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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1871/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
sia in nome proprio che in nome della figlia
(C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv.
Natascia Massarotti, con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTRICI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Nicola Orsolato e dall'Avv. Federico Pasetto, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTO
e con la chiamata di
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Sergio Tonni, con elezione di domicilio presso il suo studio
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Leonardo Pasetto, con elezione di domicilio presso il suo studio avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 14/11/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte ai sensi dell'art. 2051 c.c. da
, in proprio ed in rappresentanza della figlia minore, , nei Parte_1 Parte_2
confronti del , al fine di ottenere, in uno alla rifusione Controparte_1
delle spese funerarie, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte dell'ascendente, , madre della prima, sopraggiunta in data 13.06.2019 Persona_1
dopo che la stessa il 02.06.2019, vero le ore 13.00, era rovinosamente caduta sulla scala priva di corrimano che collegava il piano interrato con l'esterno del fabbricato . CP_4
Si è costituito il , opponendosi alle domande Controparte_1
avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, chiamando in causa la propria assicuratrice per essere manlevata, nonchè la ditta senza Controparte_5 Controparte_2
formulare domande nei confronti della stessa, quale impresa costruttrice dell'immobile, deducendone la responsabilità esclusiva ed invocando, in denegata ipotesi, la propria liberazione da responsabilità.
La terza chiamata si è costituita a propria volta con comparsa del 14.10.2021, Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa e negando il fondamento di ogni addebito
2 prospettato dal Condominio, nonchè chiedendo la chiamata in causa della progettista
Architetto alla quale tuttavia, benchè autorizzata, non dava poi corso. Controparte_6
All'udienza del 05.11.2021, tenutasi avanti al precedente Giudice istruttore, il CP_1
convenuto precisava che “non è stata chiamata in causa dal a Controparte_2 CP_1
titolo di garanzia ma quale soggetto eventualmente tenuto a rispondere della pretesa dell'attore; la domanda attorea, quindi, si estende automaticamente al terzo quale vero responsabile, nel quadro del rapporto oggettivamente unitario”.
Le domande formulate nei confronti del convenuto sono fondate entro i limiti di CP_1
seguito indicati.
Le pretese vanno ricondotte al disposto dell'art. 2051 c.c., norma espressamente invocata dalle attrici, le quali hanno attribuito la responsabilità del sinistro al convenuto, CP_1
quale custode della scala posta al piano interrato del fabbricato.
Secondo la ricostruzione delle attrici la SI.ra si trovava nel garage del Condominio Per_1
abitato dalla figlia da oltre due anni, quando decideva di percorrere la scala che dal garage porta all'esterno al fine di vedere i fiori che quest'ultima aveva piantato sul balcone;
saliva le scale fino ad arrivare alla fine delle stesse dove si trova una porta a spinta dall'interno e, una volta visto l'esterno, ricominciava la discesa appoggiandosi con la mano al muro;
nel mentre la figlia richiudeva la porta, girandosi verso la stessa, la SI.ra cadeva rovinosamente a Per_1
terra nel primo pianerottolo, procurandosi il trauma cranico che l'avrebbe poi condotta alla morte;
nell'immediatezza il vicino di casa della SI.ra SI. che si Parte_1 Parte_3
trovava nel proprio giardino, accorreva in garage allertato dal rumore, poi la moglie di questo,
chiamava il 118. Persona_2
Sulla base di tale ricostruzione, le attrici hanno lamentato che la scala, il cui uso non era disciplinato dal regolamento condominiale, “non era a norma”, in quanto priva di almeno un corrimano, e che la stessa “non può classificarsi come da “utilizzarsi ad uso esclusivo
3 antincendio poiché oltre al maniglione di emergenza sul lato della via d'esodo, è presente anche una maniglia con serratura sul lato strada, le cui chiavi sono nella disponibilità di tutti i condomini”, dovendo invece ritenersi che, “essendo tutti i condomini in possesso delle chiavi per accedervi, le scale in oggetto fossero delle normali scale per accedere ai garage”, anche perchè “l'architettura costruttiva del cancello pedonale presenta un'ampia apertura laterale, la quale permette agevolmente il passaggio della mano per l'azionamento del maniglione di emergenza dal lato strada esterno e conseguentemente apertura del suddetto cancello pedonale” (cfr. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Orbene, non risulta in sé contestato l'evento della caduta della SI.ra sulla scala in Per_1
questione, avendo le parti convenute e terze chiamate affermato che tale occorso era invece da ricondurre all'imprudenza della stessa e della figlia, le quali avevano deciso di utilizzare la scala, seppur a conoscenza delle relative caratteristiche e della relativa funzione, sapendo che era priva di corrimano e che si trattava di “uscita di emergenza” funzionale alla sola risalita dal vano interrato in presenza di situazioni di pericolo, come descritto nell'apposita segnaletica affissa alla base del manufatto, conoscendo anche le condizioni di salute della prima, in cura per crisi epilettiche.
La circostanza che la caduta sia avvenuta sulla scala è, peraltro, confermata dal verbale di pronto soccorso, recante in anamnesi “paziente caduta accidentalmente (?) dalle scale.
Successivo trauma facciale con agitazione e vomito alimentare…”.
Mentre le prove testimoniali articolate dalle attrici al fine di ricostruire la dinamica del sinistro non sono state ammesse, in quanto relative a capitoli riferiti a circostanze successive al momento della caduta (“Vero che dopo aver sentito il rumore provocato dalla caduta dalle scale della SI.ra il vicino di casa SI. accorreva in garage? Vero che il SI. Per_1 Parte_3
vedeva la SI.ra riversa sulle scale”), superflui alla luce della mancata Pt_3 Per_1
4 contestazione delle altre parti, è stata espletata una CTU, che ha descritto i luoghi di causa come di seguito:
- la scala è al piano interrato del complesso residenziale, dove si trovano le autorimesse e le cantine di pertinenza delle unità abitative, oltre all'area di manovra dei veicoli, ed è accessibile dalla corsia di manovra del piano interrato;
- il piano interrato è raggiungibile, oltre che dallo scivolo carraio al quale si accede dalla pubblica via, per mezzo delle autorimesse che affacciano sulla corsia di manovra, collegate direttamente alle abitazioni superiormente collocate;
- la scala, priva di corrimano, è composta da 18 gradini, con una alzata di 17 cm e una pedata di 33 cm, ad eccezione del settimo gradino, che di fatto costituisce un pianerottolo, ed ha una larghezza utile di 120 cm da muro a muro;
- sul muro a sinistra delle scale (con punto di vista dalla corsia di manovra al piano interrato) è stato rilevato un cartello di “uscita di emergenza” con freccia diagonale a destra.
Il CTU ha poi acquisito la pratica SCIA n. 78060 del 19.07.2016 presso il competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, relativa all'inizio dell'attività di nuova autorimessa sita in
”, ove la scala è di fatto trattata come via d'uscita di emergenza. Controparte_1
Il CTU, infine, ha rilevato che, sebbene descritta nella SCIA suindicata come via d'uscita di emergenza, la scala avrebbe dovuto essere dotata del corrimano, la cui funzione non è solo quella di stabilizzare il pedone in fase di percorrenza per evitare la perdita di equilibrio, ma anche di contenimento del fatto accidentale, nel caso in cui si perda l'equilibrio per effetto di un appoggio del piede non completo sulla pedata, concludendo che una scala costruita “a nuovo”, se utilizzata come via d'esodo in caso di emergenza, non può comunque essere derogata nei sistemi di sicurezza quali il corrimano, prescritto dal punto 4.1.10 del d.m. n.
236/1989: “Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano”.
5 Ciò posto, secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo” e, inoltre, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del (…)” (v. Cass., Sez. 3, Ord. 02/05/2024,
n. 11863, relativa proprio ad una caduta occorsa su una scala priva di corrimano, ove la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria, osservando che
“risulta tautologica e, pertanto, inidonea a sorreggere la conclusione l'indicazione del carattere accidentale dell'atto di incespicare, senza specificare in cosa sarebbe consistita la condotta colposa della danneggiata e, per di più, con l'effetto di recidere il nesso causale tra la cosa custodita dal ed il sinistro: poiché, se è vero che non certo ogni caduta su di CP_1
una scala è una caduta a causa della scala, occorre stabilire che in concreto quella sia avvenuta per fatto colposo del danneggiato (o per fatto imprevedibile di un terzo)”; cfr. altresì
Cass., Sez. 3, 21/03/2013, n. 7125, sempre relativa ad un caso analogo a quello presente, ove si legge che “imponendo all'attrice l'onere della prova, non solo delle condizioni peculiari della
6 cosa, nel suo insieme considerata, ma anche l'onere di provare positivamente che la caduta fosse stata determinata proprio e specificamente dal fatto di non essersi potuta sorreggere al corrimano ovvero dal fatto di essere scivolata su un gradino, la Corte territoriale ha finito per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, onde potersene accertare la riconducibilità alla mancanza di presidi antinfortunistici;
con ciò ha ritenuto necessaria la prova di un fatto non richiesto dall'art. 2051 c.c., per la responsabilità del custode”).
In specie, in applicazione di tali principi, a fronte degli elementi sopra richiamati, complessivamente valutati, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, considerato che la caduta sulla scala della SI.ra è, come detto, Per_1
incontroversa e che la CTU ha dato pieno conto delle caratteristiche di pericolosità intrinseca del manufatto, lasciato privo di corrimano, seppur pienamente accessibile ai condomini e ai loro ospiti, in quanto aperto dal lato del piano interrato e, dal lato esterno, munito di porta dotata di serratura, la cui chiave era nella disponibilità degli stessi condomini.
Al contempo, tuttavia, deve ritenersi che alla causazione del sinistro abbia contribuito, con pari grado d'incidenza, l'imprudenza della stessa SI.ra , la quale, nonostante la Per_1
presenza del segnale verde posto sul muro, in prossimità del primo gradino, che invitava i condomini a servirsi della scala quale “uscita d'emergenza” (doc. 8 convenuta) e nonostante l'evidenza del potenziale pericolo rappresentato dalla mancanza del corrimano, chiaramente visibile, invece di servirsi della rampa ordinariamente deputata alla risalita dal piano interrato, in piena sicurezza, ha intrapreso la discesa senza adottare adeguata cautela, neppure attendendo la figlia, intenta a richiudere la porta, onde sorreggersi ad essa ed acquisire maggiore stabilità, laddove è rimasta a livello di mera asserzione la deduzione attorea che il transito sia stato compiuto “appoggiando la mano al muro”.
Ad altro apprezzamento non conduce la disamina del precedente reiteratamente invocato dal onde sostenere che, per poter ravvisare la sua responsabilità, le attrici avrebbero CP_1
7 dovuto dimostrare che a cagionare la caduta era stata proprio la mancanza del presidio di sicurezza (Cass., Sez. 3, ord. 15/04/2021, n. 9872. Il precedente, infatti, non appare pertinente, inerendo ad un caso connotato dalla presenza di corrimano da un lato di una scalinata di un edificio pubblico, in cui la corte d'appello aveva valutato la mancanza di pericolosità della scalinata (con riguardo alle sue effettive condizioni e, quindi, anche ai requisiti di sicurezza) e, sulla base di tale valutazione, era giunta ad escludere la prova, anche solo presuntiva, del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Nel presente caso, viceversa, il fatto che la caduta sia avvenuta sulla scala, connotata peraltro da ampiezza estremamente limitata, pari a circa 120 cm, e il potenziale pericolo determinato dall'assenza del corrimano, ovvero dall'assenza di un presidio deputato a consentire all'utente di sostenersi ed evitare, o comunque frenare, le possibili cadute, lasciano presumere la sussistenza di detto nesso causale.
Venendo al quantum del risarcimento dovuto per la perdita del rapporto parentale lamentato dalle attrici – risarcimento che, per quanto innanzi rilevato, dovrà comunque essere ridotto in misura del 50 %, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. - va premesso che i capitoli di prova articolati alle pagg. 3, 4 e 5 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attorea si appalesano irrilevanti, superflui, perchè volti a dimostrare un normale rapporto di reciproco affetto e solidarietà tra madre e figlia o documentali, ovvero inammissibili, in quanto generici o valutativi (sul principio in tema di danno da perdita del rapporto parentale secondo cui si presume iuris tantum il rapporto di vicinanza tra vittima e congiunto superstite e, pertanto, grava sul convenuto l'onere di provare che costoro fossero tra loro indifferenti, per tutte,
Cass., Sez. 3, 15/07/2022, n. 22397).
Considerata la particolare intensità del rapporto affettivo esistente tra la SI.ra e la Parte_1
madre, presumibile a fronte del fatto che la seconda aveva costituito esclusivo punto di riferimento genitoriale per la prima, sin da quando questa, all'età di 3 anni, aveva perduto il
8 padre, tenuto conto altresì che fino a due anni prima del sinistro le due donne avevano vissuto insieme, come confermato dalle pagine del diario cui la SI.ra aveva affidato la Per_1
propria sofferenza per l'episodicità della frequentazione (v. stato di famiglia storico, certificato di morte e diario, doc. 1, 11 e 13 attorei), si ritiene di dover liquidare, già all'attualità, facendo uso dei parametri previsti dalla tabella adottata dal Tribunale di Milano nel 2024, applicata la dimidiazione dovuta ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., la somma complessiva di € 134.929,50 (16+22+0+16+15 x valore punto 3.911,00= € 269.859,00 - 50 %=
134.929,50), oltre interessi legali calcolati a partire dal sinistro sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate di anno in anno, fino alla data della presente sentenza.
Viceversa alcun ristoro per la perdita del rapporto parentale può essere liquidato in favore della NI , che al momento dell'evento aveva solo due anni e, secondo la stessa Pt_2
narrazione dell'atto introduttivo, non si era resa conto di quanto accaduto.
Al riguardo, infatti, è la stessa SI.ra ad individuare il pregiudizio sofferto dalla figlia Parte_1
in termini di danno futuro, quale perdita della possibilità di godere della nonna, senza allegare alcunchè in ordine alle caratteristiche del legame affettivo in allora avvertito dalla figlia, affermando unicamente che “pur non avendo capito allora la tragedia che era accaduta, la stessa ha perso la possibilità di un affetto sincero e duraturo come solo quello dei nonni può essere” e riconoscendo, con ciò, che, in ragione della tenera età, la figlia non aveva avuto nemmeno coscienza della tragedia avvenuta.
Sennonché, un danno così delineato costituisce un pregiudizio futuro eventuale, e non già una perdita che si sia verificata contestualmente al sinistro, laddove la lamentata perdita del rapporto parentale consiste nella definitiva impossibilità di godere di un legame già costituito, reciprocamente riconosciuto, e non può ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, essendo perciò rilevante solo per il congiunto che di detto rapporto sia parte,
9 ovviamente non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto quelle "utilità" che esso offre, non potendo ammettersi un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente (v. Cass., Sez. 3, 26/04/2022, n. 12987).
Spetta, infine, al titolo risarcitorio il 50 % delle spese funerarie sostenute dalla SI.ra Parte_1
e documentate in atti in complessivi € 6.368,76, e dunque spetta l'importo di € 3.184,38,
[...]
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data degli esborsi (doc. 14 attoreo).
Gli importi sopra liquidati vanno posti a carico del , e non invece della terza CP_1
chiamata non operando in causa il principio dell'estensione automatica della CP_2 CP_2
domanda invocato dal , dato che quest'ultimo è stato convenuto in giudizio nella CP_1
sua veste di custode, e dunque per un titolo diverso da quello dedotto nei confronti della società predetta, chiamata nella sua veste di costruttrice/venditrice, priva di ogni rapporto di custodia con il bene oggetto di causa, sicché l'esame della sua posizione comporterebbe l'esame, non consentito, di un diverso rapporto sostanziale rispetto a quello invocato dalle attrici.
Va viceversa accolta la domanda subordinata di garanzia proposta dal nei CP_1
confronti della Compagnia che ha confermato la copertura assicurativa. Controparte_7
Le spese di lite, nei rapporti tra le attrici e la parte convenuta, considerati sia il concorso nella causazione del sinistro accertato in capo alla vittima, sia il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla NI, vanno compensate in quota di ½ e, per il resto, poste a carico del
, liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 CP_1
per il quantum del risarcimento riconosciuto. Di tali spese di soccombenza il va CP_1
tenuto indenne dalla Compagnia terza chiamata.
10 Nei rapporti tra il convenuto e la Compagnia va disposta l'integrale compensazione, non avendo il primo richiesto specificamente la rifusione delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa (v. Cass. n. 4275/2024).
Le spese di CTU, come già liquidate, vengono definitivamente poste a carico del CP_1
convenuto, titolare del diritto ad essere tenuto indenne dalla Compagnia anche per tale esborso.
Infine, nei rapporti tra la terza chiamata e il Condominio, che la sua chiamata ha CP_9
dato corso, le spese di lite seguono il principio di causalità e vengono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022, ai parametri minimi, considerata la mancata formulazione di una domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile pendente tra le parti in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, istanza o domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria formulata in rappresentanza della minore;
Parte_2
2. accertato e dichiarato un concorso di responsabilità della vittima, nella misura del 50%, nella causazione dell'evento di cui è causa, condanna il convenuto Controparte_1
a pagare in favore dell'attrice , al titolo risarcitorio, la
[...] Parte_1
complessiva somma di € 138.113,88, oltre interessi legali calcolati come indicato in motivazione;
3. dichiara compensate le spese di lite tra le attrici e il convenuto per la quota di 1/2 e condanna il a rifondere alle attrici la residua quota di Controparte_1
1/2, che liquida in € 7.051,50 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
4. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta;
11 5. accoglie la domanda di manleva della parte convenuta e, per l'effetto, condanna la terza chiamata a tenere indenne il di Controparte_5 Controparte_1
tutte le somme che questo pagherà in conseguenza delle statuizioni di cui sopra ai capi 2, 3 e
4 del dispositivo della presente sentenza;
6. compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la Compagnia terza CP_1
chiamata;
7. condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della terza CP_1
chiamata che liquida in € 7.051,50 per compenso, oltre al 15 % a titolo di Controparte_2
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1871/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
sia in nome proprio che in nome della figlia
(C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv.
Natascia Massarotti, con elezione di domicilio presso il suo studio
ATTRICI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Nicola Orsolato e dall'Avv. Federico Pasetto, con elezione di domicilio presso il suo studio
CONVENUTO
e con la chiamata di
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Sergio Tonni, con elezione di domicilio presso il suo studio
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione dall'Avv. Leonardo Pasetto, con elezione di domicilio presso il suo studio avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale d'udienza del 14/11/2024, che qui si devono intendere richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte ai sensi dell'art. 2051 c.c. da
, in proprio ed in rappresentanza della figlia minore, , nei Parte_1 Parte_2
confronti del , al fine di ottenere, in uno alla rifusione Controparte_1
delle spese funerarie, il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto iure proprio per la morte dell'ascendente, , madre della prima, sopraggiunta in data 13.06.2019 Persona_1
dopo che la stessa il 02.06.2019, vero le ore 13.00, era rovinosamente caduta sulla scala priva di corrimano che collegava il piano interrato con l'esterno del fabbricato . CP_4
Si è costituito il , opponendosi alle domande Controparte_1
avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto, chiamando in causa la propria assicuratrice per essere manlevata, nonchè la ditta senza Controparte_5 Controparte_2
formulare domande nei confronti della stessa, quale impresa costruttrice dell'immobile, deducendone la responsabilità esclusiva ed invocando, in denegata ipotesi, la propria liberazione da responsabilità.
La terza chiamata si è costituita a propria volta con comparsa del 14.10.2021, Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa e negando il fondamento di ogni addebito
2 prospettato dal Condominio, nonchè chiedendo la chiamata in causa della progettista
Architetto alla quale tuttavia, benchè autorizzata, non dava poi corso. Controparte_6
All'udienza del 05.11.2021, tenutasi avanti al precedente Giudice istruttore, il CP_1
convenuto precisava che “non è stata chiamata in causa dal a Controparte_2 CP_1
titolo di garanzia ma quale soggetto eventualmente tenuto a rispondere della pretesa dell'attore; la domanda attorea, quindi, si estende automaticamente al terzo quale vero responsabile, nel quadro del rapporto oggettivamente unitario”.
Le domande formulate nei confronti del convenuto sono fondate entro i limiti di CP_1
seguito indicati.
Le pretese vanno ricondotte al disposto dell'art. 2051 c.c., norma espressamente invocata dalle attrici, le quali hanno attribuito la responsabilità del sinistro al convenuto, CP_1
quale custode della scala posta al piano interrato del fabbricato.
Secondo la ricostruzione delle attrici la SI.ra si trovava nel garage del Condominio Per_1
abitato dalla figlia da oltre due anni, quando decideva di percorrere la scala che dal garage porta all'esterno al fine di vedere i fiori che quest'ultima aveva piantato sul balcone;
saliva le scale fino ad arrivare alla fine delle stesse dove si trova una porta a spinta dall'interno e, una volta visto l'esterno, ricominciava la discesa appoggiandosi con la mano al muro;
nel mentre la figlia richiudeva la porta, girandosi verso la stessa, la SI.ra cadeva rovinosamente a Per_1
terra nel primo pianerottolo, procurandosi il trauma cranico che l'avrebbe poi condotta alla morte;
nell'immediatezza il vicino di casa della SI.ra SI. che si Parte_1 Parte_3
trovava nel proprio giardino, accorreva in garage allertato dal rumore, poi la moglie di questo,
chiamava il 118. Persona_2
Sulla base di tale ricostruzione, le attrici hanno lamentato che la scala, il cui uso non era disciplinato dal regolamento condominiale, “non era a norma”, in quanto priva di almeno un corrimano, e che la stessa “non può classificarsi come da “utilizzarsi ad uso esclusivo
3 antincendio poiché oltre al maniglione di emergenza sul lato della via d'esodo, è presente anche una maniglia con serratura sul lato strada, le cui chiavi sono nella disponibilità di tutti i condomini”, dovendo invece ritenersi che, “essendo tutti i condomini in possesso delle chiavi per accedervi, le scale in oggetto fossero delle normali scale per accedere ai garage”, anche perchè “l'architettura costruttiva del cancello pedonale presenta un'ampia apertura laterale, la quale permette agevolmente il passaggio della mano per l'azionamento del maniglione di emergenza dal lato strada esterno e conseguentemente apertura del suddetto cancello pedonale” (cfr. prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Orbene, non risulta in sé contestato l'evento della caduta della SI.ra sulla scala in Per_1
questione, avendo le parti convenute e terze chiamate affermato che tale occorso era invece da ricondurre all'imprudenza della stessa e della figlia, le quali avevano deciso di utilizzare la scala, seppur a conoscenza delle relative caratteristiche e della relativa funzione, sapendo che era priva di corrimano e che si trattava di “uscita di emergenza” funzionale alla sola risalita dal vano interrato in presenza di situazioni di pericolo, come descritto nell'apposita segnaletica affissa alla base del manufatto, conoscendo anche le condizioni di salute della prima, in cura per crisi epilettiche.
La circostanza che la caduta sia avvenuta sulla scala è, peraltro, confermata dal verbale di pronto soccorso, recante in anamnesi “paziente caduta accidentalmente (?) dalle scale.
Successivo trauma facciale con agitazione e vomito alimentare…”.
Mentre le prove testimoniali articolate dalle attrici al fine di ricostruire la dinamica del sinistro non sono state ammesse, in quanto relative a capitoli riferiti a circostanze successive al momento della caduta (“Vero che dopo aver sentito il rumore provocato dalla caduta dalle scale della SI.ra il vicino di casa SI. accorreva in garage? Vero che il SI. Per_1 Parte_3
vedeva la SI.ra riversa sulle scale”), superflui alla luce della mancata Pt_3 Per_1
4 contestazione delle altre parti, è stata espletata una CTU, che ha descritto i luoghi di causa come di seguito:
- la scala è al piano interrato del complesso residenziale, dove si trovano le autorimesse e le cantine di pertinenza delle unità abitative, oltre all'area di manovra dei veicoli, ed è accessibile dalla corsia di manovra del piano interrato;
- il piano interrato è raggiungibile, oltre che dallo scivolo carraio al quale si accede dalla pubblica via, per mezzo delle autorimesse che affacciano sulla corsia di manovra, collegate direttamente alle abitazioni superiormente collocate;
- la scala, priva di corrimano, è composta da 18 gradini, con una alzata di 17 cm e una pedata di 33 cm, ad eccezione del settimo gradino, che di fatto costituisce un pianerottolo, ed ha una larghezza utile di 120 cm da muro a muro;
- sul muro a sinistra delle scale (con punto di vista dalla corsia di manovra al piano interrato) è stato rilevato un cartello di “uscita di emergenza” con freccia diagonale a destra.
Il CTU ha poi acquisito la pratica SCIA n. 78060 del 19.07.2016 presso il competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, relativa all'inizio dell'attività di nuova autorimessa sita in
”, ove la scala è di fatto trattata come via d'uscita di emergenza. Controparte_1
Il CTU, infine, ha rilevato che, sebbene descritta nella SCIA suindicata come via d'uscita di emergenza, la scala avrebbe dovuto essere dotata del corrimano, la cui funzione non è solo quella di stabilizzare il pedone in fase di percorrenza per evitare la perdita di equilibrio, ma anche di contenimento del fatto accidentale, nel caso in cui si perda l'equilibrio per effetto di un appoggio del piede non completo sulla pedata, concludendo che una scala costruita “a nuovo”, se utilizzata come via d'esodo in caso di emergenza, non può comunque essere derogata nei sistemi di sicurezza quali il corrimano, prescritto dal punto 4.1.10 del d.m. n.
236/1989: “Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano”.
5 Ciò posto, secondo principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo” e, inoltre, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del (…)” (v. Cass., Sez. 3, Ord. 02/05/2024,
n. 11863, relativa proprio ad una caduta occorsa su una scala priva di corrimano, ove la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria, osservando che
“risulta tautologica e, pertanto, inidonea a sorreggere la conclusione l'indicazione del carattere accidentale dell'atto di incespicare, senza specificare in cosa sarebbe consistita la condotta colposa della danneggiata e, per di più, con l'effetto di recidere il nesso causale tra la cosa custodita dal ed il sinistro: poiché, se è vero che non certo ogni caduta su di CP_1
una scala è una caduta a causa della scala, occorre stabilire che in concreto quella sia avvenuta per fatto colposo del danneggiato (o per fatto imprevedibile di un terzo)”; cfr. altresì
Cass., Sez. 3, 21/03/2013, n. 7125, sempre relativa ad un caso analogo a quello presente, ove si legge che “imponendo all'attrice l'onere della prova, non solo delle condizioni peculiari della
6 cosa, nel suo insieme considerata, ma anche l'onere di provare positivamente che la caduta fosse stata determinata proprio e specificamente dal fatto di non essersi potuta sorreggere al corrimano ovvero dal fatto di essere scivolata su un gradino, la Corte territoriale ha finito per gravare la danneggiata della prova della causa concreta del danno, onde potersene accertare la riconducibilità alla mancanza di presidi antinfortunistici;
con ciò ha ritenuto necessaria la prova di un fatto non richiesto dall'art. 2051 c.c., per la responsabilità del custode”).
In specie, in applicazione di tali principi, a fronte degli elementi sopra richiamati, complessivamente valutati, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, considerato che la caduta sulla scala della SI.ra è, come detto, Per_1
incontroversa e che la CTU ha dato pieno conto delle caratteristiche di pericolosità intrinseca del manufatto, lasciato privo di corrimano, seppur pienamente accessibile ai condomini e ai loro ospiti, in quanto aperto dal lato del piano interrato e, dal lato esterno, munito di porta dotata di serratura, la cui chiave era nella disponibilità degli stessi condomini.
Al contempo, tuttavia, deve ritenersi che alla causazione del sinistro abbia contribuito, con pari grado d'incidenza, l'imprudenza della stessa SI.ra , la quale, nonostante la Per_1
presenza del segnale verde posto sul muro, in prossimità del primo gradino, che invitava i condomini a servirsi della scala quale “uscita d'emergenza” (doc. 8 convenuta) e nonostante l'evidenza del potenziale pericolo rappresentato dalla mancanza del corrimano, chiaramente visibile, invece di servirsi della rampa ordinariamente deputata alla risalita dal piano interrato, in piena sicurezza, ha intrapreso la discesa senza adottare adeguata cautela, neppure attendendo la figlia, intenta a richiudere la porta, onde sorreggersi ad essa ed acquisire maggiore stabilità, laddove è rimasta a livello di mera asserzione la deduzione attorea che il transito sia stato compiuto “appoggiando la mano al muro”.
Ad altro apprezzamento non conduce la disamina del precedente reiteratamente invocato dal onde sostenere che, per poter ravvisare la sua responsabilità, le attrici avrebbero CP_1
7 dovuto dimostrare che a cagionare la caduta era stata proprio la mancanza del presidio di sicurezza (Cass., Sez. 3, ord. 15/04/2021, n. 9872. Il precedente, infatti, non appare pertinente, inerendo ad un caso connotato dalla presenza di corrimano da un lato di una scalinata di un edificio pubblico, in cui la corte d'appello aveva valutato la mancanza di pericolosità della scalinata (con riguardo alle sue effettive condizioni e, quindi, anche ai requisiti di sicurezza) e, sulla base di tale valutazione, era giunta ad escludere la prova, anche solo presuntiva, del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Nel presente caso, viceversa, il fatto che la caduta sia avvenuta sulla scala, connotata peraltro da ampiezza estremamente limitata, pari a circa 120 cm, e il potenziale pericolo determinato dall'assenza del corrimano, ovvero dall'assenza di un presidio deputato a consentire all'utente di sostenersi ed evitare, o comunque frenare, le possibili cadute, lasciano presumere la sussistenza di detto nesso causale.
Venendo al quantum del risarcimento dovuto per la perdita del rapporto parentale lamentato dalle attrici – risarcimento che, per quanto innanzi rilevato, dovrà comunque essere ridotto in misura del 50 %, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. - va premesso che i capitoli di prova articolati alle pagg. 3, 4 e 5 della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. attorea si appalesano irrilevanti, superflui, perchè volti a dimostrare un normale rapporto di reciproco affetto e solidarietà tra madre e figlia o documentali, ovvero inammissibili, in quanto generici o valutativi (sul principio in tema di danno da perdita del rapporto parentale secondo cui si presume iuris tantum il rapporto di vicinanza tra vittima e congiunto superstite e, pertanto, grava sul convenuto l'onere di provare che costoro fossero tra loro indifferenti, per tutte,
Cass., Sez. 3, 15/07/2022, n. 22397).
Considerata la particolare intensità del rapporto affettivo esistente tra la SI.ra e la Parte_1
madre, presumibile a fronte del fatto che la seconda aveva costituito esclusivo punto di riferimento genitoriale per la prima, sin da quando questa, all'età di 3 anni, aveva perduto il
8 padre, tenuto conto altresì che fino a due anni prima del sinistro le due donne avevano vissuto insieme, come confermato dalle pagine del diario cui la SI.ra aveva affidato la Per_1
propria sofferenza per l'episodicità della frequentazione (v. stato di famiglia storico, certificato di morte e diario, doc. 1, 11 e 13 attorei), si ritiene di dover liquidare, già all'attualità, facendo uso dei parametri previsti dalla tabella adottata dal Tribunale di Milano nel 2024, applicata la dimidiazione dovuta ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., la somma complessiva di € 134.929,50 (16+22+0+16+15 x valore punto 3.911,00= € 269.859,00 - 50 %=
134.929,50), oltre interessi legali calcolati a partire dal sinistro sulle somme previamente devalutate alla data del sinistro e via via rivalutate di anno in anno, fino alla data della presente sentenza.
Viceversa alcun ristoro per la perdita del rapporto parentale può essere liquidato in favore della NI , che al momento dell'evento aveva solo due anni e, secondo la stessa Pt_2
narrazione dell'atto introduttivo, non si era resa conto di quanto accaduto.
Al riguardo, infatti, è la stessa SI.ra ad individuare il pregiudizio sofferto dalla figlia Parte_1
in termini di danno futuro, quale perdita della possibilità di godere della nonna, senza allegare alcunchè in ordine alle caratteristiche del legame affettivo in allora avvertito dalla figlia, affermando unicamente che “pur non avendo capito allora la tragedia che era accaduta, la stessa ha perso la possibilità di un affetto sincero e duraturo come solo quello dei nonni può essere” e riconoscendo, con ciò, che, in ragione della tenera età, la figlia non aveva avuto nemmeno coscienza della tragedia avvenuta.
Sennonché, un danno così delineato costituisce un pregiudizio futuro eventuale, e non già una perdita che si sia verificata contestualmente al sinistro, laddove la lamentata perdita del rapporto parentale consiste nella definitiva impossibilità di godere di un legame già costituito, reciprocamente riconosciuto, e non può ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, essendo perciò rilevante solo per il congiunto che di detto rapporto sia parte,
9 ovviamente non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto quelle "utilità" che esso offre, non potendo ammettersi un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente (v. Cass., Sez. 3, 26/04/2022, n. 12987).
Spetta, infine, al titolo risarcitorio il 50 % delle spese funerarie sostenute dalla SI.ra Parte_1
e documentate in atti in complessivi € 6.368,76, e dunque spetta l'importo di € 3.184,38,
[...]
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data degli esborsi (doc. 14 attoreo).
Gli importi sopra liquidati vanno posti a carico del , e non invece della terza CP_1
chiamata non operando in causa il principio dell'estensione automatica della CP_2 CP_2
domanda invocato dal , dato che quest'ultimo è stato convenuto in giudizio nella CP_1
sua veste di custode, e dunque per un titolo diverso da quello dedotto nei confronti della società predetta, chiamata nella sua veste di costruttrice/venditrice, priva di ogni rapporto di custodia con il bene oggetto di causa, sicché l'esame della sua posizione comporterebbe l'esame, non consentito, di un diverso rapporto sostanziale rispetto a quello invocato dalle attrici.
Va viceversa accolta la domanda subordinata di garanzia proposta dal nei CP_1
confronti della Compagnia che ha confermato la copertura assicurativa. Controparte_7
Le spese di lite, nei rapporti tra le attrici e la parte convenuta, considerati sia il concorso nella causazione del sinistro accertato in capo alla vittima, sia il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla NI, vanno compensate in quota di ½ e, per il resto, poste a carico del
, liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 CP_1
per il quantum del risarcimento riconosciuto. Di tali spese di soccombenza il va CP_1
tenuto indenne dalla Compagnia terza chiamata.
10 Nei rapporti tra il convenuto e la Compagnia va disposta l'integrale compensazione, non avendo il primo richiesto specificamente la rifusione delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa (v. Cass. n. 4275/2024).
Le spese di CTU, come già liquidate, vengono definitivamente poste a carico del CP_1
convenuto, titolare del diritto ad essere tenuto indenne dalla Compagnia anche per tale esborso.
Infine, nei rapporti tra la terza chiamata e il Condominio, che la sua chiamata ha CP_9
dato corso, le spese di lite seguono il principio di causalità e vengono liquidate come in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022, ai parametri minimi, considerata la mancata formulazione di una domanda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile pendente tra le parti in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, istanza o domanda disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria formulata in rappresentanza della minore;
Parte_2
2. accertato e dichiarato un concorso di responsabilità della vittima, nella misura del 50%, nella causazione dell'evento di cui è causa, condanna il convenuto Controparte_1
a pagare in favore dell'attrice , al titolo risarcitorio, la
[...] Parte_1
complessiva somma di € 138.113,88, oltre interessi legali calcolati come indicato in motivazione;
3. dichiara compensate le spese di lite tra le attrici e il convenuto per la quota di 1/2 e condanna il a rifondere alle attrici la residua quota di Controparte_1
1/2, che liquida in € 7.051,50 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
4. pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta;
11 5. accoglie la domanda di manleva della parte convenuta e, per l'effetto, condanna la terza chiamata a tenere indenne il di Controparte_5 Controparte_1
tutte le somme che questo pagherà in conseguenza delle statuizioni di cui sopra ai capi 2, 3 e
4 del dispositivo della presente sentenza;
6. compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto e la Compagnia terza CP_1
chiamata;
7. condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore della terza CP_1
chiamata che liquida in € 7.051,50 per compenso, oltre al 15 % a titolo di Controparte_2
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 9 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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