Sentenza 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01005/2025 REG.PROV.CAU.
N. 09524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9524 del 2024, proposto da Agenzia OC ZE e figli s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rampino e Andrea Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Leverano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. Lecce, non costituita in giudizio;
nei confronti
della Ditta Pegasus di Davide D’Agostino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, del 25 luglio 2024, n. 959, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Leverano (n. 40 del 13 luglio 2023) che ha disposto il cambio di destinazione d’uso da casa rurale a struttura per il commiato di un complesso immobiliare in favore della controinteressata Pegasus, nonché il permesso di costruire (n. 95 del 21 settembre 2023) e il successivo permesso in variante (n. 17 del 18 marzo 2024), oltre all’autorizzazione commerciale all’apertura della sala per il commiato (prot. n. 7601 del 22 aprile 2024), con tutti i relativi atti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Leverano e della ditta Pegasus di Davide D’Agostino;
Visto l’appello incidentale proposto dalla ditta Pegasus di Davide D’Agostino;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati di cui al verbale;
- premesso che, ai sensi dell’art. 98, comma 1, c.p.a., il giudice dell’impugnazione, su istanza di parte, può disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nonché le altre opportune misure cautelari “ qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile ”;
- che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, c.p.a., applicabile in virtù del richiamo operato dall’art. 98, comma 2, c.p.a., il ricorrente deve proporre la suddetta istanza cautelare “ allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso ” (c.d. periculum in mora ), oltre ad allegare i profili circa la sussistenza del c.d. fumus boni iuris ;
- che, ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a., l’ordinanza cautelare deve motivare innanzitutto “ in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato ” indicando altresì “ i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso ”;
- considerato che, in ordine al periculum in mora , la parte ricorrente si è limitata ad allegare la sussistenza di un pregiudizio meramente economico, peraltro privo anche del carattere della gravità, derivante dallo svolgimento di una attività concorrenziale asseritamente illegittima, che tuttavia è di per sé solo inidoneo a fondare una richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza o dei provvedimenti impugnati;
- che, inoltre, neanche l’asserito rischio igienico-sanitario è sufficiente a tal fine, trattandosi di un pregiudizio solo genericamente allegato e, in ogni caso, meramente ipotetico ed eventuale, privo quindi del carattere dell’imminenza;
- ritenuto, pertanto, di dover rigettare l’istanza cautelare per difetto del requisito del periculum in mora , con conseguente regolamentazione delle spese di lite della presente fase cautelare secondo l’ordinario criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
- respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 9524/2024);
- condanna l’Agenzia OC ZE e figli s.a.s. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO