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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3375 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
NO AL, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Sabina Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in
[...]
Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2022 NO AL, nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già CP_2
infruttuosamente chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo, in rendita o in capitale, per danno biologico.
In particolare ha lamentato una Spondiloartrosi lombosacrale con plurime protrusioni discali
(in L4-L5 ed L5-S1) ed una sofferenza radicolare nel territorio dello sciatico, più marcata a sinistra che egli assume essere insorte a seguito dello svolgimento di mansioni lavorative
(come autista/operatore ecologico) che lo hanno esposto a rischio tecnopatico.
1 In relazione a tali attività peraltro egli risulta godere (sulla scorta di quanto esposto in ricorso) di un indennizzo in ragione del 6 % relativamente alla Sindrome di Guyon al polso destro ed ai postumi di un infortunio al tratto cervicale della colonna.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1 domanda stante l'adeguata valutazione in ragione del 3 % del danno correlato alla patologia al polso destro e, per altro verso, la mancanza di un rischio professionale qualificato per il pregiudizio alla colonna.
3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , all'esito degli accertamenti Persona_1
peritali è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata l'11 dicembre 2024: Riconosco quindi al signor AL, per gli esiti della patologia del rachide lombare dal 24.10.2017, danno biologico del 4%-5% dal
13.11.2017; danno biologico del 7% (comprendendo gli esiti della patologia del canale di
Guyon); dal 20.11.2018 danno biologico del 10% per tutte le patologie oggetto di causa.
In definitiva il c.t.u., anche sulla scorta delle indicazioni fornitegli dall' convenuto CP_1
quanto alla effettiva entità del danno alla colonna cervico - lombare residuato all'esito dell'infortunio occorso al AL il 20 novembre 2018 (menzionato nel ricorso in modo impreciso alla pagina 7) ha accertato un danno biologico del 7 % dal 13 novembre 2017
(affezione alla colonna lombare e Sindrome di Guyon) ed ancora del 10 % dal 20 novembre
2018 all'esito del conglobamento col danno biologico già riconosciuto dall' . CP_1
4. Le argomentate conclusioni del consulente, esenti da specifiche osservazioni critiche ad opera delle parti, possono essere condivise perché debitamente motivate sulla scorta degli elementi di conoscenza emersi in causa.
Al riguardo risulta dalle deposizioni testimoniali raccolte in sede istruttoria (cfr. verbale di udienza del 16 gennaio 2024 recante le dichiarazioni di e per Tes_1 Persona_2
oltre 20 anni colleghi del ricorrente presso la Ecoserdiana s.p.a. e poi la De Vizia Transfer
s.p.a.) che il AL ha svolto mansioni di autista dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, comprensive delle operazioni di carico/scarico manuale nel mezzo dei mastelli contenenti vari tipo di rifiuti solidi urbani, nonché, da ultimo, attività di spazzamento delle strade nell'abitato di Quartu Sant'Elena.
Che poi lo stesso ricorrente fosse esposto ad un qualificato rischio tecnocpatico è comprovato sia dal riconoscimento da parte dell' di un danno biologico del 3 % per disestesie alla CP_2
mano destra sia dalle prescrizioni rese dal medico competente, documentate in atti, recanti limitazioni quanto all'uso di strumenti vibranti ed ancora dal riconoscimento tra i fattori di
2 rischio per la salute dell'attività di movimentazione manuale di carichi (nella specie correlati al sollevamento/spostamento dei mastelli utilizzati per il conferimento dei rifiuti).
E' appena il caso di osservare che il quadro clinico del AL ad un certo momento era di tale gravità da imporne l'adibizione a mansioni di mero addetto allo spazzamento, cui è seguito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. 2 produzioni parte ricorrente).
Si tratta, in definitiva, di circostanze che ove valutate nel loro complesso consentono di ravvisare la sussistenza della ragionevole probabilità che il danno alla colonna lombare accertato dal c.t.u. rinvenga nell'attività lavorativa pregressa un verosimile fattore causale.
5. Ritiene pertanto il Tribunale che il ricorrente abbia diritto, in coerenza con le conclusioni alle quali è infine pervenuto il c.t.u., all' indennizzo in capitale richiesto siccome commisurato ad un danno biologico pari al 7 % dal 13 novembre 2017 ed al 10 % dal 20 novembre 2018 all'esito del richiesto conglobamento.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_2
l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 7 % e quindi del 10 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) con decorrenza di legge dalle suindicate date, detratto quanto già corrisposto dall' per le pregresse affezioni. CP_1
6. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto con liquidazione come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 5.200,00 euro (stante l'effettivo valore del presente giudizio ove la percentuale del danno indennizzata è variata dal 6 % al 10 %) con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.
Le spese di consulenza come separatamente liquidate restano a carico dell' nella CP_2
misura separatamente liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che NO AL ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 7 % e quindi del 10 % con le decorrenza indicate in parte motiva sub capo 5) cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale come sopra quantificato con CP_2
gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge, detratto quanto già corrisposto per le pregresse affezioni già precedentemente indennizzate;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole CP_2
3 in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15%, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Così deciso in Cagliari il 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3375 del R.A.C.L. dell'anno 2022 promossa da:
NO AL, domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Sabina Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in
[...]
Cagliari, presso l'avvocato dell'Istituto Daniela Cabiddu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2022 NO AL, nato a [...] il [...], ha convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento, già CP_2
infruttuosamente chiesto in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo, in rendita o in capitale, per danno biologico.
In particolare ha lamentato una Spondiloartrosi lombosacrale con plurime protrusioni discali
(in L4-L5 ed L5-S1) ed una sofferenza radicolare nel territorio dello sciatico, più marcata a sinistra che egli assume essere insorte a seguito dello svolgimento di mansioni lavorative
(come autista/operatore ecologico) che lo hanno esposto a rischio tecnopatico.
1 In relazione a tali attività peraltro egli risulta godere (sulla scorta di quanto esposto in ricorso) di un indennizzo in ragione del 6 % relativamente alla Sindrome di Guyon al polso destro ed ai postumi di un infortunio al tratto cervicale della colonna.
2. L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della CP_1 domanda stante l'adeguata valutazione in ragione del 3 % del danno correlato alla patologia al polso destro e, per altro verso, la mancanza di un rischio professionale qualificato per il pregiudizio alla colonna.
3. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , all'esito degli accertamenti Persona_1
peritali è giunto alle seguenti conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata l'11 dicembre 2024: Riconosco quindi al signor AL, per gli esiti della patologia del rachide lombare dal 24.10.2017, danno biologico del 4%-5% dal
13.11.2017; danno biologico del 7% (comprendendo gli esiti della patologia del canale di
Guyon); dal 20.11.2018 danno biologico del 10% per tutte le patologie oggetto di causa.
In definitiva il c.t.u., anche sulla scorta delle indicazioni fornitegli dall' convenuto CP_1
quanto alla effettiva entità del danno alla colonna cervico - lombare residuato all'esito dell'infortunio occorso al AL il 20 novembre 2018 (menzionato nel ricorso in modo impreciso alla pagina 7) ha accertato un danno biologico del 7 % dal 13 novembre 2017
(affezione alla colonna lombare e Sindrome di Guyon) ed ancora del 10 % dal 20 novembre
2018 all'esito del conglobamento col danno biologico già riconosciuto dall' . CP_1
4. Le argomentate conclusioni del consulente, esenti da specifiche osservazioni critiche ad opera delle parti, possono essere condivise perché debitamente motivate sulla scorta degli elementi di conoscenza emersi in causa.
Al riguardo risulta dalle deposizioni testimoniali raccolte in sede istruttoria (cfr. verbale di udienza del 16 gennaio 2024 recante le dichiarazioni di e per Tes_1 Persona_2
oltre 20 anni colleghi del ricorrente presso la Ecoserdiana s.p.a. e poi la De Vizia Transfer
s.p.a.) che il AL ha svolto mansioni di autista dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, comprensive delle operazioni di carico/scarico manuale nel mezzo dei mastelli contenenti vari tipo di rifiuti solidi urbani, nonché, da ultimo, attività di spazzamento delle strade nell'abitato di Quartu Sant'Elena.
Che poi lo stesso ricorrente fosse esposto ad un qualificato rischio tecnocpatico è comprovato sia dal riconoscimento da parte dell' di un danno biologico del 3 % per disestesie alla CP_2
mano destra sia dalle prescrizioni rese dal medico competente, documentate in atti, recanti limitazioni quanto all'uso di strumenti vibranti ed ancora dal riconoscimento tra i fattori di
2 rischio per la salute dell'attività di movimentazione manuale di carichi (nella specie correlati al sollevamento/spostamento dei mastelli utilizzati per il conferimento dei rifiuti).
E' appena il caso di osservare che il quadro clinico del AL ad un certo momento era di tale gravità da imporne l'adibizione a mansioni di mero addetto allo spazzamento, cui è seguito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. 2 produzioni parte ricorrente).
Si tratta, in definitiva, di circostanze che ove valutate nel loro complesso consentono di ravvisare la sussistenza della ragionevole probabilità che il danno alla colonna lombare accertato dal c.t.u. rinvenga nell'attività lavorativa pregressa un verosimile fattore causale.
5. Ritiene pertanto il Tribunale che il ricorrente abbia diritto, in coerenza con le conclusioni alle quali è infine pervenuto il c.t.u., all' indennizzo in capitale richiesto siccome commisurato ad un danno biologico pari al 7 % dal 13 novembre 2017 ed al 10 % dal 20 novembre 2018 all'esito del richiesto conglobamento.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_2
l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 7 % e quindi del 10 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se superiore) con decorrenza di legge dalle suindicate date, detratto quanto già corrisposto dall' per le pregresse affezioni. CP_1
6. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto con liquidazione come da dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 5.200,00 euro (stante l'effettivo valore del presente giudizio ove la percentuale del danno indennizzata è variata dal 6 % al 10 %) con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti.
Le spese di consulenza come separatamente liquidate restano a carico dell' nella CP_2
misura separatamente liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che NO AL ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico derivante da malattia professionale in misura del 7 % e quindi del 10 % con le decorrenza indicate in parte motiva sub capo 5) cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale come sopra quantificato con CP_2
gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge, detratto quanto già corrisposto per le pregresse affezioni già precedentemente indennizzate;
3. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidandole CP_2
3 in euro 1.500,00, oltre rimborso forfetario in ragione del 15%, Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, come separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Così deciso in Cagliari il 28 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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