Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 13/06/2025, n. 11662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11662 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2025, proposto da
TE UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, pronunciata nel procedimento r.g. 34664/2023 e pubblicata in data 20.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, pronunciata nel procedimento r.g. 34664/2023 e pubblicata in data 20.06.2024 che accoglie il ricorso avverso e per l’annullamento del provvedimento n. P-RM/F/N/2022/124351 RM 1408204412 di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 14.12.2022 e ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante, il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare tra TH TE e sua moglie RU PR TE, e sua figlia, TH FY TE;
vista altresì la nota dello Sportello Unico immigrazione di Roma del 6 giugno 2025 che, in esecuzione della citata sentenza definitiva, attesta il rilascio del nulla osta richiesto da parte ricorrente e chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
stabilito che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza virtuale come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore del ricorrente che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO