Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA in persona dei magistrati dr. Alberto Princiotta presidente relatore dr. Erica Passalalpi giudice dr. Daniela Mele giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G.1078 2024 promossa da:
cf. domiciliato in Via Generale Manuel Belgrano n 4 Parte_1 C.F._1
18100 Imperia ITALIA presso e nello studio dell'avv. TREVIA ROBERTO , come da mandato in atti;
avente ad oggetto: adozione di maggiorenni in fatto ed in diritto
Visto il ricorso ai sensi dell'articolo 311 del codice civile con cui ha Parte_1
chiesto di poter adottare cf. figlia naturale della signora Parte_2 C.F._2
e del signor;
Parte_3 Parte_4
Premesso e considerato che:
.- si è costituito il signor opponendosi ed assumendo che l' adottanda si fosse Pt_2
disinteressata del genitore naturale che pure versava in gravi condizioni di salute venendo quindi meno ad un dovere di assistenza morale e materiale;
a seguito di tale indifferenza il compito di seguirlo ed assisterlo era ricaduto esclusivamente sulla nipote, che veniva Persona_1
indicata anche come persona informata sui fatti;
.- le parti sono state sentite personalmente all' udienza e sono state respinte le istanze istruttorie avanzate dal signor;
Pt_2
.- le parti hanno depositato le note conclusive richieste all' udienza di comparizione;
.- la domanda di adozione va accolta sussistendo i requisiti di legge;
.- con riferimento alla opposizione del padre naturale risulta evidente che il consenso del genitore dell' adottanda non può essere una conseguenza premiale alla condotta dell'adottanda che
.- di contra, la madre naturale è coniugata dal 2009 con l' adottante, risiedono entrambi nella stessa città dell' adottanda ed hanno instaurato da molto tempo una comunanza di vita sia materiale che spirituale;
.- appare, quindi, ingiustificato e contrario agli interessi dell' adottanda il diniego manifestato da;
Parte_4
.- conformemente alla recente giurisprudenza, del resto, va ritenuto prevalente e necessario esclusivamente il solo consenso dell' adottante e dell'adottato (cfr. ancora recentemente Cassazione civile sez. I, 12/02/2024, n.3766, edita anche nella Banca Dati Giuffrè: “Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante, quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione; il tribunale può ugualmente pronunciare l'adozione, se ritiene ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando il rifiuto dell'assenso da parte dei genitori o dei discendenti dell'adottante”);
.- sono state assunte le opportune informazioni che confermano le circostanze indicate da
; Parte_1
.- sussistono quindi le condizioni di legge risultano adempiute e l'adozione conviene all'adottando;
.- in relazione alle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi e considerazioni di equità per compensare integralmente le spese processuali;
.- la camera di consiglio è stata tenuta a distanza di tempo dall' udienza di comparizione delle parti e della scadenza del termine per il deposito di note difensive a causa di un disguido di
Cancelleria;
per questi motivi
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, per le ragioni sopraindicate: dispone farsi luogo all'adozione delal signor da parte del signor Parte_2
, Parte_1
compensa integralmente le spese processuali, manda alla Cancelleria per l'adempimento delle formalità previste dall'art. 314 C.C.
21/05/2025
Il presidente estensore Alberto Princiotta atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica il 21/05/2025