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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 929/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 929/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Reggio Calabria (RC), via S. Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio dell'avv. Francesca Accardo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, resistente contumace
oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, deduceva: - che in Parte_1 data 13.10.2022 inoltrava all' domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984; - che l' resistente comunicava CP_1
il rigetto della domanda;
- che veniva proposto ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che il nominato
CTU, dott. non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva dichiarazione Persona_1
di dissenso contestando le conclusioni del CTU per errata valutazione delle certificate patologie.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: «Piaccia all'on.le Tribunale accertare e dichiarare che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini di commerciante ambulante é ridotta a meno di un terzo fin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa o quanto meno da data successiva, e che lo stesso è in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi di legge;
in conseguenza, condannare l' Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma EUR
[...]
Via Ciro il Grande, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/84 a decorrere dalla data di insorgenza del complesso invalidante che sarà accertata in corso di causa, con interessi sui ratei arretrati dalla maturazione al soddisfo effettivo. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento di spese e compensi CP_1
del presente giudizio e della precedente fase».
L' nonostante la rituale notifica degli atti, non si costituiva in giudizio. CP_1
Con provvedimento del 12.10.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c. ***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_1
nonostante la rituale notifica degli atti.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione documentale fatta da parte ricorrente unitamente alle note depositate in data 10.09.2024, in quanto trattasi di documenti non provenienti da struttura sanitaria pubblica.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare la mancanza di adeguata valutazione delle patologie da cui è affetto.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto il suddetto meritevole del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «SPONDILODISCOARTROSI
DIFFUSA A MODESTA INCIDENZA FUNZIONALE, ALGIE SPALLA BILATERALMENTE CON
MODESTA LIMITAZIONE FUNZIONALE, IPOACUSIA CON USO DI PROTESI ACUSTICA,
RIFERITA ANSIETA' CON LIEVE DEPRESSIONE DEL TONO DELL'UMORE, PREGRESSA
POLIPOSI INTESTINALE».
In particolare, è emerso che: «Dalla visita medica, dall' esame obiettivo e funzionale e dalla documentazione sanitaria aggregata a tale consulenza medica, ho raggiunto una esaustiva conclusione diagnostica. E tale conclusione deve necessariamente tenere in considerazione l'attività lavorativa, cioè quella di commerciante ambulante. Per iniziare le problematiche riguardanti l'apparato osteoarticolare che interessano principalmente la colonna vertebrale in toto, in cui vi è un'artrosi documentata e qualche protrusione discale diffusa. Ricordo che l'artrosi, malattia alquanto diffusa, è una degenerazione delle cartilagini articolari, processo tra l'altro irreversibile, che è causa di fenomenologia dolorosa e marcata limitazione funzionale. Dalla documentazione esaminata però non ho rilevato dati che depongono per una condizione grave, ma certamente una situazione gestibile con terapia medica e cicli di fisiochinesiterapia. Ho notato altresì che non vi è alcuna certificazione fisiatrica o ortopedica, ma solo qualche esame strumentale. Riguardo poi ai presunti disturbi legati alla sfera psichica, oltre che ad una lieve depressione del tono dell'umore notata in sede di visita, non vi è alcuna certificazione specialistica attestante eventuali patologie psichiatriche. Riguardo all'ipoacusia, fermo restando il disagio psichico-sociale che potrebbe determinare, sicuramente non è determinante per quel che concerne il riconoscimento del beneficio.
Pertanto dovendo giungere alle conclusioni, tenendo conto dell'attività lavorativa di commerciante ambulante del periziando, le affezioni riscontrate, di modesta entità, non contribuiscono a formare nel periziando un valido complesso patologico invalidante».
Occorre peraltro evidenziare che parte ricorrente, a seguito dell'invio della bozza della relazione, non ha sollevato osservazioni alle conclusioni peritali.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato, non trovano riscontro neppure in documentazione di formazione successiva, in grado di riscontrare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
In particolare, con l'allegazione documentale effettuata unitamente alle note depositate in data
09.09.2024, parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine ad un eventuale peggioramento delle condizioni fisiche, dovendosi anche considerare che la documentazione in questione è riferibile a patologie già valutate dal CTUin sede di accertamento tecnico preventivo.
Il ricorrente, sotto questo profilo, ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, né a differenti conclusioni si può giungere sulla base di quanto argomentato nella consulenza tecnica di parte allegata in atti anch'essa sostanziandosi in un mero dissenso diagnostico.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nonché considerata la contumacia dell'ente nella presente fase del giudizio.
Restano a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 929/2024, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ,; CP_1
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1
di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 929/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 929/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Reggio Calabria (RC), via S. Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio dell'avv. Francesca Accardo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, resistente contumace
oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, deduceva: - che in Parte_1 data 13.10.2022 inoltrava all' domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno CP_1 ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 222/1984; - che l' resistente comunicava CP_1
il rigetto della domanda;
- che veniva proposto ricorso amministrativo, anch'esso rigettato;
- che proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi a questo Tribunale;
- che il nominato
CTU, dott. non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva dichiarazione Persona_1
di dissenso contestando le conclusioni del CTU per errata valutazione delle certificate patologie.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: «Piaccia all'on.le Tribunale accertare e dichiarare che la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini di commerciante ambulante é ridotta a meno di un terzo fin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa o quanto meno da data successiva, e che lo stesso è in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi di legge;
in conseguenza, condannare l' Controparte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma EUR
[...]
Via Ciro il Grande, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
222/84 a decorrere dalla data di insorgenza del complesso invalidante che sarà accertata in corso di causa, con interessi sui ratei arretrati dalla maturazione al soddisfo effettivo. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento di spese e compensi CP_1
del presente giudizio e della precedente fase».
L' nonostante la rituale notifica degli atti, non si costituiva in giudizio. CP_1
Con provvedimento del 12.10.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c. ***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_1
nonostante la rituale notifica degli atti.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione documentale fatta da parte ricorrente unitamente alle note depositate in data 10.09.2024, in quanto trattasi di documenti non provenienti da struttura sanitaria pubblica.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare la mancanza di adeguata valutazione delle patologie da cui è affetto.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto il suddetto meritevole del beneficio di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «SPONDILODISCOARTROSI
DIFFUSA A MODESTA INCIDENZA FUNZIONALE, ALGIE SPALLA BILATERALMENTE CON
MODESTA LIMITAZIONE FUNZIONALE, IPOACUSIA CON USO DI PROTESI ACUSTICA,
RIFERITA ANSIETA' CON LIEVE DEPRESSIONE DEL TONO DELL'UMORE, PREGRESSA
POLIPOSI INTESTINALE».
In particolare, è emerso che: «Dalla visita medica, dall' esame obiettivo e funzionale e dalla documentazione sanitaria aggregata a tale consulenza medica, ho raggiunto una esaustiva conclusione diagnostica. E tale conclusione deve necessariamente tenere in considerazione l'attività lavorativa, cioè quella di commerciante ambulante. Per iniziare le problematiche riguardanti l'apparato osteoarticolare che interessano principalmente la colonna vertebrale in toto, in cui vi è un'artrosi documentata e qualche protrusione discale diffusa. Ricordo che l'artrosi, malattia alquanto diffusa, è una degenerazione delle cartilagini articolari, processo tra l'altro irreversibile, che è causa di fenomenologia dolorosa e marcata limitazione funzionale. Dalla documentazione esaminata però non ho rilevato dati che depongono per una condizione grave, ma certamente una situazione gestibile con terapia medica e cicli di fisiochinesiterapia. Ho notato altresì che non vi è alcuna certificazione fisiatrica o ortopedica, ma solo qualche esame strumentale. Riguardo poi ai presunti disturbi legati alla sfera psichica, oltre che ad una lieve depressione del tono dell'umore notata in sede di visita, non vi è alcuna certificazione specialistica attestante eventuali patologie psichiatriche. Riguardo all'ipoacusia, fermo restando il disagio psichico-sociale che potrebbe determinare, sicuramente non è determinante per quel che concerne il riconoscimento del beneficio.
Pertanto dovendo giungere alle conclusioni, tenendo conto dell'attività lavorativa di commerciante ambulante del periziando, le affezioni riscontrate, di modesta entità, non contribuiscono a formare nel periziando un valido complesso patologico invalidante».
Occorre peraltro evidenziare che parte ricorrente, a seguito dell'invio della bozza della relazione, non ha sollevato osservazioni alle conclusioni peritali.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato, non trovano riscontro neppure in documentazione di formazione successiva, in grado di riscontrare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
In particolare, con l'allegazione documentale effettuata unitamente alle note depositate in data
09.09.2024, parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine ad un eventuale peggioramento delle condizioni fisiche, dovendosi anche considerare che la documentazione in questione è riferibile a patologie già valutate dal CTUin sede di accertamento tecnico preventivo.
Il ricorrente, sotto questo profilo, ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, né a differenti conclusioni si può giungere sulla base di quanto argomentato nella consulenza tecnica di parte allegata in atti anch'essa sostanziandosi in un mero dissenso diagnostico.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nonché considerata la contumacia dell'ente nella presente fase del giudizio.
Restano a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. Per_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 929/2024, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ,; CP_1
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1
di C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli