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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Anna Lucia Fanelli, richiamato il provvedimento dd. 30/04/25, emesso ex art. 127 ter c.p.c., nel procedimento n. R.G.
7096/2024; viste le note depositate dalle parti nel termine assegnato;
dà lettura della sentenza con dispositivo che seguono, ai sensi degli artt. 281 tercecies e 281 sexies
c.p.c.;
SENTENZA nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 7096/24 ed iniziato con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il 20/12/24 da
, con avv.ti M. MAIER e A. BAICI Parte_1
- ricorrente -
contro
, con avv. R. RUSTIA Controparte_1
- parte resistente - avente ad oggetto: attuazione accordo divorzio
Conclusioni della parte ricorrente: voglia il Tribunale adito:
• accertare e dichiarare che è venuta meno l'assegnazione della casa già coniugale sita in via Tolmezzo n. 6 – Trieste limitatamente al piano di ingresso (piano IV) e che sussistono i presupposti per l'assegnazione alla Prof.ssa
[...]
del solo piano sottotetto, come da mappe catastali sottoscritte dalle parti (doc.ti 1 e 7 per il ricorrente), CP_1 nonché per procedere a chiudere l'apertura/varco di collegamento tra i due piani di tale casa, e di procedere anche alla divisione degli impianti a servizio dell'alloggio,
• accertare e dichiarare che è necessario per il ricorrente Sig. - unitamente o disgiuntamente ai propri Parte_1
Tecnici e/od Incaricati ed agli operai delle varie Ditte che saranno incaricate dell'esecuzione delle predette necessarie opere, accedere nell'unità immobiliare predetta al fine di realizzare il frazionamento e la creazione di porta di entrata autonoma per i locali al sottotetto dalle scale condominiali, ed al fine di procedere alla divisione degli impianti a servizio dell'alloggio, con obbligo a preavviso di almeno giorni sette e con indicazione di orari e tempi di necessaria permanenza nell'alloggio, via pagina 1 di 5 WhatsApp al numero +39 331 2544218 in utilizzo della resistente Prof.ssa o con le diverse Controparte_1 modalità che verranno indicate dal Tribunale adito;
• condannare per l'effetto la Prof.ssa a consentire l'accesso e/o gli accessi ut supra nell'intero Controparte_1 alloggio di via Tolmezzo n. 6 – Trieste, ancora dalla stessa senza occupato senza titolo, nelle date e negli orari che le verranno comunicati ut supra;
• per l'effetto condannare espressamente la Prof.ssa a consentire gli accessi volti alla Controparte_1 realizzazione nell'immobile di via Tolmezzo n. 6 – Trieste (TS) e quindi volti a veder realizzati gli obblighi stabilita dalla
Sentenza di divorzio fra le parti - delle opere stabilite in condizioni di divorzio fra le parti, ed a consentire al Sig. Pt_1
- unitamente o disgiuntamente ai propri Tecnici e/od Incaricati, ed agli operai delle varie Ditte che saranno
[...] incaricate dell'esecuzione delle predette necessarie - gli accessi al predetto immobile;
• voglia altresì il tribunale di Trieste adottare ogni altro opportuno Provvedimento volto a consentire l'attuazione di quanto stabilito in Sentenza di divorzio n. 395/2019 R.G. Trib. TS pubblicata il 18 giugno 2019 Tribunale di Trieste, condizioni di cui ai punti da n. 1 a n. 4 compresi.
• Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni della parte resistente: che l'Ill.mo Tribunale voglia:
Dichiarare l'improcedibilità del ricorso per litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c e disponga la cancellazione della causa dal ruolo.
In subordine:
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto:
In entrambi i casi condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite chiedendo altresì la condanna ad un risarcimento per lite temeraria.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione ha adito il Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, ed anche Parte_1
, nel costituirsi in giudizio, ha concluso come in epigrafe. Controparte_1
Il Giudice, in assenza di richiesta di termini per modifiche o precisazioni od istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze già in atti e in punto di diritto, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., avendo le parti già precisato le rispettive conclusioni, ha fissato nuova udienza (in forma cartolare) per la lettura della sentenza con dispositivo.
Ciò posto, il ricorso, ritualmente formulato e proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., è altresì fondato nel merito, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, non ha pregio l'eccezione di litispendenza sollevata dalla resistente.
Secondo quest'ultima, il avrebbe agito “ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo la revoca Pt_1 dell'assegnazione dell'alloggio in favore della convenuta”; sicché “L'azione proposta con l'art 281
pagina 2 di 5 decies c.p.c. è identica a quella già introdotta nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio sia sotto il profilo soggettivo (stesse parti) sia per petitum quello oggettivo (medesima domanda di revoca dell'assegnazione dell'alloggio), che per causa petendi”.
Ove però si legga il ricorso, nel suo tenore testuale sia logico, se ne evince che il ricorrente non ha in realtà proposto alcuna domanda nel senso indicato dalla resistente. Il ha più semplicemente Pt_1 chiesto “accertare e dichiarare che è venuta meno l'assegnazione della casa già coniugale”, ovvero, in altri termini, ha dedotto tale circostanza quale fatto già avvenuto, ossia quale mero presupposto che deve essere soltanto accertato (non costituito).
In effetti, l'ordinanza dd. 16/10/24 (doc. ric. 8) è chiara là dove motiva che “appare raggiunta
l'autonomia economica della figlia , o comunque non provato il contrario;
ciò comporterà Per_1
l'attuazione dei punti da 1) a 4) degli accordi di divorzio”.
Il testo degli accordi di divorzio del 2019 è altrettanto eloquente. In particolare, qui rileva il punto 1, che così recitava: “La casa coniugale sita in Trieste, via Tolmezzo n. 6 … resta assegnata alla NO
fino all'indipendenza economica della figlia;
2. una volta raggiunta tale CP_1 Per_1
indipendenza, il IG. si obbliga a costituire o comunque ad assicurare in concreto il diritto di Pt_1
abitazione vitalizio in favore della IG.ra limitatamente ai locali al piano sottotetto, CP_1
meglio identificati in colore contornati in rosso sull'allegata mappa catastale previa divisione in natura o frazionamento dell'abitazione in due distinte unità (con spese per i necessari lavori a carico esclusivo del IG. ). Qualora il IG. decidesse di non procedere al frazionamento in due Pt_1 Pt_1
unità immobiliari o la divisione in natura, egli si impegna comunque a costituire il diritto di abitazione vitalizio alla IG.ra , limitato ai locali al piano sottotetto. A tal fine si impegna a CP_1 realizzare a sue spese un accesso autonomo a detto piano dalle scale condominiali…”.
Orbene, è pur vero che la citata ordinanza, nel dichiararne raggiunta l'autonomia economica, si è limitata a stabilire in dispositivo la “revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia ” (oltre Per_1 alla riduzione dell'assegno divorzile), senza al contempo esplicitare alcunché circa la revoca dell'assegnazione.
Si osserva tuttavia che la clausola di cui al punto 1 in questione (voluta dalle parti) non è stata in alcun modo sostituita dal giudice, né mai altrimenti modificata;
risulta piuttosto essersi avverata – appunto alla luce e per effetto della suddetta pronuncia giudiziale (esecutiva ex art. 473 bis 22 comma 2 c.p.c.) - la condizione dalla stessa clausola prevista ai fini della sua concreta efficacia ed operatività.
In proposito, è noto che, come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15169/2022, la sentenza di divorzio su domanda congiunta (o su conclusioni concordi) ha effetto dichiarativo con riferimento agli accordi patrimoniali. Ciò IGnifica che l'accordo vive nel mondo del diritto quale atto pagina 3 di 5 di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto, in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi. Detti accordi, dunque, conservano la natura di atto contrattuale privato, frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali vivono nel mondo giuridico, in ragione e nei limiti di tale loro natura (rimanendo, quindi, soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi). Parimenti, l'importanza dell'autonomia privata è stata valorizzata dalla recente sentenza n. 18843/2024 della S.C., che rappresenta una svolta IGnificativa in tema di accordi negoziali in sede di separazione o divorzio;
fermo restando sempre il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto con norme inderogabili, o con l'interesse dei figli, specie se minori, il promuovere accordi validi ed efficaci senza necessità di omologazione vale a favorire una gestione più efficiente e meno conflittuale delle crisi matrimoniali.
Un tanto premesso e chiarito, è evidente che la odierna controversia si risolve in una questione di mera attuazione di un accordo o negozio, voluto dalle parti e mai superato, mentre diviene poco rilevante discutere sulla valenza del provvedimento emesso nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio;
ovvero poco qui importa stabilire se vi sia stata o meno formale revoca dell'assegnazione della casa coniugale (pur in verità logicamente, e giuridicamente, connessa alla pronuncia in quella sede adottata, un tanto valendo altresì ad escludere eventuali profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico. Ferma altresì l'evidente ed ovvia estraneità nella presente sede di ogni questione riservata al giudizio di modifica menzionato, quale quella su obblighi economici degli ex coniugi o sull'assegno divorzile).
Ciò basta a legittimare e radicare la fondatezza della domanda qui svolta.
E' altresì palese, per altro verso, che la questione non sarebbe giustiziabile nell'ambito del medesimo procedimento di modifica n. R.G. 1263/24 tuttora pendente tra le stesse parti.
Né sarebbe utilmente invocabile l'art. 473 bis 38 c.p.c., che è strumento previsto “Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Parimenti non gioverebbe l'art. 473 bis 29 c.p.c., che riguarda “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”, non già la mera attuazione degli accordi di divorzio
(che ovviamente non attengano all'affidamento e alla responsabilità genitoriale).
Ricorrono per converso, senz'altro, i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281 decies c.p.c., non trattandosi peraltro nemmeno di procedimento di competenza collegiale.
La domanda va quindi accolta, come in dispositivo.
pagina 4 di 5 Infine, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da D.M. 55/14 e 147/22, importi medi, leggermente ridotti specie per la fase istruttoria, di spessore modesto.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, condanna la resistente a fare tutto quanto necessario (tra cui consentire l'accesso, previo congruo preavviso) affinché il ricorrente possa costituire, ovvero in concreto assicurarle il diritto di abitazione vitalizio concordato, limitatamente ai locali al piano sottotetto dell'immobile di via Tolmezzo 6, meglio identificati in colore contornati in rosso sulla mappa catastale allegata agli accordi di divorzio;
ciò previa divisione in natura o frazionamento dell'abitazione in due distinte unità, ovvero, realizzando un accesso autonomo a detto piano dalle scale condominiali, il tutto a spese dello stesso ricorrente;
- condanna altresì la resistente alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in € 4200, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso a Trieste, il 10/06/25 il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli
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