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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2024, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Stabile Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 458/2024, vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Alessandria della CA, nella via Nazionale n. 28, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Ribera, nella via Capelvenere n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Domenico Polizzi che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Alessandria della CA in via Nazionale n. 28 (C.F.: ), C.F._2 elettivamente domiciliato Sciacca, Corso Vittorio Emanuele n.144, presso lo studio dell'Avv. Serafino Mazzotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento necessario Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: sentenza di separazione giudiziale non definitiva.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/11/2024, le parti concludevano come da separato verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'attività istruttoria e per la pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data 19/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/06/2024, l'odierna ricorrente,
[...]
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in data Parte_1
20/09/2008, in Erice, con l'odierno resistente , Controparte_1 trascritto nel Registri del Comune di Erice, nr. 8, parte II, Serie B, anno 2008, unione matrimoniale dalla quale è nato , deduceva: Persona_1
- che dopo un iniziale periodo di felicità intervenivano problemi di natura lavorativa ed economici causati della gestione deficitaria da parte dell'odierno resistente dell'agenzia di viaggi ad essa intestata;
- che, in particolare, il conto corrente familiare, nel 2014 passava da un buon saldo positivo ad essere quasi azzerato, a causa di bonifici e prelievi effettuati dal resistente per bisogni e scopi personali esulanti dai bisogni CP_1 familiari.
- che nel 2019 scopriva che il marito intratteneva relazioni extraconiugali e che quest'ultimo, a partire dal 2022 abbandonava senza giustificazione la casa coniugale, contravvenendo quindi, ai doveri ed agli obblighi previsti dall'art. 147 c.c., ovvero alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione.
- che tutt'ora il resistente intrattiene, senza nasconderla, una relazione extraconiugale e non si cura di assolvere ai doveri basilari genitoriali, familiari e del figlio minore;
- di essere lavoratrice autonoma, occupandosi di formazione professionale a
Bivona, percependo redditi mensili compresi tra gli € 1.000,00 e 1.500,00 lordi al mese;
- che tale situazione le ha provocato uno stato di ansia, di stress e una profonda crisi emotiva.
Tutto ciò premesso, l'odierna ricorrente concludeva affinché il Tribunale di Sciacca volesse: “In via principale, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Condannare ex art. 2043 c.c. il marito, SI. , al Controparte_1 risarcimento dei danni causati a seguito della violazione dei doveri nascenti del matrimonio come meglio evidenziato in narrativa:
5. disporre che la SI.ra eserciti in via esclusiva la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore sarà iscritto presso il domicilio di Alessandria della
CA (AG) nell'abitazione familiare sita nella via Nazionale n. 28;
6. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle
21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
7. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio e in ragione delle circostanze menzionate, il SI. , corrisponderà all'altro genitore Controparte_1
l'importo mensile di euro 600,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT con diritto della
SI.ra percepire;
8. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
9. Stabilire che la casa coniugale sita in Alessandria della CA, via Nazionale n.
28 in immobile di proprietà di è assegnata alla SI.ra Controparte_1
presso il quale è collocata la prole, con ogni arr edo e corredo;
Parte_1 disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
10. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
”.
Con comparsa del 30.10.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 concludendo affinché il Tribunale statuisse nel senso di: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed al passaggio in giudicato della Sentenza dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e assumeranno in comune accordo le decisioni di maggiore importanza e disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, con domicilio prevalente, presso l'abitazione della madre, SI.ra , ad Alessandria Parte_1 della CA via Nazionale n.28, 2° piano int. A;
4. la casa coniugale sita in Alessandria della CA, alla via Nazionale n.28 2° piano int.A di proprietà di , viene da questi concessa alla Controparte_1 moglie SI.ra , che si impegna a viverci con il proprio figlio Parte_1 minore , fino alla fine dell'anno solare in cui il figlio terminerà Persona_1 la scuola secondaria di secondo grado (e pertanto al raggiungimento del 18° ann o di età), salvo decisione della stessa di trasferirsi in altra residenza. Le utenze domestiche inerenti la predetta abitazione saranno a carico esclusivo della SInora
che dovrà volturarle a proprio nome. A carico della SInora Parte_1 Parte_1 saranno le tasse e le imposte comunali gravanti sull'appartamento;
5. il piano genitoriale allegato 15 alla presente costituzione regolerà i tempi di permanenza del minore con il padre e le festività, vacanze e Persona_1 ricorrenze da trascorrere con i genitori fermi rimanendo, comunque, i prioritari, eventuali diversi desideri espressi dallo stesso minore. Ulteriori e diversi periodi di permanenza con l'uno o l'altro dei genitori potranno essere concordati tra gli stessi;
6. la scelta di un genitore di portare il figlio in vacanza fuori dalla Sicilia, dall'Italia
e dall'Europa, dovrà essere concordata con l'altro genitore almeno 30 giorni prima della partenza;
7. le proposte contenute nel piano genitoriale allegato potranno essere rivalutate alla luce di sopravvenuti impegni di lavoro dei coniugi che avranno la facoltà di concordarle diversamente anche tramite sms o comunicazione telematica alle rispettive utenze o indirizzi mail;
8. le spese nell'interesse del figlio verranno divise tra i coniugi nel modo seguente: ciascuno provvederà al sostentamento del minore nei giorni in cui lo stesso è collocato con il genitore;
le spese straordinarie andranno previamente concordate e debitamente documentate dal genitore che le anticipa.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, sono assunte al 50% (cinquanta per cento) da entrambi i coniugi. Il coniuge che effettuerà il pagamento trasmetterà all'altro le ricevute per i relativi conguagli che dovranno avvenire entro il primo giorno del mese successivo alle spese effettuate.
9. il rapporto bancario n.1017766684 acceso presso la filiale di Bivona CP_2
(AG) e cointestato tra i coniugi andrà estinto nella data fissanda dal direttore della stessa. Le spese di chiusura conto saranno a carico delle parti in misura pari al 50%;
10. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in data 13/11/2024, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e il Giudice si riservava.
Il Pubblico Ministero in sede concludeva come da parere rilasciato in data
19/11/2024.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, va senz'altro accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la manifesta prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di assoluta incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza non definitiva e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa, uditi i procuratori delle parti:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] in data [...] e , nato il Controparte_1
27/01/1972 a Palermo, i quali hanno contratto matrimonio in Erice in data 20/09/2008, trascritto nel Registri del Comune di Erice, n. 8, parte
II, Serie B, anno 2008;
b) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; c) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice Istruttore come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del 5.12.2024.
Il Giudice Est.
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli