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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 337 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAIA CALOGERO, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 7.2.3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento l' chiedendo di accertare la irripetibilità della somma richiesta pari CP_1 ad € 98.679,44 (per somme indebitamente percepite su pensione categoria IOS n.
60228835 da quale coniuge deceduto della ricorrente), nonché la Persona_1 prescrizione e la decadenza dal diritto alla ripetizione.
L' , ritualmente costituita, deduceva variamente l'infondatezza del ricorso;
CP_1 nello specifico rilevava ab origine la non debenza del beneficio per residenza all'estero del percipiente;
insisteva quindi nel rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito di deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 22.1.25.
Motivi della decisione
In primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto
1 obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo
(cfr. Cass. n. 9986/2009).
Ciò posto, deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista
“un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI,
13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004).
L'odierna fattispecie rientra nel novero dell'indebito previdenziale, in quanto la percezione di somme non dovute è avvenuta in merito alla pensione categoria IOS
n. 60228835 da marito della ricorrente, nei confronti della quale la Persona_1 restituzione delle somme è e chiesta a titolo di erede.
Ciò premesso, in tema di riparto dell'onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito, è ormai granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n.
2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite
Sent. del 04/08/2010, n. 18046) «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_1 verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato».
Pertanto, grava sul pensionato, che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. Sentenza Corte CP_1
d'Appello di Palermo n.766/2017).
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente non ha dato prova del possesso dei requisiti per la percezione della pensione in esame, atteso che –alla luce del certificato storico prodotto dalla parte ricorrente- non sussiste il requisito della stabile residenza sul territorio nazionale a far data dall'1.3.95, data in cui emigra in
Germania sino al rientro il 9.9.2004 in Raffadali – AG (con una breve permanenza nell'ottobre-dicembre 2001) dove rimane sino al 29.10.2008, quando emigra nuovamente in Germania.
2 Appurata quindi l'indebita corresponsione della somma dal 1985 in poi, occorre verificarne la ripetibilità o meno da parte dell'Ente. L' art. 13 co.1 L. 412/91, intervenuto come norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L88/89 con riferimento soltanto ai rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore, introduce tre requisiti ai fini dell'applicazione dell'irrepetibilità dell'indebito previdenziale:
1) la corresponsione delle somme in forza di un provvedimento definitivo;
2) la necessità della comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) l'assenza di dolo –tipizzato come: assenza di una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o la misura della pensione.
Nel caso in esame non vi è in atti prova della comunicazione del provvedimento all'interessato.
Ne consegue, dunque, che deve darsi applicazione al principio di irripetibilità delle somme, attesa l'omessa comunicazione del provvedimento di indebito al de cuius.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, viste le emergenze processuali e in assenza di qualsivoglia prova in ordine notifica del provvedimento di indebito all'interessato, il ricorso deve essere accolto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme indebitamente percepite su pensione categoria IOS n. 60228835 da
[...]
Per_1 condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00 CP_1 oltre spese, IVA e CPA se dovuto.
Così deciso in Agrigento, 22/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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