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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di cinsiglio tenutasi ai seni dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.325/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA con l'Avv. Vittorio Saguatti Parte_1
parte appellante
E on l'Avv. Gianfranco Solazzi Controparte_1
parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 La società ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.213/2024, depositata il 30 agosto 2024, con la quale il Tribunale di
Pesaro in funzione di Giudice del Lavoro aveva accolto le domande formulate dal dipendente tese ad ottenere l'accertamento dell'asserito diritto al superiore Controparte_1 inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione in luogo del livello
6°j contrattualmente assunto, in relazione alle mansioni effettive di facchino qualificato, diverse da quelle formalizzate di facchino semplice, e conseguente pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 5.656,69.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) erroneità della decisione nella parte in cui ritiene assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore di aver svolto mansioni effettivamente differenti da quelle contrattualizzate e rientranti nel livello superiore;
2) erroneità nell'accertamento dei presupposti di fatto in conseguenza di un'errata valutazione delle risultanze probatorie;
3) errata interpretazione del contenuto delle declaratorie contrattuali;
4) omessa valutazione in ordine alla prevalenza della mansione.L'appellante conclude per l'integrale riforma della sentenza ed il rigetto delle domande avversarie formulate in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituito resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo e articolato motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell'accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, il quale, ad avviso della Società, avrebbe ammesso in sede di interrogatorio formale (capitolo 4 della memoria di costituzione di essersi limitato a svolgere un lavoro di mero riempimento degli scaffali, Pt_1 prelevando la merce da esporre, già pronta per essere sistemata all'inizio della corsia in cui si trovava lo scaffale;
sostiene, pertanto, il difetto dei presupposti di fatto – in quanto le mansioni effettivamente svolte sarebbero puramente esecutive e manuali – e di diritto – in quanto il rivendicato superiore livello richiederebbe profili di responsabilità ed autonomia, seppure
“limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, che nel caso in esame non sussisterebbero, anche in ragione delle limitate conoscenze professionali richieste e dell'eventuale utilizzo occasionale di mezzi di sollevamento semplici caratterizzanti il livello 6°, in cui è inquadrato il lavoratore.
Le doglianze sollevate dall'appellante non sono fondate.
In punto di fatto risulta accertato che l'attività svolta dal dipendente non si Controparte_1 esaurisce nella mera collocazione dei colli sugli scaffali, bensì consta di una fase prodromica che consiste nel caricare il pallet (predisposto da altri) sul transpallet elettrico o manuale e nel condurre quest'ultimo fino al punto della corsia dove i colli vanno alloggiati. A descrivere la procedura è lo stesso teste (presidente della società appellante) il quale chiarisce che “I nostri Testimone_1 dipendenti collocano nelle corsie del supermercato la merce, in orario notturno;
utilizzano transpallet manuali o elettrici assistiti;
non utilizzano transpallet con guida a bordo. Il pallet è predisposto da altri;
loro lo caricano sul transpallet e lo conducono fino alla corsia. Si occupano anche della raccolta dei prodotti scaduti che ripongono in un'area dedicata, sempre utilizzando i transpallet in uso”. Inoltre, l'utilizzo dei transpallet elettrici e manuali da parte dell'appellato è stato confermato sia dal teste (coordinatore degli appalti della società appellante) “Il Testimone_2 trasporto del materiale presso le corsie avveniva con transpallet manuali o elettrici, secondo disponibilità, per i quali non servono particolari abilitazioni” sia dalla collega Testimone_3
“Utilizzavamo transpallet elettrici e manuali”.
Il contrario argomento della società appellante, secondo cui l'appellato avrebbe trovato la merce da esporre all'inizio della corsia, non è idoneo ad escludere l'utilizzo dei traspallets da parte del dipendente, quanto meno per avvicinare il bancale al punto espositivo, come in effetti le deposizioni dei testi e univoche e concordanti sul punto, hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 confermato accadere.
Rileva il Collegio che la prestazione lavorativa così accertata consiste non solo nell'impiego della forza umana ma anche nell'utilizzo di mezzi manuali ed elettrici e non può essere equiparata al mero collocamento e spostamento della merce, giacché implica un'attenzione e una capacità operativa maggiori, cui consegue un grado di maggiore responsabilità e autonomia nell'esecuzione.
Tali considerazioni sono in ogni caso codificate nel CCNL di riferimento, il quale inserisce espressamente tra i profili esemplificativi della declaratoria del 5° livello le “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici (…)”.
Sotto altro profilo, non può sottacersi che l'odierno appellato svolgeva con continuità, benchè in maniera non esclusiva, l'attività di rendicontazione del materiale lavorato e dei resi della giornata, attività condivisa con il collega che lo sostituiva quando necessario. A Testimone_4 tal fine, i due dipendenti e erano inseriti nella chat whatsapp denominata CP_1 Tes_4 Pt_2
aperta dal coordinatore con il fine precipuo della raccolta giornaliera di tali
[...] Testimone_2 dati, come da quest'ultimo confermato in sede testimoniale. Per meglio adempiere tale funzione,
si rapportava autonomamente con i propri colleghi per la consegna dei dati da loro trascritti CP_1 su un apposito foglio predisposto dall'azienda. Tale attività, benché non idonea ad attribuire all'odierno appellato la qualità di coordinatore, deve comunque essere valutata ai fini del corretto inquadramento delle mansioni da lui effettivamente svolte e che risultano così connotate di quei profili di responsabilità e autonomia limitatamente all'esecuzione del proprio lavoro, che più correttamente inquadrano la detta prestazione nel 5° livello dell CCNL applicato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono è anche infondato il secondo motivo di appello relativo all'asserita omessa valutazione in ordine alla prevalenza della mansione, posto che le procedure operative come sopra descritte, implicanti manovre ulteriori rispetto al semplice carico e scarico e l'impiego dei transpallet manuali ed elettrici, erano standardizzate e non occasionali, costituendo tipica esecuzione della prestazione secondo le disposizioni aziendali, come chiarito dalle stesse figure apicali della società datrice, testi e Tes_1 Tes_2 In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la Società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di CP_1
in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura
[...] del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di cinsiglio tenutasi ai seni dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.325/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA con l'Avv. Vittorio Saguatti Parte_1
parte appellante
E on l'Avv. Gianfranco Solazzi Controparte_1
parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 La società ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.213/2024, depositata il 30 agosto 2024, con la quale il Tribunale di
Pesaro in funzione di Giudice del Lavoro aveva accolto le domande formulate dal dipendente tese ad ottenere l'accertamento dell'asserito diritto al superiore Controparte_1 inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione in luogo del livello
6°j contrattualmente assunto, in relazione alle mansioni effettive di facchino qualificato, diverse da quelle formalizzate di facchino semplice, e conseguente pagamento delle relative differenze retributive quantificate in euro 5.656,69.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) erroneità della decisione nella parte in cui ritiene assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore di aver svolto mansioni effettivamente differenti da quelle contrattualizzate e rientranti nel livello superiore;
2) erroneità nell'accertamento dei presupposti di fatto in conseguenza di un'errata valutazione delle risultanze probatorie;
3) errata interpretazione del contenuto delle declaratorie contrattuali;
4) omessa valutazione in ordine alla prevalenza della mansione.L'appellante conclude per l'integrale riforma della sentenza ed il rigetto delle domande avversarie formulate in primo grado.
Nel giudizio di appello si è costituito resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo e articolato motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell'accertamento delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, il quale, ad avviso della Società, avrebbe ammesso in sede di interrogatorio formale (capitolo 4 della memoria di costituzione di essersi limitato a svolgere un lavoro di mero riempimento degli scaffali, Pt_1 prelevando la merce da esporre, già pronta per essere sistemata all'inizio della corsia in cui si trovava lo scaffale;
sostiene, pertanto, il difetto dei presupposti di fatto – in quanto le mansioni effettivamente svolte sarebbero puramente esecutive e manuali – e di diritto – in quanto il rivendicato superiore livello richiederebbe profili di responsabilità ed autonomia, seppure
“limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”, che nel caso in esame non sussisterebbero, anche in ragione delle limitate conoscenze professionali richieste e dell'eventuale utilizzo occasionale di mezzi di sollevamento semplici caratterizzanti il livello 6°, in cui è inquadrato il lavoratore.
Le doglianze sollevate dall'appellante non sono fondate.
In punto di fatto risulta accertato che l'attività svolta dal dipendente non si Controparte_1 esaurisce nella mera collocazione dei colli sugli scaffali, bensì consta di una fase prodromica che consiste nel caricare il pallet (predisposto da altri) sul transpallet elettrico o manuale e nel condurre quest'ultimo fino al punto della corsia dove i colli vanno alloggiati. A descrivere la procedura è lo stesso teste (presidente della società appellante) il quale chiarisce che “I nostri Testimone_1 dipendenti collocano nelle corsie del supermercato la merce, in orario notturno;
utilizzano transpallet manuali o elettrici assistiti;
non utilizzano transpallet con guida a bordo. Il pallet è predisposto da altri;
loro lo caricano sul transpallet e lo conducono fino alla corsia. Si occupano anche della raccolta dei prodotti scaduti che ripongono in un'area dedicata, sempre utilizzando i transpallet in uso”. Inoltre, l'utilizzo dei transpallet elettrici e manuali da parte dell'appellato è stato confermato sia dal teste (coordinatore degli appalti della società appellante) “Il Testimone_2 trasporto del materiale presso le corsie avveniva con transpallet manuali o elettrici, secondo disponibilità, per i quali non servono particolari abilitazioni” sia dalla collega Testimone_3
“Utilizzavamo transpallet elettrici e manuali”.
Il contrario argomento della società appellante, secondo cui l'appellato avrebbe trovato la merce da esporre all'inizio della corsia, non è idoneo ad escludere l'utilizzo dei traspallets da parte del dipendente, quanto meno per avvicinare il bancale al punto espositivo, come in effetti le deposizioni dei testi e univoche e concordanti sul punto, hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 confermato accadere.
Rileva il Collegio che la prestazione lavorativa così accertata consiste non solo nell'impiego della forza umana ma anche nell'utilizzo di mezzi manuali ed elettrici e non può essere equiparata al mero collocamento e spostamento della merce, giacché implica un'attenzione e una capacità operativa maggiori, cui consegue un grado di maggiore responsabilità e autonomia nell'esecuzione.
Tali considerazioni sono in ogni caso codificate nel CCNL di riferimento, il quale inserisce espressamente tra i profili esemplificativi della declaratoria del 5° livello le “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici (…)”.
Sotto altro profilo, non può sottacersi che l'odierno appellato svolgeva con continuità, benchè in maniera non esclusiva, l'attività di rendicontazione del materiale lavorato e dei resi della giornata, attività condivisa con il collega che lo sostituiva quando necessario. A Testimone_4 tal fine, i due dipendenti e erano inseriti nella chat whatsapp denominata CP_1 Tes_4 Pt_2
aperta dal coordinatore con il fine precipuo della raccolta giornaliera di tali
[...] Testimone_2 dati, come da quest'ultimo confermato in sede testimoniale. Per meglio adempiere tale funzione,
si rapportava autonomamente con i propri colleghi per la consegna dei dati da loro trascritti CP_1 su un apposito foglio predisposto dall'azienda. Tale attività, benché non idonea ad attribuire all'odierno appellato la qualità di coordinatore, deve comunque essere valutata ai fini del corretto inquadramento delle mansioni da lui effettivamente svolte e che risultano così connotate di quei profili di responsabilità e autonomia limitatamente all'esecuzione del proprio lavoro, che più correttamente inquadrano la detta prestazione nel 5° livello dell CCNL applicato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono è anche infondato il secondo motivo di appello relativo all'asserita omessa valutazione in ordine alla prevalenza della mansione, posto che le procedure operative come sopra descritte, implicanti manovre ulteriori rispetto al semplice carico e scarico e l'impiego dei transpallet manuali ed elettrici, erano standardizzate e non occasionali, costituendo tipica esecuzione della prestazione secondo le disposizioni aziendali, come chiarito dalle stesse figure apicali della società datrice, testi e Tes_1 Tes_2 In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la Società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore di CP_1
in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura
[...] del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte