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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/07/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 957/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1 minore e , rappresentate e difese, Persona_1 Persona_2 per mandato in atti, dagli avv. Simona Crispo e Maurizio Sanvito, pres- so lo studio della prima elettivamente domiciliate in Genova, V. XII Ot- tobre 2, int. 171 B,
APPELLANTI contro rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 dall'avv. Francesco Giorgini, presso il cui studio in Genova, Via G. Tor- ti 3 / 2 sc. B, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO Accertata e dichiarata, per le ragioni specificate in atti, la responsa- bilità professionale dell'Avv. per l'effetto condannarlo al risarci- Controparte_1 mento dei danni subiti da e , quantificati al netto della Persona_2 Persona_1 somma di Euro 20.000,00 già percepita, in Euro 130.000,00 per ciascuna di esse,
o in quella maggiore o minor somma che sarà determinata e provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. IN
1 OGNI CASO Con condanna alla rifusione di spese e compensi del presente grado di giudizio, di quelli del giudizio di primo grado e della procedura di mediazione. IN
VIA ISTRUTTORIA Si chiede, occorrendo, l'ammissione di prova per testi sui se- guenti capitoli: 1) vero che nel periodo precedente al sinistro occorso alla SI.ra in data 6/04/2012, la stessa era solita vestire, accudire, accompa- Parte_1 gnare quotidianamente ed andarle a riprendere all'uscita rispettivamente della Per_ Per_ scuola e dell'asilo, le figlie e , all'epoca di 6 e 3 anni. 2) Vero che la
SI.ra trascorreva con le bambine la restante parte della giornata, occu- Pt_1 pandosi delle loro esigenze ricreative e scolastiche. 3) Vero che attualmente le Per_ Per_ bambine e in conformità alle condizioni di separazione e di divorzio adottate nei relativi giudizi nei confronti dell'ex marito, , sono Persona_3 stabilmente domiciliate presso l'abitazione del padre, che convive con la SI.ra con la quale intrattiene una relazione sentimentale sin dall'anno Parte_2
2012, allorché la moglie era ricoverata presso i vari nosocomi ed istituti di riabilita- zione. 4) Vero che in conformità alle condizioni di separazione e di divorzio, le bambine, specie nel periodo scolastico, vedono la madre ogni 15 giorni circa, tra- scorrendo il fine settimana anche alla presenza dei nonni materni;
5) Vero che la Per_ figlia in occasione delle visite con la stessa, spesso ne critica l'aspetto fisico e mentale con frasi del tipo “sei grassa”, “sei handicappata”, “non capisci niente”.
6) Vero che la SI.ra dall'ottobre del 2013 si è trasferita in Riva Li- Parte_1 gure, ove risiede con la propria madre in Via Aurelia n. 30. 7) Vero che il SI.
[...] Per_
risiede in Sanremo, Viale dei Pini n. 39, unitamente alle figlie CP_2 Per_ e , alla SI.ra ed a due dei figli che quest'ultima ha avuto nel Parte_2 corso di precedenti relazioni: e . 8) Vero che i Persona_4 Persona_5
SIg.ri , e , nell'ordine genitori e sorella CP_3 Controparte_4 CP_5 della SI.ra , tutti non conviventi con la stessa all'epoca del sinistro, Parte_1 hanno ricevuto dalla compagnia del Responsabile Civile, Reale Mutua, rispettiva- mente gli importi di € 90.000,00 ciascuno i genitori e di € 20.000,00 la sorella, a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, come da quie- tanza del 14/03/2017 che viene mostrata al teste sub. doc. 13. Si indicato a testi:
1) , residente in [...]; 2) Testimone_1 Tes_2
, residente in [...]; 3) , residente in
[...] Controparte_4
Riva Ligure, Via Aurelia, 30. Disporre l'acquisizione agli atti dei fascicoli dei proce- dimenti avanti il Tribunale di Imperia - R.G. n. 270/2014 e R.G. n. 2345/2014. Or- dinare all'appellato la produzione del proprio fascicolo di parte relativo al predetto giudizio R.G. n. 270/2014 avanti il Tribunale di Imperia.”.
Per la parte Appellata: “istanze istruttorie del seguente tenore:1) Il NO
2 era stato nominato amministratore di sostegno della NO , Per_1 Pt_1 con istanza presentata il 19/4/2012, con provvedimento del 26/4/2012 del Tribuna- le di Imperia (produzione n. 13). 2) Il 13/12/2013 il NO , con l'Avv. Per_1 ha depositato dichiarazione di rinuncia all'incarico di amministratore di CP_1 sostegno, in ragione dell'abbandono del domicilio da parte della moglie, trasferitasi dal padre e della notizia ricevuta di un'istanza di sostituzione CP_3 dell'amministratore di sostegno (produzione n. 14). 3) In data 31/01/2014, su ricor- so congiunto del NO , assistito dall'Avv. Matteo MAGGIO, e Per_1 Pt_1
, difesa già dall'Avv. SANVITO, i coniugi si separarono, con omologa del
[...]
Tribunale del 27/7/2014 (doc. 3 di parte attrice). L'affidamento delle figlie era nell'atto richiesto come congiunto, erano però affidate al padre, presso la residen- za del quale si chiedeva fossero stabilmente domiciliate, veniva indicato che la si- OR , fino a idonea certificazione medica, avrebbe avuto diritto di visita Pt_1 con la presenza di "idonei soggetti terzi", che la casa coniugale fosse affidata al NO , il quale avrebbe sopportato tutte le relative spese di manuten- Per_1 zione e gestione, nell'impossibilità della siOR di contribuire in alcun Pt_1 modo, visto il suo stato di salute. 4) Contestualmente, tra la fine del 2013 e gli inizi del 2014, l'Avv. fu incaricato dal NO di Controparte_1 Persona_3 agire giudizialmente nei confronti del responsabile civile dell'incidente CP_6
e del suo assicuratore REALE MUTUA, per ottenere il maggiore risarci-
[...] mento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal NO per- Per_1 sonalmente (pregiudizio del rapporto parentale a causa delle gravissime lesioni della moglie e del lunghissimo periodo di convalescenza a cura) rispetto ad una provvisionale già versata da REALE MUTUA di € 25'000,00, nonché del danno non patrimoniale (analogamente per il pregiudizio del rapporto parentale a causa delle gravissime lesioni della moglie nonché a causa del lunghissimo periodo di Per_ Per_ convalescenza a cura) subito dalle figlie e . 5) Nel giudizio davanti al
Tribunale di Imperia l'Avv. epositò, a supporto delle sue richieste, una CP_1 relazione medico legale sulla siOR a firma del Dott. produzione Pt_1 Per_6
n. 2 della causa nanti il Tribunale di Imperia, menzionata in quella citazione), che evidenziava una grave menomazione fisica della siOR , prevedibilmen- Pt_1 te, all'epoca, di entità compresa fra il 60% e l'80% della totale, con grave compro- missione della sua vita di relazione (produzione n. 15). 6) La siOR CP_7
e suo padre , nominato suo amministratore di sostegno nel
[...] CP_3
2014, erano a conoscenza del giudizio intentato dal NO anche Per_1 nell'interesse delle due figlie, come furono messi a conoscenza dell'esito di quel giudizio e della sentenza del Tribunale di Imperia del 04/06/2016, che accoglieva solo parzialmente le richieste del NO in favore delle figlie con gli im- Per_1
3 porti indicati nell'istanza di autorizzazione. 7) Pur essendo a conoscenza delle vi- cende di quel giudizio, la siOR e il NO intese- Parte_1 CP_3 ro disinteressarsi sia dell'andamento del giudizio, sia dell'eventuale impugnazione della sentenza nei termini. 8) L'atto di autorizzazione all'incasso del 15/06/2016
(produzione 11 di parte in favore delle due figlie, fu autonomamente e CP_1 volontariamente sottoscritto unitamente dai NOi e Persona_3 Pt_1
, prima del deposito in Tribunale ed in esso viene chiaramente evidenziata
[...] la riserva di appello della sentenza menzionata. 9) Successivamente alla notizia del deposito della sentenza del 04/06/2016 del Tribunale di Imperia, il NO
, valutata la vicenda, espresse chiaramente all'Avv. Persona_3 CP_1
l'intenzione di non voler coltivare un appello, a causa di motivi economici, connes- si alla gestione familiare ed al grave perturbamento psicologico che l'intera vicen- da - conseguente al grave incidente subito dalla moglie - aveva creato all'interno del suo nucleo familiare. Si chiede l'ammissione della prova, sui capitoli di cui so- pra, premesse le parole "è vero che", qualora la circostanza non sia ritenuta suffi- cientemente provata documentalmente, in particolare: - prova per interrogatorio formale dell'attrice sui capitoli 1, 3, 5, 6, 7 ed 8. - prova per testimoni, sui capitoli da 1 a 9, a teste , residente in [...]
68. - prova per testimoni, sui capitoli da 2 ad 8, a teste , residente a CP_3
Riva Ligure. Si chiede quindi che l'Illustrissimo Collegio, contrariis rejectis: a) Re- spinga le richieste di riforma della sentenza di primo grado formulate dalle appel- lanti, perché infondate e non provate, in fatto ed in diritto, vinte le spese ed onorari del secondo grado di giudizio, pienamente confermando la sentenza di primo gra- do. b) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste delle appellanti di ammissione delle prove già richieste in primo grado, ammetta le pro- ve per interpello e testimoni, come richieste da parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., come chiamate espressamente e letteral- mente nel presente atto. c) Respinga comunque le pretese risarcitorie formulate dalle appellanti, perché non adeguatamente documentate e provate, vinte le spe- se ed onorari di giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle Parte_1 figli minori e , evocava in giudizio l'avv. Persona_2 Persona_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 dalle minori a seguito di negligenza professionale del professionista.
L'attrice allegava di essere rimasta vittima, in data 6 aprile 2012, di un grave incidente stradale dal quale le erano derivati consistenti postumi invalidanti.
4 Il convenuto, incaricato dal solo (marito dell'attrice e pa- Persona_3 dre delle minori) di agire in giudizio per il risarcimento del danno non patri- moniale derivato dalla lesione del rapporto parentale delle figlie con la ma- dre, non aveva svolto con diligenza l'incarico professionale, pregiudicando il diritto delle minori all'ottenimento di un equo risarcimento del danno subito e ciò aveva condotto il Tribunale adito a liquidare a tale titolo l'esiguo importo di € 20.000,00 per ciascuna figlia.
RI si costituiva in giudizio contestando la pretesa attorea e chie- dendo la reiezione della domanda.
Con sentenza n. 587 del 25 settembre 2023 il Tribunale di Imperia così statuiva:
“Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sulle domande propo- sta da in qualità di genitore delle minori e Parte_3 Persona_2
così provvede: Persona_1
Rigetta le domande.
Condanna in qualità di genitore delle minori e Parte_3 Persona_2
, alla rifusione delle spese di causa che si quantificano in € Persona_1
3800,00 per la fase di studio, € 2400,00 per la fase introduttiva, € 5600,00 per la fase di trattazione, € 6300,00 per la fase decisionale.”
In estrema sintesi, il Tribunale riteneva:
- che il procedimento era stato promosso dal solo padre delle mino- ri, onde il professionista non aveva obblighi di consultazione o informa- zione nei riguardi dell'attrice;
- che la decisione di intraprendere il giudizio quando ancora le le- sioni dell'attrice non si erano stabilizzate era dipeso da volontà di
[...]
; CP_2
- che non aveva rilievo la circostanza che non fossero state prodot- te in giudizio le cartelle cliniche dell'attrice, posto che della percentuale di invalidità della medesima nella misura del 70% il Giudice aveva espressamente tenuto conto;
- che neppure rilevava il mancato licenziamento di una CTU sup- plementare sull'attrice, posto che, se mai, essa avrebbe dovuto riguar- dare le bambine, per verificare se le stesse, vedendo la genitrice in condizioni compromesse, avessero subito pregiudizi esistenziali;
- che, sebbene non apparisse condivisibile la reiezione delle istan- ze istruttorie dal Tribunale motivata con il fatto che i capitoli di prova
5 contenessero circostanze estranee all'oggetto della controversia non- ché mere valutazioni (derivando piuttosto la loro inammissibilità dall'avere introdotto soltanto con la II memoria fatti costitutivi nuovi e di rilevanza primaria che avrebbero dovuto essere allegati nella I memo- ria), tale profilo di imperizia non era stato dedotto in causa;
- che in ogni caso l'avere il convenuto affermato che “le bambine si sono viste violentemente privare della figura della madre in un periodo della loro crescita in cui la suddetta figura, per pubblica cognizione, è di importanza veramente essenziale per la formazione della personalità” era allegazione sufficiente a consentire di riconoscere alle minori un quantum risarcitorio per il danno “esistenziale” (posto che essendo le figlie descritte come “bambine” secondo le più elementari regole di esperienza l'incidente le aveva private pressoché completamente per un determinato lasso di tempo della figura materna della quale qualsia- si bambino necessita);
- che il mancato riconoscimento di tale danno riflesso non era dipe- so dall'inadeguato operato dell'avvocato, ma dalla decisione del Tribu- nale di riconoscere soltanto il danno morale e dalla mancata impugna- zione di tale decisione da parte di Per_1
- che le doglianze relative al rigetto della domanda volta a conse- guire il ristoro del danno permanente arrecato al legame affettivo erano argomentate in maniera generica;
- che in ogni caso l'importo richiesto a titolo risarcitorio era abnor- me, non essendovi criteri giudiziali predeterminati per la quantificazione del danno riflesso consistente nella compromissione del rapporto pa- rentale che non poteva che essere liquidato in via equitativa ma la cui entità sarebbe per certo stata inferiore al suddetto importo di €
130.000,00.
Avverso tale decisione interponevano appello , in qualità di eser- Pt_1 cente la potestà genitoriale su , e , nelle Persona_1 Persona_2 more del procedimento divenuta maggiorenne, con atto di citazione ritual- mente notificato in data 24 ottobre 2023, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio l'avv. con comparsa di costituzione de- CP_1 positata in data 24 gennaio 2022, chiedendo la reiezione del gravame.
6 Con ordinanza 21 febbraio 2024 il CI fissava l'udienza del 2 aprile 2025 per provvedere alla rimessione della causa al Collegio e, con provvedimento 31 marzo 2025, il Presidente, visto il programma per lo smaltimento delle cause arretrate, disponeva l'assegnazione della controversia a Consigliere Ausilia- rio e ne disponeva la rimessione sul ruolo, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 16 aprile 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 13 maggio 2025, il Giudice Ausiliario istruttore tratteneva la causa a decisione per riferirne al Collegio.
1.L'Appello
Primo motivo di appello – Mancato riconoscimento della respon- sabilità professionale dell'Avv. Controparte_1
L'appellante evidenzia che nell'impugnata decisione, che non è redatta in capi separati, non è individuabile un punto preciso in cui sia stata statuita l'assenza di responsabilità professionale del convenuto ma, tentando di seguire l'iter argomentativo del Tribunale, osserva che:
- a pag. 7 dell'impugnata decisione il Tribunale assume che CP_8 ti ben potesse agire su incarico del solo padre delle minore e che, non essendo la madre sua cliente, non aveva obblighi di interpellarla o in- formarla. Rileva l'appellante che, avendo il giudizio per oggetto la le- sione del rapporto madre/figlia, sebbene non avesse l'obbligo CP_1 di rapportarsi con la madre, ciò sarebbe però stato indispensabile per acquisire elementi sulla situazione peculiare in cui ella versava;
- il Tribunale afferma che non constava che vi fossero divergenze sull'an o sulla tempistica dell'instaurazione del giudizio risarcitorio. Ri- leva in proposito l'appellante che la circostanza che ella fosse a cono- scenza dell'iniziativa giudiziale del marito è rimasta priva di prova ed è sempre stata negata dall'attrice;
- il Tribunale afferma che è infondata la doglianza secondo cui
[...] avrebbe agito prematuramente, senza attendere la stabilizzazio- Per_7 ne delle lesioni dell'attrice, perché tale era stata la decisione di CP_9
[...
L'appellante osserva che non ha provato, ma neppure al- CP_1 legato, di avere rappresentato al proprio cliente l'opportunità di attende- re il consolidamento dei postumi della moglie. Ne deriva che è stato
7 proprio RI a voler agire sulla base della relazione medico legale Per_ interlocutoria del dott. prodotta con la II memoria ex art. 183 II comma c.p.c., dalla quale si evinceva era ancora in corso il periodo di inabilità temporanea, biologica e lavorativa;
- che soltanto successivamente i postumi furono accertati nel 68% ed era pertanto indubbiamente censurabile introdurre il giudizio prima di tale accertamento e non insistere poi per una CTU che acclarasse le conseguenze, anche di natura psichiatrica;
- che il fatto che verosimilmente il Tribunale abbia tenuto conto del- Per_ la valutazione interlocutoria del dott. tra il 60 e l'80% non elimina la responsabilità di che, secondo la decisione impugnata, era CP_1 tenuto ad acquisire presso il proprio assistito e ad allegare in giudizio tutti gli elementi necessari e idonei a sostenere i propri argomenti;
- Il Tribunale ha ritenuto che un'eventuale CTU supplementare do- vesse se mai svolgersi sulle bambine, così mostrando di non avere cor- rettamente individuato l'oggetto della domanda risarcitoria di , Pt_1 che ha censurato il fatto che non fosse stata richiesta una CTU sup- plementare sulle sue condizioni (non su quelle delle bambine) perché non chiedeva il risarcimento del danno per le conseguenze di natura biologica sofferte dalle stesse, bensì il danno da lesione del rapporto parentale;
- Il Tribunale afferma che indicò scarnamente in atto di ci- CP_1 tazione quale fosse l'andamento del rapporto padre figlia, non depositò la prima e la terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. e la memoria di replica ma, malgrado quella che pare una censura all'operato del professionista, afferma poi che l'allegazione sarebbe stata sufficiente per consentire di riconoscere alle minori un quantum risarcitorio. Ad avviso dell'appellante la scarna allegazione era invece insufficiente per il riconoscimento del danno lamentato, quanto meno nel corretto am- montare;
- Il Tribunale afferma che le prove dedotte da RI erano inam- missibili ma non per le ragioni indicate dal Giudice della controversia ri- sarcitoria, bensì per essere stati tardivamente introdotti fatti costitutivi nuovi di rilevanza primaria soltanto con la seconda memoria, ma che tale profilo di imperizia non era stato prospettato nel giudizio promosso da . L'appellante evidenzia che anche se avesse deciso Pt_1 Per_1
8 di interporre appello, era comunque decaduto dalle prove perché Pt_4 aveva precisato le conclusioni come da atto di citazione, che non
[...] conteneva istanze istruttorie. La difesa dell'odierna appellante aveva sostenuto che la sentenza non fosse appellabile e quindi aveva solle- vato anche il rilievo della decadenza dalle prove;
- Il Tribunale pare attribuire la “colpa” della decisione, che riconosce essere ingiusta, al giudice della controversia originaria e alla decisione di di non interporre appello, ma quello che è certo è che il Per_1 giudice di quella controversia disponeva unicamente della relazione in- Per_ terlocutoria del dott. e che, a fronte delle perplessità espresse dal- la difesa di Reale Mutua, RI, in comparsa conclusionale, aveva precisato: “Differentemente da quanto supposto da controparte in effetti la richiesta di risarcimento per la tipologia del danno suindicato non vo- leva certo essere limitata al periodo di ricovero che ha riguardato la
SI.ra , ma la richiesta riguardava genericamente il danno non Pt_1 patrimoniale subito dagli istanti in conseguenza del sinistro di cui era stata vittima la medesima come efficacemente specificato nelle conclu- sioni dell'atto di citazione, nelle quali nessun riferimento viene fatto al periodo di ricovero suddetto”. Non si vede dunque come possa essere messa in discussione l'intempestività della domanda proposta dall'Avv.
come invece sostenuto nella sentenza qui impugnata. CP_1
Il motivo è infondato.
Pur non avendo redatto per capi separati l'impugnata decisione, il primo
Giudice, alle pagine da 7 a 13, ha compiutamente esaminato le allega- zioni dell'attrice, esponendo le ragioni per cui non le riteneva conferenti ovvero non tali da permettere di fondare una pronuncia di responsabilità risarcitoria in capo al professionista, valutazione che il Collegio ritiene condivisibile.
Il vero nucleo motivazionale, che le doglianze dell'appellante non valgo- no ad incrinare, è quello esposto a pag. 10 in fine dell'impugnata deci- sione, dove il Tribunale scrive: “Ne consegue che sussistevano i presup- posti per attribuire alla prole un risarcimento per il danno esistenziale cd.
Riflesso, seppure temporaneo, subito e che se ciò non è avvenuto è da ascrivere non all'inadeguato operato del convenuto, bensì alla decisione del Tribunale di Imperia di riconoscere il solo danno morale, decisione volutamente non impugnata dal come dichiarato in citazione”. CP_10
9 Il punto è, infatti, che la decisione, ascrivibile al padre delle minori, di non impugnare la decisione che aveva riconosciuto alla figlie minori il solo danno morale escludendo il risarcimento del danno parentale riflesso, preclude qualsiasi valutazione sulla correttezza dell'operato del profes- sionista odierno appellato, rendendo impossibile qualsiasi valutazione controfattuale sull'eventuale diverso esito che si sarebbe potuto ottenere con una condotta processuale differente.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che " La responsabilità risarci- toria dell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non cor- retto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconduci- bile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assi- stito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconosci- mento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (così Cass., Sez. II, Ordinanza n. 383 dell'8 febbraio
2023, ma cfr. anche i numerosi precedenti conformi ivi citati).
In un ambito quale quello del risarcimento del danno per lesione del rap- porto parentale, caratterizzato da profili di quantificazione particolarmen- te complessi e in larga misura discrezionali, l'interposizione di gravame avverso la decisione del Tribunale di Imperia avrebbe potuto condurre al riconoscimento di un risarcimento in misura superiore a quanto liquidato dal Tribunale di Imperia, ma la decisione di non ricorrere in appello è sta- to evento di per sé sufficiente ad interrompere il nesso causale tra la condotta del difensore e l'evento dedotto (cfr. Cass., Sez. III, Ordinanza
n. 475 del 9 gennaio 2025, secondo cui: “...la scelta del cliente di non impugnare la sentenza di appello o di concludere un accordo transattivo può interrompere il nesso causale tra l'inadempimento del professionista
e il danno lamentato dal cliente”).
A fronte di tale, dirimente, considerazione, la circostanza che il profes- sionista abbia agito prematuramente, in un momento in cui i postumi in- validanti della sig.ra non si erano ancora consolidati, diventa irrile- Pt_1 vante, posto che nel (non promosso) giudizio di appello sarebbe comun- que stata possibile la produzione del verbale di invalidità definitivo, do-
10 cumento formatosi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie.
Occorre altresì considerare che l'odierna appellante, pur certamente al corrente dell'esito del giudizio intrapreso dal marito in un momento in cui sarebbe stato possibile interporre gravame, ha a propria volta omesso di provvedervi, così concorrendo all'interruzione del nesso causale tra il comportamento suppostamente negligente dell'avvocato e il danno.
L'appellato ha infatti versato in atti – doc. 11 fascicolo primo grado Pt_4
– la richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare per l'incasso in
[...] favore delle minori delle somme riconosciute in sentenza recante la sot- toscrizione di in data 15 giugno 2016, allorché la sentenza del Tri- Pt_1 bunale di Imperia, resa in data 6 giugno 2016 (doc. 6 fascicolo primo grado ) era ancora appellabile. Pt_1
Secondo motivo – Il quantum della domanda risarcitoria e le ulterio- ri critiche alla difesa della sig.ra . Pt_1
La ritenuta interruzione del nesso causale esime dall'esame delle ulterio- ri doglianze.
Terzo motivo- Condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha condannato , in virtù della soccombenza, a rifonde- Pt_1 re le spese quantificate in € 18.100,00, laddove la difesa avversaria le aveva quantificate in € 7.617,00 (pag .10 comparsa conclusionale), sic- chè, si duole l'appellante, la sentenza è affetta da evidente vizio di extra petizione.
Sotto questo profilo, le doglianze dell'appellante colgono nel se- gno.
E' principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il Giudice non può liquidare le spese processuali in misura superiore a quanto specificamente richiesto dalla parte vittoriosa nella nota spese depositata ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c..
In tal senso è l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: "in tema di liquidazione delle spese processuali, quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma superiore" ( Cass. sez. VI- 5, Ordi- nanza n. 5532 del 22 febbraio 2023).
11 Tale principio costituisce espressione del più generale principio della cor- rispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e della natura disponibile del diritto al rimborso delle spese processuali (nel me- desimo senso cfr. anche , Sezione II, ordinanza n. 14198 del 5 maggio
2022 e Sezione III, ordinanza n. 17057 del 26 giugno 2019 e Sezione II, ordinanza n. 22736 del 27 luglio 2023, mentre non constano precedenti difformi).
Nel caso che ci occupa, l'odierno appellato in primo grado, nella com- parsa conclusionale depositata in data (cfr. pag. 10), aveva esposto in dettaglio i corrispettivi richiesti a titolo di refusione delle spese legali, quantificandoli in complessivi € 7.617,00 oltre rimborso forf., CPA e IVA,
e in tale importo avrebbe dovuto essere contenuta la condanna alla rifu- sione.
La decisione di primo grado deve pertanto essere in tal senso riformata.
3. Le spese di lite
Stante l'accoglimento soltanto parziale del gravame, le spese di lite del presente grado, ex art. 92 c.pc., devono essere integramente compensa- te tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della decisio- ne impugnata:
a. Dichiara tenuta e condanna l'originaria attrice a rifondere le spese di lite di primo grado in favore della parte convenuta nella misura di
€ 7.617,00, oltre rimborso spese forf., CPA e IVA ove dovuta;
b. Conferma nel resto l'impugnata decisione;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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