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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv.to Francesca Beoni Consigliere aus. all'udienza del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Pt_1 P.IVA_1
Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via
Borgogna, 3,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Borali e Controparte_1 C.F._1
Daniele Santagostino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Milano, via Serbelloni, 4,
-appellata e appellante in via incidentale- avente ad oggetto: impugnazione trasferimento individuale – risarcimento danni. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione di udienza, in accoglimento del presente gravame, riformare la decisione resa inter partes dal Tribunale di Milano del 8.4.24 n. 1791 comunicata il
9.4.24 e non notificata e per l'effetto rigettare le domande della lavoratrice di cui al ricorso di primo
pagina 1 di 15 grado, con condanna della IG.ra alla restituzione a dell'importo di € 3.986,00 o CP_1 Pt_1
della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”; per : Controparte_1
“- nel merito
Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione.
- In accoglimento dell'appello incidentale
Condannare la società a corrispondere all'esponente, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore importo di € 23.914,00 o, in subordine, di € 3.880,00
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1791 del 2024, oggetto di gravame, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , in contraddittorio con la datrice di lavoro Controparte_1 [...]
ha così statuito: “-dichiara l'illegittimità del trasferimento della ricorrente disposto con lettera Pt_1 in data 10/11/2022;
-per gli effetti, annulla il trasferimento e ordina alla convenuta di riassegnare la ricorrente alla sede di
Milano, Via Bisceglie, 66, Torre A;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
a lei cagionati con il provvedimento in questione;
-conseguentemente, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 245 per ogni mese trascorso dall'1 dicembre 2022 in avanti, sino a quando la ricorrente verrà nuovamente riassegnata alla sede di via Bisceglie;
-condanna la società convenuta alla rifusione di spese di lite liquidate nella misura di € 4500 oltre accessori di legge.”.
A sostegno del ricorso, aveva esposto che, dopo la sua assunzione nel giugno 2007 Controparte_1
come analista fiscale inquadrata nel I livello CCNL Terziario, a far tempo dal dicembre 2017, era stata assegnata alla direzione Attivi sotto la responsabilità di Controparte_2
. Avendo ricoperto inizialmente il ruolo di Assistente Gestione Local Tax e Persona_1
pagina 2 di 15 Sanzioni e successivamente quello di Assistente autorizzazioni e tasse locali, si era occupata di tutte le sanzioni notificate alle società del Gruppo Carrefour, sanzioni che, una volta giunte presso il suo ufficio, erano state da lei analizzate, protocollate ed assegnate ai vari reparti della direzione a seconda della violazione riscontrata e poi archiviate. In particolare, per le sanzioni in materia di rifiuti e di occupazione del suolo pubblico, era suo compito curare la procedura interna volta all'istruttoria di una fase precontenziosa oppure dare disposizioni per il pagamento e, quanto alle imposte sulla pubblicità, interagire con la al fine della gestione dei relativi pagamenti. Dal novembre 2021, la CP_3
società aveva avviato una procedura per la riduzione del personale e, dal successivo gennaio 2022, lei stessa era stata convocata in sei occasioni dalla responsabile per le risorse umane affinché accettasse una risoluzione incentivata del rapporto, in mancanza della quale le era stata prospettata la possibilità di un trasferimento presso un qualche punto vendita. Di fronte al suo rifiuto, il 10 novembre 2022 le era stata consegnata lettera di trasferimento presso il punto vendita Carrefour di OD a decorrere dal primo giorno del successivo mese di dicembre.
Ciò premesso la lavoratrice, nell'impugnare il trasferimento, aveva lamentato sia il maggior disagio nel raggiungere il posto di lavoro, impiegando prima soli venti minuti in bicicletta ed ora, invece, circa due ore con i mezzi pubblici e con una spesa mensile di € 110, che il suo demansionamento, in quanto addetta, presso la nuova sede di lavoro, a mansioni di cassiera, di sistemazione merce, applicazione dei prezzi e apprendimento delle modalità di funzionamento dei dispositivi in dotazione presso il negozio.
Aveva contestato, altresì, l'effettività della soppressione delle proprie mansioni presso la sede di provenienza come pure la scelta della sua persona tra i lavoratori da trasferire e la necessità di un trasferimento proprio presso il punto vendita di OD e non presso altre sedi più vicine.
ritualmente costituitasi, aveva giustificato il trasferimento valorizzando le seguenti ragioni: Parte_1
- mutamento dell'attività relativa alla gestione delle sanzioni amministrative: dal 2021 consistente nel solo inoltro della sanzione alla Direzione competente e non più, come in precedenza, nella ricezione delle sanzioni e inoltro alla Direzione competente per il pagamento o all'Ufficio legale per la contestazione;
- mutamento della procedura relativa all'imposta per occupazione del suolo pubblico: la ricorrente non doveva più interfacciarsi con lo studio venendo emesse fatture già mensili, riguardanti i punti CP_3
vendita aventi la medesima scadenza di imposta, senza distinzione di formato dei punti vendita, con conseguente ridimensionamento di tale attività;
pagina 3 di 15 - andamento negativo del mercato con conseguente riduzione del personale e apertura di una nuova procedura, concernente anche il personale di sede, conclusasi con un accordo con cui le parti sociali avevano individuato quali strumenti per la gestione degli esuberi la non opposizione al licenziamento e la mobilità interna del personale;
- ulteriore ridimensionamento dell'attività svolta dalla ricorrente relativa all'imposta comunale per la pubblicità, sia in ragione della riduzione delle filiali della rete di vendita che dell'introduzione di un nuovo sistema gestionale;
- disinteresse da parte della lavoratrice alla proposta di esodo incentivato.
La società ha escluso, altresì, ogni profilo di ricorsività del trasferimento, evidenziando che la mobilità interna era stata prevista al fine di contrastare la crisi ed evitare la riduzione del personale.
Il Tribunale, richiamato l'art. 2103 c.c. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, ha premesso che “il trasferimento può dirsi legittimo solo allorché sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative, il controllo demandato al giudice investito della questione inerente la legittimità del trasferimento è limitato all'accertamento della sussistenza di tali presupposti, mentre è insindacabile la scelta del datore di lavoro tra le diverse soluzioni organizzative adottabili. Il trasferimento, in sostanza, per essere legittimo non deve costituire l'unica scelta possibile
e quindi avere i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che si tratti di una delle possibili scelte che il datore poteva adottare sul piano tecnico-organizzativo e produttivo.”; il trasferimento, inoltre, dev'essere giustificato al momento in cui viene deciso, le ragioni del medesimo devono essere oggettive e deve sussistere un rapporto di causalità tra le ragioni organizzative e il lavoratore che deve essere trasferito;
il trasferimento dev'essere finalizzato al miglior funzionamento dell'azienda e il lavoratore deve trovarsi in possesso dei requisiti richiesti.
Avuto riguardo al caso di specie, aveva così giustificato il trasferimento: “- necessità di Parte_1
riorganizzazione e semplificazione della Direzione Attivi e property con conseguente riduzione del personale impiegatizio assegnato;
- volontà di conservazione del posto di lavoro della dipendente in esubero;
- avviamento della stessa verso un percorso di formazione finalizzato al conseguimento di una completa preparazione per assumere il suolo di allievo coordinatore del punto vendita.
pagina 4 di 15 A margine ed integrazione di quanto scritto nella lettera dell'10 novembre 2022, Gs ha specificato che la scelta di trasferire proprio la dipendente trova ragione nella progressiva riduzione delle Parte_2
sue mansioni che, a seguito di modifiche interne, sono state trasferite ad altre funzioni o, a seguito di operazioni societarie, affidate ai singoli punti vendita;
inoltre nell'infungibilità delle sue mansioni, atteso che gli altri impiegati si sono sempre occupati d'altro. Quanto, poi, all'individuazione del punto vendita di OD, la scelta è stata fatta sulla base della tipologia del negozio e sulla ritenuta maggior idoneità a assicurare alla dipendente una formazione il più completo possibile.”.
Tanto premesso, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha ritenuto che “le ragioni tecnico organizzative illustrate nella lettera di trasferimento abbiano trovato conferma”. Ha valorizzato, in particolare, le dichiarazioni dei testi e i quali avevano confermato che alcune Tes_1 Per_1
modifiche gestionali avevano comportato la sottrazione alla ricorrente di una pare delle incombenze e, in generale, la riduzione del suo carico di lavoro.
Era stato, inoltre, riferito che le attività svolte dalla e rimaste alla Direzione Attivi sono oggi CP_1
svolte, in aggiunta alle proprie, dagli altri impiegati già presenti. Ad avviso del primo giudice, avendo le citate scelte organizzative inciso sulla sfera di competenza della ricorrente, era risultato giustificato che la stessa fosse stata scelta quale risorsa da trasferire rispetto agli altri addetti alla medesima direzione. Tale scelta datoriale era, inoltre, coerente con il contenuto dell'accordo sindacale del 10 gennaio 2022, con il quale la società si era impegnata a limitare gli impatti e le conseguenze dell'esubero, tra gli altri modi, anche con la mobilità interna con riconversione dei lavoratori.
Ciò premesso, il primo giudice ha escluso la ritorsività del trasferimento, disattendendo la prospettazione attorea secondo cui il trasferimento di cui è causa sarebbe conseguenza del ripetuto rifiuto di ad aderire ad un'incentivazione all'esodo. Il trasferimento, infatti, secondo quanto CP_1
riscontrato dal Tribunale, aveva costituito una delle misure di contenimento degli esuberi determinati dalla riorganizzazione aziendale, essendo stato finalizzato alla conservazione dei posti di lavoro quale alternativa alla risoluzione del rapporto.
Il Tribunale, tuttavia, fermo quanto osservato, ha rilevato che “tenuto conto del documento offerto in udienza alla difesa ricorrente (elenco lavoratori somministrati) che attesta la presenza di numerosi lavoratori anche in mansioni confacenti al livello di appartenenza della ricorrente, rimane però da chiedersi per quale ragione la società, prima di avvalersi di lavoratori somministrati non abbia
pagina 5 di 15 verificato la possibilità di una ricollocazione in sede della dott.ssa .”; pur in presenza di CP_1
ragioni tecniche, il trasferimento, infatti, dev'essere improntato ai principi di buona fede e correttezza.
Oltretutto, quanto alla scelta della sede ad quem, il Tribunale ha rilevato come dalle deduzioni di parte resistente era emerso che nel punto vendita di OD non vi era necessità di una risorsa come e CP_1
che l'adibizione della lavoratrice a quella sede era finalizzato unicamente alla formazione, non alla necessità di un coordinatore.
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha accolto la doglianza attorea secondo cui l'assegnazione al punto vendita di OD aveva avuto, quale conseguenza, anche il suo demansionamento: “rispetto al suo inquadramento contrattuale (I livello), le mansioni che le sono state affidate erano proprie di livelli inferiori. Le mansioni sono elencate al punto 24 e 25 del ricorso e non sono contestate. Sono, tuttavia, giustificate dalla società sull'assunto che il coordinatore di un punto vendita deve avere una preparazione a tutto tondo che comporti anche conoscenze del sistema operativo e che quindi comporti anche lo svolgimento di compiti appartenenti a livelli inferiori, ma che consentano di acquisire le conoscenze poi necessarie per il successivo ruolo di responsabilità.
Il coordinatore (ruolo che il teste ha riferito che nei punti vendita express equivale a direttore) è, Tes_2 secondo la declaratoria del CCNL di categoria inquadrato nel I livello”; tuttavia, nella lettera di trasferimento vi era scritto che l'assegnazione al punto vendita di OD era finalizzato ad avviare la ad un percorso di formazione e affiancamento volto a consentirle di acquisire le specifiche CP_1
competenze necessarie a ricoprire il ruolo di allievo coordinatore di punto vendita.
Come evidenziato dal Tribunale, il ruolo di allievo coordinatore, che nella lettera di trasferimento sembrerebbe costituire il traguardo al quale la formazione doveva essere finalizzata, è figura diversa dal coordinatore. Infatti, “l'allievo coordinatore, diversamente dal coordinatore o gerente non ha quelle prerogative di autonomia, responsabilità e decisionalità proprie del primo livello.
Ciò, peraltro trova conferma anche nelle mansioni svolte sin dal momento del trasferimento dalla ricorrente che presso il punto vendita di OD si sta occupando, per lo più di attività di cassa, preparazione della spese per i riders, sistemazione merce”.
Il Tribunale ha accertato che, pertanto, il trasferimento della ricorrente aveva comportato il suo demansionamento (non essendo stata neppure indicata la durata del periodo di formazione, il cui protrarsi nel tempo non poteva considerarsi giustificato dalla ritrosia della lavoratrice nell'apprendimento, riferita dal teste in termini generici e non oggetto di qualche addebito alla Tes_2 pagina 6 di 15 dipendente), con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato (“Tutto ciò non pare possa giustificare una formazione che, sempre il teste ha riferito doveva durare sei mesi, e che è ancora Tes_2 in corso senza specifiche ragioni.”).
Il Tribunale, pertanto, ha annullato il trasferimento, quantificando il danno rivendicato dalla lavoratrice per l'aggravio di tempi e di spese sopportati per raggiungere la nuova sede di lavoro nell'importo di €
245,00 per ogni mese trascorso dal 1° dicembre 2022 in avanti sino a riassegnazione alla sede di via
Bisceglie. Segnatamente, il primo giudice ha evidenziato che il trasferimento ha causato alla ricorrente una spesa viva di € 77,00 al mese, costo dell'abbonamento del treno per la tratta Milano OD, oltre al pregiudizio in termini di perdita del proprio tempo, che, tenuto conto della retribuzione oraria percepita dalla lavoratrice, pari a € 20, ha quantificato in complessivi € 168,00 al mese sulla base del seguente procedimento logico: “quanto al tempo di percorrenza, la durata del viaggio in treno con partenza dalla stazione di Milano centrale (che risulta prossima alla residenza della ricorrente) per OD è pari
a 44 minuti. Per raggiungere via Caldera, la ricorrente ha riferito di impiegare 20 minuti, ne consegue che, a fronte dei 40 minuti totali, dal dicembre 2022, impiega circa un'ora e venticinque minuti, con un maggior tempo impiegato di 25 minuti circa…Tenuto conto di un maggior tempo di viaggio che la ricorrente avrebbe potuto impiegare diversamente e secondo le proprie inclinazioni e che, per quanto sopra detto, risulta quantificabile nella misura di 25 minuti, tenuto conto di una retribuzione oraria di
€ 20, il danno può, equitativamente, essere liquidato in misura pari a € 7 euro complessive al giorno.
La ricorrente si è andata a OD per sei giorni alla settimana per una media di 24 giorni al mese che moltiplicato per 7 porta alla cifra di € 168 euro.”.
Con ricorso depositato in data 8/10/2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo di gravame (titolato “la legittimità del trasferimento”), la società sostiene che la declaratoria di illegittimità del trasferimento non sarebbe coerente con l'iter argomentativo della sentenza e con le risultanze istruttorie.
Nell'ottica del gravame la decisione risulterebbe contraddittoria rispetto a quanto accertato circa la sede di provenienza. La società evidenzia che il primo giudice nella prima parte della motivazione ha riscontrato i presupposti di legittimità del provvedimento datoriale comportante il mutamento di sede per poi effettuare un “contraddittorio ed infondato” riferimento ai contratti di somministrazione di cui alla comunicazione aziendale prodotta da controparte in occasione dell'udienza di discussione.
L'odierna appellante ribadisce l'inammissibilità ed irritualità di tale produzione avversaria, effettuata in pagina 7 di 15 violazione del principio del contraddittorio, non avendo avuto la società la possibilità di prendere specifica posizione in merito. Chiede pertanto lo stralcio del documento dal fascicolo e, in caso contrario, di essere ammessa a provare le circostanze dedotte dai capitoli 51-53 dell'esposizione in fatto (relativi appunto ai lavoratori somministrati presenti). Sotto altro profilo, evidenzia che, in ogni caso, contrariamente a quanto affermato in sentenza in tale documento non vi sarebbe alcun riferimento al livello di inquadramento attribuito ai lavoratori somministrati. Di contro, dal suddetto documento emergerebbe che la maggior parte dei contratti di somministrazione è stata attivata in epoca successiva al momento in cui il trasferimento dell'odierna appellata era stato deciso ed attuato. Precisa, altresì, che
“vi è un solo contratto di somministrazione che ha riguardato un lavoratore inquadrato nel I livello, inserito nella Direzione Merci, quindi diversa da quella di appartenenza della dipendente. Per contro presso la Direzione Attivi e , dove operava la IG.ra , è stata inserita, una lavoratrice CP_2 CP_1
in regime di somministrazione, con inquadramento nel III livello, in un ufficio diverso da quello della ricorrente.”.
Secondo l'appellante sarebbe, parimenti, contraddittorio e infondato l'iter argomentativo seguito dal primo giudice nel ravvisare l'illegittimità del trasferimento in ragione del fatto che lo stesso avrebbe comportato un demansionamento. In particolare, sarebbe infondato il rilievo secondo cui il demansionamento risulterebbe in primo luogo dalla lettera di trasferimento, in cui verrebbe fatto riferimento ad un percorso di formazione per ricoprire il ruolo di “allievo coordinatore” di punto vendita. La società sostiene, infatti, che il riferimento ad un percorso di formazione per acquisire il ruolo di “allievo” coordinatore sarebbe all'evidenza frutto di un mero errore materiale. A conferma di tale assunto evidenzia che l'odierna appellata con l'inserimento nel percorso formativo aveva concretamente assunto la posizione di allieva coordinatrice, al fine di conseguire all'esito di tale percorso il ruolo di coordinatrice, ruolo che, peraltro, implicherebbe altresì competenze operative.
Sotto altro profilo precisa che il piano formativo prevede un minimo di sei mesi di formazione, ma la cui durata effettiva dipende dalle capacità del singolo. Sostiene che, nel caso di specie, sulla durata della formazione aveva inciso l'atteggiamento di totale disinteresse della ricorrente.
Con il secondo motivo d'appello, inerente a “Il risarcimento del danno”, articolato in via subordinata rispetto al primo, l'odierna appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella quantificazione del danno, patrimoniale e non, riconosciuto all'odierna appellata.
pagina 8 di 15 Evidenzia che il rilievo del primo giudice secondo cui la lavoratrice per raggiungere la sede di lavoro originaria avrebbe impiegato solo 20 minuti sarebbe del tutto apodittico, essendo basato solo su quanto riferito dalla ricorrente senza alcun supporto oggettivo. Inoltre, anche il tempo di viaggio per raggiungere OD, indicato dal Tribunale in 40 minuti, sarebbe privo di riscontro, in quanto dall'orario dei treni prodotto risulterebbe che il tempo di viaggio per raggiungere OD dalla stazione Centrale è di
25/30 minuti. Pertanto, la differenza tra i due percorsi consterebbe in 5/10 minuti per viaggio: differenza esigua e tale da non poter recare un effettivo pregiudizio del proprio tempo libero.
Con memoria difensiva depositata in data 10/1/2025, l'appellata si è costituita, proponendo a sua volta appello incidentale.
Con riguardo al primo motivo di appello si oppone alla richiesta di controparte di stralcio della
“comunicazione GS 7.3.24”, evidenziando la tempestività della produzione e sottolineando che, quando la società si è costituita nel giudizio di primo grado, era già a conoscenza di avere in essere una pluralità di contratti di somministrazione e che, quindi, avrebbe potuto e dovuto, darne atto, spiegando perché, a suo dire, i ruoli assegnati ai lavoratori interinali non avrebbero potuto essere attribuiti alla stessa. Per le medesime ragioni si oppone all'ammissione dei nuovi capitoli di prova.
Sempre con riguardo al primo motivo di appello, contesta la tesi di controparte, peraltro formulata per la prima volta in grado di appello, secondo cui il riferimento ad un percorso come “allievo coordinatore” sarebbe frutto di un mero errore materiale. Sul punto sottolinea che “la verità è che la società non aveva, e non ha mai avuto, alcuna intenzione di “formare” l'esponente per consentirle di acquisire il ruolo di coordinatore (o di assistente coordinatore, che è probabilmente quello che la società intendeva parlando di “allievo coordinatore”).”.
In punto di dichiarazione d'illegittimità del trasferimento, difende la sentenza impugnata evidenziando, tuttavia, il carattere ritorsivo dello stesso, escluso invece dal giudice di prime cure. In ogni caso, nell'ottica del gravame, le modalità con cui la società ha operato, se non fossero riconducibili ad un motivo illecito, integrerebbero indiscutibilmente una violazione dei principi di correttezza e buona fede. Dall'espletata istruttoria testimoniale era, infatti, emerso che, in definitiva, il suo trasferimento era stato disposto senza che vi fosse alcuna necessità della sua prestazione presso la sede di destinazione, mentre tutte le sue attività presso la sede di provenienza erano ancora pienamente svolte.
In merito al secondo motivo di appello, con riguardo al tempo necessario per raggiungere OD contesta la produzione di controparte in quanto relativa a treni veloci non utilizzabili sia in ragione del costo che pagina 9 di 15 in ragione degli orari e della frequenza, non compatibili con le sue esigenze di spostamento. Evidenzia che la contestazione della società circa il tempo dalla stessa impiegato precedentemente per raggiungere la sede di Milano è stata mossa per la prima volta in sede di appello.
In via di appello incidentale, la lavoratrice impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento del danno.
In particolare, la stessa aveva rivendicato un risarcimento pari a € 1.550,00 al mese, considerando il costo dell'abbonamento del treno e mezzi pubblici (€ 110,00 mensili) e le tre ore in più, al giorno, del suo tempo, che era costretta a dedicare per recarsi dalla propria abitazione di Milano al punto vendita di
OD, invece che presso la sede di Milano e farvi ritorno nella medesima giornata. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente questa domanda, riducendo il risarcimento a € 245,00 al mese, dopo aver considerato pari a € 77 mensili il costo dell'abbonamento e a 25 minuti al giorno il tempo in più utilizzato per raggiungere la nuova sede. Tuttavia, il Tribunale avrebbe errato poiché la differenza tra un'ora e 25 minuti (tempo riconosciuto per raggiungere OD) e 40 minuti (tempo originario) non è di
25, ma di 45 minuti. In secondo luogo, lamenta il fatto che il primo giudice non abbia considerato che l'abitazione di , situata in via Ippolito Nievo, non si trova in prossimità stazione Centrale e che CP_1
il punto vendita Carrefour a cui era stata assegnata non si trova in prossimità della stazione di OD. Il primo giudice non avrebbe quindi tenuto dei conseguenti ulteriori tempi che devono essere sommati ai
44 minuti correttamente calcolati per la percorrenza in treno della tratta Milano (Centrale)/OD, con un impegno temporale stimato in ricorso (2 ore) per raggiungere la nuova sede era del tutto plausibile, così come quello indicato (20 minuti) per recarsi (in bicicletta) presso la sede centrale.Oltretutto, Milano e
OD sono città di due differenti province lombarde e, pertanto, l'abbonamento ferroviario “semplice” da 77 euro mensili non è sufficiente, ma occorre acquistare l'abbonamento da 110 euro mensili, diversamente da quanto opinato dal primo giudice.
Reitera, pertanto, la richiesta di risarcimento nei termini di cui al ricorso con conseguente richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di € 23.914,00 o, in subordine, di € 3.880,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle produzioni documentali e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, entrambi i motivi d'appello articolati da siano destituiti di fondamento, mentre Parte_1
sia da accogliere, nei limiti della domanda svolta in via subordinata, l'appello incidentale interposto dall'appellata.
pagina 10 di 15 Quanto al primo motivo d'appello, con il quale la Società appellante contesta come erronea la valutazione espressa dal primo giudice in ordine all'illegittimità del trasferimento, la sentenza appellata sfugge alle prospettate censure;
infatti, contrariamente a quanto sostenuto da l'accertamento Parte_1
operato dal Tribunale risulta fondato su un iter argomentativo del tutto coerente con le conclusioni che dallo stesso sono state tratte e non presenta alcun elemento di contraddizione.
Accertata, sulla base dell'istruttoria testimoniale, l'effettività della riorganizzazione attuata dalla datrice di lavoro presso la sede di provenienza con riguardo, per quanto d'interesse, alla Direzione Attivi e
, alla quale la ricorrente era addetta quale analista fiscale di primo livello, essendo state CP_2
introdotte modifiche, con semplificazione di alcune attività e decentramento di altre, tali da comportare un ridimensionamento del carico di lavoro alla stessa assegnato, ridistribuito, a seguito del suo trasferimento, tra altri impiegati già in forze in aggiunta ai compiti loro propri e tali, quindi, da far apparire, sotto il profilo del nesso causale, giustificata la scelta di trasferire la in luogo di altro CP_1
dipendente della medesima direzione nell'ottica, fatta propria dall'accordo sindacale aziendale del
10.1.2022, di far fronte agli esuberi mediante mobilità interna con riconversione dei lavoratori (oltre che con l'accesso alla naspi e l'aiuto al ricollocamento lavorativo esterno), in modo da conservarne il posto di lavoro, in luogo di risolverlo, il giudice di primo -dopo aver dato atto che, quanto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede ai quali il trasferimento dev'essere improntato ex artt. 1175 e
1375 c.c., la presenza (attestata dalla comunicazione ex art. 36, comma 3, D. lgs. n. 81/2015 del
7.3.2024, recante l'elenco dei lavoratori somministrati nell'anno 2023 presso la sede di via Caldera, prodotto in udienza dalla difesa della ), presso la sede milanese di origine, di numerosi CP_1
lavoratori somministrati impieganti anche in mansioni confacenti al livello di appartenenza della
, poneva dubbi in ordine alla determinazione adottata dalla Società- non ha fondato la CP_1 decisione su tale rilievo, avendo piuttosto ritenuto dirimente, ai fini della declaratoria d'illegittimità del trasferimento, il demansionamento che ne è conseguito avuto riguardo alle mansioni assegnate e svolte dalla lavoratrice presso la sede di destinazione.
Il Collegio condivide pienamente le motivazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta, sul punto, la sentenza di primo grado.
Il dimensionamento, nel caso esaminato, è, infatti, palese, emergendo, per tabulas, dalla mera disamina del provvedimento impugnato, con il quale, la , in forze a quale impiegata di primo CP_1 Parte_1
livello, con mansioni di analista finanziaria, è stata trasferita presso il punto vendita Parte_3
di OD, al quale era già preposto un coordinatore, per intraprendere un percorso di formazione e pagina 11 di 15 affiancamento volto a consentirle di acquisire le specifiche competenze necessarie a svolgere il ruolo di
Allievo Coordinatore di punto vendita e non già di Coordinatore di punto vendita.
Ebbene, come evidenziato dal primo giudice, se la figura del Coordinatore del punto vendita
(equipollente a quella del direttore) è in linea con quella di analista finanziario ricoperto dalla CP_1
presso la sede di origine, trattandosi di profili professionali entrambi riconducibili al primo livello del
CCNL di categoria, tale sicuramente non è quella dell'Allievo Coordinatore, al quale, per quanto scritto dalla stessa appellante nella comunicazione di trasferimento, la formazione era finalizzata quale traguardo finale.
Sostiene, al riguardo, l'appellante che per questa parte il provvedimento di trasferimento sarebbe affetto da errore materiale, in quanto, in realtà, la formazione era finalizzata a far acquisire alla le competenze professionali proprie del coordinatore di punto vendita e non già di mero CP_1
allievo né di aiuto.
Osserva la Corte che, anche a voler dar credito a tale tesi, il provvedimento risulterebbe, comunque, carente, non recando alcuna indicazione in ordine al tempo della formazione (necessariamente contenuto, come confermato dal teste , che, al riguardo, ha riferito che la formazione Testimone_3
avrebbe dovuto avere una durata di sei mesi), né della sede di destinazione finale alla quale la CP_1
avrebbe dovuto essere addetta, quale coordinatore, al termine della formazione, indicazione indispensabile per verificare l'effettività delle esigenze aziendali poste a fondamento del trasferimento avuto riguardo alla sede di destinazione, essendo quella di OD meramente transitoria, in quanto, per stessa allegazione datoriale, individuata a meri fini formativi.
Illuminante è sul punto la deposizione della teste la quale, al riguardo, ha dichiarato: “La Tes_4
decisione di inserirla in questo percorso di formazione poteva poi essere preliminare ad una successiva assegnazione della risorsa che, allo stato non si è ancora avuta;
la scelta di OD è stata fatta per la particolare competenza del direttore che più di altri avrebbe potuto seguire la Tes_2 ricorrente e per la complessità del punto vendita che avrebbe potuto offrire una formazione completa”. Par Ne emerge, infatti, chiaramente che al momento del trasferimento non aveva ancora individuato quale sarebbe stata la sede definitiva della lavoratrice (né una rosa di destinazioni possibili), né lo ha fatto in epoca successiva.
Quanto al piano di formazione prodotto dall'appellante (sub doc. 7 fascicolo primo grado), il documento non risulta né richiamato né allegato alla comunicazione di trasferimento e, in ogni caso, non indica alcun termine ultimo, limitandosi ad individuare le attività svolte a decorrere da ciascun pagina 12 di 15 mese (dal 1° Gestione PDV, dal 2° Gestione PDV, dal 3° Gestione Display, dal 4° Gestione Ordini, dal
5° Gestione Stock, dal 6° Gestione Enti).
Ciò premesso, l'illegittimità del trasferimento, per violazione dell'art. 2103 c.c. e, in particolare, perché lesivo della professionalità della lavoratrice, risulta confermata dalle mansioni in concreto svolte dalla presso la nuova sede, che, come dichiarato dal coordinatore del punto vendita , CP_1 Testimone_3
ancora alla fine del mese di ottobre del 2023, a quasi un anno dal disposto trasferimento, la vedevano ordinariamente impegnata in via prevalente in attività di cassa, oltre che in quelle di preparazione della spesa per i riders e di sistemazione della merce negli scaffali, attività che, complessivamente considerate, sono riconducibili al più al IV livello del CCNL di categoria:
“la ricorrente in questo momento è impegnata alla seconda cassa, ciò vuol dire che entra in cassa in caso di apertura delle seconda o terza cassa;
se non è in cassa, sistema gli scaffali, preparazione della spesa con i riders, le variazioni (cambi prezzi), esposizione dei frontalini promozionali. Nello svolgimento di tali attività che, comunque rientrano nella sua formazione, è già operativa. … Su di un turno di sei-sette ore in media la ricorrente sta in cassa quattro ore.” (così il teste nella Testimone_3
deposizione resa in primo grado all'udienza del 24.10.2023).
Né, peraltro, la situazione risulta essersi modificata in epoca successiva o può trovare giustificazione nella “scarsa propensione della ricorrente ad imparare”, ritenendo la stessa “avvilente il ruolo del coordinatore in quanto non in linea con i suoi studi.”.
Fermo il grave demansionamento subito dalla lavoratrice (tale da giustificare, questo sì, le riferite doglianze sull'inadeguatezza dei compiti assegnati rispetto al proprio grado di professionalità), la mancata adibizione della a mansioni confacenti al suo livello, quali avrebbero potuto essere CP_1
quelle del coordinatore di punto vendita, risulta, infatti, imputabile piuttosto alla datrice di lavoro, che non aveva esigenze attuali né prossime d'attribuzione all'appellata di tale ruolo, nulla avendo mai dettagliato al riguardo in ordine ad eventuali scoperture da coprire presso specifici punti vendita.
Quanto al secondo motivo d'appello formulato da lo stesso può essere esaminato Parte_1 congiuntamente all'appello incidentale dell'appellata, involgendo entrambi il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno.
Le censure al riguardo sollevate dall'appellante principale sono ancora una volta palesemente infondate, là dove, tenuto conto delle maggiori distanze da percorrere e dei mezzi pubblici (metro, treno, autobus) utilizzati dalla per raggiungere la sede di OD, la tempistica di un'ora e CP_1
venticinque minuti complessivi stimata la primo giudice risulta del tutto prudenziale e tale è, di pagina 13 di 15 conseguenza, anche il conseguente aggravio di tempo, che, per mero errore di calcolo, è stato indicato in sentenza in 25 minuti complessivi al giorno in luogo che in 45 minuti (tale essendo la differenza tra il tempo di 1 h e 25 minuti di andata e ritorno in treno e il tempo di 40 minuti che l'appellata ha riferito d'impiegare per raggiungere in bicicletta la sede milanese di via Caldara dalla sua abitazione di via
Ippolito Nievo, tempistica con riferimento alla quale l'appellante ha mosso rilievi generici e, come tali, inammissibili).
In accoglimento della censura al riguardo formulata, in via subordinata, nell'appello incidentale della lavoratrice, la sentenza per questa parte va riformata, con rideterminazione nell'importo di € 437,00 mensili del danno cagionato all'appellata dal provvedimento di trasferimento in termini di aggravio di tempi e costi di viaggio (45 minuti x 6 gg = 270 minuti = 4,5 ore x € 20= € 90 x 4 sett. = € 360 mensili
+ € 77,00 per costo abbonamento del treno).
Considerato che il trasferimento si è protratto per 18 mesi, l'importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio risulta pari a € 7.866,00 e quello residuo, detratta la somma di € 3.986,00 già corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, è di € 3.880,00.
Possono, invece, superarsi le ulteriori censure mosse dall'appellata sia in ordine al costo dell'abbonamento mensile semplice per la tratta ferroviaria Milano Centrale – OD, preso quale riferimento per la quantificazione dell'aggravio di spesa, che in ordine alla mancata considerazione dei tempi di spostamento dall'abitazione alla Stazione Centrale e dalla Stazione di OD al punto vendita
Carrefour, Corso Umberto I, 29.
Si verte, invero, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno ancorata a tempi di percorrenza variabili a seconda delle contingenze e dei mezzi utilizzati, sicché, correttamente, il primo giudice ha fatto riferimento a criteri prudenziali (anche quanto alla valutazione dei costi) e all'oggettivo e incontrovertibile aggravio derivante dalla percorrenza della tratta ferroviaria Milano-OD (restando le variabili derivanti dagli spostamenti urbani dipendenti dall'ubicazione dell'abitazione della lavoratrice a carico della stessa).
Ferme le restanti statuizioni di merito ed assorbita ogni altra questione, la sentenza va, pertanto, riformata solo nei limiti sopra specificati.
In applicazione del principio di soccombenza, segue nel dispositivo la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del doppio grado, che, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come successivamente modificato, si liquidano in complessivi € 8.000,00 per compensi, di cui €
4.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il grado d'appello (nel quale non è stata svolta attività
pagina 14 di 15 istruttoria), oltre al rimborso dei CU, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, mentre Pt_1 tali presupposti non ricorrono per l'appellata, il cui appello incidentale è stato parzialmente accolto.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 1791/2024 del Tribunale di Milano, ridetermina nell'importo di € 437,00 mensili il danno cagionato all'appellata dal provvedimento di trasferimento e, per l'effetto, condanna l'appellante a corrispondere all'appellata a titolo risarcitorio l'ulteriore somma di € 3.880,00;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata la spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi, di cui € 4.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il grado d'appello, oltre al rimborso dei CU, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2
DM 55/2014 e agli oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 18/3/2025
Il Presidente e Relatore
Serena Sommariva
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente rel.
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
Avv.to Francesca Beoni Consigliere aus. all'udienza del 18/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Pt_1 P.IVA_1
Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via
Borgogna, 3,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Maurizio Borali e Controparte_1 C.F._1
Daniele Santagostino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Milano, via Serbelloni, 4,
-appellata e appellante in via incidentale- avente ad oggetto: impugnazione trasferimento individuale – risarcimento danni. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione di udienza, in accoglimento del presente gravame, riformare la decisione resa inter partes dal Tribunale di Milano del 8.4.24 n. 1791 comunicata il
9.4.24 e non notificata e per l'effetto rigettare le domande della lavoratrice di cui al ricorso di primo
pagina 1 di 15 grado, con condanna della IG.ra alla restituzione a dell'importo di € 3.986,00 o CP_1 Pt_1
della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”; per : Controparte_1
“- nel merito
Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione.
- In accoglimento dell'appello incidentale
Condannare la società a corrispondere all'esponente, a titolo di risarcimento del danno, l'ulteriore importo di € 23.914,00 o, in subordine, di € 3.880,00
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1791 del 2024, oggetto di gravame, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da , in contraddittorio con la datrice di lavoro Controparte_1 [...]
ha così statuito: “-dichiara l'illegittimità del trasferimento della ricorrente disposto con lettera Pt_1 in data 10/11/2022;
-per gli effetti, annulla il trasferimento e ordina alla convenuta di riassegnare la ricorrente alla sede di
Milano, Via Bisceglie, 66, Torre A;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
a lei cagionati con il provvedimento in questione;
-conseguentemente, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 245 per ogni mese trascorso dall'1 dicembre 2022 in avanti, sino a quando la ricorrente verrà nuovamente riassegnata alla sede di via Bisceglie;
-condanna la società convenuta alla rifusione di spese di lite liquidate nella misura di € 4500 oltre accessori di legge.”.
A sostegno del ricorso, aveva esposto che, dopo la sua assunzione nel giugno 2007 Controparte_1
come analista fiscale inquadrata nel I livello CCNL Terziario, a far tempo dal dicembre 2017, era stata assegnata alla direzione Attivi sotto la responsabilità di Controparte_2
. Avendo ricoperto inizialmente il ruolo di Assistente Gestione Local Tax e Persona_1
pagina 2 di 15 Sanzioni e successivamente quello di Assistente autorizzazioni e tasse locali, si era occupata di tutte le sanzioni notificate alle società del Gruppo Carrefour, sanzioni che, una volta giunte presso il suo ufficio, erano state da lei analizzate, protocollate ed assegnate ai vari reparti della direzione a seconda della violazione riscontrata e poi archiviate. In particolare, per le sanzioni in materia di rifiuti e di occupazione del suolo pubblico, era suo compito curare la procedura interna volta all'istruttoria di una fase precontenziosa oppure dare disposizioni per il pagamento e, quanto alle imposte sulla pubblicità, interagire con la al fine della gestione dei relativi pagamenti. Dal novembre 2021, la CP_3
società aveva avviato una procedura per la riduzione del personale e, dal successivo gennaio 2022, lei stessa era stata convocata in sei occasioni dalla responsabile per le risorse umane affinché accettasse una risoluzione incentivata del rapporto, in mancanza della quale le era stata prospettata la possibilità di un trasferimento presso un qualche punto vendita. Di fronte al suo rifiuto, il 10 novembre 2022 le era stata consegnata lettera di trasferimento presso il punto vendita Carrefour di OD a decorrere dal primo giorno del successivo mese di dicembre.
Ciò premesso la lavoratrice, nell'impugnare il trasferimento, aveva lamentato sia il maggior disagio nel raggiungere il posto di lavoro, impiegando prima soli venti minuti in bicicletta ed ora, invece, circa due ore con i mezzi pubblici e con una spesa mensile di € 110, che il suo demansionamento, in quanto addetta, presso la nuova sede di lavoro, a mansioni di cassiera, di sistemazione merce, applicazione dei prezzi e apprendimento delle modalità di funzionamento dei dispositivi in dotazione presso il negozio.
Aveva contestato, altresì, l'effettività della soppressione delle proprie mansioni presso la sede di provenienza come pure la scelta della sua persona tra i lavoratori da trasferire e la necessità di un trasferimento proprio presso il punto vendita di OD e non presso altre sedi più vicine.
ritualmente costituitasi, aveva giustificato il trasferimento valorizzando le seguenti ragioni: Parte_1
- mutamento dell'attività relativa alla gestione delle sanzioni amministrative: dal 2021 consistente nel solo inoltro della sanzione alla Direzione competente e non più, come in precedenza, nella ricezione delle sanzioni e inoltro alla Direzione competente per il pagamento o all'Ufficio legale per la contestazione;
- mutamento della procedura relativa all'imposta per occupazione del suolo pubblico: la ricorrente non doveva più interfacciarsi con lo studio venendo emesse fatture già mensili, riguardanti i punti CP_3
vendita aventi la medesima scadenza di imposta, senza distinzione di formato dei punti vendita, con conseguente ridimensionamento di tale attività;
pagina 3 di 15 - andamento negativo del mercato con conseguente riduzione del personale e apertura di una nuova procedura, concernente anche il personale di sede, conclusasi con un accordo con cui le parti sociali avevano individuato quali strumenti per la gestione degli esuberi la non opposizione al licenziamento e la mobilità interna del personale;
- ulteriore ridimensionamento dell'attività svolta dalla ricorrente relativa all'imposta comunale per la pubblicità, sia in ragione della riduzione delle filiali della rete di vendita che dell'introduzione di un nuovo sistema gestionale;
- disinteresse da parte della lavoratrice alla proposta di esodo incentivato.
La società ha escluso, altresì, ogni profilo di ricorsività del trasferimento, evidenziando che la mobilità interna era stata prevista al fine di contrastare la crisi ed evitare la riduzione del personale.
Il Tribunale, richiamato l'art. 2103 c.c. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, ha premesso che “il trasferimento può dirsi legittimo solo allorché sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, produttive ed organizzative, il controllo demandato al giudice investito della questione inerente la legittimità del trasferimento è limitato all'accertamento della sussistenza di tali presupposti, mentre è insindacabile la scelta del datore di lavoro tra le diverse soluzioni organizzative adottabili. Il trasferimento, in sostanza, per essere legittimo non deve costituire l'unica scelta possibile
e quindi avere i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che si tratti di una delle possibili scelte che il datore poteva adottare sul piano tecnico-organizzativo e produttivo.”; il trasferimento, inoltre, dev'essere giustificato al momento in cui viene deciso, le ragioni del medesimo devono essere oggettive e deve sussistere un rapporto di causalità tra le ragioni organizzative e il lavoratore che deve essere trasferito;
il trasferimento dev'essere finalizzato al miglior funzionamento dell'azienda e il lavoratore deve trovarsi in possesso dei requisiti richiesti.
Avuto riguardo al caso di specie, aveva così giustificato il trasferimento: “- necessità di Parte_1
riorganizzazione e semplificazione della Direzione Attivi e property con conseguente riduzione del personale impiegatizio assegnato;
- volontà di conservazione del posto di lavoro della dipendente in esubero;
- avviamento della stessa verso un percorso di formazione finalizzato al conseguimento di una completa preparazione per assumere il suolo di allievo coordinatore del punto vendita.
pagina 4 di 15 A margine ed integrazione di quanto scritto nella lettera dell'10 novembre 2022, Gs ha specificato che la scelta di trasferire proprio la dipendente trova ragione nella progressiva riduzione delle Parte_2
sue mansioni che, a seguito di modifiche interne, sono state trasferite ad altre funzioni o, a seguito di operazioni societarie, affidate ai singoli punti vendita;
inoltre nell'infungibilità delle sue mansioni, atteso che gli altri impiegati si sono sempre occupati d'altro. Quanto, poi, all'individuazione del punto vendita di OD, la scelta è stata fatta sulla base della tipologia del negozio e sulla ritenuta maggior idoneità a assicurare alla dipendente una formazione il più completo possibile.”.
Tanto premesso, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria testimoniale, ha ritenuto che “le ragioni tecnico organizzative illustrate nella lettera di trasferimento abbiano trovato conferma”. Ha valorizzato, in particolare, le dichiarazioni dei testi e i quali avevano confermato che alcune Tes_1 Per_1
modifiche gestionali avevano comportato la sottrazione alla ricorrente di una pare delle incombenze e, in generale, la riduzione del suo carico di lavoro.
Era stato, inoltre, riferito che le attività svolte dalla e rimaste alla Direzione Attivi sono oggi CP_1
svolte, in aggiunta alle proprie, dagli altri impiegati già presenti. Ad avviso del primo giudice, avendo le citate scelte organizzative inciso sulla sfera di competenza della ricorrente, era risultato giustificato che la stessa fosse stata scelta quale risorsa da trasferire rispetto agli altri addetti alla medesima direzione. Tale scelta datoriale era, inoltre, coerente con il contenuto dell'accordo sindacale del 10 gennaio 2022, con il quale la società si era impegnata a limitare gli impatti e le conseguenze dell'esubero, tra gli altri modi, anche con la mobilità interna con riconversione dei lavoratori.
Ciò premesso, il primo giudice ha escluso la ritorsività del trasferimento, disattendendo la prospettazione attorea secondo cui il trasferimento di cui è causa sarebbe conseguenza del ripetuto rifiuto di ad aderire ad un'incentivazione all'esodo. Il trasferimento, infatti, secondo quanto CP_1
riscontrato dal Tribunale, aveva costituito una delle misure di contenimento degli esuberi determinati dalla riorganizzazione aziendale, essendo stato finalizzato alla conservazione dei posti di lavoro quale alternativa alla risoluzione del rapporto.
Il Tribunale, tuttavia, fermo quanto osservato, ha rilevato che “tenuto conto del documento offerto in udienza alla difesa ricorrente (elenco lavoratori somministrati) che attesta la presenza di numerosi lavoratori anche in mansioni confacenti al livello di appartenenza della ricorrente, rimane però da chiedersi per quale ragione la società, prima di avvalersi di lavoratori somministrati non abbia
pagina 5 di 15 verificato la possibilità di una ricollocazione in sede della dott.ssa .”; pur in presenza di CP_1
ragioni tecniche, il trasferimento, infatti, dev'essere improntato ai principi di buona fede e correttezza.
Oltretutto, quanto alla scelta della sede ad quem, il Tribunale ha rilevato come dalle deduzioni di parte resistente era emerso che nel punto vendita di OD non vi era necessità di una risorsa come e CP_1
che l'adibizione della lavoratrice a quella sede era finalizzato unicamente alla formazione, non alla necessità di un coordinatore.
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha accolto la doglianza attorea secondo cui l'assegnazione al punto vendita di OD aveva avuto, quale conseguenza, anche il suo demansionamento: “rispetto al suo inquadramento contrattuale (I livello), le mansioni che le sono state affidate erano proprie di livelli inferiori. Le mansioni sono elencate al punto 24 e 25 del ricorso e non sono contestate. Sono, tuttavia, giustificate dalla società sull'assunto che il coordinatore di un punto vendita deve avere una preparazione a tutto tondo che comporti anche conoscenze del sistema operativo e che quindi comporti anche lo svolgimento di compiti appartenenti a livelli inferiori, ma che consentano di acquisire le conoscenze poi necessarie per il successivo ruolo di responsabilità.
Il coordinatore (ruolo che il teste ha riferito che nei punti vendita express equivale a direttore) è, Tes_2 secondo la declaratoria del CCNL di categoria inquadrato nel I livello”; tuttavia, nella lettera di trasferimento vi era scritto che l'assegnazione al punto vendita di OD era finalizzato ad avviare la ad un percorso di formazione e affiancamento volto a consentirle di acquisire le specifiche CP_1
competenze necessarie a ricoprire il ruolo di allievo coordinatore di punto vendita.
Come evidenziato dal Tribunale, il ruolo di allievo coordinatore, che nella lettera di trasferimento sembrerebbe costituire il traguardo al quale la formazione doveva essere finalizzata, è figura diversa dal coordinatore. Infatti, “l'allievo coordinatore, diversamente dal coordinatore o gerente non ha quelle prerogative di autonomia, responsabilità e decisionalità proprie del primo livello.
Ciò, peraltro trova conferma anche nelle mansioni svolte sin dal momento del trasferimento dalla ricorrente che presso il punto vendita di OD si sta occupando, per lo più di attività di cassa, preparazione della spese per i riders, sistemazione merce”.
Il Tribunale ha accertato che, pertanto, il trasferimento della ricorrente aveva comportato il suo demansionamento (non essendo stata neppure indicata la durata del periodo di formazione, il cui protrarsi nel tempo non poteva considerarsi giustificato dalla ritrosia della lavoratrice nell'apprendimento, riferita dal teste in termini generici e non oggetto di qualche addebito alla Tes_2 pagina 6 di 15 dipendente), con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato (“Tutto ciò non pare possa giustificare una formazione che, sempre il teste ha riferito doveva durare sei mesi, e che è ancora Tes_2 in corso senza specifiche ragioni.”).
Il Tribunale, pertanto, ha annullato il trasferimento, quantificando il danno rivendicato dalla lavoratrice per l'aggravio di tempi e di spese sopportati per raggiungere la nuova sede di lavoro nell'importo di €
245,00 per ogni mese trascorso dal 1° dicembre 2022 in avanti sino a riassegnazione alla sede di via
Bisceglie. Segnatamente, il primo giudice ha evidenziato che il trasferimento ha causato alla ricorrente una spesa viva di € 77,00 al mese, costo dell'abbonamento del treno per la tratta Milano OD, oltre al pregiudizio in termini di perdita del proprio tempo, che, tenuto conto della retribuzione oraria percepita dalla lavoratrice, pari a € 20, ha quantificato in complessivi € 168,00 al mese sulla base del seguente procedimento logico: “quanto al tempo di percorrenza, la durata del viaggio in treno con partenza dalla stazione di Milano centrale (che risulta prossima alla residenza della ricorrente) per OD è pari
a 44 minuti. Per raggiungere via Caldera, la ricorrente ha riferito di impiegare 20 minuti, ne consegue che, a fronte dei 40 minuti totali, dal dicembre 2022, impiega circa un'ora e venticinque minuti, con un maggior tempo impiegato di 25 minuti circa…Tenuto conto di un maggior tempo di viaggio che la ricorrente avrebbe potuto impiegare diversamente e secondo le proprie inclinazioni e che, per quanto sopra detto, risulta quantificabile nella misura di 25 minuti, tenuto conto di una retribuzione oraria di
€ 20, il danno può, equitativamente, essere liquidato in misura pari a € 7 euro complessive al giorno.
La ricorrente si è andata a OD per sei giorni alla settimana per una media di 24 giorni al mese che moltiplicato per 7 porta alla cifra di € 168 euro.”.
Con ricorso depositato in data 8/10/2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
Con il primo motivo di gravame (titolato “la legittimità del trasferimento”), la società sostiene che la declaratoria di illegittimità del trasferimento non sarebbe coerente con l'iter argomentativo della sentenza e con le risultanze istruttorie.
Nell'ottica del gravame la decisione risulterebbe contraddittoria rispetto a quanto accertato circa la sede di provenienza. La società evidenzia che il primo giudice nella prima parte della motivazione ha riscontrato i presupposti di legittimità del provvedimento datoriale comportante il mutamento di sede per poi effettuare un “contraddittorio ed infondato” riferimento ai contratti di somministrazione di cui alla comunicazione aziendale prodotta da controparte in occasione dell'udienza di discussione.
L'odierna appellante ribadisce l'inammissibilità ed irritualità di tale produzione avversaria, effettuata in pagina 7 di 15 violazione del principio del contraddittorio, non avendo avuto la società la possibilità di prendere specifica posizione in merito. Chiede pertanto lo stralcio del documento dal fascicolo e, in caso contrario, di essere ammessa a provare le circostanze dedotte dai capitoli 51-53 dell'esposizione in fatto (relativi appunto ai lavoratori somministrati presenti). Sotto altro profilo, evidenzia che, in ogni caso, contrariamente a quanto affermato in sentenza in tale documento non vi sarebbe alcun riferimento al livello di inquadramento attribuito ai lavoratori somministrati. Di contro, dal suddetto documento emergerebbe che la maggior parte dei contratti di somministrazione è stata attivata in epoca successiva al momento in cui il trasferimento dell'odierna appellata era stato deciso ed attuato. Precisa, altresì, che
“vi è un solo contratto di somministrazione che ha riguardato un lavoratore inquadrato nel I livello, inserito nella Direzione Merci, quindi diversa da quella di appartenenza della dipendente. Per contro presso la Direzione Attivi e , dove operava la IG.ra , è stata inserita, una lavoratrice CP_2 CP_1
in regime di somministrazione, con inquadramento nel III livello, in un ufficio diverso da quello della ricorrente.”.
Secondo l'appellante sarebbe, parimenti, contraddittorio e infondato l'iter argomentativo seguito dal primo giudice nel ravvisare l'illegittimità del trasferimento in ragione del fatto che lo stesso avrebbe comportato un demansionamento. In particolare, sarebbe infondato il rilievo secondo cui il demansionamento risulterebbe in primo luogo dalla lettera di trasferimento, in cui verrebbe fatto riferimento ad un percorso di formazione per ricoprire il ruolo di “allievo coordinatore” di punto vendita. La società sostiene, infatti, che il riferimento ad un percorso di formazione per acquisire il ruolo di “allievo” coordinatore sarebbe all'evidenza frutto di un mero errore materiale. A conferma di tale assunto evidenzia che l'odierna appellata con l'inserimento nel percorso formativo aveva concretamente assunto la posizione di allieva coordinatrice, al fine di conseguire all'esito di tale percorso il ruolo di coordinatrice, ruolo che, peraltro, implicherebbe altresì competenze operative.
Sotto altro profilo precisa che il piano formativo prevede un minimo di sei mesi di formazione, ma la cui durata effettiva dipende dalle capacità del singolo. Sostiene che, nel caso di specie, sulla durata della formazione aveva inciso l'atteggiamento di totale disinteresse della ricorrente.
Con il secondo motivo d'appello, inerente a “Il risarcimento del danno”, articolato in via subordinata rispetto al primo, l'odierna appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe errata anche nella quantificazione del danno, patrimoniale e non, riconosciuto all'odierna appellata.
pagina 8 di 15 Evidenzia che il rilievo del primo giudice secondo cui la lavoratrice per raggiungere la sede di lavoro originaria avrebbe impiegato solo 20 minuti sarebbe del tutto apodittico, essendo basato solo su quanto riferito dalla ricorrente senza alcun supporto oggettivo. Inoltre, anche il tempo di viaggio per raggiungere OD, indicato dal Tribunale in 40 minuti, sarebbe privo di riscontro, in quanto dall'orario dei treni prodotto risulterebbe che il tempo di viaggio per raggiungere OD dalla stazione Centrale è di
25/30 minuti. Pertanto, la differenza tra i due percorsi consterebbe in 5/10 minuti per viaggio: differenza esigua e tale da non poter recare un effettivo pregiudizio del proprio tempo libero.
Con memoria difensiva depositata in data 10/1/2025, l'appellata si è costituita, proponendo a sua volta appello incidentale.
Con riguardo al primo motivo di appello si oppone alla richiesta di controparte di stralcio della
“comunicazione GS 7.3.24”, evidenziando la tempestività della produzione e sottolineando che, quando la società si è costituita nel giudizio di primo grado, era già a conoscenza di avere in essere una pluralità di contratti di somministrazione e che, quindi, avrebbe potuto e dovuto, darne atto, spiegando perché, a suo dire, i ruoli assegnati ai lavoratori interinali non avrebbero potuto essere attribuiti alla stessa. Per le medesime ragioni si oppone all'ammissione dei nuovi capitoli di prova.
Sempre con riguardo al primo motivo di appello, contesta la tesi di controparte, peraltro formulata per la prima volta in grado di appello, secondo cui il riferimento ad un percorso come “allievo coordinatore” sarebbe frutto di un mero errore materiale. Sul punto sottolinea che “la verità è che la società non aveva, e non ha mai avuto, alcuna intenzione di “formare” l'esponente per consentirle di acquisire il ruolo di coordinatore (o di assistente coordinatore, che è probabilmente quello che la società intendeva parlando di “allievo coordinatore”).”.
In punto di dichiarazione d'illegittimità del trasferimento, difende la sentenza impugnata evidenziando, tuttavia, il carattere ritorsivo dello stesso, escluso invece dal giudice di prime cure. In ogni caso, nell'ottica del gravame, le modalità con cui la società ha operato, se non fossero riconducibili ad un motivo illecito, integrerebbero indiscutibilmente una violazione dei principi di correttezza e buona fede. Dall'espletata istruttoria testimoniale era, infatti, emerso che, in definitiva, il suo trasferimento era stato disposto senza che vi fosse alcuna necessità della sua prestazione presso la sede di destinazione, mentre tutte le sue attività presso la sede di provenienza erano ancora pienamente svolte.
In merito al secondo motivo di appello, con riguardo al tempo necessario per raggiungere OD contesta la produzione di controparte in quanto relativa a treni veloci non utilizzabili sia in ragione del costo che pagina 9 di 15 in ragione degli orari e della frequenza, non compatibili con le sue esigenze di spostamento. Evidenzia che la contestazione della società circa il tempo dalla stessa impiegato precedentemente per raggiungere la sede di Milano è stata mossa per la prima volta in sede di appello.
In via di appello incidentale, la lavoratrice impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento del danno.
In particolare, la stessa aveva rivendicato un risarcimento pari a € 1.550,00 al mese, considerando il costo dell'abbonamento del treno e mezzi pubblici (€ 110,00 mensili) e le tre ore in più, al giorno, del suo tempo, che era costretta a dedicare per recarsi dalla propria abitazione di Milano al punto vendita di
OD, invece che presso la sede di Milano e farvi ritorno nella medesima giornata. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente questa domanda, riducendo il risarcimento a € 245,00 al mese, dopo aver considerato pari a € 77 mensili il costo dell'abbonamento e a 25 minuti al giorno il tempo in più utilizzato per raggiungere la nuova sede. Tuttavia, il Tribunale avrebbe errato poiché la differenza tra un'ora e 25 minuti (tempo riconosciuto per raggiungere OD) e 40 minuti (tempo originario) non è di
25, ma di 45 minuti. In secondo luogo, lamenta il fatto che il primo giudice non abbia considerato che l'abitazione di , situata in via Ippolito Nievo, non si trova in prossimità stazione Centrale e che CP_1
il punto vendita Carrefour a cui era stata assegnata non si trova in prossimità della stazione di OD. Il primo giudice non avrebbe quindi tenuto dei conseguenti ulteriori tempi che devono essere sommati ai
44 minuti correttamente calcolati per la percorrenza in treno della tratta Milano (Centrale)/OD, con un impegno temporale stimato in ricorso (2 ore) per raggiungere la nuova sede era del tutto plausibile, così come quello indicato (20 minuti) per recarsi (in bicicletta) presso la sede centrale.Oltretutto, Milano e
OD sono città di due differenti province lombarde e, pertanto, l'abbonamento ferroviario “semplice” da 77 euro mensili non è sufficiente, ma occorre acquistare l'abbonamento da 110 euro mensili, diversamente da quanto opinato dal primo giudice.
Reitera, pertanto, la richiesta di risarcimento nei termini di cui al ricorso con conseguente richiesta di pagamento dell'ulteriore importo di € 23.914,00 o, in subordine, di € 3.880,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle produzioni documentali e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, entrambi i motivi d'appello articolati da siano destituiti di fondamento, mentre Parte_1
sia da accogliere, nei limiti della domanda svolta in via subordinata, l'appello incidentale interposto dall'appellata.
pagina 10 di 15 Quanto al primo motivo d'appello, con il quale la Società appellante contesta come erronea la valutazione espressa dal primo giudice in ordine all'illegittimità del trasferimento, la sentenza appellata sfugge alle prospettate censure;
infatti, contrariamente a quanto sostenuto da l'accertamento Parte_1
operato dal Tribunale risulta fondato su un iter argomentativo del tutto coerente con le conclusioni che dallo stesso sono state tratte e non presenta alcun elemento di contraddizione.
Accertata, sulla base dell'istruttoria testimoniale, l'effettività della riorganizzazione attuata dalla datrice di lavoro presso la sede di provenienza con riguardo, per quanto d'interesse, alla Direzione Attivi e
, alla quale la ricorrente era addetta quale analista fiscale di primo livello, essendo state CP_2
introdotte modifiche, con semplificazione di alcune attività e decentramento di altre, tali da comportare un ridimensionamento del carico di lavoro alla stessa assegnato, ridistribuito, a seguito del suo trasferimento, tra altri impiegati già in forze in aggiunta ai compiti loro propri e tali, quindi, da far apparire, sotto il profilo del nesso causale, giustificata la scelta di trasferire la in luogo di altro CP_1
dipendente della medesima direzione nell'ottica, fatta propria dall'accordo sindacale aziendale del
10.1.2022, di far fronte agli esuberi mediante mobilità interna con riconversione dei lavoratori (oltre che con l'accesso alla naspi e l'aiuto al ricollocamento lavorativo esterno), in modo da conservarne il posto di lavoro, in luogo di risolverlo, il giudice di primo -dopo aver dato atto che, quanto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede ai quali il trasferimento dev'essere improntato ex artt. 1175 e
1375 c.c., la presenza (attestata dalla comunicazione ex art. 36, comma 3, D. lgs. n. 81/2015 del
7.3.2024, recante l'elenco dei lavoratori somministrati nell'anno 2023 presso la sede di via Caldera, prodotto in udienza dalla difesa della ), presso la sede milanese di origine, di numerosi CP_1
lavoratori somministrati impieganti anche in mansioni confacenti al livello di appartenenza della
, poneva dubbi in ordine alla determinazione adottata dalla Società- non ha fondato la CP_1 decisione su tale rilievo, avendo piuttosto ritenuto dirimente, ai fini della declaratoria d'illegittimità del trasferimento, il demansionamento che ne è conseguito avuto riguardo alle mansioni assegnate e svolte dalla lavoratrice presso la sede di destinazione.
Il Collegio condivide pienamente le motivazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta, sul punto, la sentenza di primo grado.
Il dimensionamento, nel caso esaminato, è, infatti, palese, emergendo, per tabulas, dalla mera disamina del provvedimento impugnato, con il quale, la , in forze a quale impiegata di primo CP_1 Parte_1
livello, con mansioni di analista finanziaria, è stata trasferita presso il punto vendita Parte_3
di OD, al quale era già preposto un coordinatore, per intraprendere un percorso di formazione e pagina 11 di 15 affiancamento volto a consentirle di acquisire le specifiche competenze necessarie a svolgere il ruolo di
Allievo Coordinatore di punto vendita e non già di Coordinatore di punto vendita.
Ebbene, come evidenziato dal primo giudice, se la figura del Coordinatore del punto vendita
(equipollente a quella del direttore) è in linea con quella di analista finanziario ricoperto dalla CP_1
presso la sede di origine, trattandosi di profili professionali entrambi riconducibili al primo livello del
CCNL di categoria, tale sicuramente non è quella dell'Allievo Coordinatore, al quale, per quanto scritto dalla stessa appellante nella comunicazione di trasferimento, la formazione era finalizzata quale traguardo finale.
Sostiene, al riguardo, l'appellante che per questa parte il provvedimento di trasferimento sarebbe affetto da errore materiale, in quanto, in realtà, la formazione era finalizzata a far acquisire alla le competenze professionali proprie del coordinatore di punto vendita e non già di mero CP_1
allievo né di aiuto.
Osserva la Corte che, anche a voler dar credito a tale tesi, il provvedimento risulterebbe, comunque, carente, non recando alcuna indicazione in ordine al tempo della formazione (necessariamente contenuto, come confermato dal teste , che, al riguardo, ha riferito che la formazione Testimone_3
avrebbe dovuto avere una durata di sei mesi), né della sede di destinazione finale alla quale la CP_1
avrebbe dovuto essere addetta, quale coordinatore, al termine della formazione, indicazione indispensabile per verificare l'effettività delle esigenze aziendali poste a fondamento del trasferimento avuto riguardo alla sede di destinazione, essendo quella di OD meramente transitoria, in quanto, per stessa allegazione datoriale, individuata a meri fini formativi.
Illuminante è sul punto la deposizione della teste la quale, al riguardo, ha dichiarato: “La Tes_4
decisione di inserirla in questo percorso di formazione poteva poi essere preliminare ad una successiva assegnazione della risorsa che, allo stato non si è ancora avuta;
la scelta di OD è stata fatta per la particolare competenza del direttore che più di altri avrebbe potuto seguire la Tes_2 ricorrente e per la complessità del punto vendita che avrebbe potuto offrire una formazione completa”. Par Ne emerge, infatti, chiaramente che al momento del trasferimento non aveva ancora individuato quale sarebbe stata la sede definitiva della lavoratrice (né una rosa di destinazioni possibili), né lo ha fatto in epoca successiva.
Quanto al piano di formazione prodotto dall'appellante (sub doc. 7 fascicolo primo grado), il documento non risulta né richiamato né allegato alla comunicazione di trasferimento e, in ogni caso, non indica alcun termine ultimo, limitandosi ad individuare le attività svolte a decorrere da ciascun pagina 12 di 15 mese (dal 1° Gestione PDV, dal 2° Gestione PDV, dal 3° Gestione Display, dal 4° Gestione Ordini, dal
5° Gestione Stock, dal 6° Gestione Enti).
Ciò premesso, l'illegittimità del trasferimento, per violazione dell'art. 2103 c.c. e, in particolare, perché lesivo della professionalità della lavoratrice, risulta confermata dalle mansioni in concreto svolte dalla presso la nuova sede, che, come dichiarato dal coordinatore del punto vendita , CP_1 Testimone_3
ancora alla fine del mese di ottobre del 2023, a quasi un anno dal disposto trasferimento, la vedevano ordinariamente impegnata in via prevalente in attività di cassa, oltre che in quelle di preparazione della spesa per i riders e di sistemazione della merce negli scaffali, attività che, complessivamente considerate, sono riconducibili al più al IV livello del CCNL di categoria:
“la ricorrente in questo momento è impegnata alla seconda cassa, ciò vuol dire che entra in cassa in caso di apertura delle seconda o terza cassa;
se non è in cassa, sistema gli scaffali, preparazione della spesa con i riders, le variazioni (cambi prezzi), esposizione dei frontalini promozionali. Nello svolgimento di tali attività che, comunque rientrano nella sua formazione, è già operativa. … Su di un turno di sei-sette ore in media la ricorrente sta in cassa quattro ore.” (così il teste nella Testimone_3
deposizione resa in primo grado all'udienza del 24.10.2023).
Né, peraltro, la situazione risulta essersi modificata in epoca successiva o può trovare giustificazione nella “scarsa propensione della ricorrente ad imparare”, ritenendo la stessa “avvilente il ruolo del coordinatore in quanto non in linea con i suoi studi.”.
Fermo il grave demansionamento subito dalla lavoratrice (tale da giustificare, questo sì, le riferite doglianze sull'inadeguatezza dei compiti assegnati rispetto al proprio grado di professionalità), la mancata adibizione della a mansioni confacenti al suo livello, quali avrebbero potuto essere CP_1
quelle del coordinatore di punto vendita, risulta, infatti, imputabile piuttosto alla datrice di lavoro, che non aveva esigenze attuali né prossime d'attribuzione all'appellata di tale ruolo, nulla avendo mai dettagliato al riguardo in ordine ad eventuali scoperture da coprire presso specifici punti vendita.
Quanto al secondo motivo d'appello formulato da lo stesso può essere esaminato Parte_1 congiuntamente all'appello incidentale dell'appellata, involgendo entrambi il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno.
Le censure al riguardo sollevate dall'appellante principale sono ancora una volta palesemente infondate, là dove, tenuto conto delle maggiori distanze da percorrere e dei mezzi pubblici (metro, treno, autobus) utilizzati dalla per raggiungere la sede di OD, la tempistica di un'ora e CP_1
venticinque minuti complessivi stimata la primo giudice risulta del tutto prudenziale e tale è, di pagina 13 di 15 conseguenza, anche il conseguente aggravio di tempo, che, per mero errore di calcolo, è stato indicato in sentenza in 25 minuti complessivi al giorno in luogo che in 45 minuti (tale essendo la differenza tra il tempo di 1 h e 25 minuti di andata e ritorno in treno e il tempo di 40 minuti che l'appellata ha riferito d'impiegare per raggiungere in bicicletta la sede milanese di via Caldara dalla sua abitazione di via
Ippolito Nievo, tempistica con riferimento alla quale l'appellante ha mosso rilievi generici e, come tali, inammissibili).
In accoglimento della censura al riguardo formulata, in via subordinata, nell'appello incidentale della lavoratrice, la sentenza per questa parte va riformata, con rideterminazione nell'importo di € 437,00 mensili del danno cagionato all'appellata dal provvedimento di trasferimento in termini di aggravio di tempi e costi di viaggio (45 minuti x 6 gg = 270 minuti = 4,5 ore x € 20= € 90 x 4 sett. = € 360 mensili
+ € 77,00 per costo abbonamento del treno).
Considerato che il trasferimento si è protratto per 18 mesi, l'importo complessivo dovuto a titolo risarcitorio risulta pari a € 7.866,00 e quello residuo, detratta la somma di € 3.986,00 già corrisposta dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, è di € 3.880,00.
Possono, invece, superarsi le ulteriori censure mosse dall'appellata sia in ordine al costo dell'abbonamento mensile semplice per la tratta ferroviaria Milano Centrale – OD, preso quale riferimento per la quantificazione dell'aggravio di spesa, che in ordine alla mancata considerazione dei tempi di spostamento dall'abitazione alla Stazione Centrale e dalla Stazione di OD al punto vendita
Carrefour, Corso Umberto I, 29.
Si verte, invero, nell'ambito di una valutazione equitativa del danno ancorata a tempi di percorrenza variabili a seconda delle contingenze e dei mezzi utilizzati, sicché, correttamente, il primo giudice ha fatto riferimento a criteri prudenziali (anche quanto alla valutazione dei costi) e all'oggettivo e incontrovertibile aggravio derivante dalla percorrenza della tratta ferroviaria Milano-OD (restando le variabili derivanti dagli spostamenti urbani dipendenti dall'ubicazione dell'abitazione della lavoratrice a carico della stessa).
Ferme le restanti statuizioni di merito ed assorbita ogni altra questione, la sentenza va, pertanto, riformata solo nei limiti sopra specificati.
In applicazione del principio di soccombenza, segue nel dispositivo la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del doppio grado, che, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come successivamente modificato, si liquidano in complessivi € 8.000,00 per compensi, di cui €
4.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il grado d'appello (nel quale non è stata svolta attività
pagina 14 di 15 istruttoria), oltre al rimborso dei CU, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 e agli oneri di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, mentre Pt_1 tali presupposti non ricorrono per l'appellata, il cui appello incidentale è stato parzialmente accolto.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 1791/2024 del Tribunale di Milano, ridetermina nell'importo di € 437,00 mensili il danno cagionato all'appellata dal provvedimento di trasferimento e, per l'effetto, condanna l'appellante a corrispondere all'appellata a titolo risarcitorio l'ulteriore somma di € 3.880,00;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata la spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi, di cui € 4.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il grado d'appello, oltre al rimborso dei CU, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2
DM 55/2014 e agli oneri di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 18/3/2025
Il Presidente e Relatore
Serena Sommariva
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