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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 1822/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Giglio, presso il cui studio in Gravina in Puglia, alla via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 12 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 5.03.2024 e notificato il 3.04.2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alla liquidazione dell'assegno di invalidità civile CP_2 riconosciuto con decreto di omologa del 7.09.2023, notificato l'11.10.2023, con il quale era accertata la sussistenza del requisito sanitario di tale prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.03.2022.
Ciò posto ha dedotto che, nonostante l'invio in data 11.10.2023 del decreto di omologa e del modello AP70, l' non ha proceduto alla liquidazione della CP_2 prestazione dovuta.
In conseguenza di ciò ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_2 dell'assegno di invalidità civile non corrisposti;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito che il decreto di omologa è stato CP_2 notificato a mezzo patronato che non ha titolo per notificare a mezzo pec e che, in ogni caso, non è dimostrata la sussistenza degli ulteriori requisiti per fruire della prestazione richiesta, e in particolare del requisito reddituale.
LA DECISIONE
1. In primo luogo, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
È documentato, infatti, che l' ha provveduto a corrispondere quanto richiesto CP_2 da parte ricorrente nelle more del giudizio;
in particolare la prestazione è stata liquidata il 20.08.2024, previa comunicazione di liquidazione del 26.07.2024.
Non occorre, quindi, pronunciarsi in ordine al merito della domanda, se non ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al CP_2 pagamento delle spese processuali. A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
2 Nel caso di specie è documentalmente provato che il pagamento della prestazione
è intervenuto solo successivamente al deposito e alla notifica del ricorso, con la conseguenza che le spese processuali devono essere poste a carico dell' . CP_2
Deve osservarsi, infatti, che nello specifico risulta provato in via documentale che:
- l'11.10.2023 il difensore di parte ricorrente notificava all' il decreto di CP_2 omologa e il modello AP70;
- il 5.03.2024 era depositato il ricorso giudiziario;
- il 3.04.2024 era notificato il ricorso giudiziario;
- il 20.08.2024 l' procedeva alla liquidazione degli importi dovuti previa CP_2 comunicazione del 26.07.2024.
2. Ciò posto, deve quindi ritenersi che la parte ricorrente è stata “costretta” a depositare e notificare il ricorso e, solo successivamente a tale iniziativa giudiziaria, l' ha provveduto a liquidare quanto dovuto. CP_2
Quanto alla sussistenza del diritto preteso, esso risulta sostanzialmente riconosciuto dall' tant'è che ha poi concretamente proceduto a riconoscere CP_1 la prestazione come richiesta dal ricorrente.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata dall' in ordine al fatto che non
CP_2 sarebbe valida la notifica del titolo e del modello AP70 a cura del patronato, essendo evidente che quest'ultimo agisce in nome e per conto della parte interessata. Peraltro, è documentalmente provato che sia il decreto di omologa che il modello AP70 sono stati inviati all l'11.10.2023, tant'è che la richiesta
CP_2 di liquidazione è stata anche protocollata dall' (cfr. documentazione allegata
CP_2 alle note conclusive di parte ricorrente). Del resto, il fatto che l' abbia
CP_2 liquidato la prestazione costituisce un sostanziale riconoscimento della domanda di pagamento della prestazione e conferma la legittimità della richiesta stragiudiziale.
3. Deve escludersi, stante l'intervenuto pagamento della prestazione solo dopo la notifica del ricorso, e peraltro anche dopo la celebrazione della prima udienza in data 10.07.2024, che sussistano i presupposti per la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, senza che possa nel caso di specie valorizzarsi il comportamento tardivamente collaborativo dell' che si è attivato e ha CP_2 proceduto a liquidare la prestazione con ingiustificabile ritardo.
3 Alla luce di ciò, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_2 del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
26.000,00 cfr. cedolino indicante l'importo degli arretrati), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con riduzione al 50% ella voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, considerata la limitata attività processuale svolta in tale fase;
le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Roberto Giglio che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1822/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.281,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to Roberto Giglio.
Trani, 12.02.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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