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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5469/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910”, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Maria Anna Pia Castellaneta e Carlo Scofone,
Attrice contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P_ dell'Avv. Alessio Màttera,
Convenuta nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 dell'Avv. Andrea Sticchi Damiani,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 10.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 3.4.2019 (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, anche solo ) ha interposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. A00_149/3907 del 13.2.2019, emessa ex art. 2 R.D. n. 639/1910 dalla
(Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione P_
– sezione contenzioso amministrativo), a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 88.411,35 (comprensiva di interessi legali decorrenti dal 5.7.2018 al
4.2.2019 pari ad euro 197,42 e spese postali e di notifica per euro 13,93), dovuta a titolo di escussione della polizza fideiussoria n. M0994524700 (emessa in data 18.1.2011 da divenuta poi prestata Parte_2 Parte_1 in favore di quale destinataria di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio CP_2 di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Nello specifico, l'attrice ha dedotto:
- l'erroneità e l'illegittimità dell'ingiunzione, in quanto la sentenza n. 982/2018 del TAR
Puglia, richiamata dal provvedimento impugnato, non contiene alcuna condanna esecutiva al pagamento di somme a carico della compagnia assicuratrice, limitandosi a respingere il ricorso proposto da volto ad ottenere la condanna della al CP_2 P_ risarcimento di danni e l'accertamento negativo del diritto all'escussione della stessa polizza fideiussoria, fermo restando che la predetta sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale non sarebbe definitiva, poiché impugnata dinnanzi al Consiglio di Stato;
- l'illegittimità della pretesa creditoria, giacché l'escussione della polizza fideiussoria de qua in favore della e nell'interesse di a garanzia degli obblighi P_ CP_2 assunti da quest'ultima per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica sito nel Comune di Turi, sarebbe illegittima alla luce di quanto chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 31.1.2018 che, nel giudizio di legittimità della Legge Regionale n. 31/2008 (avviato su istanza di P_ CP_2 in pendenza del giudizio amministrativo definito dalla sentenza del TAR Puglia n.
[...]
982/2018), avrebbe sancito l'inesigibilità della suddetta polizza, in caso di mancato inizio dei lavori (situazione sussistente nel caso di specie, in cui i lavori di realizzazione dell'impianto, autorizzati dalla non sarebbero stati intrapresi da parte di P_ CP_2
;
[...]
- la sussistenza del diritto di rivalsa verso il contraente in caso di rigetto CP_2 dell'opposizione, stante il diritto della compagnia assicurativa ad essere tenuta indenne da quest'ultima per le somme che eventualmente dovesse essere tenuta a versare alla P_
, in virtù della polizza fideiussoria emessa.
[...]
Tanto dedotto, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare di rito, ove non fosse ritenuta rituale l'immediata estensione del contraddittorio attuata mediante la notifica del presente atto all'obbligata principale: − autorizzi la chiamata in giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., della in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, e si chiede sin da ora ai sensi dell'art. 269 II^ comma c.p.c. che il G.U. voglia disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art 163 bis c.p.c.; sempre in via preliminare di rito:
− disponga la sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta per I motivi esposti nel presente atto;
in via pregiudiziale di merito: − accerti e dichiari la nullità, l'illegittimità e/o invalidità ed inefficacia dell'ingiunzione emessa dalla in assenza di P_ qualsivoglia statuizione di condanna a carico della Compagnia opponente, dichiarando pertanto l'inesistenza del potere di riscossione e di esecuzione coattiva della pretesa verso il garante;
in via principale: − accerti e dichiari l'inesigibilità della garanzia a fronte dell'impugnazione proposta da avverso la sentenza del TAR Puglia n. 982/2018 CP_2 posta a fondamento dell'ingiunzione emessa dalla ed oggetto della presente P_ opposizione;
− conseguentemente accerti e dichiari l'inesistenza della pretesa creditoria azionata, e che nulla è dovuto dalla in dipendenza della Parte_1 polizza fideiussoria emessa;
− dichiari pertanto illegittima e contraria a buona fede la pretesa di incameramento della garanzia;
in ogni caso: − accerti e dichiari la nullità, illegittimità ed infondatezza dell'ingiunzione di pagamento, e/o revochi e/o pronunci
l'annullamento della medesima ingiunzione opposta, dichiarando anche per tale motivo
l'inesistenza del potere di riscossione e di esecuzione coattiva della pretesa verso il garante;
− con vittoria di spese e compensi, gravati di I.V.A. e C.P.A”.
In data 24.9.2019 si è costituita evidenziando: CP_2
- in via preliminare, l'irritualità e l'inammissibilità della chiamata in causa non essendo configurabile a suo carico, né un obbligo di garanzia nei confronti della né una Parte_1 pretesa di regresso di quest'ultima nei confronti della non essendo stata CP_2 formulata alcuna domanda in tal senso;
- nel merito, facendo proprie le censure formulate dalla l'infondatezza della Parte_1 pretesa creditoria azionata dalla in quanto alla luce del quadro normativo P_ regionale di riferimento, nella specie ai sensi dell'art. 4 c. 2 L.R. 31/2008, l'unico modo per rendere legittima l'escussione della polizza è quello di ricondurre la sua escutibilità alle ipotesi di lavori intrapresi e non condotti a termine, nonché di lavori conclusi in tutto o in parte ma non conformi al titolo rilasciato, circostanze non verificatesi nel caso de quo;
- la pendenza innanzi al Consiglio di Stato del giudizio di gravame, avente n. R.G. 263/2019, avverso la sentenza del TAR n. 982/2018, nell'ambito del quale è in discussione l'an P_ delle somme oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Pertanto, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “previa, ove occorra, CP_2 dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa e, comunque, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo: - preliminarmente, sospenda l'ordinanza- ingiunzione;
- in rito, sospenda il presente giudizio in attesa della definizione del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato al n.r.g. 263/2019; - nel merito, accerti
e dichiari non fondata la pretesa della di incamerare le somme di cui alla P_ polizza fideiussoria stipulata dalla deducente con , per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa;
- per l'effetto, annulli l'ordinanza-ingiunzione gravata da dal cui Parte_1 pagamento deriverebbe un coinvolgimento della responsabilità patrimoniale di CP_2
… - vinte le spese di lite.
[...]
In data 14.10.2019 si è costituita la contestando la fondatezza della P_ opposizione e deducendo che:
- in data 24.4.2008 presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica CP_2 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,997 MW nel
Comune di Turi;
- ottenuto il titolo autorizzativo con determinazione dirigenziale n. 39 del 4.2.2011, la società con nota del 5.5.2011 comunicava la data di inizio lavori, precisando di realizzare direttamente l'impianto e di provvedere alla fornitura delle componenti tecnologiche;
- con nota n. 9332 del 20.7.2011 comunicava la cessione dei titoli autorizzativi CP_2 in favore della società Parte_3
- in data 10.11.2011 depositava le polizze fideiussorie richieste dalla normativa CP_2 regionale;
- con nota n. 525 del 23.1.2014 chiedeva lo svincolo della polizza fideiussoria CP_2 emessa da a favore della a garanzia della realizzazione Parte_2 P_ dell'impianto, comunicando che l'impianto in questione non era stato più realizzato;
- con nota n. 1491 del 3.3.2014 le società e chiedevano la Parte_3 CP_2 proroga del termine di validità dell'Autorizzazione Unica;
- con nota n. 1576 del 5.3.2014 il Servizio Energia Regionale, in riscontro alla comunicazione della mancata realizzazione dell'impianto, chiedeva la riscossione della fideiussione emessa a favore della e con nota n. 1597 di pari data comunicava P_ il diniego della proroga richiesta dalle società, per decorrenza del termine prescritto dalla
Legge Regionale n. 31/2008;
- avverso tale decisione la proponeva ricorso al TAR Puglia, volto ad ottenere CP_2 la condanna della al risarcimento di danni e l'accertamento negativo del P_ diritto all'escussione della stessa polizza fideiussoria;
- il TAR con sentenza non definitiva n. 261 del 24.2.2016 rigettava la richiesta P_ risarcitoria, mentre con separata ordinanza n. 310/2016, sollevava la questione di costituzionalità dell'art. 4 comma 2 lett. c) legge 21 ottobre 2008 n. 31 per P_ contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 commi 1, 2, lett. m) e 3 della Costituzione;
- la Consulta con la sentenza n. 14/2018 riconosceva la piena legittimità costituzionale della fideiussione richiesta a garanzia della realizzazione dell'impianto, prevista dalla disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 31 del 2008, atta a stigmatizzare il comportamento degli operatori del settore i quali, ottenuto il titolo autorizzativo, piuttosto che realizzare l'impianto, si propongono come intermediari, con la sola finalità di vendere il titolo ottenuto, a discapito dell'effettiva realizzazione dell'impianto;
- il TAR Puglia, con la sentenza n. 982/2018, ha rigettato il ricorso proposto da CP_2
- alla luce della decisione del TAR Puglia, legittimamente veniva emessa l'ingiunzione di pagamento impugnata, atteso, altresì, il decorso del termine previsto dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 25/2012, finalizzato ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria.
Sulla scorta di tali rilievi la ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- P_ respingere l'avversa istanza, dilatoria ed infondata, di sospensione degli effetti dell'atto impugnato;
- dichiarare, per tutto quanto argomentato in fatto e diritto, la legittimità, la legalità e la fondatezza dell'ingiunzione di pagamento n. prot. 149/3907, emessa il 13 febbraio 2019 dalla – Sezione Contenzioso Amministrativo nei confronti P_ della ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910, Parte_4 in ragione della escussione della polizza fideiussoria n. M0994524700 del 18.01.2011 emessa dalla odierna attrice in favore della e nell'interesse della P_ CP_2
a garanzia degli obblighi da quest'ultima assunti per la costruzione e l'esercizio di
[...] un impianto fotovoltaico;
- Con vittoria di spese e competenze”.
Con ordinanza depositata il 17.10.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed il giudizio è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello, recante R.G. n. 263/2019, pendente dinanzi al Consiglio di Stato.
Con ricorso depositato il 17.11.2020 la ha riassunto il giudizio, dando atto Parte_1 che il Consiglio di Stato Sez. IV nella menzionata causa avente R.G. n. 263/2019, con sentenza n. 4639/2020 pubblicata il 20.7.2020 aveva rigettato l'appello proposto da CP_2 avverso la sentenza del TAR Puglia n. 982/2018, reiterando le pregresse richieste.
[...]
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 19.5.2021 e preso atto della costituzione delle controparti, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione.
Passando al merito, va rilevato che i motivi di impugnazione – da delibarsi congiuntamente in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro – sono infondati e non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.
Come già osservato nell'ordinanza del 17.10.2019, risulta essere inconferente la circostanza secondo la quale la sentenza del TAR Puglia n. 982/2018, richiamata dal provvedimento impugnato, non contenga un'esplicita condanna di pagamento a carico della compagnia assicurativa odierna opponente, in quanto l'ordinanza ingiunzione opposta è fondata sul credito della derivante dall'escussione della polizza fideiussoria n. P_
M0994524700 (emessa in data 18.1.2011 da divenuta Parte_2 poi , rilasciata in favore della Regione da a Parte_1 CP_2 garanzia della realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale pari a 8,820 MW, in contrada Lezzi, nel
Comune di Turi (BA), in attuazione della legge Regionale n. 31/2008 art. 4 c. 2.
Al riguardo, occorre rilevare che la con la legge regionale n. 31 del 2008 P_
(Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) ha provveduto a disciplinare i titoli abilitativi alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'obiettivo finale della riduzione del carico di inquinamento.
In particolare, l'art. 4, comma 2, della predetta legge regionale stabilisce che: “entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs.
387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Assessorato Controparte_3 allo sviluppo economico e innovazione tecnologica: a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto; c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata”.
Sul punto, in ordine alla individuazione della ratio alla base delle garanzie fideiussorie di cui alle summenzionate lettere c) e d), la L.R. n. 31 del 2008 è già stata scrutinata e interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 14/2018, richiamata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4639/2020, dai cui principi non vi è alcuna ragione di discostarsi.
Nello specifico, la Consulta ha evidenziato che la duplicità delle fideiussioni di cui alle lettere c) e d) art. 4, comma 2 della legge regionale n. 31 del 2008, “riflette l'opzione del legislatore regionale per una subarticolazione del meccanismo di garanzia in relazione alle due ipotesi di dismissione che possono in concreto verificarsi: in corrispondenza delle quali sono, appunto, previste due autonome, complementari e non sovrapponibili fideiussioni”.
Nello specifico, la fideiussione di cui alla lettera d), “a garanzia dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto”, è posta ad esclusiva tutela del recupero ambientale, mentre la fideiussione di cui alla lettera c), “a garanzia della realizzazione dell'impianto”, è volta anche ad assicurare la finalità concorrente di garantire la serietà dei progetti autorizzati al fine di incrementare la produzione di energia da fonti alternative.
In altri termini, le fideiussioni previste per le due fattispecie non sono poste a tutela dello stesso bene giuridico, ma a tutela di beni giuridici, almeno in parte, differenti.
In particolare, merita di essere riportato, altresì, il punto 7.2.4 della citata sentenza della
Consulta, laddove precisa che “è, infine, innegabile che la fideiussione a garanzia della realizzazione dell'impianto risponda anche ad una finalità (concorrente con quella di recupero ambientale) di garanzia della serietà dei progetti autorizzati e di incremento, quindi, della produzione di energia da fonti alternative”.
Ciò, è, inoltre, confermato dalla normativa statale di riferimento di cui all'art. 1-quinquies del successivo D.L. n. 105 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 129 del 2010, ove si esplicita che le garanzie finanziarie a carico del soggetto richiedente autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono poste “al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano
l'avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti”.
D'altra parte, anche la selezione dei progetti secondo un criterio di serietà e affidabilità risponde a criteri di buona amministrazione e merita quindi di essere garantita. Per assicurare tale finalità è senz'altro ragionevole sanzionare quelle domande di autorizzazione che non hanno poi un seguito effettivo e che rischiano di alimentare il mercato delle autorizzazioni regionali.
Di talché, sulla base di tale ricostruzione sistematica, si rivelano infondate le doglianze di e di essendo sostanzialmente irrilevante ai fini della escutibilità Parte_1 CP_2 della garanzia fideiussoria in questione la circostanza secondo la quale, in seguito alla comunicazione di avvio dei lavori, gli stessi siano effettivamente iniziati, attesa la legittimità dell'escussione della garanzia de qua in assenza della realizzazione dell'impianto (cfr. Cons.
Stato n. 4639/2020).
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alla domanda di regresso avanzata dalla società opponente, occorre innanzitutto rilevare che tale domanda, sebbene non formulata nelle conclusioni dell'atto introduttivo
(come eccepito da , deve ritenersi parte integrante della domanda giudiziale CP_2 posta dall'attrice poiché, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, Parte_1 per l'indicazione del petitum non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (cfr. Cass. n.
18783/2019): nella specie, la richiesta di rivalsa è espressamente contenuta a pagg.
6-7 dell'atto di citazione e, per quanto sopra visto, è da intendersi ricompresa nel petitum, sebbene essa non sia stata riportata nella parte dell'atto di citazione relativa alle conclusioni.
Fatta tale necessaria premessa, la domanda di regresso è fondata e merita accoglimento, in quanto l'art. 7 della polizza in atti prevede: “Il contraente si impegna a rimborsare alla
Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art 1952 C.C.”.
Quanto alle spese processuali, va osservato che:
- nei rapporti tra e da un lato, e , dall'altro, le spese Parte_1 CP_2 P_ processuali debbono seguire la soccombenza delle prime ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (valori medi della tabella n. 2; scaglione n. 5, in considerazione del valore della controversia);
- nei rapporti tra e occorre rilevare che è soccombente Parte_1 CP_2 CP_2 nei confronti di con riguardo alla domanda di rivalsa, fermo restando che le difese Parte_1 nel merito contro la sono di fatto similari a quelle spiegate da P_ Parte_1 tanto giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½, laddove la restante parte deve seguire la soccombenza di e la liquidazione segue i criteri di cui al punto CP_2 che precede.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione
A00_149/3907 del 13.2.2019;
- condanna al pagamento in favore di di quanto CP_2 Parte_1 da questa corrisposto alla beneficiaria in forza della polizza fideiussoria n. P_
M0994524700 (emessa in data 18.1.2011 da divenuta Parte_2
; Parte_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_2 in favore della delle spese processuali liquidate in euro 14.103,00 per P_ compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ nei rapporti tra Parte_1
e e condanna quest'ultima alla rifusione della restante parte in favore di
[...] CP_2
liquidata in euro 7.051,50 per compensi professionali ed in Parte_1 euro 393,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore