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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato LD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25580/2023 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. CANCRINI ARTURO, elettivamente domiciliato in Piazza San Bernardo
101 00187 ROMA presso il difensore avv. CANCRINI ARTURO;
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. MARINI MASSIMO e dell'avv. MARINI MASSIMO ACHILLE
( VIA XIMENES, 10 00197 ROMA;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA E. XIMENES, 10 00197 ROMA presso il difensore avv. MARINI
MASSIMO;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale del 12/12/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La già , si è opposta al decreto Controparte_1 Controparte_3
ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento in favore della opposta
(già della somma di € 10.067.810,57. Controparte_2 Controparte_4
Ha premesso che con contratto di appalto sottoscritto in data 17.7.2013, la CP_3
aveva avuto in affidamento dalla Stazione Appaltante Tangenziale di Napoli
[...]
S.p.A. (“TA.NA.”), lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza e di installazione delle barriere antifoniche nel tratto autostradale tra il km. 0+100 ed il km. 4+500 della Tangenziale di Napoli. Parte di questi lavori era stata affidata alla opposta con due contratti di subappalto: n. 800136/13 del 17.10.2013 e n. 800137/2013 del
17.10.2013, per un totale di € 1.215.284,22.
Ha esposto che con il contratto di servizi n. 12300226/13 del 17.10.2013, per l'importo di € 73.823,40, la aveva affidato alla LD i servizi di CP_3
cantierizzazione sempre nell'ambito dei medesimi lavori.
Ha esposto che con certificato del 23.7.2015 la Stazione Appaltante aveva attestato l'ultimazione dei lavori in data 22.7.2015, rilevando un ritardo di 96 giorni;
i lavori erano stati collaudati con atto trasmesso dalla Committente il 5.3.2019, prot.
, con il quale era stata comunicata anche Persona_1
l'applicazione di una penale da ritardo pari ad € 442.676,16.
Ha esposto che la opposta, a fronte di un importo contrattuale di complessivi €
1.284.107,62 per l'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo dal 1.2.2015 al
31.3.2015, aveva richiesto all'appaltatrice – opponente, con l'iscrizione della riserva n. 1 (“anomalo andamento dei lavori”) l'importo di € 1.156.781,57, pari al valore di tutti i lavori subappaltati.
Ha esposto che la valutazione delle riserve iscritte in contabilità era stata rimessa alla
Stazione Appaltante in merito alla loro fondatezza sia nel quantum che nell'an e che l'opposta, con nota del 9.6.2014, aveva chiesto all' opponente, al fine di non compromettere l'operatività sul cantiere e nell'attesa di raggiungere un accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte e l'autorizzazione a fatturare l'importo
2 di € 150.000,00 come anticipazione sulle somme per qualsivoglia motivo dovute alla subappaltatrice LD.
Ha esposto che detta richiesta era stata accolta al solo fine di non pregiudicare il proseguimento dei lavori. Successivamente, al fine di prevenire controversie, le parti, in data 30.6.2015, avevano sottoscritto un accordo transattivo nel quale era previsto, al punto 2.2. a), quanto segue: “in merito alla riserva 1, di cui alla nota richiamata al punto f) delle premesse, le Parti hanno subordinato la definizione della stessa Con all'esito del riscontro che la Stazione Appaltante TA. vorrà fornire alla medesima riserva, per andamento anomalo dei lavori, formulata da Solo dopo CP_3
detta definizione le parti procederanno alla chiusura contabile della riserva n. 1 e delle relative contrapposte partite ancora pendenti. Pertanto, la residua somma versata da a LD con nota del 3399 del 12.6.2014 è da considerarsi CP_3
congelata nelle mani della LD fino a detta definizione
Ha esposto che al successivo punto 2.3. le parti avevano definitivo tutte le altre riserve contabili iscritte in contabilità con il versamento del complessivo importo di €
124.00,00 oltre IVA. In seguito a detto accordo restava, quindi, da definire con la subappaltatrice la riserva n. 1, relativa all'anomalo andamento, che nel registro di contabilità dell'appaltatore veniva identificata con la riserva n. 2.
Ha esposto che al punto 3.1. del citato accordo, le parti, riconoscendo alla scrittura privata carattere novativo, convenivano che: tutte le riserve iscritte in contabilità fino al 30.6.2015, ad eccezione della riserva n. 1, si consideravano transatte, mentre per la riserva n. 1 veniva trattenuto dalla LD l'importo di € 150.000,00 fino a definizione della stessa riserva con la Committente CP_6
Ha esposto che successivamente con secondo accordo transattivo dell'1.6.2020, le parti avevano raggiunto una intesa anche sulla riserva n. 1, quantificandola in €
140.000,00, senza attendere gli esiti della definizione della riserva con la Stazione
Appaltante TA.NA.
Il citato accordo disponeva che: la in via transattiva, a Controparte_3
tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia rapporto sino ad oggi intercorso tra le
3 parti nonché a saldo e stralcio di ogni maggiore pretesa derivante dalla ER 1 apposta alla contabilità dei lavori (…), corrisponderà alla Controparte_2
(…) - che la accetta a saldo e stralcio di ogni altra pretesa - la somma di €
[...]
140.000,00, oltre IVA come per legge.” (cfr. art. 2, pagg. 2 - 3, doc. 15).
Ha dedotto che le parti non avevano attribuito effetto novativo al secondo accordo del
1.6.2020, cosicchè la mancata esecuzione dello stesso avrebbe fatto rivivere gli accordi di cui alla precedente scrittura (che invece aveva carattere novativo) e, dunque, la riserva n. 1 poteva essere valutata e corrisposta dall'odierna opponente solo a valle dei riscontri forniti sulla stessa dalla Stazione Appaltante, ed anche la somma di € 150.000,00, versata dalla sarebbe rimasta “congelata” nelle CP_3
mani della opponente fino alla definizione di detta riserva.
Ha esposto che nonostante gli accordi presi la opposta, ritenendo erroneamente caducato anche il primo accordo, non attendendo le determinazioni della Stazione
Appaltante aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per tutte le somme di cui alla riserva n. 1 detratti solo €. 150.00,00 già riscossi.
Ha esposto che, nelle more, la Stazione Appaltante aveva definito tutte le riserve iscritte in contabilità dall'appaltatrice e che la riserva n. 2 (riserva n. 1 LD) relativa all'anomalo andamento (“danni per ridotta produzione ed anomalo andamento registrato dalla consegna del 1.8.2013”) – iscritta dall'appaltatrice per l'importo aggiornato di € 1.335.177,64 – era stata ritenuta totalmente non accoglibile.
Ha esposto che secondo quanto definito dalle parti nel primo accordo transattivo, tuttora valido e vincolante, per la riserva n. 1, la doveva Controparte_2
restituire ad l'intero importo di € 150.000,00 illegittimamente trattenuto;
ciò CP_1
in quanto la Committente nulla aveva riconosciuto per la riserva sull'anomalo andamento.
Ha affermato che le somme richieste con il decreto ingiuntivo, relative alla riserva iscritta in contabilità (riserva 1) per anomalo andamento, non erano dovute ed ha concluso chiedendo:
4 NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, anche la mancata ricorrenza dei presupposti ex art. 633 e ss. c.p.c. a supporto della domanda di ingiunzione proposta da o, comunque, Controparte_2
accertare l'erroneità, l'infondatezza ed inammissibilità della pretesa oggetto di ingiunzione nei confronti dell'odierna opponente e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 6149/2023 (R.G. n.
9310/2023), reso dal Tribunale Ordinario di Roma il 28.3.2023 e notificato il
3.4.2023.
In via riconvenzionale: accertare il diritto di Controparte_1
(GIÀ , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_3
le motivazioni esposte in fatto e in diritto, ad ottenere il pagamento dell'importo di €
150.000,00, o quello ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 a far data dal 16.5.2022 fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare la al pagamento di quanto dovuto. Controparte_7
Si è costituita la parte opposta.
Ha esposto che i lavori affidati erano stati caratterizzati, sin dall'inizio, da una serie di problematiche che avevano ostacolato la realizzazione delle opere pattuite e che l'avevano esposta a sostenere ingenti costi, disagi e danni (per personale e macchinari inutilizzati, per oneri di sicurezza ulteriori, per necessità di modificare gli interventi inizialmente pattuiti, per perdita di ulteriori opportunità di business, etc.). Ha esposto che queste difficoltà erano state riconosciute dall'opponente che però non era stata in grado di porvi rimedio.
Ha esposto di avere, pertanto, presentato la riserva per cui è causa (ER n. 1) fatta propria dalla opposta e da questa ribaltata (come riserva n. 2 nella propria contabilità di cantiere) alla stazione appaltante n più occasioni e riprese. CP_6
Ha sostenuto di avere sottoscritto gli accordi sulla riserva in buona fede e solo con lo scopo di non esporre l'opponente a immediate e inevitabili difficoltà finanziarie, e di avere acconsentito, solo per questo, ad attendere l'esito delle interlocuzioni tra
5 l'opponente e la Stazione appaltante prima di ottenere da controparte il pagamento Pt_ integrale della ER .
Ha esposto che l'opponente non aveva sostenute le ragioni della riserva con la dovuta diligenza.
Ha dedotto che poiché, in palese violazione degli obblighi di cui all'Accordo del
2015 e dei generali principi di correttezza e buona fede, l'opponente non stava Par effettivamente coltivando la riserva nei confronti di .NA – «in virtù dell'indipendenza sostanziale delle rivendicazioni di LD rispetto alle somme che verranno riconosciute da a , aveva invitato l'opponente ad CP_6 CP_3
una nuova e diversa definizione della ER n. 1 con l'accordo dell'1 giugno 2020.
In questo secondo accordo, a fronte della colpevole inerzia della opponente, l'opposta era stata costretta ad accettare condizioni ingiustificatamente gravose sotto il profilo economico, ma il cui pagamento avrebbe dovuto essere immediato. Ha esposto che, invece, l'opponente non aveva provveduto al pagamento della somma di Euro
140.000,00 prevista come corrispettivo del secondo accordo e pertanto, in ragione di ciò aveva ritenuto risolto il secondo accordo e agito per ottenere quanto dovuto in ragione della riserva originariamente iscritta.
Ha esposto che il contenuto del secondo accordo era evidentemente nel senso che la somma da corrispondere non era quella già versata in forza del primo accordo.
Ha esposto che l'inadempimento del secondo accordo consentiva espressamente di agire per ottenere gli importo di cui alla prima riserva anche a prescindere dalle decisioni della Stazione Appaltante.
Ha esposto che nel corso del rapporto la opponente aveva in più occasioni riconosciuto la fondatezza della riserva e le somme spettanti alla opposta.
Ha esposto che comunque anche secondo i termini dell'accordo del 2015 la opposta aveva mantenuto il diritto di agire nei confronti della opponente per la riserva a prescindere dalle determinazioni della Stazione Appaltante.
Infine, ha esposto che sussisteva, in ogni caso, il diritto di e Servizi al CP_2
pagamento dell'intero importo di cui alla ER n. 1 per violazione dell'obbligo di
6 di coltivare con diligenza e buona fede tale riserva verso la Stazione CP_1
Appaltante.
Ha concluso chiedendo il rigetto della opposizione.
I due accordi transattivi
Preliminarmente occorre verificare la natura e l'efficacia dei due accordi transattivi conclusi dalle parti.
Con il secondo accordo (dell'anno 2020) le parti hanno stabilito che mediante il versamento della somma di €. 140.000,00 avrebbero definito la questione della riserva, che era rimasta ancora sub judice e che poi è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il tenore di questo secondo accordo rende evidente che la cifra di €. 140.000,00 non era stata ancora versata e che le parti non intendevano collegare questa somma all'importo già versato dall'opponente all'esito del primo accordo. Il mancato riferimento al fatto che le somme previste a chiusura del contenzioso fossero state già corrisposte conferma che l'intenzione delle parti era quella di corrispondere un ulteriore importo a tacitazione definitiva delle pretese.
Inoltre, nell'accordo del 2020 è previsto che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla in unica soluzione entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione Controparte_3
della fattura elettronica;
anche tale circostanza conferma che le parti non intendevano richiamare la somma di cui all'accordo precedente ma prevedere che attraverso questo nuovo e diverso versamento la questione dell'ultima riserva ancora aperta sarebbe stata definita.
E' pacifico che l'importo dovuto ai sensi di questo secondo accordo non è stato corrisposto;
si sono prodotti, pertanto, gli effetti previsti per questa ipotesi dalla scrittura del 2020 secondo la quale l'accordo stesso deve ritenersi risolto e la parte opposta riacquista la facoltà di agire allo scopo di conseguire interamente gli importi di cui alla riserva.
Le parti hanno, quindi, inteso consentire alla opposta di agire per l'intero. Se è vero che l'intesa del 2020 non ha effetto novativo, come indicato testualmente nella
7 scrittura, è anche vero che le parti non hanno previsto che i loro rapporti sarebbero tornati ad essere regolati dalla scrittura del 2015 ma hanno stabilito che la parte poteva agire per l'intero superando anche la regolazione dei rapporti fissata nel primo accordo.
Il merito della richiesta.
Tanto premesso, la domanda avanzata con il decreto ingiuntivo deve essere respinta nel merito.
Occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
Nel contratto di appalto l'appaltatore assume il rischio organizzativo ed economico dell'opera - compresi gli eventi atti ad alterare il valore economico delle rispettive prestazioni - nei limiti dell'alea normale del negozio, nel cui ambito rientrano pure quelle difficoltà tecniche amministrative, non aventi carattere dell'imprevedibilità, da valutarsi sulla base della diligenza richiesta dall'attività esercitata. Rientra perciò tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo preventivo della validità tecnica del progetto fornito dalla committenza.
Si osserva ancora che, come è evidente, la semplice iscrizione della riserva non è idonea ex sé a costituire alcun diritto a favore dell'esecutore dei lavori, il quale, in sede giudiziaria, deve dare prova di quanto afferma.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nel procedimento di opposizione la fondatezza del credito è stata affermata dalla opposta essenzialmente sulla base di un asserito riconoscimento da parte della opponente.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo la parte ricorrente ha affermato che nel ribaltare nei confronti della Stazione Appaltante la “medesima riserva” formulata nei suoi confronti, ha riconosciuto ex art. 1988 c.c. la fondatezza della CP_3
ER n. 1 e, conseguentemente, il suo debito per l'importo corrispondente a quello della ER n.1.
8 Secondo l'opposta, conferma della consapevolezza del debito andrebbe individuata anche nella corresponsione di un anticipo forfetario di 150.000 Euro su quanto ancora dovuto.
Non risulta invece effettuata dalla parte opposta alcuna disamina sotto il profilo tecnico delle ragioni della domanda;
la parte non ha allegato nessuna perizia tecnica ed anche in sede istruttoria non sono state articolate prove idonee allo scopo. I capi di prova orale erano relativi a non meglio specificate modifiche dei tempi e dei programmi di esecuzione dei lavori e opere. In questo contesto di assenza di elementi anche di natura solo indiziaria la ctu richiesta avrebbe avuto l'effetto di colmare le lacune probatorie della parte onerata.
Non può neppure sostenersi che vi sia stato un riconoscimento di debito.
In primo luogo, i documenti allegati a supporto di tale tesi sono sostanzialmente quelli con i quali la parte opponente ha trasmesso la riserva alla committente.
Il riconoscimento di debito è una dichiarazione negoziale recettizia avente lo specifico intento del dichiarante di costituirsi debitore del secondo. Per quanto desumibile anche da un comportamento implicito deve essere comunque manifestata in modo non equivoco la volontà di assumere una obbligazione.
Una siffatta volontà non si desume in alcun modo dagli atti con i quali la opponente ha trasmesso le riserve alla committente. Tali atti, infatti, non sono rivolti alla opposta, si limitano a riportare una situazione all'appaltante ed anche laddove in essi si utilizzano espressioni di tipo confermativo, non esprimono alcuna valutazione di merito sulla fondatezza ma si limitano a descrivere la richiesta secondo la prospettazione dell'impresa e a calcolare l'importo.
D'altro canto, nel primo accordo (anno 2015) successivo alla iscrizione ed alla trasmissione della riserva, non vi è nessun riconoscimento della fondatezza delle doglianze ma solo la comune volontà di rimettere alla decisione della Stazione
Appaltante ogni decisione sul punto. È evidente che le parti non erano d'accordo sulla esistenza e sulla quantificazione delle somme derivanti dalla ER e che proprio per questo hanno definito transattivamente la questione. La somma prevista
9 in quella sede, lungi dall'essere un anticipo confermativo del riconoscimento di debito, viene versata a scopo transattivo.
Non c'è un atto in cui l'opponente si riconosca chiaramente debitore e debitore della cifra così come richiesta.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
La domanda riconvenzionale.
Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale.
L'accordo del 2015, infatti, subordina la definizione delle questioni relativa alla riserva alle determinazioni della Stazione Appaltante;
nell'accordo le parti, con riferimento alla somma di €. 150.000,00 versata prima dell'accordo, affermano che detta somma resterà “congelata” nelle more.
Non vi è, pertanto, una espressa previsione della restituzione in caso di mancato riconoscimento della riserva da parte della Stazione Appaltante e neppure quest'obbligo può ritenersi implicito, posto che le somme erano state versate in un momento diverso da quello della sottoscrizione dell'accordo.
In assenza di una chiara volontà di far sorgere un obbligo restitutorio in conseguenza del mancato riconoscimento della fondatezza non vi sono ragioni per la condanna della opposta.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Respinge la domanda riconvenzionale;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma 15/1/25 Il Giudice
Dott. Renato LD
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato LD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25580/2023 e vertente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. CANCRINI ARTURO, elettivamente domiciliato in Piazza San Bernardo
101 00187 ROMA presso il difensore avv. CANCRINI ARTURO;
OPPONENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. MARINI MASSIMO e dell'avv. MARINI MASSIMO ACHILLE
( VIA XIMENES, 10 00197 ROMA;
, elettivamente C.F._1
domiciliato in VIA E. XIMENES, 10 00197 ROMA presso il difensore avv. MARINI
MASSIMO;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale
CONCLUSIONI: come da verbale del 12/12/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La già , si è opposta al decreto Controparte_1 Controparte_3
ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento in favore della opposta
(già della somma di € 10.067.810,57. Controparte_2 Controparte_4
Ha premesso che con contratto di appalto sottoscritto in data 17.7.2013, la CP_3
aveva avuto in affidamento dalla Stazione Appaltante Tangenziale di Napoli
[...]
S.p.A. (“TA.NA.”), lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza e di installazione delle barriere antifoniche nel tratto autostradale tra il km. 0+100 ed il km. 4+500 della Tangenziale di Napoli. Parte di questi lavori era stata affidata alla opposta con due contratti di subappalto: n. 800136/13 del 17.10.2013 e n. 800137/2013 del
17.10.2013, per un totale di € 1.215.284,22.
Ha esposto che con il contratto di servizi n. 12300226/13 del 17.10.2013, per l'importo di € 73.823,40, la aveva affidato alla LD i servizi di CP_3
cantierizzazione sempre nell'ambito dei medesimi lavori.
Ha esposto che con certificato del 23.7.2015 la Stazione Appaltante aveva attestato l'ultimazione dei lavori in data 22.7.2015, rilevando un ritardo di 96 giorni;
i lavori erano stati collaudati con atto trasmesso dalla Committente il 5.3.2019, prot.
, con il quale era stata comunicata anche Persona_1
l'applicazione di una penale da ritardo pari ad € 442.676,16.
Ha esposto che la opposta, a fronte di un importo contrattuale di complessivi €
1.284.107,62 per l'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo dal 1.2.2015 al
31.3.2015, aveva richiesto all'appaltatrice – opponente, con l'iscrizione della riserva n. 1 (“anomalo andamento dei lavori”) l'importo di € 1.156.781,57, pari al valore di tutti i lavori subappaltati.
Ha esposto che la valutazione delle riserve iscritte in contabilità era stata rimessa alla
Stazione Appaltante in merito alla loro fondatezza sia nel quantum che nell'an e che l'opposta, con nota del 9.6.2014, aveva chiesto all' opponente, al fine di non compromettere l'operatività sul cantiere e nell'attesa di raggiungere un accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte e l'autorizzazione a fatturare l'importo
2 di € 150.000,00 come anticipazione sulle somme per qualsivoglia motivo dovute alla subappaltatrice LD.
Ha esposto che detta richiesta era stata accolta al solo fine di non pregiudicare il proseguimento dei lavori. Successivamente, al fine di prevenire controversie, le parti, in data 30.6.2015, avevano sottoscritto un accordo transattivo nel quale era previsto, al punto 2.2. a), quanto segue: “in merito alla riserva 1, di cui alla nota richiamata al punto f) delle premesse, le Parti hanno subordinato la definizione della stessa Con all'esito del riscontro che la Stazione Appaltante TA. vorrà fornire alla medesima riserva, per andamento anomalo dei lavori, formulata da Solo dopo CP_3
detta definizione le parti procederanno alla chiusura contabile della riserva n. 1 e delle relative contrapposte partite ancora pendenti. Pertanto, la residua somma versata da a LD con nota del 3399 del 12.6.2014 è da considerarsi CP_3
congelata nelle mani della LD fino a detta definizione
Ha esposto che al successivo punto 2.3. le parti avevano definitivo tutte le altre riserve contabili iscritte in contabilità con il versamento del complessivo importo di €
124.00,00 oltre IVA. In seguito a detto accordo restava, quindi, da definire con la subappaltatrice la riserva n. 1, relativa all'anomalo andamento, che nel registro di contabilità dell'appaltatore veniva identificata con la riserva n. 2.
Ha esposto che al punto 3.1. del citato accordo, le parti, riconoscendo alla scrittura privata carattere novativo, convenivano che: tutte le riserve iscritte in contabilità fino al 30.6.2015, ad eccezione della riserva n. 1, si consideravano transatte, mentre per la riserva n. 1 veniva trattenuto dalla LD l'importo di € 150.000,00 fino a definizione della stessa riserva con la Committente CP_6
Ha esposto che successivamente con secondo accordo transattivo dell'1.6.2020, le parti avevano raggiunto una intesa anche sulla riserva n. 1, quantificandola in €
140.000,00, senza attendere gli esiti della definizione della riserva con la Stazione
Appaltante TA.NA.
Il citato accordo disponeva che: la in via transattiva, a Controparte_3
tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia rapporto sino ad oggi intercorso tra le
3 parti nonché a saldo e stralcio di ogni maggiore pretesa derivante dalla ER 1 apposta alla contabilità dei lavori (…), corrisponderà alla Controparte_2
(…) - che la accetta a saldo e stralcio di ogni altra pretesa - la somma di €
[...]
140.000,00, oltre IVA come per legge.” (cfr. art. 2, pagg. 2 - 3, doc. 15).
Ha dedotto che le parti non avevano attribuito effetto novativo al secondo accordo del
1.6.2020, cosicchè la mancata esecuzione dello stesso avrebbe fatto rivivere gli accordi di cui alla precedente scrittura (che invece aveva carattere novativo) e, dunque, la riserva n. 1 poteva essere valutata e corrisposta dall'odierna opponente solo a valle dei riscontri forniti sulla stessa dalla Stazione Appaltante, ed anche la somma di € 150.000,00, versata dalla sarebbe rimasta “congelata” nelle CP_3
mani della opponente fino alla definizione di detta riserva.
Ha esposto che nonostante gli accordi presi la opposta, ritenendo erroneamente caducato anche il primo accordo, non attendendo le determinazioni della Stazione
Appaltante aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per tutte le somme di cui alla riserva n. 1 detratti solo €. 150.00,00 già riscossi.
Ha esposto che, nelle more, la Stazione Appaltante aveva definito tutte le riserve iscritte in contabilità dall'appaltatrice e che la riserva n. 2 (riserva n. 1 LD) relativa all'anomalo andamento (“danni per ridotta produzione ed anomalo andamento registrato dalla consegna del 1.8.2013”) – iscritta dall'appaltatrice per l'importo aggiornato di € 1.335.177,64 – era stata ritenuta totalmente non accoglibile.
Ha esposto che secondo quanto definito dalle parti nel primo accordo transattivo, tuttora valido e vincolante, per la riserva n. 1, la doveva Controparte_2
restituire ad l'intero importo di € 150.000,00 illegittimamente trattenuto;
ciò CP_1
in quanto la Committente nulla aveva riconosciuto per la riserva sull'anomalo andamento.
Ha affermato che le somme richieste con il decreto ingiuntivo, relative alla riserva iscritta in contabilità (riserva 1) per anomalo andamento, non erano dovute ed ha concluso chiedendo:
4 NEL MERITO: accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, anche la mancata ricorrenza dei presupposti ex art. 633 e ss. c.p.c. a supporto della domanda di ingiunzione proposta da o, comunque, Controparte_2
accertare l'erroneità, l'infondatezza ed inammissibilità della pretesa oggetto di ingiunzione nei confronti dell'odierna opponente e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 6149/2023 (R.G. n.
9310/2023), reso dal Tribunale Ordinario di Roma il 28.3.2023 e notificato il
3.4.2023.
In via riconvenzionale: accertare il diritto di Controparte_1
(GIÀ , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_3
le motivazioni esposte in fatto e in diritto, ad ottenere il pagamento dell'importo di €
150.000,00, o quello ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 a far data dal 16.5.2022 fino all'effettivo soddisfo e per l'effetto condannare la al pagamento di quanto dovuto. Controparte_7
Si è costituita la parte opposta.
Ha esposto che i lavori affidati erano stati caratterizzati, sin dall'inizio, da una serie di problematiche che avevano ostacolato la realizzazione delle opere pattuite e che l'avevano esposta a sostenere ingenti costi, disagi e danni (per personale e macchinari inutilizzati, per oneri di sicurezza ulteriori, per necessità di modificare gli interventi inizialmente pattuiti, per perdita di ulteriori opportunità di business, etc.). Ha esposto che queste difficoltà erano state riconosciute dall'opponente che però non era stata in grado di porvi rimedio.
Ha esposto di avere, pertanto, presentato la riserva per cui è causa (ER n. 1) fatta propria dalla opposta e da questa ribaltata (come riserva n. 2 nella propria contabilità di cantiere) alla stazione appaltante n più occasioni e riprese. CP_6
Ha sostenuto di avere sottoscritto gli accordi sulla riserva in buona fede e solo con lo scopo di non esporre l'opponente a immediate e inevitabili difficoltà finanziarie, e di avere acconsentito, solo per questo, ad attendere l'esito delle interlocuzioni tra
5 l'opponente e la Stazione appaltante prima di ottenere da controparte il pagamento Pt_ integrale della ER .
Ha esposto che l'opponente non aveva sostenute le ragioni della riserva con la dovuta diligenza.
Ha dedotto che poiché, in palese violazione degli obblighi di cui all'Accordo del
2015 e dei generali principi di correttezza e buona fede, l'opponente non stava Par effettivamente coltivando la riserva nei confronti di .NA – «in virtù dell'indipendenza sostanziale delle rivendicazioni di LD rispetto alle somme che verranno riconosciute da a , aveva invitato l'opponente ad CP_6 CP_3
una nuova e diversa definizione della ER n. 1 con l'accordo dell'1 giugno 2020.
In questo secondo accordo, a fronte della colpevole inerzia della opponente, l'opposta era stata costretta ad accettare condizioni ingiustificatamente gravose sotto il profilo economico, ma il cui pagamento avrebbe dovuto essere immediato. Ha esposto che, invece, l'opponente non aveva provveduto al pagamento della somma di Euro
140.000,00 prevista come corrispettivo del secondo accordo e pertanto, in ragione di ciò aveva ritenuto risolto il secondo accordo e agito per ottenere quanto dovuto in ragione della riserva originariamente iscritta.
Ha esposto che il contenuto del secondo accordo era evidentemente nel senso che la somma da corrispondere non era quella già versata in forza del primo accordo.
Ha esposto che l'inadempimento del secondo accordo consentiva espressamente di agire per ottenere gli importo di cui alla prima riserva anche a prescindere dalle decisioni della Stazione Appaltante.
Ha esposto che nel corso del rapporto la opponente aveva in più occasioni riconosciuto la fondatezza della riserva e le somme spettanti alla opposta.
Ha esposto che comunque anche secondo i termini dell'accordo del 2015 la opposta aveva mantenuto il diritto di agire nei confronti della opponente per la riserva a prescindere dalle determinazioni della Stazione Appaltante.
Infine, ha esposto che sussisteva, in ogni caso, il diritto di e Servizi al CP_2
pagamento dell'intero importo di cui alla ER n. 1 per violazione dell'obbligo di
6 di coltivare con diligenza e buona fede tale riserva verso la Stazione CP_1
Appaltante.
Ha concluso chiedendo il rigetto della opposizione.
I due accordi transattivi
Preliminarmente occorre verificare la natura e l'efficacia dei due accordi transattivi conclusi dalle parti.
Con il secondo accordo (dell'anno 2020) le parti hanno stabilito che mediante il versamento della somma di €. 140.000,00 avrebbero definito la questione della riserva, che era rimasta ancora sub judice e che poi è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
Il tenore di questo secondo accordo rende evidente che la cifra di €. 140.000,00 non era stata ancora versata e che le parti non intendevano collegare questa somma all'importo già versato dall'opponente all'esito del primo accordo. Il mancato riferimento al fatto che le somme previste a chiusura del contenzioso fossero state già corrisposte conferma che l'intenzione delle parti era quella di corrispondere un ulteriore importo a tacitazione definitiva delle pretese.
Inoltre, nell'accordo del 2020 è previsto che il pagamento sarebbe stato effettuato dalla in unica soluzione entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione Controparte_3
della fattura elettronica;
anche tale circostanza conferma che le parti non intendevano richiamare la somma di cui all'accordo precedente ma prevedere che attraverso questo nuovo e diverso versamento la questione dell'ultima riserva ancora aperta sarebbe stata definita.
E' pacifico che l'importo dovuto ai sensi di questo secondo accordo non è stato corrisposto;
si sono prodotti, pertanto, gli effetti previsti per questa ipotesi dalla scrittura del 2020 secondo la quale l'accordo stesso deve ritenersi risolto e la parte opposta riacquista la facoltà di agire allo scopo di conseguire interamente gli importi di cui alla riserva.
Le parti hanno, quindi, inteso consentire alla opposta di agire per l'intero. Se è vero che l'intesa del 2020 non ha effetto novativo, come indicato testualmente nella
7 scrittura, è anche vero che le parti non hanno previsto che i loro rapporti sarebbero tornati ad essere regolati dalla scrittura del 2015 ma hanno stabilito che la parte poteva agire per l'intero superando anche la regolazione dei rapporti fissata nel primo accordo.
Il merito della richiesta.
Tanto premesso, la domanda avanzata con il decreto ingiuntivo deve essere respinta nel merito.
Occorre individuare la regola di giudizio della fattispecie in esame.
Nel contratto di appalto l'appaltatore assume il rischio organizzativo ed economico dell'opera - compresi gli eventi atti ad alterare il valore economico delle rispettive prestazioni - nei limiti dell'alea normale del negozio, nel cui ambito rientrano pure quelle difficoltà tecniche amministrative, non aventi carattere dell'imprevedibilità, da valutarsi sulla base della diligenza richiesta dall'attività esercitata. Rientra perciò tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo preventivo della validità tecnica del progetto fornito dalla committenza.
Si osserva ancora che, come è evidente, la semplice iscrizione della riserva non è idonea ex sé a costituire alcun diritto a favore dell'esecutore dei lavori, il quale, in sede giudiziaria, deve dare prova di quanto afferma.
Nel caso di specie tale onere non è stato assolto.
Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nel procedimento di opposizione la fondatezza del credito è stata affermata dalla opposta essenzialmente sulla base di un asserito riconoscimento da parte della opponente.
In particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo la parte ricorrente ha affermato che nel ribaltare nei confronti della Stazione Appaltante la “medesima riserva” formulata nei suoi confronti, ha riconosciuto ex art. 1988 c.c. la fondatezza della CP_3
ER n. 1 e, conseguentemente, il suo debito per l'importo corrispondente a quello della ER n.1.
8 Secondo l'opposta, conferma della consapevolezza del debito andrebbe individuata anche nella corresponsione di un anticipo forfetario di 150.000 Euro su quanto ancora dovuto.
Non risulta invece effettuata dalla parte opposta alcuna disamina sotto il profilo tecnico delle ragioni della domanda;
la parte non ha allegato nessuna perizia tecnica ed anche in sede istruttoria non sono state articolate prove idonee allo scopo. I capi di prova orale erano relativi a non meglio specificate modifiche dei tempi e dei programmi di esecuzione dei lavori e opere. In questo contesto di assenza di elementi anche di natura solo indiziaria la ctu richiesta avrebbe avuto l'effetto di colmare le lacune probatorie della parte onerata.
Non può neppure sostenersi che vi sia stato un riconoscimento di debito.
In primo luogo, i documenti allegati a supporto di tale tesi sono sostanzialmente quelli con i quali la parte opponente ha trasmesso la riserva alla committente.
Il riconoscimento di debito è una dichiarazione negoziale recettizia avente lo specifico intento del dichiarante di costituirsi debitore del secondo. Per quanto desumibile anche da un comportamento implicito deve essere comunque manifestata in modo non equivoco la volontà di assumere una obbligazione.
Una siffatta volontà non si desume in alcun modo dagli atti con i quali la opponente ha trasmesso le riserve alla committente. Tali atti, infatti, non sono rivolti alla opposta, si limitano a riportare una situazione all'appaltante ed anche laddove in essi si utilizzano espressioni di tipo confermativo, non esprimono alcuna valutazione di merito sulla fondatezza ma si limitano a descrivere la richiesta secondo la prospettazione dell'impresa e a calcolare l'importo.
D'altro canto, nel primo accordo (anno 2015) successivo alla iscrizione ed alla trasmissione della riserva, non vi è nessun riconoscimento della fondatezza delle doglianze ma solo la comune volontà di rimettere alla decisione della Stazione
Appaltante ogni decisione sul punto. È evidente che le parti non erano d'accordo sulla esistenza e sulla quantificazione delle somme derivanti dalla ER e che proprio per questo hanno definito transattivamente la questione. La somma prevista
9 in quella sede, lungi dall'essere un anticipo confermativo del riconoscimento di debito, viene versata a scopo transattivo.
Non c'è un atto in cui l'opponente si riconosca chiaramente debitore e debitore della cifra così come richiesta.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
La domanda riconvenzionale.
Deve essere respinta anche la domanda riconvenzionale.
L'accordo del 2015, infatti, subordina la definizione delle questioni relativa alla riserva alle determinazioni della Stazione Appaltante;
nell'accordo le parti, con riferimento alla somma di €. 150.000,00 versata prima dell'accordo, affermano che detta somma resterà “congelata” nelle more.
Non vi è, pertanto, una espressa previsione della restituzione in caso di mancato riconoscimento della riserva da parte della Stazione Appaltante e neppure quest'obbligo può ritenersi implicito, posto che le somme erano state versate in un momento diverso da quello della sottoscrizione dell'accordo.
In assenza di una chiara volontà di far sorgere un obbligo restitutorio in conseguenza del mancato riconoscimento della fondatezza non vi sono ragioni per la condanna della opposta.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Respinge la domanda riconvenzionale;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma 15/1/25 Il Giudice
Dott. Renato LD
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