TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.Gen.Aff.Cont. N. 23334/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 23334/2024 r.g.a.c.
TRA con sede legale in Napoli (NA), Via Emanuele Gianturco, n. 92, C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'Avvocato Luigi Ruotolo (C.F. ), in virtù di procura allegata all'atto C.F._1 di opposizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casagiove (CE), Via P. Borsellino,
n. 12. Il procuratore dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al seguente numero di fax: Email_1
0823465165.
OPPONENTE
E
con sede legale in Arzano (NA), Corso Salvatore D'Amato, 87/89, C.F. e P. IVA CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , rappresentata e P.IVA_2 CP_2 difesa dall'Avv. Fabio Morra (C.F. ), in virtù di procura posta in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA), Corso Vittorio Emanuele II, 110/5. IL procuratore dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al seguente numero di fax: Email_2 P.IVA_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere il CP_1 pagamento della somma di € 13.591,29, comprensiva di I.V.A., oltre interessi moratori maturati e maturandi, deducendo di aver fornito alla in virtù delle fatture “nr. 105 del Parte_1 28/2/2022 di € 7.148,60; nr. 178 del 31/3/2022 di € 1.757,61; nr. 257 del 30/4/2022 di € 2.454,75; nr. 336 del 31/5/2022 di € 3.813,85 e nr. 422 del 30/6/2022 di € 1.355,07, in uno con le note di credito “nr. 22 del 31/3/2022 per € 1.119,56 e nr. 57 del 31/7/2022 per € 513,85”. pagina 1 di 5 Avvero il decreto n. 4986/2024, notificato il 20/9/2024, ha proposto opposizione la Parte_1
, sostenendo l'inidoneità, nella fase di opposizione, delle fatture prodotte in sede monitoria a
[...] fornire prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e del relativo credito. L'opponente, inoltre, eccepiva l'inadempimento contrattuale della adducendo l'esistenza di vizi e difetti delle CP_1 scatole realizzate da quest'ultima nell'anno 2022, già asseritamente segnalati alla opposta “per le vie brevi”.
Si è tempestivamente costituita la opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, fondato in fatto ed in diritto, e la concessione della provvisoria esecuzione, nonché la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per temerarietà della lite.
In data 15/5/2025 è stata depositata copia dell'atto di rinuncia al mandato professionale da parte dell'avv. Luigi Ruotolo nei confronti dell'assistita Parte_1
La società opposta in data 26/5/2025, ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c. CP_1
Nessuna memoria veniva, per contro, depositata dalla opponente.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23/6/2025, risultando ormai matura per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La opposizione è infondata e va respinta.
In via pregiudiziale, è necessario rilevare come la rinuncia al mandato professionale dell'avv. Luigi Ruotolo nei confronti dell'assistita datata 25/3/2025 e depositata in data Parte_1
26/5/2025, non possa spiegare alcun effetto ai fini presente procedimento, in forza del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore. Ed invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza” (Cass. Sez. 3, 14/10/2021, n. 28004, Rv. 662518 - 02), ed ancora, “[…] l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale. (Cass. Sez. 2, 04/12/2019, n. 31687, Rv. 656196 - 01)” Ciò premesso in ordine alla natura ricettizia dell'atto di rinunzia, deve rilevarsi come nel caso di specie non vi sia alcuna prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione della rinunzia al mandato in favore della società difesa, di talché la stessa deve considerarsi ancora rappresentata dell'avv. Luigi Ruotolo ai fini del presente procedimento.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, pagina 2 di 5 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass.civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opponente ha spiegato opposizione senza in nulla contestare il rapporto di fornitura, per cui è causa, ma esclusivamente eccependo che le fatture non potevano integrare prova di tale adempimento e deducendo, in via assolutamente generica, vizi e difetti della merce mai contestati prima dell'opposizione e non provati. Vi è però da considerare che, come innanzi accennato, nel giudizio di opposizione il Giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, il quale mantiene la parte di convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Orbene, nella specie la opposta, a sostegno del proprio adempimento, ha prodotto, per ciascuna delle fatture allegate al ricorso monitorio, i documenti di trasporto del materiale ivi indicato sottoscritti per ricezione (fascicolo parte opposta), nonché copia del messaggio inoltrato a mezzo pec il 2/8/2024 dalla con cui la stessa opponente ammetteva di essere debitrice della controparte, Parte_1 dichiarandosi pronta alla predisposizione di un piano di rientro per il recupero del credito compatibile con la condizione finanziaria della società, piano mai più stipulato. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione spiegata va integramente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenendo conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata.
pagina 3 di 5 Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 c.p.c., la stessa non risulta sufficientemente provata. Ed invero, manca qualsiasi prova o allegazione circa l'an del danno- conseguenza subito dall'opposto per effetto della proposizione della lite, prima ancora che del quantum. Nondimeno, deve rilevarsi che l'opposizione appare temeraria e meramente dilatoria, fondandosi su generiche contestazioni riguardanti presunti vizi della merce neppure allegati;
parimenti è integrato il requisito soggettivo del dolo avendo l'opponente agito in giudizio pur nella consapevolezza della fondatezza della propria posizione debitoria, comprovata, tra l'altro, dal messaggio inoltrato a mezzo pec il 2/8/2024 dalla stessa cui l'opponente Controparte_3 ammetteva di essere debitrice della controparte dichiarandosi propensa alla redazione di un piano di rientro del debito, mai stipulato.
Depone nel senso della temerarietà della lite, nella consapevolezza dell'infondatezza dell'opposizione, parimenti, il totale disinteresse dimostrato dalla parte opponente nei confronti dell'andamento del procedimento, come rilevato dall'avv. Luigi Ruotolo, difensore della stessa, che, per tale ragione, rinunciava al mandato difensivo. Per tali ragioni, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Né rileva a tal fine l'assenza di prova del danno della parte vittoriosa. Ed infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Sez. U., 13/09/2018, n. 22405, Rv. 650452 - 01).
Il danno viene liquidato, in via equitativa, nella somma pari alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4986/2024;
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite che liquida, applicando Parte_1 parametri medi del DM 147/2022, in € 2500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Fabio Morra.
3. Condanna la al pagamento della somma di € 1225,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da lite temeraria in favore della società ai sensi dell'art. 96, CP_1 co. 3, c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 26/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 4 di 5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Guadagni, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominata con d.m. 4/4/1997
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 23334/2024 r.g.a.c.
TRA con sede legale in Napoli (NA), Via Emanuele Gianturco, n. 92, C.F. e P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.ra rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'Avvocato Luigi Ruotolo (C.F. ), in virtù di procura allegata all'atto C.F._1 di opposizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casagiove (CE), Via P. Borsellino,
n. 12. Il procuratore dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al seguente numero di fax: Email_1
0823465165.
OPPONENTE
E
con sede legale in Arzano (NA), Corso Salvatore D'Amato, 87/89, C.F. e P. IVA CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. , rappresentata e P.IVA_2 CP_2 difesa dall'Avv. Fabio Morra (C.F. ), in virtù di procura posta in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA), Corso Vittorio Emanuele II, 110/5. IL procuratore dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al seguente numero di fax: Email_2 P.IVA_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere il CP_1 pagamento della somma di € 13.591,29, comprensiva di I.V.A., oltre interessi moratori maturati e maturandi, deducendo di aver fornito alla in virtù delle fatture “nr. 105 del Parte_1 28/2/2022 di € 7.148,60; nr. 178 del 31/3/2022 di € 1.757,61; nr. 257 del 30/4/2022 di € 2.454,75; nr. 336 del 31/5/2022 di € 3.813,85 e nr. 422 del 30/6/2022 di € 1.355,07, in uno con le note di credito “nr. 22 del 31/3/2022 per € 1.119,56 e nr. 57 del 31/7/2022 per € 513,85”. pagina 1 di 5 Avvero il decreto n. 4986/2024, notificato il 20/9/2024, ha proposto opposizione la Parte_1
, sostenendo l'inidoneità, nella fase di opposizione, delle fatture prodotte in sede monitoria a
[...] fornire prova dell'esistenza del rapporto contrattuale e del relativo credito. L'opponente, inoltre, eccepiva l'inadempimento contrattuale della adducendo l'esistenza di vizi e difetti delle CP_1 scatole realizzate da quest'ultima nell'anno 2022, già asseritamente segnalati alla opposta “per le vie brevi”.
Si è tempestivamente costituita la opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, fondato in fatto ed in diritto, e la concessione della provvisoria esecuzione, nonché la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per temerarietà della lite.
In data 15/5/2025 è stata depositata copia dell'atto di rinuncia al mandato professionale da parte dell'avv. Luigi Ruotolo nei confronti dell'assistita Parte_1
La società opposta in data 26/5/2025, ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c. CP_1
Nessuna memoria veniva, per contro, depositata dalla opponente.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23/6/2025, risultando ormai matura per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La opposizione è infondata e va respinta.
In via pregiudiziale, è necessario rilevare come la rinuncia al mandato professionale dell'avv. Luigi Ruotolo nei confronti dell'assistita datata 25/3/2025 e depositata in data Parte_1
26/5/2025, non possa spiegare alcun effetto ai fini presente procedimento, in forza del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore. Ed invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza” (Cass. Sez. 3, 14/10/2021, n. 28004, Rv. 662518 - 02), ed ancora, “[…] l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale. (Cass. Sez. 2, 04/12/2019, n. 31687, Rv. 656196 - 01)” Ciò premesso in ordine alla natura ricettizia dell'atto di rinunzia, deve rilevarsi come nel caso di specie non vi sia alcuna prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione della rinunzia al mandato in favore della società difesa, di talché la stessa deve considerarsi ancora rappresentata dell'avv. Luigi Ruotolo ai fini del presente procedimento.
In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, pagina 2 di 5 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n.
7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo). A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass.civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cass. civile, sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opponente ha spiegato opposizione senza in nulla contestare il rapporto di fornitura, per cui è causa, ma esclusivamente eccependo che le fatture non potevano integrare prova di tale adempimento e deducendo, in via assolutamente generica, vizi e difetti della merce mai contestati prima dell'opposizione e non provati. Vi è però da considerare che, come innanzi accennato, nel giudizio di opposizione il Giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, il quale mantiene la parte di convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c.
Orbene, nella specie la opposta, a sostegno del proprio adempimento, ha prodotto, per ciascuna delle fatture allegate al ricorso monitorio, i documenti di trasporto del materiale ivi indicato sottoscritti per ricezione (fascicolo parte opposta), nonché copia del messaggio inoltrato a mezzo pec il 2/8/2024 dalla con cui la stessa opponente ammetteva di essere debitrice della controparte, Parte_1 dichiarandosi pronta alla predisposizione di un piano di rientro per il recupero del credito compatibile con la condizione finanziaria della società, piano mai più stipulato. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione spiegata va integramente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenendo conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata.
pagina 3 di 5 Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 c.p.c., la stessa non risulta sufficientemente provata. Ed invero, manca qualsiasi prova o allegazione circa l'an del danno- conseguenza subito dall'opposto per effetto della proposizione della lite, prima ancora che del quantum. Nondimeno, deve rilevarsi che l'opposizione appare temeraria e meramente dilatoria, fondandosi su generiche contestazioni riguardanti presunti vizi della merce neppure allegati;
parimenti è integrato il requisito soggettivo del dolo avendo l'opponente agito in giudizio pur nella consapevolezza della fondatezza della propria posizione debitoria, comprovata, tra l'altro, dal messaggio inoltrato a mezzo pec il 2/8/2024 dalla stessa cui l'opponente Controparte_3 ammetteva di essere debitrice della controparte dichiarandosi propensa alla redazione di un piano di rientro del debito, mai stipulato.
Depone nel senso della temerarietà della lite, nella consapevolezza dell'infondatezza dell'opposizione, parimenti, il totale disinteresse dimostrato dalla parte opponente nei confronti dell'andamento del procedimento, come rilevato dall'avv. Luigi Ruotolo, difensore della stessa, che, per tale ragione, rinunciava al mandato difensivo. Per tali ragioni, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Né rileva a tal fine l'assenza di prova del danno della parte vittoriosa. Ed infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Sez. U., 13/09/2018, n. 22405, Rv. 650452 - 01).
Il danno viene liquidato, in via equitativa, nella somma pari alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 4986/2024;
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite che liquida, applicando Parte_1 parametri medi del DM 147/2022, in € 2500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Fabio Morra.
3. Condanna la al pagamento della somma di € 1225,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da lite temeraria in favore della società ai sensi dell'art. 96, CP_1 co. 3, c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 26/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
pagina 4 di 5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Chiara Guadagni, Magistrato Ordinario in Tirocinio, nominata con d.m. 4/4/1997
pagina 5 di 5