre stabiliva (art.37) che l'EDR, dal 1° gennaio 1991, venisse definitivamente conglobato negli Feel 4 "stipendi iniziali". si era limitato a conservare quello già previsto ex art.27 del CCNL 1987/89 per il solo periodo di vigenza (1° gennaio 1990-1° gennaio 1991) nel quale non operava ancora il disposto assorbimento: in questo senso si spiega l'art.33 dello stesso contratto, il quale, nell'affermare la computabilità nella retribuzione base (da considerare ai fini del premio di esercizio) anche dell eventuale EDR", non può che riguardare le retribuzioni di tale periodo. potendo la disciplina collettiva fare riferimento solamente ad istituti già esistenti all'epoca della sua stipulazione (18.7.1990) e non anche ad attribuzioni, magari di diversa natura, che fossero introdotte nel futuro con la denominazione EDR. Tant è, sottolinea la ricorrente. che l'EDR previsto dalla successiva normativa contrattuale sia quella contenuta nel Protocollo firmato tra Governo e Parti sociali i 31.7.1992, sia quella del CCNL 1993/95 è diversamente caratterizzato ed ha valenza eminentemente pensionistica, identificandolo, la prima. come erogazione forfettaria per 13 mensilità a copertura del periodo 1992/93 e. la seconda. come voce retributiva assorbita nel suo concreto importo da competenze aggiuntive (indennità di utilizzazione e indennità quadri), con l'eccezione della tredicesima mensilità (eccezione, quest'ultima, introdotta dall'accordo 8 novembre 1995). Anche per il CCNL 1997/99 (siglato il 6 febbraio 1998), conclude la ricorrente, valgono i rilievi già formulati: la interpretazione fornitane dal Collegio di merito non tiene conto che lo stesso richiama i criteri definiti nell'accordo dell'8.11.1995, con la conseguenza che. nella determinazione dell'importo della retribuzione base, debbono rimanere esclusi gli EDR pensionabili. Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 429 c.p.c. , 150 disp.att. c.p.c., nonché vizi di pres 5 motivazione, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, assume la società ricorrente che la sentenza di appello non poteva riconoscere di ufficio la rivalutazione monetaria sulle somme attribuite al resistente una volta che costui. com'è pacifico, non aveva proposto alcun appello incidentale in tal senso. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono, con evidente assorbimento del secondo motivo, il quale presuppone positivamente risolta a favore del lavoratore resistente la questione relativa alla spettanza delle somme di cui si assume la illegittima rivalutazione. Secondo la sentenza impugnata, l'aggettivo "eventuale riferito all EDR nella disposizione dell'art. 33 CCNL 1990-1992 induce un riferimento con il anche a potenzialità future e tale conclusione è ritenuta coerente significato lessicale proprio di tale aggettivo nonché con la circostanza, assunta come di grande rilevanza per l'interprete. secondo la quale la formula ¨eventuale riferita all'EDR è stata riprodotta anche nel successivo CCNL riferito agli anni 1993-1995. Da tale considerazione di sistema la sentenza di merito fa discendere come naturale la ulteriore considerazione che le illimitate e, dunque, non definite possibilità future siano da leggere come una volontà contrattuale per la quale EDR, lungi dal ridursi alle configurazioni già positivamente adottate dalla negoziazione collettiva. è sempre e comunque una componente stabile della retribuzione. Sul punto si osserva che, se pure il senso della parola “eventuale" esprime una regolazione che considera a suo oggetto più di una possibile ipotesi, la possibilità e l'eventualità non possono essere intese come portatrici di tanti contenuti da non averne poi in realtà alcuno sul quale compiere una concreta Fely 6 -operazione interpretativa. Vero è invece rispetto alla polisemia del termine EDR. che gli scritti difensivi dicono utilizzato nei testi contrattuali (stipulati in tempi diversi tra gli stessi soggetti collettivi) per designare variamente ora voci retributive non pensionabili, ora poste contabili da considerare a solo fine di pensione, ora come base di calcolo di altre voci - che sia l'interpretazione del termine eventuale" adoperata dai contraenti sia l'interpretazione del dato negoziale dovevano essere operate con motivazione adeguata a definire lo specifico significato scelto e ad esprimere le ragioni di quella scelta rispetto al testo esaminato e al contesto nel quale esso si collocava. In altri termini, la sentenza impugnata - nel momento in cui riconosceva essa stessa il potere dell'autonomia collettiva di determinare la concreta fisionomia e caratterizzazione dell'EDR - doveva indicare gli elementi di valutazione in base ai quali ravvisava nelle pattuizioni della contrattazione collettiva di categoria successiva al CCNL 1990-92 (il quale, è pacifico. esclude 1EDR dagli elementi di computo del premio di esercizio, tranne che per l'anno 1990) un intento negoziale inequivocamente indirizzato a identificare nel suddetto elemento una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio e, come tale, da computare nel premio annuale di esercizio ( prima) e nell'assegno personale pensionabile (poi), per l'attualizzarsi - in considerazione di tale riconosciuta natura della vigenza sia dell'art.33 (che considera lo stipendio elemento della retribuzione base) che dell'art.41 (il premio di esercizio è di importo pari alla retribuzione base) del CCNL 1990/92. Invero, nella prospettiva - interna alla motivazione della sentenza impugnata e, tuttavia, riproposta nello stesso ricorso per cassazione della - mancanza di una disciplina unitaria dell' EDR, l'affermazione che Fee 7 l'attribuzione fatta al predetto titolo con l'accordo dell'8.11.1995 "..non può che costituire elemento positivo di computo ai fini della determinazione del premio di fine servizio", come pure la considerazione che ..la lettera delle clausole del CCNL siglato il 6 febbraio 1998 consente di affermare che la chiara intenzione dei contraenti fu quella di ricomprendere nel computo proprio quell' EDR previsto nell'accordo nazionale 8.11.1995... concretano una motivazione deficitaria: perché. oltre a non dar conto di aver tenuto nella dovuta considerazione la regola che impone all'interprete di accordi collettivi di valutare la comune intenzione dei contraenti non soltanto alla stregua del significato letterale delle singole clausole (art.1362 c.c.) ma altresì interpretando le une per mezzo delle altre e attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio, che ha valore addirittura preminente, indicato nell'art. 1363 c.c. (vedi Cass. 13 novembre 2002 n.15909, 4 marzo 2002 n.3091. 9 agosto 2000 n.10500. 6 ottobre 1997 n.9713). è, comunque, talmente sintetica da non permettere di stabilire se la ricostruzione della volontà negoziale, così come individuata dalla sentenza impugnata, sia il risultato di una corretta applicazione dello stesso criterio "testuale" che si dice impiegato ovvero sia affetta da errori giuridici o logici nell'uso del medesimo. Tra l'altro, il fatto che il significato proprio delle richiamate pattuizioni collettive possa non essere quello ritenuto così immediatamente evincibile dal giudice a quo è avvalorato dalla circostanza che questa Corte, con recenti pronunce confermative di altrettante decisioni di merito (vedi Cass. 8 gennaio 2002 n.124, 23 gennaio 2002 n.737, 15 maggio 2002 n.7085), ha considerato non sindacabile perché doverosamente fondato sulla interpretazione Full 8 complessiva e sistematica (invece che distinta e frammentaria) delle disposizioni collettive susseguitesi nel tempo, oltre che sull'utilizzazione del canone primario, rappresentato dalla chiara ed inequivoca lettera delle espressioni negoziali usate e dal comportamento complessivo delle parti nell'attuazione delle pattuizioni collettive un convincimento di segno opposto a quello espresso nella sentenza impugnata. Il quale è riassumibile nel senso che la disciplina dell'EDR contenuta nei contratti collettivi succedutisi nel tempo e fino all'accordo 8.11.1995 (la sola che, nei casi esaminati, veniva in considerazione) aveva identificato in tale elemento, salvo che per l'anno 1990 (nel quale, infatti, l'azienda l'aveva corrisposto), una posta economica con valenza solo pensionistica, stante lo stretto raccordo con competenze aggiuntive, come la indennità di utilizzazione (o come quella "quadri"), che ne avevano assorbito di mese in mese la immediata consistenza monetaria, eliminandone il carattere di puro corrispettivo, con la sola eccezione (quest'ultima introdotta dall'accordo 11 novembre 1995) della tredicesima mensilità; ciò che escludeva, secondo la riferita interpretazione, l'applicazione della regola enunciata dall'art. 41 CCNL 1990/92 (circa la composizione del premio annuale di esercizio), essendo questa in grado di operare efficacemente, nel senso della inclusione dell'EDR, solo nel caso di una sua specifica previsione come elemento realmente accrescitivo dello stipendio mensile, senza assorbimenti di sorta. Tenuto conto delle osservazioni fin qui svolte, la causa, previa cassazione della sentenza impugnata, va rinviata ad altro giudice perché, utilizzando tutti i criteri ermeneutici sopra menzionati e fornendo dei risultati della propria indagine una circostanziata giustificazione, esamini nuovamente la Fee vicenda contrattuale così come assunta nel contraddittorio delle parti e approfondisca la ricerca volta a identificare la specifica funzione che le parti collettive hanno assegnato all'attribuzione controversa nei vari contratti succedutisi nel tempo fino a quello relativo agli anni 1997/99, nella prospettiva di stabilire se la scelta regolatrice ivi manifestata dall'autonomia negoziale sia stata, o no. quella di considerare l'EDR elemento di computo ai fini che interessano. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Venezia. provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa - anche per le spese - alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso, in Roma, il 5 dicembre 2002 Florado Alpiciclivell'sIl Presidente Il Cons. estensore ПреMay - ✓ CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 PR. 2003 CANCELLIERE 10