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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 558/2024
promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Antonioli ed elettivamente domiciliato presso il recapito telematico e in Gubbio, Corso
Garibaldi, n. 56, presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Caroselli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia via
Annibale Vecchi n. 95 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e riposta appellata
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
pagina 1 di 7 Cugini intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e nella comparsa di risposta e il P.m. nella nota depositata il
14.9.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del n. 5/2024, Parte_1 pubblicata il 29.2.2024, in materia di modificazione delle condizioni di divorzio con la quale veniva: disposto il collocamento del figlio minore presso la madre con Per_1 conferma del regime di affidamento condiviso;
disciplinato il diritto di visita del padre al minore;
disposto un percorso di sostegno psicologico per presso il SIEE Per_1 dell'Umbria 1 funzionale al superamento della sofferenza e disagio correlati alle difficoltà relazionali con il padre;
determinat0 l'obbligo del padre di contribuire al
2 mantenimento de figli e nella misura di € 500,00 mensili (così come corretta Per_1 Per_2 dallo stesso Tribunale la discordanza tra motivazione e dispositivo), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per “Errata ricostruzione fattuale ed errata interpretazione delle prove e dei documenti;
Violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”, sostenendo che Giudice ha valutato, in sede di ricostruzione fattuale, l'ultimo dato riportato dalla ricorrente, non interpretando correttamente la frase ex adverso proposta, da cui, si evincerebbe che: i ridetti € 1.500,00 non erano la Naspi mensile percepita, bensì la media delle buste paga prodotte inerenti al periodo precedente il licenziamento;
la produzione degli accrediti, che non era stato possibile allegare prima, essendo state le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2023 l'ultima sede utile per il deposito, dimostrerebbero l'effettiva entità dell'emolumento percepito con la conseguenza che l'obbligo di mantenimento dei figli, da determinarsi in misura proporzionale al proprio reddito, avrebbe dovuto essere rivisto perché la corresponsione della somma di € 600,00 (oppure € 500,00 come specificato nella parte pagina 2 di 7 motiva) per i figli ed , risulterebbe infondata ed illegittima. Per_1 Per_2
Nell'ambito dello stesso motivo di appello ha chiesto la correzione della motivazione nella parte in cui erroneamente si afferma che lui si è risposato, che è andato a vivere a casa della nuova moglie con la quale avrebbe un buon rapporto Per_1
e che sarebbe disposta ad accompagnarlo a scuola.
Con secondo motivo, rubricato “Erronea assunzione/errata interpretazione delle prove.
Erronea motivazione. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c., ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto il collocamento prevalente del minore presso Persona_3
l'abitazione della madre evidenziando che benché vi sia stata audizione del minore, che sarebbe stata veicolata dalle influenze materne, non era stata motivata la mancata necessità di procedere all'audizione delle figlie maggiorenni e , vizio di Per_2 Per_4 motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale che: avrebbe determinato una motivazione erronea su un punto decisivo della controversia, perché basata su una rappresentazione fattuale incompleta in quanto la prova (in particolare l'audizione della figlia che aveva vissuto e compreso la separazione dei genitori) sarebbe Per_4 3 stata idonea a dimostrare circostanze tali da attribuire il giusto peso all'efficacia delle altre risultanze istruttorie per ritornare al collocamento paritetico, o, in subordine, alla previsione che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore più di due giorni a settimana, oltre al fine settimana alternato e, ovviamente, ai periodi festivi.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello sostenendo che: la sentenza risultava essere aderente a quanto emerso nel corso dell'istruttoria, coerente con la realtà' del contesto ambientale relativo ai rapporti che ciascuno dei genitori intrattiene con i figli;
era stato nel frattempo assunto con contratto a tempo Pt_1 indeterminato;
nessun errore avrebbe commesso il Giudice di prime cure che aveva applicato il criterio dell'attribuzione media di circa € 1.500,00 mensili, tenendo conto della capacità reddituale del delle tre ultime annualità; irrispettoso sarebbe Pt_1 attribuire alla deposizione del minore lo stigma della falsità, ritenendola Per_1
“manifestamente veicolata dalle influenze materne” avuto riguardo allo stato di disagio e sofferenza mostrate dal minore nel corso dell'audizione giudiziale;
l'eventuale audizione delle figlie maggiorenni non avrebbe consentito di modificare le pagina 3 di 7 conclusioni cui era pervenuto il Tribunale perché era stato lo stesso appellante ad avere ammesso che per ragioni di lavoro non era in grado di seguire direttamente il minore né nelle attività scolastiche, né in quelle sportive e ricreative;
l'appellante si era reso del tutto inadempiente a tutti gli obblighi imposti dalla legge ai genitori;
dalla data di deposito della sentenza di primo grado il padre aveva modificato in senso peggiorativo il rapporto con e anche quello con , avendo smesso di versare gli importi Per_1 Per_2 dovuti per il loro mantenimento ed avendo ristretto, se non eliminato del tutto, le occasioni di incontro con i figli.
Va preliminarmente evidenziato che l'appellante ha interposto gravame con atto di citazione anziché con ricorso, ma il Presidente anziché nominare il Consigliere istruttore ha nominato il relatore e ha fissato l'udienza dinanzi al Collegio in camera di consiglio così implicitamente mutando il rito.
Va poi osservato che l'istanza dell'appellante diretta a “correggere” la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato scritto che è coniugato anziché convivente con la nuova “compagna” non è una vera e propria istanza di correzione di errore materiale 4 perché non è stata recepita in alcuna concreta statuizione che pone obblighi a suo carico.
Se, invece, si è voluto sottolineare la circostanza di fatto che non si è di nuovo sposato al fine di potere correttamente valutare le sue effettive attuali potenzialità reddituali per misurare in modo puntuale e adeguato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, di ciò si terrà conto visto che neanche la controparte ha dedotto tale circostanza, che, quindi, deve ritenersi una mera svista del primo Giudice.
Tanto precisato, rispetto al primo motivo di appello deve precisarsi che, per costante e consolidata giurisprudenza, nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Ed è altrettanto pacifico che per esigenze del figlio minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente devono intendersi non solo quelle collegate all'obbligo alimentare, ma pagina 4 di 7 anche estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
E' decisivo rimarcare che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non solo dalle "rispettive sostanze" dei genitori, intese come redditi, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali attuali, anche delle concrete potenzialità reddituali, valutazione che va fatta all'evidenza in prospettiva considerando il bagaglio culturale e professionale, l'esperienza, l'età, e la possibilità di spenderle nel mondo del lavoro anche in considerazione delle sue condizioni di salute.
E allora, nel caso di specie non ha alcuna concreta utilità indagare se al Pt_1 momento della decisione di primo grado percepiva ancora il reddito medio annuo 5 derivante dall'attività di lavoratore dipendente di € 1.500,00 mensili circa, come ritenuto dal primo Giudice sulla base della documentazione reddituale fino a quel momento prodotta, ovvero se essendo stato licenziato già percepisse, o era solo in attesa della Naspi, ammontante a circa € 950,00 mensili, o, ancora, come sostenuto dall'appellata e non contestato dalla controparte, è stato assunto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dalla società MAR.GI. Costruzioni s.r.l. di Gualdo
Tadino con contratto a tempo indeterminato.
Ciò che invece conta è che in ragione della sua età ancora non avanzata (circa 52 anni) e della sua pregressa esperienza lavorativa nel settore delle ceramiche ha certamente potenzialità reddituali tali da poter trovare una stabile occupazione e percepire quantomeno gli stessi redditi mensili che percepiva al momento del licenziamento, avvenuto nell'autunno del 2023, ovvero all'incirca € 1.500,00 mensili.
Ne segue che la previsione dell'obbligo di contribuire al mantenimento di due figli di età rispettivamente di 21 anni circa ( , maggiorenne non autosufficiente, affetta Per_2 da disturbo alimentare, tant'è che è stata sei mesi presso un centro sanitario pagina 5 di 7 convenzionato) e di 15 anni circa ( minorenne affetto da disturbo affettivo Per_1 stagionale) in € 250,00 mensili per ciascuno non sembra affatto incongruo, tenuto conto che l'appellata non svolge attività lavorativa ma è mantenuta dal nuovo marito col quale convive, e che entrambi i figli trascorrono (e hanno pacificamente trascorso andando il padre a lavorare la mattina presto) la maggior parte del loro tempo con la madre, con la quale attualmente convivono, che deve seguirli in modo particolare, anche negli studi, proprio in ragione dei loro disturbi di salute e delle problematiche di frequentazione col padre emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto basta per rigettare il primo motivo di appello.
E non può rimettersi in gioco la problematica dell'assegno di mantenimento neanche con riferimento al secondo motivo di appello che attiene alla censura del collocamento prevalente del minore presso la madre con richiesta di ritorno al collocamento Per_1 paritetico. Invero, la possibilità di prendere in considerazione l'istanza di ritorno al collocamento paritetico, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore durante l'audizione dinanzi al Giudice di primo grado (“…voglio restarci a dormire e lo dico 6 essendo abbastanza sicuro ma non voglio però restare da lui una settimana intera, preferisco vederlo alcuni giorni a settimana”…), è allo stato pregiudicata dall'esito proficuo del percorso di sostegno psicologico presso il SIEE dell'Usl Umbria 1 che i genitori sono stati sollecitati a far intraprendere al minore perché solo allorché costui sarà sicuro della sua scelta di stare più tempo col padre nella casa che questi condivide con la nuova compagna si potrà prendere in considerazione realmente la modificazione delle statuizioni prese sul punto.
E non è necessaria sul punto alcuna ulteriore attività istruttoria, e, in particolare l'audizione della figlia , come chiesto dall'appellante al fine di poter Per_4 comprendere le dinamiche che hanno portato alla separazione dei coniugi, perché ciò, di fronte alle chiare dichiarazioni del minore, non potrebbe legittimare una decisione non conforme alla sua volontà.
Anche il secondo motivo di appello va dunque rigettato.
Reputa il Collegio che in ragione della proposizione dell'appello quando Pt_1
pagina 6 di 7 percepiva la Naspi per la situazione di disoccupazione e non aveva ancora trovato un nuovo lavoro, il che poteva anche rendere dubbia in tesi la congruità dell'assegno posto a suo carico per contribuire al mantenimento dei figli, si debbano compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di appello.
Si comunichi
Perugia, 10 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Simone Salcerini 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel.
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 558/2024
promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Antonioli ed elettivamente domiciliato presso il recapito telematico e in Gubbio, Corso
Garibaldi, n. 56, presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesca Caroselli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia via
Annibale Vecchi n. 95 giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e riposta appellata
e con l'intervento del
Procuratore generale presso la Corte di appello nella persona della dott.ssa Tiziana
pagina 1 di 7 Cugini intervenuto
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Come nell'atto di appello e nella comparsa di risposta e il P.m. nella nota depositata il
14.9.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha interposto appello avverso la sentenza del n. 5/2024, Parte_1 pubblicata il 29.2.2024, in materia di modificazione delle condizioni di divorzio con la quale veniva: disposto il collocamento del figlio minore presso la madre con Per_1 conferma del regime di affidamento condiviso;
disciplinato il diritto di visita del padre al minore;
disposto un percorso di sostegno psicologico per presso il SIEE Per_1 dell'Umbria 1 funzionale al superamento della sofferenza e disagio correlati alle difficoltà relazionali con il padre;
determinat0 l'obbligo del padre di contribuire al
2 mantenimento de figli e nella misura di € 500,00 mensili (così come corretta Per_1 Per_2 dallo stesso Tribunale la discordanza tra motivazione e dispositivo), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per “Errata ricostruzione fattuale ed errata interpretazione delle prove e dei documenti;
Violazione artt. 115 e 116 c.p.c.”, sostenendo che Giudice ha valutato, in sede di ricostruzione fattuale, l'ultimo dato riportato dalla ricorrente, non interpretando correttamente la frase ex adverso proposta, da cui, si evincerebbe che: i ridetti € 1.500,00 non erano la Naspi mensile percepita, bensì la media delle buste paga prodotte inerenti al periodo precedente il licenziamento;
la produzione degli accrediti, che non era stato possibile allegare prima, essendo state le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2023 l'ultima sede utile per il deposito, dimostrerebbero l'effettiva entità dell'emolumento percepito con la conseguenza che l'obbligo di mantenimento dei figli, da determinarsi in misura proporzionale al proprio reddito, avrebbe dovuto essere rivisto perché la corresponsione della somma di € 600,00 (oppure € 500,00 come specificato nella parte pagina 2 di 7 motiva) per i figli ed , risulterebbe infondata ed illegittima. Per_1 Per_2
Nell'ambito dello stesso motivo di appello ha chiesto la correzione della motivazione nella parte in cui erroneamente si afferma che lui si è risposato, che è andato a vivere a casa della nuova moglie con la quale avrebbe un buon rapporto Per_1
e che sarebbe disposta ad accompagnarlo a scuola.
Con secondo motivo, rubricato “Erronea assunzione/errata interpretazione delle prove.
Erronea motivazione. Violazione artt. 115 e 116 c.p.c., ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha disposto il collocamento prevalente del minore presso Persona_3
l'abitazione della madre evidenziando che benché vi sia stata audizione del minore, che sarebbe stata veicolata dalle influenze materne, non era stata motivata la mancata necessità di procedere all'audizione delle figlie maggiorenni e , vizio di Per_2 Per_4 motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale che: avrebbe determinato una motivazione erronea su un punto decisivo della controversia, perché basata su una rappresentazione fattuale incompleta in quanto la prova (in particolare l'audizione della figlia che aveva vissuto e compreso la separazione dei genitori) sarebbe Per_4 3 stata idonea a dimostrare circostanze tali da attribuire il giusto peso all'efficacia delle altre risultanze istruttorie per ritornare al collocamento paritetico, o, in subordine, alla previsione che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore più di due giorni a settimana, oltre al fine settimana alternato e, ovviamente, ai periodi festivi.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello sostenendo che: la sentenza risultava essere aderente a quanto emerso nel corso dell'istruttoria, coerente con la realtà' del contesto ambientale relativo ai rapporti che ciascuno dei genitori intrattiene con i figli;
era stato nel frattempo assunto con contratto a tempo Pt_1 indeterminato;
nessun errore avrebbe commesso il Giudice di prime cure che aveva applicato il criterio dell'attribuzione media di circa € 1.500,00 mensili, tenendo conto della capacità reddituale del delle tre ultime annualità; irrispettoso sarebbe Pt_1 attribuire alla deposizione del minore lo stigma della falsità, ritenendola Per_1
“manifestamente veicolata dalle influenze materne” avuto riguardo allo stato di disagio e sofferenza mostrate dal minore nel corso dell'audizione giudiziale;
l'eventuale audizione delle figlie maggiorenni non avrebbe consentito di modificare le pagina 3 di 7 conclusioni cui era pervenuto il Tribunale perché era stato lo stesso appellante ad avere ammesso che per ragioni di lavoro non era in grado di seguire direttamente il minore né nelle attività scolastiche, né in quelle sportive e ricreative;
l'appellante si era reso del tutto inadempiente a tutti gli obblighi imposti dalla legge ai genitori;
dalla data di deposito della sentenza di primo grado il padre aveva modificato in senso peggiorativo il rapporto con e anche quello con , avendo smesso di versare gli importi Per_1 Per_2 dovuti per il loro mantenimento ed avendo ristretto, se non eliminato del tutto, le occasioni di incontro con i figli.
Va preliminarmente evidenziato che l'appellante ha interposto gravame con atto di citazione anziché con ricorso, ma il Presidente anziché nominare il Consigliere istruttore ha nominato il relatore e ha fissato l'udienza dinanzi al Collegio in camera di consiglio così implicitamente mutando il rito.
Va poi osservato che l'istanza dell'appellante diretta a “correggere” la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato scritto che è coniugato anziché convivente con la nuova “compagna” non è una vera e propria istanza di correzione di errore materiale 4 perché non è stata recepita in alcuna concreta statuizione che pone obblighi a suo carico.
Se, invece, si è voluto sottolineare la circostanza di fatto che non si è di nuovo sposato al fine di potere correttamente valutare le sue effettive attuali potenzialità reddituali per misurare in modo puntuale e adeguato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, di ciò si terrà conto visto che neanche la controparte ha dedotto tale circostanza, che, quindi, deve ritenersi una mera svista del primo Giudice.
Tanto precisato, rispetto al primo motivo di appello deve precisarsi che, per costante e consolidata giurisprudenza, nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Ed è altrettanto pacifico che per esigenze del figlio minore o del figlio maggiorenne non autosufficiente devono intendersi non solo quelle collegate all'obbligo alimentare, ma pagina 4 di 7 anche estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
E' decisivo rimarcare che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. non solo dalle "rispettive sostanze" dei genitori, intese come redditi, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali attuali, anche delle concrete potenzialità reddituali, valutazione che va fatta all'evidenza in prospettiva considerando il bagaglio culturale e professionale, l'esperienza, l'età, e la possibilità di spenderle nel mondo del lavoro anche in considerazione delle sue condizioni di salute.
E allora, nel caso di specie non ha alcuna concreta utilità indagare se al Pt_1 momento della decisione di primo grado percepiva ancora il reddito medio annuo 5 derivante dall'attività di lavoratore dipendente di € 1.500,00 mensili circa, come ritenuto dal primo Giudice sulla base della documentazione reddituale fino a quel momento prodotta, ovvero se essendo stato licenziato già percepisse, o era solo in attesa della Naspi, ammontante a circa € 950,00 mensili, o, ancora, come sostenuto dall'appellata e non contestato dalla controparte, è stato assunto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dalla società MAR.GI. Costruzioni s.r.l. di Gualdo
Tadino con contratto a tempo indeterminato.
Ciò che invece conta è che in ragione della sua età ancora non avanzata (circa 52 anni) e della sua pregressa esperienza lavorativa nel settore delle ceramiche ha certamente potenzialità reddituali tali da poter trovare una stabile occupazione e percepire quantomeno gli stessi redditi mensili che percepiva al momento del licenziamento, avvenuto nell'autunno del 2023, ovvero all'incirca € 1.500,00 mensili.
Ne segue che la previsione dell'obbligo di contribuire al mantenimento di due figli di età rispettivamente di 21 anni circa ( , maggiorenne non autosufficiente, affetta Per_2 da disturbo alimentare, tant'è che è stata sei mesi presso un centro sanitario pagina 5 di 7 convenzionato) e di 15 anni circa ( minorenne affetto da disturbo affettivo Per_1 stagionale) in € 250,00 mensili per ciascuno non sembra affatto incongruo, tenuto conto che l'appellata non svolge attività lavorativa ma è mantenuta dal nuovo marito col quale convive, e che entrambi i figli trascorrono (e hanno pacificamente trascorso andando il padre a lavorare la mattina presto) la maggior parte del loro tempo con la madre, con la quale attualmente convivono, che deve seguirli in modo particolare, anche negli studi, proprio in ragione dei loro disturbi di salute e delle problematiche di frequentazione col padre emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto basta per rigettare il primo motivo di appello.
E non può rimettersi in gioco la problematica dell'assegno di mantenimento neanche con riferimento al secondo motivo di appello che attiene alla censura del collocamento prevalente del minore presso la madre con richiesta di ritorno al collocamento Per_1 paritetico. Invero, la possibilità di prendere in considerazione l'istanza di ritorno al collocamento paritetico, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore durante l'audizione dinanzi al Giudice di primo grado (“…voglio restarci a dormire e lo dico 6 essendo abbastanza sicuro ma non voglio però restare da lui una settimana intera, preferisco vederlo alcuni giorni a settimana”…), è allo stato pregiudicata dall'esito proficuo del percorso di sostegno psicologico presso il SIEE dell'Usl Umbria 1 che i genitori sono stati sollecitati a far intraprendere al minore perché solo allorché costui sarà sicuro della sua scelta di stare più tempo col padre nella casa che questi condivide con la nuova compagna si potrà prendere in considerazione realmente la modificazione delle statuizioni prese sul punto.
E non è necessaria sul punto alcuna ulteriore attività istruttoria, e, in particolare l'audizione della figlia , come chiesto dall'appellante al fine di poter Per_4 comprendere le dinamiche che hanno portato alla separazione dei coniugi, perché ciò, di fronte alle chiare dichiarazioni del minore, non potrebbe legittimare una decisione non conforme alla sua volontà.
Anche il secondo motivo di appello va dunque rigettato.
Reputa il Collegio che in ragione della proposizione dell'appello quando Pt_1
pagina 6 di 7 percepiva la Naspi per la situazione di disoccupazione e non aveva ancora trovato un nuovo lavoro, il che poteva anche rendere dubbia in tesi la congruità dell'assegno posto a suo carico per contribuire al mantenimento dei figli, si debbano compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il P.m., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di appello.
Si comunichi
Perugia, 10 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott. Simone Salcerini 7
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