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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7250 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 13291/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Magnosi per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: contratto a tempo determinato – ferie – indennità sostitutiva. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 9 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di essere stato assunto alle sue dipendenze con successivi
[...] contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie accumulati e non fruiti in relazione ai suddetti anni di servizio, salvo che per l'anno scolastico 2020/2021, in cui ha fruito delle ferie al pari dei colleghi di ruolo, avendo stipulato un contratto di supplenza sino al 31 agosto. A sostegno della domanda il ricorrente ha lamentato di non avere potuto fruire delle ferie maturate durante i periodi di lavoro a tempo determinato, non essendo stato informato delle modalità e dei tempi per goderne e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non avere ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita, il ricorrente ha pertanto domandato di disapplicare la normativa interna contraria, contenuta all'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, e di riconoscere il suo diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, quantificata come in ricorso, oltre accessori di legge. In particolare, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto del al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati ed in proporzione al servizio prestato, previo accertamento che il ricorrente non ha fruito di giorni di ferie a domanda durante i giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale e che non è stato invitato dall'Amministrazione a fruire dei giorni di ferie accumulati e che dalla mancata fruizione sarebbe scaturita la perdita del diritto. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie eventualmente fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, pertanto, Controparte_1 dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. L'odierna parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, durante i quali ha documentato di essere stato incaricato con contratti di docenza fino al termine
2 delle attività didattiche, sicché fino al 30 giugno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 124/1999 (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 del ricorso). La materia è regolata, generale, dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
2.1 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative,
3 subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1 settembre 2013. Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
2.3 Tale normativa interna deve essere, peraltro, interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
4 Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a
5 un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
2.4 Ai principi espressi dal giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità, la quale, con recenti pronunce di segno conforme, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
6 sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13440 del 15 maggio 2024 e, più di recente, in termini, Cass., sez. lav., n. 11968 del 7 maggio 2025). Peraltro, la Corte ha anche affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Cass., sez. lav., n. 16715 del 17 giugno 2024 e Cass., sez. lav., n. 28587 del 6 novembre 2024). Già in precedenza, d'altro canto, la Suprema Corte aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21780 dell'8 luglio 2022). Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, avallato una lettura del quadro normativo nazionale vigente secondo cui i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato
7 di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
3. Nel caso in esame, il , rimasto Controparte_1 contumace, ha omesso di dimostrare di avere inutilmente invitato il docente ricorrente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandolo espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. D'altro canto, una simile evenienza non risulta dalla documentazione versata in atti, avendo, piuttosto, il ricorrente recisamente negato in ricorso la circostanza. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
4. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto –essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 20,75 giorni per l'anno 2021/2022, a n. 24,33 per l'anno 2022/2023 e a n. 26 per l'anno 2023/2024. Sicché, in ragione dell'importo giornaliero della retribuzione (€ 64,10), il credito è pari a € 1.330,07 per l'anno 2021/2022, a € 1.559,55 per l'anno 2022/2023 e a € 1.666,60 per l'anno 2023/2024, per un importo complessivo di
€ 4.556,22, con condanna dell'amministrazione convenuta al relativo pagamento. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
8 Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
5. Per contro, la domanda di condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva per le giornate di festività soppresse maturate e non fruite non è fondata. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 della legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
9 Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del del merito, giacché essi sono fruiti “a richiesta degli Controparte_1 interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al CP_1 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato, né offerto di provare di avere chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, senza fornire al riguardo alcun argomento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute. Il ragionamento sviluppato al riguardo, tuttavia, riassumibile nei principi di diritto di cui al superiore punto 3., non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse, in quanto opera esclusivamente per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali. Tale delimitazione di applicabilità di detti principi è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
10 europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16). Ciò è sottolineato chiaramente anche nella sopra richiamata sentenza Cass. n. 14268/2022, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. A fronte di quanto esposto, in assenza di un analogo obbligo di fonte interna e della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e dimostrare di aver invitato CP_1 parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita, la domanda va dunque respinta, non potendosi applicare i principi stabiliti in diretta applicazione del divieto di discriminazione di matrice eurounitaria. Né, a parere del decidente, argomenti diversi possono essere tratti dalla sentenza della Suprema Corte n. 8926 del 4 aprile 2024, richiamata da parte della recente giurisprudenza di merito per accogliere la domanda, sul presupposto “della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Invero, nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte, premessa condivisibilmente la sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie e delle festività soppresse, si è limitata ad affermare che la carenza di una disciplina specifica anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, ove non fruite, alla cessazione del rapporto, al ricorrere dei medesimi presupposti del mancato consapevole godimento. Tuttavia, il rilievo – condiviso dal decidente – che le festività soppresse
11 non fruite possano essere monetizzate alla cessazione del rapporto non implica, invero, l'applicabilità in toto della regola di adattamento imposta dal diritto unionale, poiché la loro liquidazione è comunque subordinata alla necessaria richiesta di loro fruizione, come previsto dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e in modo analogo a quanto richiesto ai docenti di ruolo, a prescindere da qualsivoglia informazione fornita in merito alla possibilità di perdita delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , qui Controparte_1 dichiarata, condanna il a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 4.556,22, oltre interessi legali, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
12
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 13291/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1
Magnosi per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: contratto a tempo determinato – ferie – indennità sostitutiva. CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 9 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
e, premesso di essere stato assunto alle sue dipendenze con successivi
[...] contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 o 2, della legge n. 124/1999, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie accumulati e non fruiti in relazione ai suddetti anni di servizio, salvo che per l'anno scolastico 2020/2021, in cui ha fruito delle ferie al pari dei colleghi di ruolo, avendo stipulato un contratto di supplenza sino al 31 agosto. A sostegno della domanda il ricorrente ha lamentato di non avere potuto fruire delle ferie maturate durante i periodi di lavoro a tempo determinato, non essendo stato informato delle modalità e dei tempi per goderne e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non avere ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in violazione del principio comunitario di non discriminazione tra personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui alla clausola 4 allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita, il ricorrente ha pertanto domandato di disapplicare la normativa interna contraria, contenuta all'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, e di riconoscere il suo diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute nei periodi di lavoro a tempo determinato, con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva, quantificata come in ricorso, oltre accessori di legge. In particolare, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto del al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati ed in proporzione al servizio prestato, previo accertamento che il ricorrente non ha fruito di giorni di ferie a domanda durante i giorni di sospensione previsti dal calendario scolastico regionale e che non è stato invitato dall'Amministrazione a fruire dei giorni di ferie accumulati e che dalla mancata fruizione sarebbe scaturita la perdita del diritto. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie ed ex festività soppresse non goduti per i periodi di lavoro a tempo determinato indicati, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie eventualmente fruiti durante il periodo di sospensione delle lezioni”. Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, pertanto, Controparte_1 dichiarato contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni di parte ricorrente la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. L'odierna parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturati e non goduti in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, durante i quali ha documentato di essere stato incaricato con contratti di docenza fino al termine
2 delle attività didattiche, sicché fino al 30 giugno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 124/1999 (cfr. doc. nn. 2, 3 e 4 del ricorso). La materia è regolata, generale, dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, a mente del quale: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
in sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.
2.1 Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 citato prevede che il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato o determinato, fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative,
3 subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvalga senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, precisando che la disciplina ivi prevista non si applica
“al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, restando escluso ogni riferimento al personale con supplenza annuale, sicché fino al 31 agosto. Da ultimo, il comma 56 ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non possa essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti fossero disapplicate dall'1 settembre 2013. Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012, pertanto, è stata introdotta una disciplina speciale per il personale docente della scuola, modellata su quella previgente già prevista dall'articolo 13, comma 9, C.C.N.L. 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine, essendo prevista per questi ultimi, assunti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la possibilità di ottenere la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
2.3 Tale normativa interna deve essere, peraltro, interpretata in conformità alle norme di diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non abbia chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
4 Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro. Di recente, poi, la CGUE è intervenuta nuovamente sulla questione del diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite, con la pronuncia della Sezione I, n. 218/2022 del 18/01/2024, nella quale - premesso che tale diritto deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88, il cui articolo 7, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane - ha osservato come spetti agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene. Tanto premesso, la Corte europea ha osservato:
“28 Tuttavia, questi ultimi devono astenersi dal subordinare a qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 27 e giurisprudenza citata).
29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job- medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata).
30 Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a
5 un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata).
32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…).
33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35 Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, Sezione I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
2.4 Ai principi espressi dal giudice europeo si è conformata la Corte di legittimità, la quale, con recenti pronunce di segno conforme, ha rilevato come le condizioni poste dalla CGUE per la verifica di conformità della normativa interna ai principi comunitari possano essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, pervenendo all'affermazione del seguente principio di diritto: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di
6 sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche" (cfr. Cass., sez. lav., n. 13440 del 15 maggio 2024 e, più di recente, in termini, Cass., sez. lav., n. 11968 del 7 maggio 2025). Peraltro, la Corte ha anche affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (cfr. Cass., sez. lav., n. 16715 del 17 giugno 2024 e Cass., sez. lav., n. 28587 del 6 novembre 2024). Già in precedenza, d'altro canto, la Suprema Corte aveva in senso conforme osservato come “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21780 dell'8 luglio 2022). Con articolate motivazioni, la Corte di Cassazione ha, pertanto, avallato una lettura del quadro normativo nazionale vigente secondo cui i docenti assunti a tempo determinato hanno diritto di ricevere un'indennità per le ferie di cui non abbiano goduto, nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia mancato
7 di adempiere all'obbligo di informarli tempestivamente e compiutamente delle modalità e dei tempi per la fruizione delle ferie, nonché delle conseguenze del loro mancato godimento. A tali condivisibili principi ritiene il Tribunale di aderire per la decisione della presente controversia, non essendo stati, peraltro, offerti argomenti per discostarsene.
3. Nel caso in esame, il , rimasto Controparte_1 contumace, ha omesso di dimostrare di avere inutilmente invitato il docente ricorrente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandolo espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. D'altro canto, una simile evenienza non risulta dalla documentazione versata in atti, avendo, piuttosto, il ricorrente recisamente negato in ricorso la circostanza. Di talché, in ossequio ai principi sopra richiamati, come ricostruiti dalla giurisprudenza europea e di legittimità, la domanda deve essere accolta, poiché l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 55, della legge n. 228/2012, deve essere interpretato in senso conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica - qui mancata - che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
4. Quanto al numero di giorni di ferie maturati e non goduti e alla misura dell'indennità sostitutiva spettante, sono corretti e condivisibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, la quale, per ciascun anno di servizio a tempo determinato, ha correttamente riparametrato il numero di giorni di ferie normalmente spettanti ogni anno a un docente assunto a tempo indeterminato al numero effettivo di giorni di servizio da lui prestati in esecuzione degli incarichi a tempo determinato, non potendo – come visto –essere considerato automaticamente in ferie nel periodo di sospensione o di cessazione delle lezioni. In particolare, le giornate di ferie maturate ammontano a n. 20,75 giorni per l'anno 2021/2022, a n. 24,33 per l'anno 2022/2023 e a n. 26 per l'anno 2023/2024. Sicché, in ragione dell'importo giornaliero della retribuzione (€ 64,10), il credito è pari a € 1.330,07 per l'anno 2021/2022, a € 1.559,55 per l'anno 2022/2023 e a € 1.666,60 per l'anno 2023/2024, per un importo complessivo di
€ 4.556,22, con condanna dell'amministrazione convenuta al relativo pagamento. All'importo capitale vanno aggiunti i soli interessi legali, come per legge.
8 Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
5. Per contro, la domanda di condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva per le giornate di festività soppresse maturate e non fruite non è fondata. I riposi in questione sono regolati dall'art. 1 della legge n. 937/1977 e dall'art. 14 del CCNL comparto scuola 2006/2009. Il primo stabilisce che “Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”. Il secondo prevede che “
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
9 Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”. La lettura congiunta di tali previsioni non consente dubbi sul regime normativo di tali riposi nello specifico ambito del personale docente del del merito, giacché essi sono fruiti “a richiesta degli Controparte_1 interessati” durante il periodo di sospensione delle lezioni o il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e la loro monetizzazione, ove non fruiti nell'anno scolastico in cui sono maturati, è subordinata al fatto che siano stati richiesti e la richiesta sia stata respinta per esigenze organizzative. Chi agisca per ottenere l'indennità sostitutiva delle giornate di riposo in questione, dunque, oltre ad allegare di non averne fruito, deve anche allegare e provare di averne fatto richiesta, il che onera il che voglia sottrarsi al CP_1 relativo pagamento dell'allegazione e prova di aver respinto la richiesta per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 legge n. 937/1977. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato, né offerto di provare di avere chiesto di fruire di tali giornate di riposo, limitandosi ad aggiungerle al numero delle ferie nel momento in cui calcolano le giornate di riposo non fruite, senza fornire al riguardo alcun argomento giuridico autonomo rispetto a quello relativo alle ferie non godute. Il ragionamento sviluppato al riguardo, tuttavia, riassumibile nei principi di diritto di cui al superiore punto 3., non è idoneo fondare la pretesa di parte ricorrente in merito alle festività soppresse, in quanto opera esclusivamente per le ferie garantite al lavoratore dal diritto dell'Unione. Ciò risulta chiaramente dalla direttiva n. 2003/88/CE: la lettura congiunta dell'art. 1 – il quale, intitolato “Oggetto e ambito di applicazione”, stabilisce al comma 2 che “La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali …..” - e dell'art. 7 – il quale, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro” - non consente dubbi, infatti, sul fatto che tutto quanto sancito dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE, riguarda soltanto il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali. Tale delimitazione di applicabilità di detti principi è d'altronde esplicitata anche dalla stessa CGUE, laddove afferma che l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
10 europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, “il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni” e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria (così la sentenza nelle cause riunite 569/16 e C570/16). Ciò è sottolineato chiaramente anche nella sopra richiamata sentenza Cass. n. 14268/2022, laddove riferisce l'orientamento della CGUE in termini di incompatibilità tra l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e una normativa nazionale che fa perdere automaticamente il diritto alle ferie annuali retribuite al lavoratore che non ha chiesto di poterlo esercitare prima della cessazione del rapporto di lavoro a “i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione”. Orbene, il CCNL comparto scuola attribuisce ai docenti un numero di giorni di ferie (pari quanto meno a 30) che già esaurisce le ferie annuali garantite dall'art. 7 della direttiva e dunque, pur volendo assimilare pienamente alle ferie le giornate di riposo di cui alla legge n. 937/1977, le colloca al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto eurounitario relativo alle ferie e, in particolare, dell'ambito di operatività dell'obbligo datoriale di fonte eurounitaria di informare il personale in tempo utile della necessità di fruirne e che la mancata richiesta delle stesse ne determina la perdita senza possibilità di monetizzazione. A fronte di quanto esposto, in assenza di un analogo obbligo di fonte interna e della allegazione in concreto di un suo inadempimento che ponga a carico del l'onere di allegare a sua volta e dimostrare di aver invitato CP_1 parte ricorrente a fruirne in tempo utile, contestualmente informandola che la mancata richiesta di fruirne ne avrebbe comportato la perdita, la domanda va dunque respinta, non potendosi applicare i principi stabiliti in diretta applicazione del divieto di discriminazione di matrice eurounitaria. Né, a parere del decidente, argomenti diversi possono essere tratti dalla sentenza della Suprema Corte n. 8926 del 4 aprile 2024, richiamata da parte della recente giurisprudenza di merito per accogliere la domanda, sul presupposto “della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”. Invero, nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte, premessa condivisibilmente la sostanziale assimilabilità tra gli istituti delle ferie e delle festività soppresse, si è limitata ad affermare che la carenza di una disciplina specifica anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, ove non fruite, alla cessazione del rapporto, al ricorrere dei medesimi presupposti del mancato consapevole godimento. Tuttavia, il rilievo – condiviso dal decidente – che le festività soppresse
11 non fruite possano essere monetizzate alla cessazione del rapporto non implica, invero, l'applicabilità in toto della regola di adattamento imposta dal diritto unionale, poiché la loro liquidazione è comunque subordinata alla necessaria richiesta di loro fruizione, come previsto dall'articolo 1 legge n. 937/1977 e in modo analogo a quanto richiesto ai docenti di ruolo, a prescindere da qualsivoglia informazione fornita in merito alla possibilità di perdita delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.
6. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Quanto alla misura delle spese, ritiene il decidente di applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ormai routinaria della controversia, sulla quale si è univocamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , qui Controparte_1 dichiarata, condanna il a corrispondere al Controparte_1 ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 4.556,22, oltre interessi legali, come per legge. Rigetta, per il resto, il ricorso. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 19 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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