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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2971/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00021 SENTENZA 2009
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. 2971/2025 Ricorrente_2, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina avverso l' Avviso di Intimazione n. TYXIPRD00021
Sentenza 2009.
L'odierna ricorrente lamenta l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. Nominativo_1 , di conseguenza la mancata qualifica di “erede”, che la priverebbe di qualsiasi legittimazione passiva.
La prospettazione della ricorrente non può che trovare condivisione in ragione di tutto quanto offerto a supporto del ricorso, foriero del presente procedimento, su tutto la sentenza civile n. 700/2016 - R.G.
1935/20156 ed il certificato anagrafico del 25/03/2025, che rileva la ricorrente coniugata, dal 07/09/2017, con il Sig. Nominativo_2. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina , nel costituirsi nel presente giudizio, ha dichiarato di non procedere ad iscrivere a ruolo l'atto opposto nei confronti dell'odierna ricorrente, non qualificabile come erede legittima del defunto Nominativo_1. Chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2971/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00021 SENTENZA 2009
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. 2971/2025 Ricorrente_2, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina avverso l' Avviso di Intimazione n. TYXIPRD00021
Sentenza 2009.
L'odierna ricorrente lamenta l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. Nominativo_1 , di conseguenza la mancata qualifica di “erede”, che la priverebbe di qualsiasi legittimazione passiva.
La prospettazione della ricorrente non può che trovare condivisione in ragione di tutto quanto offerto a supporto del ricorso, foriero del presente procedimento, su tutto la sentenza civile n. 700/2016 - R.G.
1935/20156 ed il certificato anagrafico del 25/03/2025, che rileva la ricorrente coniugata, dal 07/09/2017, con il Sig. Nominativo_2. L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina , nel costituirsi nel presente giudizio, ha dichiarato di non procedere ad iscrivere a ruolo l'atto opposto nei confronti dell'odierna ricorrente, non qualificabile come erede legittima del defunto Nominativo_1. Chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione ottava, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.