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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 820/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4588/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 62337 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di ADER, il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, emesso in relazione alle pretese tributarie portate da tre cartelle e da un avviso di accertamento esecutivo, deducendo, quanto a quest'ultimo atto, l'intervenuta definizione in via agevolata (c.d. rottamazione-quater), nonchè, in relazione alle cartelle di pagamento, la sopravvenuta richiesta di rateizzazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha resistito al ricorso, così come ADER, che ha spiegato come l'obiezione della ricorrente, fondata con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo, non lo sia, invece, per quel che attiene alle tre cartelle, concernenti somme per le quali la Ricorrente_1, solo dopo la notifica del preavviso di fermo, ha chiesto di essere ammessa al pagamento rateale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare pacifico, alla luce delle concordi esposizioni delle parti, che l'atto impugnato sia viziato nella sola parte in cui ricollega il preannunciato fermo ad una pretesa tributaria ormai estinta per adesione alla rottamazione-quater e sia, invece, legittimo per la porzione residua, afferente a debiti tributari in ordine ai quali la Ricorrente_1 non solleva eccezioni di sorta (se non far valere la richiesta di rateizzazione che risulta, però, formalizzata in epoca posteriore alla notifica del preavviso di fermo), onde priva di pregio è, sotto questo aspetto, la censura della contribuente, che ha chiesto l'annullamento in toto dell'atto impugnato.
Il complessivo esito della controversia giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti delle rispettive spese di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato, limitatamente alla pretesa tributaria compendiata nell'avviso di accertamento esecutivo TYX01A203358/2011; rigetta, nel resto, il ricorso e compensa integralmente tra tutte le parti le rispettive spese di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4588/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 62337 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di ADER, il preavviso di fermo amministrativo indicato in epigrafe, emesso in relazione alle pretese tributarie portate da tre cartelle e da un avviso di accertamento esecutivo, deducendo, quanto a quest'ultimo atto, l'intervenuta definizione in via agevolata (c.d. rottamazione-quater), nonchè, in relazione alle cartelle di pagamento, la sopravvenuta richiesta di rateizzazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, ha resistito al ricorso, così come ADER, che ha spiegato come l'obiezione della ricorrente, fondata con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo, non lo sia, invece, per quel che attiene alle tre cartelle, concernenti somme per le quali la Ricorrente_1, solo dopo la notifica del preavviso di fermo, ha chiesto di essere ammessa al pagamento rateale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare pacifico, alla luce delle concordi esposizioni delle parti, che l'atto impugnato sia viziato nella sola parte in cui ricollega il preannunciato fermo ad una pretesa tributaria ormai estinta per adesione alla rottamazione-quater e sia, invece, legittimo per la porzione residua, afferente a debiti tributari in ordine ai quali la Ricorrente_1 non solleva eccezioni di sorta (se non far valere la richiesta di rateizzazione che risulta, però, formalizzata in epoca posteriore alla notifica del preavviso di fermo), onde priva di pregio è, sotto questo aspetto, la censura della contribuente, che ha chiesto l'annullamento in toto dell'atto impugnato.
Il complessivo esito della controversia giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti delle rispettive spese di giudizio.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato, limitatamente alla pretesa tributaria compendiata nell'avviso di accertamento esecutivo TYX01A203358/2011; rigetta, nel resto, il ricorso e compensa integralmente tra tutte le parti le rispettive spese di giudizio.