CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1977/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza , N?2 89014 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della società di riscossione SOGET e del Comune di Oppido Mamertina per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, correlata al mancato pagamento di sei precedenti ingiunzioni.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione delle intimazioni presupposte e l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita la SOGET che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente delle ingiunzioni presupposte, e segnatamente:
- Per la TARSU 2010 in data 22.2.2013 era stato notificato il relativo sollecito di pagamento;
in data 11.9.2013 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 191843; - Per la TARSU 2011 in data 13.1.2014 era stato notificato il relativo sollecito di pagamento;
in data 14.6.2014 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 88558; - Per la TARSU 2012 in data 17.01.2015 era stato notificato il relativo sollecito di pagamento;
in data 22.06.2015 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 212909; - Per la TARI 2014 in data 21.10.2019 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 150870; - Per la TARI 2015 in data 4.12.2019 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 171732.
Al fine di interrompere il termine prescrizionale erano stati poi notificati ulteriori seguenti atti interruttivi,
l'ultimo dei quali era rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 8677 in data 3.2.2022, contemplante tutte le pratiche contestate nel presente giudizio.
Ha perciò concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la società di riscossione convenuta ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti nonché di atti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali notificato in data 3.2.2022, dal quale non è evidentemente decorso il termine quinquennale applicabile ai tributi locali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della SO.GE.T., liquidate in euro
250, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1977/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Oppido Mamertina - Corso Luigi Razza , N?2 89014 Oppido Mamertina RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARES 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARES 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 814161 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della società di riscossione SOGET e del Comune di Oppido Mamertina per l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, correlata al mancato pagamento di sei precedenti ingiunzioni.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notificazione delle intimazioni presupposte e l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita la SOGET che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione al ricorrente delle ingiunzioni presupposte, e segnatamente:
- Per la TARSU 2010 in data 22.2.2013 era stato notificato il relativo sollecito di pagamento;
in data 11.9.2013 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 191843; - Per la TARSU 2011 in data 13.1.2014 era stato notificato il relativo sollecito di pagamento;
in data 14.6.2014 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 88558; - Per la TARSU 2012 in data 17.01.2015 era stato notificato il relativo sollecito di pagamento;
in data 22.06.2015 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 212909; - Per la TARI 2014 in data 21.10.2019 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 150870; - Per la TARI 2015 in data 4.12.2019 era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 171732.
Al fine di interrompere il termine prescrizionale erano stati poi notificati ulteriori seguenti atti interruttivi,
l'ultimo dei quali era rappresentato dall'intimazione di pagamento n. 8677 in data 3.2.2022, contemplante tutte le pratiche contestate nel presente giudizio.
Ha perciò concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la società di riscossione convenuta ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti nonché di atti interruttivi della prescrizione, l'ultimo dei quali notificato in data 3.2.2022, dal quale non è evidentemente decorso il termine quinquennale applicabile ai tributi locali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della SO.GE.T., liquidate in euro
250, oltre accessori di legge.
Reggio Calabria, 23.1.2026