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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 30/12/2024 sub nr.
180/24 R.G. da:
, (c.f. ) nato a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Torbole Via Castel Penede n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Azzolini del foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICCORENTE
contro con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, in CP_1
persona del legale rappresentante p.t. - P.IVA , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv. Sergio Aragona e Paola Mussa del foro di Torino, giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: pagamento competenze relative a contratto di agenzia
CONCLUSIONI
Ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE:
A) declaratoria di intervenute decadenze processuali maturate in capo a CP_1
in ragione della sua tardiva costituzione e quindi l'inammissibilità di ogni eccezione,
domanda e produzione di cui alla Memoria di costituzione.
NEL MERITO:
B) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro
1 di agenzia ex art. 409 c.3 c.p.c.
C) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per fatto e colpa esclusivi di ora in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 CP_1
per i motivi di narrativa
D) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la società al pagamento di € 93.236,81 di cui all'allegato prospetto contabile CP_1
(mancate provvigioni 5+5% dall'1706/2012 al 20/05/2015, per un totale di €56.934,00;
mancate provvigioni al 5% dall'1/06/2015 al 31/12/2015, per un totale di €3.850,00;
provvigioni non incassate anno 2015 €15.905,01; mancato preavviso Aec mesi 4 per un totale di €12.765,00; indennità suppletiva clientela Aec €3082,11; Firr 2015 in €650/700,00)
o quella minore o maggiore che si riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria del maturato del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. oltre a versare a i contributi previdenziali e l'indennità CP_2
per la cessazione del rapporto dovuti sulla somma che sarà ritenuta di giustizia
IN OGNI CASO:
A) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio
IN ISTRUTTORIA:
B) previa revoca dell'ordinanza dd. 3/10/2025, per l'ammissione delle prove ammesse a mezzo dei testi indicate in Ricorso.
Convenuta: “NEL MERITO:
A) respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi indicati nella nota, assolvendo la conchiudente da ogni avversa pretesa
IN OGNI CASO:
2 B) favore delle spese e delle competenze di avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024 premesso di: Parte_1
• avere stipulato in data 01/06/2012 un contratto di agenzia con la società Parte_2
[... (ora , prevedente l'impegno a carico della società di affidargli un adeguato CP_1
portafoglio clienti per un controvalore di fatturato pari ad euro 250.000,00;
• avere ripetutamente invitato la direzione ad assegnargli il portafoglio clienti accordato;
• avere rifiutato la proposta aziendale, formulata in data 29/05/2015, di riconoscimento di una “speciale aliquota extra provvigionale fino al 31/12/2015”;
• avere successivamente ricevuto, a causa del rifiuto di cui al punto precedente,
comunicazione dd. 01/10/2015 da parte di , affermante che il contratto vigente, CP_1
eseguito in concreto fino a quel momento, non prevede l'obbligo di assegnazione di alcun cliente in suo favore;
• essersi conseguentemente rivolto al sindacato USARCI, che provvedeva ad inviare al difensore della società il prospetto delle spettanze richieste a definizione del rapporto di agenzia, a cui seguirono delle trattative rivelatesi senza esito;
• avere ricevuto in data 28/1/2016 lettera raccomandata a mano con la quale SA gli contestava di aver illegittimamente trattenuto somme incassate in nome e per conto della preponente e lo sospendeva dall'incarico;
• essersi visto successivamente intimare, con lettera raccomandata in data 26/02/2016, la risoluzione con effetto immediato dal contratto di agenzia conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare l'inadempimento contrattuale e per sentirla conseguentemente condannare al pagamento
3 di € 93.236,81 a titolo di mancate provvigioni ed altro, oltre accessori.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
evidenziava come l'unico contratto vigente tra le parti fosse quello sottoscritto in data
1/6/2012 dal Consigliere di Amministrazione Dott. (che non prevedeva Persona_1
alcun obbligo di assegnazione di un portafoglio clienti) e non, invece, quello di pari data sottoscritto da soggetto privo di poteri di firma ( e contenente il citato obbligo Per_2
di assegnazione portafoglio;
sottolineava come l'atto di risoluzione del contratto non fosse mai stato impugnato da controparte, con conseguente non debenza delle indennità
di preavviso e di fine rapporto;
contestava ad ogni buon conto il calcolo provvigionale ex adverso prodotto.
All'udienza dell'8/5/2025, fallito il tentativo di conciliazione, veniva eccepita e dichiarata la decadenza della convenuta ex art. 416 c.p.c. in ragione della tardività della costituzione;
venivano, quindi ammessi due testi di parte ricorrente, i quali, tuttavia, non si presentavano per due udienze successive a rendere la testimonianza.
Con ordinanza dd. 3/10/2025 il GI, rilevato che la copiosa documentazione prodotta dalle parti rendeva superflua la prova testimoniale inizialmente ammessa, revocava l'ammissione della prova testimoniale e fissava per la discussione l'odierna udienza, nella quale, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
***
Preliminarmente va disattesa la richiesta attorea finalizzata alla revoca dell'ordinanza dd.
3/10/2025, dovendosi ribadire come la presente vertenza appaia sufficientemente istruita sulla base della documentazione allegata dal all'atto introduttivo. Pt_1
4 Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, non può che essere respinto.
La tesi attorea secondo cui il contratto di agenzia originariamente sottoscritto avrebbe previsto l'impegno di ad assegnare un portafoglio clienti con Parte_2
fatturato pari a 250.000 euro non appare dimostrata.
Dalla e-mail dd. 11.9.2015 inviata da all'odierno ricorrente e prodotta da Per_2
quest'ultimo sub doc. 4 (“Da parte mia l'accordo da me autorizzato e da è Parte_3
ancora valido, ma visto tutte le persone da te coinvolte sul problema chiedo a in quanto Pt_3
Per firmatario dell'accordo di rispondere a questa tua mail”) emerge con chiarezza come il stesso si fosse limitato ad autorizzare la stipula del contratto e che questo fu sottoscritto per parte convenuta solo dal consigliere dell'epoca Persona_3
In punto di fatto è pacifico in causa che detto “secondo” contratto non conteneva alcun obbligo di assegnazione portafoglio clienti da parte della società.
Ciò trova indiretta conferma nelle plurime e-mail prodotte dallo stesso ricorrente, nelle quali si fa riferimento alla possibilità di riconoscere una speciale aliquota extra provvigionale fino al 31/12/2015, la quale, all'evidenza, non avrebbe avuto alcun fondamento logico ove il contratto vigente inter partes ed in concreto eseguito avesse effettivamente previsto l'assegnazione di un portafoglio clienti.
Ulteriore indiretta conferma della consapevolezza in capo al ricorrente di non avere diritto ad alcunchè in proposito può trarsi dal fatto che egli abbia atteso quasi un decennio per promuovere la presente vertenza, limitandosi nel periodo intermedio ad inviare occasionali missive di costituzione in mora.
La pretesa principale finalizzata al pagamento delle provvigioni e delle altre competenze indicate nel conteggio allegato al ricorso va, pertanto, disattesa.
Analoga conclusione si impone con riferimento alla richiesta di pagamento del preavviso
5 e delle indennità di fine rapporto, non avendo parte ricorrente impugnato tempestivamente l'atto di risoluzione del rapporto di agenzia e non avendo, in ogni caso,
dimostrato la spettanza dei relativi importi.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza ed appaiono viepiù dovute ove si consideri che il ricorrente ha rifiutato all'udienza del
8/5/2025 un'offerta transattiva pari a ben 30.000 euro.
PQM
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della convenuta che liquida in € 3.000, oltre iva se dovuta, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Michele Cuccaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 30/12/2024 sub nr.
180/24 R.G. da:
, (c.f. ) nato a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Torbole Via Castel Penede n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Azzolini del foro di Rovereto giusta delega allegata al ricorso
RICCORENTE
contro con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, in CP_1
persona del legale rappresentante p.t. - P.IVA , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv. Sergio Aragona e Paola Mussa del foro di Torino, giusta delega allegata alla memoria difensiva
CONVENUTA
In punto: pagamento competenze relative a contratto di agenzia
CONCLUSIONI
Ricorrente: “IN VIA PRELIMINARE:
A) declaratoria di intervenute decadenze processuali maturate in capo a CP_1
in ragione della sua tardiva costituzione e quindi l'inammissibilità di ogni eccezione,
domanda e produzione di cui alla Memoria di costituzione.
NEL MERITO:
B) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro
1 di agenzia ex art. 409 c.3 c.p.c.
C) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale per fatto e colpa esclusivi di ora in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 CP_1
per i motivi di narrativa
D) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare la società al pagamento di € 93.236,81 di cui all'allegato prospetto contabile CP_1
(mancate provvigioni 5+5% dall'1706/2012 al 20/05/2015, per un totale di €56.934,00;
mancate provvigioni al 5% dall'1/06/2015 al 31/12/2015, per un totale di €3.850,00;
provvigioni non incassate anno 2015 €15.905,01; mancato preavviso Aec mesi 4 per un totale di €12.765,00; indennità suppletiva clientela Aec €3082,11; Firr 2015 in €650/700,00)
o quella minore o maggiore che si riterrà equa ai sensi degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria del maturato del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. oltre a versare a i contributi previdenziali e l'indennità CP_2
per la cessazione del rapporto dovuti sulla somma che sarà ritenuta di giustizia
IN OGNI CASO:
A) condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio
IN ISTRUTTORIA:
B) previa revoca dell'ordinanza dd. 3/10/2025, per l'ammissione delle prove ammesse a mezzo dei testi indicate in Ricorso.
Convenuta: “NEL MERITO:
A) respingere ogni domanda avversaria in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi indicati nella nota, assolvendo la conchiudente da ogni avversa pretesa
IN OGNI CASO:
2 B) favore delle spese e delle competenze di avvocato del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024 premesso di: Parte_1
• avere stipulato in data 01/06/2012 un contratto di agenzia con la società Parte_2
[... (ora , prevedente l'impegno a carico della società di affidargli un adeguato CP_1
portafoglio clienti per un controvalore di fatturato pari ad euro 250.000,00;
• avere ripetutamente invitato la direzione ad assegnargli il portafoglio clienti accordato;
• avere rifiutato la proposta aziendale, formulata in data 29/05/2015, di riconoscimento di una “speciale aliquota extra provvigionale fino al 31/12/2015”;
• avere successivamente ricevuto, a causa del rifiuto di cui al punto precedente,
comunicazione dd. 01/10/2015 da parte di , affermante che il contratto vigente, CP_1
eseguito in concreto fino a quel momento, non prevede l'obbligo di assegnazione di alcun cliente in suo favore;
• essersi conseguentemente rivolto al sindacato USARCI, che provvedeva ad inviare al difensore della società il prospetto delle spettanze richieste a definizione del rapporto di agenzia, a cui seguirono delle trattative rivelatesi senza esito;
• avere ricevuto in data 28/1/2016 lettera raccomandata a mano con la quale SA gli contestava di aver illegittimamente trattenuto somme incassate in nome e per conto della preponente e lo sospendeva dall'incarico;
• essersi visto successivamente intimare, con lettera raccomandata in data 26/02/2016, la risoluzione con effetto immediato dal contratto di agenzia conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la citata società per sentire accertare l'inadempimento contrattuale e per sentirla conseguentemente condannare al pagamento
3 di € 93.236,81 a titolo di mancate provvigioni ed altro, oltre accessori.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
evidenziava come l'unico contratto vigente tra le parti fosse quello sottoscritto in data
1/6/2012 dal Consigliere di Amministrazione Dott. (che non prevedeva Persona_1
alcun obbligo di assegnazione di un portafoglio clienti) e non, invece, quello di pari data sottoscritto da soggetto privo di poteri di firma ( e contenente il citato obbligo Per_2
di assegnazione portafoglio;
sottolineava come l'atto di risoluzione del contratto non fosse mai stato impugnato da controparte, con conseguente non debenza delle indennità
di preavviso e di fine rapporto;
contestava ad ogni buon conto il calcolo provvigionale ex adverso prodotto.
All'udienza dell'8/5/2025, fallito il tentativo di conciliazione, veniva eccepita e dichiarata la decadenza della convenuta ex art. 416 c.p.c. in ragione della tardività della costituzione;
venivano, quindi ammessi due testi di parte ricorrente, i quali, tuttavia, non si presentavano per due udienze successive a rendere la testimonianza.
Con ordinanza dd. 3/10/2025 il GI, rilevato che la copiosa documentazione prodotta dalle parti rendeva superflua la prova testimoniale inizialmente ammessa, revocava l'ammissione della prova testimoniale e fissava per la discussione l'odierna udienza, nella quale, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza.
***
Preliminarmente va disattesa la richiesta attorea finalizzata alla revoca dell'ordinanza dd.
3/10/2025, dovendosi ribadire come la presente vertenza appaia sufficientemente istruita sulla base della documentazione allegata dal all'atto introduttivo. Pt_1
4 Nel merito il ricorso è infondato e, come tale, non può che essere respinto.
La tesi attorea secondo cui il contratto di agenzia originariamente sottoscritto avrebbe previsto l'impegno di ad assegnare un portafoglio clienti con Parte_2
fatturato pari a 250.000 euro non appare dimostrata.
Dalla e-mail dd. 11.9.2015 inviata da all'odierno ricorrente e prodotta da Per_2
quest'ultimo sub doc. 4 (“Da parte mia l'accordo da me autorizzato e da è Parte_3
ancora valido, ma visto tutte le persone da te coinvolte sul problema chiedo a in quanto Pt_3
Per firmatario dell'accordo di rispondere a questa tua mail”) emerge con chiarezza come il stesso si fosse limitato ad autorizzare la stipula del contratto e che questo fu sottoscritto per parte convenuta solo dal consigliere dell'epoca Persona_3
In punto di fatto è pacifico in causa che detto “secondo” contratto non conteneva alcun obbligo di assegnazione portafoglio clienti da parte della società.
Ciò trova indiretta conferma nelle plurime e-mail prodotte dallo stesso ricorrente, nelle quali si fa riferimento alla possibilità di riconoscere una speciale aliquota extra provvigionale fino al 31/12/2015, la quale, all'evidenza, non avrebbe avuto alcun fondamento logico ove il contratto vigente inter partes ed in concreto eseguito avesse effettivamente previsto l'assegnazione di un portafoglio clienti.
Ulteriore indiretta conferma della consapevolezza in capo al ricorrente di non avere diritto ad alcunchè in proposito può trarsi dal fatto che egli abbia atteso quasi un decennio per promuovere la presente vertenza, limitandosi nel periodo intermedio ad inviare occasionali missive di costituzione in mora.
La pretesa principale finalizzata al pagamento delle provvigioni e delle altre competenze indicate nel conteggio allegato al ricorso va, pertanto, disattesa.
Analoga conclusione si impone con riferimento alla richiesta di pagamento del preavviso
5 e delle indennità di fine rapporto, non avendo parte ricorrente impugnato tempestivamente l'atto di risoluzione del rapporto di agenzia e non avendo, in ogni caso,
dimostrato la spettanza dei relativi importi.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza ed appaiono viepiù dovute ove si consideri che il ricorrente ha rifiutato all'udienza del
8/5/2025 un'offerta transattiva pari a ben 30.000 euro.
PQM
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della convenuta che liquida in € 3.000, oltre iva se dovuta, cnpa e 15% spese generali.
Così deciso in Rovereto il 20 novembre 2025
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