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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 234/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 234/2018, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._4
Maurizio Bonistalli
- attori
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona CP_1 C.F._5
Mazzone
- convenuto
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Giani
- terzo chiamato
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Per l'attrice: come da verbale di udienza del 5/12/2024, “nel merito in via principale accertare la responsabilità del SI. nella verificazione dell'evento de quo per tutti i motivi esposti CP_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore degli eredi della SI.ra della complessiva somma di € 42.849,94 all'attualità delle Tabelle Milanesi così Persona_1 come accertato dal CTU, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'evento del
21.12.2015; nel merito in via subordinata in caso in cui venga accertata la responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c. e/o 2043, voglia condannare il Comune in via esclusiva e/o Controparte_2
concorrente al pagamento in favore degli eredi della SI.ra della complessiva Persona_1 somma di €42.849,94, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'evento del
21.12.2015. Con interessi legali dalla domanda al saldo. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del giudizio”; per il convenuto: come da comparsa di costituzione, “- nel merito, respingere le domande avanzate da parte attrice nei confronti del signor in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in CP_1
via subordinata, nella denegata ipotesi venga accolta la domanda di parte attrice, accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro avvenuto in data 21.12.2015 il Comune di Controparte_2
Sotto ai sensi dell'art 2051 c.c. e/o art 2043 c.c. ed essere tenuto a garantire e rilevare indenne dal pagamento di tutte le somme che il signor fosse tenuto a corrispondere a parte attrice per i CP_1
danni subiti;
in via riconvenzionale: condannare il , nella persona Controparte_2
del Sindaco in carica, con sede legale in Castelfranco di Sotto (PI), Piazza Remo Bertoncini n. 1,
p.iva , al pagamento della somma di € 8.646,18 oltre interessi a titolo di tutti i danni P.IVA_1
subiti dal signor per il sinistro verificatosi in data 21.12.2015 e/o della diversa somma CP_1 che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria. - In via ulteriormente subordinata: in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti del signor voglia il Giudice adito CP_1 respingere la domanda attrice per la sussistenza delle circostante “scriminanti” della legittima difesa e dello stato di necessità in grado da sole di convertire in legittimo l'eventuale comportamento pregiudizievole che dovesse configurarsi a carico del signor cancellandone così la sua CP_1
apparente antigiuridicità e, in ulteriore denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere applicabili le citate circostanze scriminanti, voglia il Giudicante accertare non solo l'an ma anche il relativo quantum, nonché la compatibilità tra l'evento ed i danni subiti dalla signora , il Per_1
danno biologico ed la congruità del quantum comprensivo di spese richiesto e la sussistenza di concause e/o cause esclusive che hanno causato e/o aggravato il danno. In ogni caso con integrale vittoria di spese di lite, comprese le spese generali, IVA e CAP c.p.l.”; per quanto riguarda la quantificazione del danno, si riporta alla c.t.u.; per il terzo chiamato: come da comparsa di costituzione, “rigettare ogni avversa domanda, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa, sostenute per la costituzione e difesa dell'ente comunale convenuto”. Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio il Persona_1
SI. chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni CP_1
subiti, deducendo quanto segue:
- in data 21/12/2015, alle ore 10:41 circa, mentre percorreva a piedi Piazza XX Settembre in
Castelfranco di Sotto (PI) durante lo svolgimento del mercato settimanale, veniva travolta dal SI.
il quale, rovinandole addosso con tutto il peso del corpo, provocava la sua caduta a terra;
CP_1
- a seguito dell'accaduto, il SI. richiedeva l'intervento della Polizia Municipale, che eseguiva CP_1
un sopralluogo e redigeva la relazione di servizio n. 27/2015, nella quale venivano riportate le dichiarazioni del convenuto che riferiva di essere caduto e di aver travolto la SI.ra (doc. Per_1
1, fascicolo di parte attrice);
- in conseguenza della caduta, l'attrice riportava gravi lesioni personali, con accertata frattura pluriframmentaria scomposta “da scoppio” del piatto tibiale del ginocchio sinistro, che rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale di Empoli, un intervento chirurgico e una successiva riabilitazione (docc. 2-8);
- la visita medico-legale eseguita a guarigione clinica avvenuta (doc. 11) accertava un danno alla salute nella misura del 14%, con 50 giorni di invalidità temporanea totale e ulteriori 215 giorni di invalidità temporanea parziale a decrescere;
- l'attrice avviava la procedura di negoziazione assistita, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
2. Si è costituito in giudizio il SI. il quale, pur confermando la dinamica del sinistro CP_1 allegata dall'attrice, ha eccepito di essere inciampato a causa di una “deformazione del manto stradale
– non debitamente segnalata”, riportando lui stesso una contusione del ginocchio con un danno alla salute nella misura del 6% e un'invalidità temporanea divisibile in 15 giorni di invalidità temporanea totale e 51 giorni di invalidità temporanea parziale a decrescere (doc. 3 e 11, fascicolo di parte convenuta).
Sulla base di tali circostanze, il convenuto ha chiesto di poter convenire in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere la manleva nei confronti dell'attrice, ritenendo che la Controparte_2
responsabilità del sinistro fosse da attribuire esclusivamente all'ente locale, e il risarcimento dei propri danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Inoltre, ha contestato: i) l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2043 c.c., ritenendo di non aver agito con dolo o con colpa;
ii) il concorso colposo della danneggiata, stante “la precarietà della posizione in cui la signora si trovava, ovvero con il proprio corpo su un piano Per_1 instabile e sconnesso” (cfr. p. 7, comparsa di costituzione); iii) l'esistenza di circostanze scriminanti quali la legittima difesa e lo stato di necessità; iv) il quantum della pretesa risarcitoria.
3. Convenuto in giudizio, il si è costituito, contestando integralmente Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
4. All'udienza del 23/6/2022, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso dell'attrice; con ricorso depositato in data 13/10/2022, gli eredi hanno provveduto a riassumere il giudizio nei termini di legge.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 5/12/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
4. La domanda degli eredi della SI.ra deve essere accolta per le ragioni che seguono, Per_1
mentre la domanda del SI. deve essere integralmente rigettata. CP_1
4.1. Sull'an debeatur.
La dinamica dell'incidente è chiara e non contestata. Lo stesso SI. l'ha confermata sia subito CP_1 dopo l'evento, parlando con la Polizia Municipale intervenuta sul posto (“era presente il SI. CP_1
che lamentava dolori al ginocchio destro dichiarando di essere caduto, travolgendo la sig.
[...]
”, cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice), sia nel corso del processo (“il signor Persona_1 CP_1
a causa di una deformazione del manto stradale – non debitamente segnalata – inciampava e
[...]
perdeva il controllo del proprio corpo cadendo rovinosamente addosso ad un altro passante, identificato poi con la signora , che a suo volta cadeva a terra” cfr. p. 2, comparsa Persona_1
di costituzione): egli ha infatti dichiarato di essere inciampato a causa di una deformazione del manto stradale non segnalata, perdendo l'equilibrio e cadendo addosso alla SI.ra che a sua Per_1
volta è caduta a terra.
A fronte di ciò, il convenuto ha eccepito: i) la riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva del , ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ii) l'insussistenza dell'elemento Controparte_2
soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante;
iii) il concorso colposo della danneggiata, attesa “la precarietà della posizione in cui la signora si trovava, ovvero con il proprio Per_1 corpo su un piano instabile e sconnesso” (cfr. p. 7, comparsa di costituzione); iv) l'esistenza di circostanze scriminanti quali la legittima difesa e lo stato di necessità.
4.1.1. Orbene, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e dell'istruttoria testimoniale espletata nel corso del giudizio, la responsabilità (rectius il concorso di responsabilità) del
[...]
nella causazione dell'evento di danno occorso alla SI.ra deve Controparte_2 Per_1
essere esclusa, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno avanzata dal
SI. nei confronti dell'ente locale. CP_1
4.1.1.1. La norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa solo in caso di prova, da parte della Pubblica
Amministrazione, del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno. Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato. Proprio con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode qualora intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono
(Cass. civ. n. 24755/2008; Cass. civ. n. 1655/2005).
Ciò posto, giova evidenziare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e, cioè, dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato a adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Tuttavia, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, va esclusa la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente. In tal caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e alla colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Tale principio, desumibile dall'art. 1227 c.c., comporta che, al fine di determinare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, occorre necessariamente tener conto della condotta del danneggiato, laddove il comportamento colposo dell'utente abbia avuto un'efficienza causale tale da porsi quale elemento recidente il nesso di causalità tra la cosa e l'evento (Cass. civ. n. 15859/2015; Cass. civ. n.
999/2014; Cass. civ. n. 15375/2011). La responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalle strade di proprietà è, dunque, configurabile solo laddove sia provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
4.1.1.2. Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, deve ritenersi che la presenza della
“deformazione del manto stradale” lamentata dal convenuto, costituita da una soglia di marmo più alta di circa 3 cm rispetto al livello del piastrellato – come si evince dalla relazione della Polizia
Municipale (doc. 1) –, in uno alla presenza della folla determinata dalla prossimità delle festività natalizie, pur rappresentando elementi astrattamente idonei a connotare una situazione di pericolo, non integrano, nel caso concreto, i presupposti dell'insidia, difettando i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Dalle risultanze istruttorie, e, segnatamente, dalle deposizioni dei testi escussi alle udienze dell'11/1/2021 e del 20/9/2021, nonché dalla documentazione fotografica versata in atti (doc. 1, fascicolo di parte attrice;
doc. 2, fascicolo di parte convenuta), è emerso che la soglia di marmo sui cui il SI. allega di essere inciampato presentava dimensioni rilevanti ed era di colore più CP_1
chiaro rispetto al piastrellato, risultando chiaramente visibile, specie in condizioni di luce diurna (la caduta si è verificata alle ore 10:40 circa del mattino).
A ciò si aggiunga che il luogo del sinistro e le condizioni del manto stradale erano ben noti al convenuto, il quale, esercitando l'attività di venditore ambulante, aveva il banco di vendita al mercato proprio di fronte al punto in cui il manto stradale risultava sconnesso e si verificava la caduta. In tal senso, si richiamano le dichiarazioni del teste – della cui credibilità e attendibilità Testimone_1
non vi è ragione di dubitare, attesa la sua terzietà rispetto alle parti in causa –, il quale, sentito sui capitoli formulati dal convenuto nella propria memoria istruttoria, ha riferito: “Ricordo che il sinistro
è avvenuto davanti al mio banco. Faccio presente che al mercato di ho il banco vicino CP_2
a ; “Faccio presente che il banco del è posizionato davanti al mio”; e ancora, “Faccio CP_1 CP_1 presente che il manto stradale avanti al mio banco era sconnesso” (cfr. verbale di udienza dell'11/1/2021).
Ebbene, poiché la soglia di marmo era chiaramente visibile e costituiva un elemento oggettivamente percepibile dal SI. oltre a essere verosimilmente già nota a quest'ultimo, deve escludersi la CP_1
ricorrenza di una situazione di pericolo occulto, imprevisto e imprevedibile. Parimenti, la significativa affluenza di persone nella zona non può ritenersi un evento eccezionale o non prevedibile per il convenuto, abitualmente presente nei mercati, ma avrebbe dovuto, al contrario, indurlo a adottare una condotta di maggiore prudenza e diligenza, proprio in considerazione della sua conoscenza dello stato dei luoghi. Alla stregua dei suesposti principi e in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo nelle quali il sinistro si è verificato, deve ritenersi che l'inciampo del SI. sia riconducibile CP_1
esclusivamente a sua disattenzione, configurando una condotta negligente idonea ad escludere qualsiasi responsabilità del nella causazione del danno sia nei suoi Controparte_2
confronti che in quelli della SI.ra la condotta del convenuto integra, dunque, l'unico Per_1 antecedente causale dell'evento dannoso occorso all'odierna attrice.
4.1.2. Pacifica la dinamica del fatto e accertata l'esclusiva riconducibilità eziologica dell'evento alla condotta del SI. risulta altresì soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata in CP_1 merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo colposo in capo al danneggiante richiesto dal disposto dell'art. 2043 c.c.
Invero, in materia di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, la colpa si configura come la divergenza tra lo standard di comportamento che un soggetto è tenuto a osservare e quello effettivamente adottato, trattandosi di un elemento psicologico che va accertato, anche mediante presunzioni, a livello squisitamente obiettivo, senza necessità di indagare sul foro interno dell'individuo.
Nella specie, si è già osservato come la condotta del convenuto si sia caratterizzata per una particolare negligenza e disattenzione, potendo questi, da un lato, prevedere il verificarsi dell'evento, tenuto conto della visibilità del dissesto del manto stradale e della conoscenza dello stato dei luoghi, e, dall'altro, evitarlo adottando maggiori cautele e attenzione negli spostamenti, soprattutto in considerazione della presenza della folla.
4.1.3. Priva di fondamento appare poi l'eccezione relativa al concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., non essendo emerso dall'istruttoria espletata né che la SI.ra si trovasse in una “posizione di precarietà”, come allegato dal convenuto, né che la stessa Per_1 abbia in alcun modo concorso a cagionare l'evento dannoso, risultando unicamente che l'attrice stesse camminando in direzione opposta rispetto al SI. con le borse della spesa in mano (teste CP_1
Mazzone: “Posso riferire che la camminava in direzione opposta al e aveva le Per_1 CP_1 borse della spesa in mano. Ricordo che il sinistro è avvenuto davanti al mio banco”, cfr. verbale di udienza dell'11/1/2021).
4.1.4. Parimenti, infondato appare il richiamo alle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità, che, oltre ad essere rimaste indimostrate nel corso del giudizio, sono allegate in modo del tutto generico.
4.2. Sul quantum debeatur.
4.2.1. La c.t.u. medico legale, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata anche in punto di replica alle osservazioni del consulente di parte, dà puntualmente conto del danno biologico correlato all'infortunio per cui è causa.
Segnatamente, il perito d'ufficio ha concluso che:
- “1) la sig.ra , all'epoca del fatto pensionata, a causa di caduta a terra provocata Persona_1
involontariamente da terzi, riportava la FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA DEI PIATTI TIBIALI
e della TESTA del PERONE a SINISTRA. L'iter clinico ha previsto ricovero ospedaliero, intervento chirurgico di riduzione e sintesi tibiale, cure mediche, fisiche, controlli ortopedici e strumentali (rX,) adeguati” ((cfr. p. 4, c.t.u.);
- “2) nessuno stato anteriore di rilevo è emerso. L'invalidità temporanea (certificata in 270 giorni) corrispondente al periodo di malattia traumatica medico-legalmente identificabile (danno biologico temporaneo), trova equo riconoscimento in un periodo equiparabile alla stregua di 40 + 30 + 40 +
60 giorni (ITA + ITR75% + ITR50% + ITR25%)” (cfr. p. 4, c.t.u.);
- “5) Oltre la CTU, le spese sanitarie allegate in atti per un totale di € 2288,44 possono dirsi congrue”;
- “quanto alla stima dei postumi, fatto salvo il computo percentuale dei mezzi di sintesi e delle inevitabili cicatrici chirurgiche (2-3% complessivamente), come da noi già chiarito nel testo della risposta 4, al valore tabellare suggerito dalle guide SIMLA per le fratture ossee (6-8%), abbiamo ritenuto di applicare una molto lieve maggiorazione (1-2%) in considerazione della particolare gravità delle fratture sofferte (bifocali e pluriframmentarie di entrambi i piatti tibiali sinistri), pervenendo all'equo valore globale del 12%” (cfr. p. 2, rapporto di c.t.u.).
4.2.2. Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si dovrebbe pervenire, astrattamente, al riconoscimento di € 29.349,00 per danno biologico permanente (12%) attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (67 anni) inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle.
Non si ritiene, infatti, che il caso meriti un'ulteriore personalizzazione, non avendo l'attrice allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la menzionata sommatoria. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano siffatta, autonoma, posta di risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa,
e devono, pertanto, essere allegate in modo sufficientemente circostanziato e provate dal danneggiato
– anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici
– senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo,
Cass. civ. n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un'ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
4.2.3. Senonché, nelle more del giudizio, la danneggiata (nata il [...]) è deceduta in data
3/6/2022 per cause indipendenti dal sinistro.
Riguardo a tale evenienza, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
Nello specifico, tale danno va liquidato assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante,
a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. civ. n. 41933/2021).
Come ribadito anche da ultimo dai giudici di legittimità, si deve invece escludere che tale danno “da premorienza” possa essere liquidato secondo il criterio all'uopo dettato dalle tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo (Cass. civ. n. 29832/2024).
Viceversa, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'Istat, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti del possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Dunque, considerato che l'aspettativa di vita per una donna, secondo gli indici Istat, al momento del decesso della SI.ra era di 84 anni e 8 mesi, e la medesima è invece deceduta a 73 anni e Per_1 sei mesi, si deve affermare che il risarcimento sopra quantificato, rapportato ad un'aspettativa di vita di ancora 17 anni (perché la danneggiata al momento del sinistro aveva 67 anni), va ridimensionato sulla base del fatto che di tali 17 anni la danneggiata ne ha vissuti solo 6.
Quindi, tale voce di danno ammonta ad € 10.358,50 (€ 29.349,00 : 17 x 6).
Ad essa, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea (punto base pari ad € 115,00), questo, insensibile alla premorienza;
si perviene così al riconoscimento di € 11.212,50, a titolo di danno biologico da invalidità temporanea
Ne consegue che agli eredi della SI.ra deve riconoscersi iure successionis, a titolo di Per_1 danno non patrimoniale, un risarcimento pari a complessivi € 21.571,00.
4.2.4. Trattandosi di debito di valore, sul tale somma, già attualizzata, sono dovuti, previa devalutazione al momento del fatto (21/12/2015), rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
4.2.5. Quanto ai danni patrimoniali, è, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 2.288,44, che il C.T.U. ha correttamente stimato, sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
4.2.6. Essendo stato escluso l'an della responsabilità del , ogni Controparte_2
questione relativa al quantum del danno subito dal SI. risulta assorbita dal rigetto della CP_1
domanda.
5. Spese.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza del SI. che va, conseguentemente, CP_1
condannato al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, comprensive della fasi di attivazione e negoziazione della negoziazione assistita, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00 – diversamente da quanto indicato nelle note spese depositate –, poiché individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum
(importo richiesto). Anche le spese della terza chiamata seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri appena richiamati, ma senza la fase di negoziazione, non essendo stata espressamente richiesta dalla parte.
Le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico del SI. CP_1
Non possono, invece, essere riconosciute le spese di c.t.p. atteso che non risulta prodotta alcuna fattura o nota spese dei consulenti di parte.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di e, per l'effetto, condanna a Persona_1 CP_1 corrispondere agli attori la somma di € 21.571,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
e di € 2.288,44, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal
21/12/2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a , e CP_1 Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi di , le spese di lite, che liquida Parte_3 Persona_1 in complessivi € 6.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, ed
€ 575,03 per esborsi;
- condanna a rifondere a , nella CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_1
Pisa, 27/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 234/2018, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._4
Maurizio Bonistalli
- attori
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona CP_1 C.F._5
Mazzone
- convenuto
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Giani
- terzo chiamato
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Per l'attrice: come da verbale di udienza del 5/12/2024, “nel merito in via principale accertare la responsabilità del SI. nella verificazione dell'evento de quo per tutti i motivi esposti CP_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore degli eredi della SI.ra della complessiva somma di € 42.849,94 all'attualità delle Tabelle Milanesi così Persona_1 come accertato dal CTU, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'evento del
21.12.2015; nel merito in via subordinata in caso in cui venga accertata la responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c. e/o 2043, voglia condannare il Comune in via esclusiva e/o Controparte_2
concorrente al pagamento in favore degli eredi della SI.ra della complessiva Persona_1 somma di €42.849,94, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'evento del
21.12.2015. Con interessi legali dalla domanda al saldo. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del giudizio”; per il convenuto: come da comparsa di costituzione, “- nel merito, respingere le domande avanzate da parte attrice nei confronti del signor in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in CP_1
via subordinata, nella denegata ipotesi venga accolta la domanda di parte attrice, accertare e dichiarare unico responsabile del sinistro avvenuto in data 21.12.2015 il Comune di Controparte_2
Sotto ai sensi dell'art 2051 c.c. e/o art 2043 c.c. ed essere tenuto a garantire e rilevare indenne dal pagamento di tutte le somme che il signor fosse tenuto a corrispondere a parte attrice per i CP_1
danni subiti;
in via riconvenzionale: condannare il , nella persona Controparte_2
del Sindaco in carica, con sede legale in Castelfranco di Sotto (PI), Piazza Remo Bertoncini n. 1,
p.iva , al pagamento della somma di € 8.646,18 oltre interessi a titolo di tutti i danni P.IVA_1
subiti dal signor per il sinistro verificatosi in data 21.12.2015 e/o della diversa somma CP_1 che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria. - In via ulteriormente subordinata: in ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti del signor voglia il Giudice adito CP_1 respingere la domanda attrice per la sussistenza delle circostante “scriminanti” della legittima difesa e dello stato di necessità in grado da sole di convertire in legittimo l'eventuale comportamento pregiudizievole che dovesse configurarsi a carico del signor cancellandone così la sua CP_1
apparente antigiuridicità e, in ulteriore denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere applicabili le citate circostanze scriminanti, voglia il Giudicante accertare non solo l'an ma anche il relativo quantum, nonché la compatibilità tra l'evento ed i danni subiti dalla signora , il Per_1
danno biologico ed la congruità del quantum comprensivo di spese richiesto e la sussistenza di concause e/o cause esclusive che hanno causato e/o aggravato il danno. In ogni caso con integrale vittoria di spese di lite, comprese le spese generali, IVA e CAP c.p.l.”; per quanto riguarda la quantificazione del danno, si riporta alla c.t.u.; per il terzo chiamato: come da comparsa di costituzione, “rigettare ogni avversa domanda, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa, sostenute per la costituzione e difesa dell'ente comunale convenuto”. Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio il Persona_1
SI. chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni CP_1
subiti, deducendo quanto segue:
- in data 21/12/2015, alle ore 10:41 circa, mentre percorreva a piedi Piazza XX Settembre in
Castelfranco di Sotto (PI) durante lo svolgimento del mercato settimanale, veniva travolta dal SI.
il quale, rovinandole addosso con tutto il peso del corpo, provocava la sua caduta a terra;
CP_1
- a seguito dell'accaduto, il SI. richiedeva l'intervento della Polizia Municipale, che eseguiva CP_1
un sopralluogo e redigeva la relazione di servizio n. 27/2015, nella quale venivano riportate le dichiarazioni del convenuto che riferiva di essere caduto e di aver travolto la SI.ra (doc. Per_1
1, fascicolo di parte attrice);
- in conseguenza della caduta, l'attrice riportava gravi lesioni personali, con accertata frattura pluriframmentaria scomposta “da scoppio” del piatto tibiale del ginocchio sinistro, che rendeva necessario il ricovero presso l'Ospedale di Empoli, un intervento chirurgico e una successiva riabilitazione (docc. 2-8);
- la visita medico-legale eseguita a guarigione clinica avvenuta (doc. 11) accertava un danno alla salute nella misura del 14%, con 50 giorni di invalidità temporanea totale e ulteriori 215 giorni di invalidità temporanea parziale a decrescere;
- l'attrice avviava la procedura di negoziazione assistita, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
2. Si è costituito in giudizio il SI. il quale, pur confermando la dinamica del sinistro CP_1 allegata dall'attrice, ha eccepito di essere inciampato a causa di una “deformazione del manto stradale
– non debitamente segnalata”, riportando lui stesso una contusione del ginocchio con un danno alla salute nella misura del 6% e un'invalidità temporanea divisibile in 15 giorni di invalidità temporanea totale e 51 giorni di invalidità temporanea parziale a decrescere (doc. 3 e 11, fascicolo di parte convenuta).
Sulla base di tali circostanze, il convenuto ha chiesto di poter convenire in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere la manleva nei confronti dell'attrice, ritenendo che la Controparte_2
responsabilità del sinistro fosse da attribuire esclusivamente all'ente locale, e il risarcimento dei propri danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Inoltre, ha contestato: i) l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2043 c.c., ritenendo di non aver agito con dolo o con colpa;
ii) il concorso colposo della danneggiata, stante “la precarietà della posizione in cui la signora si trovava, ovvero con il proprio corpo su un piano Per_1 instabile e sconnesso” (cfr. p. 7, comparsa di costituzione); iii) l'esistenza di circostanze scriminanti quali la legittima difesa e lo stato di necessità; iv) il quantum della pretesa risarcitoria.
3. Convenuto in giudizio, il si è costituito, contestando integralmente Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda nei propri confronti.
4. All'udienza del 23/6/2022, il giudizio è stato interrotto a causa del decesso dell'attrice; con ricorso depositato in data 13/10/2022, gli eredi hanno provveduto a riassumere il giudizio nei termini di legge.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 5/12/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
4. La domanda degli eredi della SI.ra deve essere accolta per le ragioni che seguono, Per_1
mentre la domanda del SI. deve essere integralmente rigettata. CP_1
4.1. Sull'an debeatur.
La dinamica dell'incidente è chiara e non contestata. Lo stesso SI. l'ha confermata sia subito CP_1 dopo l'evento, parlando con la Polizia Municipale intervenuta sul posto (“era presente il SI. CP_1
che lamentava dolori al ginocchio destro dichiarando di essere caduto, travolgendo la sig.
[...]
”, cfr. doc. 1, fascicolo di parte attrice), sia nel corso del processo (“il signor Persona_1 CP_1
a causa di una deformazione del manto stradale – non debitamente segnalata – inciampava e
[...]
perdeva il controllo del proprio corpo cadendo rovinosamente addosso ad un altro passante, identificato poi con la signora , che a suo volta cadeva a terra” cfr. p. 2, comparsa Persona_1
di costituzione): egli ha infatti dichiarato di essere inciampato a causa di una deformazione del manto stradale non segnalata, perdendo l'equilibrio e cadendo addosso alla SI.ra che a sua Per_1
volta è caduta a terra.
A fronte di ciò, il convenuto ha eccepito: i) la riconducibilità del sinistro alla responsabilità esclusiva del , ai sensi dell'art. 2051 c.c.; ii) l'insussistenza dell'elemento Controparte_2
soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante;
iii) il concorso colposo della danneggiata, attesa “la precarietà della posizione in cui la signora si trovava, ovvero con il proprio Per_1 corpo su un piano instabile e sconnesso” (cfr. p. 7, comparsa di costituzione); iv) l'esistenza di circostanze scriminanti quali la legittima difesa e lo stato di necessità.
4.1.1. Orbene, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e dell'istruttoria testimoniale espletata nel corso del giudizio, la responsabilità (rectius il concorso di responsabilità) del
[...]
nella causazione dell'evento di danno occorso alla SI.ra deve Controparte_2 Per_1
essere esclusa, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno avanzata dal
SI. nei confronti dell'ente locale. CP_1
4.1.1.1. La norma dell'art. 2051 c.c., che prevede l'ipotesi di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, pone un carattere essenzialmente “oggettivo” della presunzione di responsabilità prevista a carico del custode, che può essere esclusa solo in caso di prova, da parte della Pubblica
Amministrazione, del caso fortuito che interrompe il nesso causale tra la cosa oggetto della custodia e il danno. Costituiscono oggetto del caso fortuito quei fatti imprevedibili e non controllabili che sfuggono alla sfera di controllo di qualsiasi soggetto dotato di normale diligenza, e sono rappresentati dal fatto del terzo estraneo, ovvero dalla condotta colposa dello stesso danneggiato. Proprio con riferimento a tali ipotesi, la giurisprudenza ha precisato che il fatto del terzo e la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode qualora intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono
(Cass. civ. n. 24755/2008; Cass. civ. n. 1655/2005).
Ciò posto, giova evidenziare che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica Amministrazione, è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e, cioè, dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato a adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Tuttavia, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, va esclusa la responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati da cattivo stato manutentivo della strada di proprietà dell'ente pubblico, ove l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente. In tal caso, infatti, gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente al fatto e alla colpa dell'utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.
Tale principio, desumibile dall'art. 1227 c.c., comporta che, al fine di determinare la responsabilità della Pubblica Amministrazione, occorre necessariamente tener conto della condotta del danneggiato, laddove il comportamento colposo dell'utente abbia avuto un'efficienza causale tale da porsi quale elemento recidente il nesso di causalità tra la cosa e l'evento (Cass. civ. n. 15859/2015; Cass. civ. n.
999/2014; Cass. civ. n. 15375/2011). La responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati dalle strade di proprietà è, dunque, configurabile solo laddove sia provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
4.1.1.2. Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, deve ritenersi che la presenza della
“deformazione del manto stradale” lamentata dal convenuto, costituita da una soglia di marmo più alta di circa 3 cm rispetto al livello del piastrellato – come si evince dalla relazione della Polizia
Municipale (doc. 1) –, in uno alla presenza della folla determinata dalla prossimità delle festività natalizie, pur rappresentando elementi astrattamente idonei a connotare una situazione di pericolo, non integrano, nel caso concreto, i presupposti dell'insidia, difettando i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.
Dalle risultanze istruttorie, e, segnatamente, dalle deposizioni dei testi escussi alle udienze dell'11/1/2021 e del 20/9/2021, nonché dalla documentazione fotografica versata in atti (doc. 1, fascicolo di parte attrice;
doc. 2, fascicolo di parte convenuta), è emerso che la soglia di marmo sui cui il SI. allega di essere inciampato presentava dimensioni rilevanti ed era di colore più CP_1
chiaro rispetto al piastrellato, risultando chiaramente visibile, specie in condizioni di luce diurna (la caduta si è verificata alle ore 10:40 circa del mattino).
A ciò si aggiunga che il luogo del sinistro e le condizioni del manto stradale erano ben noti al convenuto, il quale, esercitando l'attività di venditore ambulante, aveva il banco di vendita al mercato proprio di fronte al punto in cui il manto stradale risultava sconnesso e si verificava la caduta. In tal senso, si richiamano le dichiarazioni del teste – della cui credibilità e attendibilità Testimone_1
non vi è ragione di dubitare, attesa la sua terzietà rispetto alle parti in causa –, il quale, sentito sui capitoli formulati dal convenuto nella propria memoria istruttoria, ha riferito: “Ricordo che il sinistro
è avvenuto davanti al mio banco. Faccio presente che al mercato di ho il banco vicino CP_2
a ; “Faccio presente che il banco del è posizionato davanti al mio”; e ancora, “Faccio CP_1 CP_1 presente che il manto stradale avanti al mio banco era sconnesso” (cfr. verbale di udienza dell'11/1/2021).
Ebbene, poiché la soglia di marmo era chiaramente visibile e costituiva un elemento oggettivamente percepibile dal SI. oltre a essere verosimilmente già nota a quest'ultimo, deve escludersi la CP_1
ricorrenza di una situazione di pericolo occulto, imprevisto e imprevedibile. Parimenti, la significativa affluenza di persone nella zona non può ritenersi un evento eccezionale o non prevedibile per il convenuto, abitualmente presente nei mercati, ma avrebbe dovuto, al contrario, indurlo a adottare una condotta di maggiore prudenza e diligenza, proprio in considerazione della sua conoscenza dello stato dei luoghi. Alla stregua dei suesposti principi e in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo nelle quali il sinistro si è verificato, deve ritenersi che l'inciampo del SI. sia riconducibile CP_1
esclusivamente a sua disattenzione, configurando una condotta negligente idonea ad escludere qualsiasi responsabilità del nella causazione del danno sia nei suoi Controparte_2
confronti che in quelli della SI.ra la condotta del convenuto integra, dunque, l'unico Per_1 antecedente causale dell'evento dannoso occorso all'odierna attrice.
4.1.2. Pacifica la dinamica del fatto e accertata l'esclusiva riconducibilità eziologica dell'evento alla condotta del SI. risulta altresì soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata in CP_1 merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo colposo in capo al danneggiante richiesto dal disposto dell'art. 2043 c.c.
Invero, in materia di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, la colpa si configura come la divergenza tra lo standard di comportamento che un soggetto è tenuto a osservare e quello effettivamente adottato, trattandosi di un elemento psicologico che va accertato, anche mediante presunzioni, a livello squisitamente obiettivo, senza necessità di indagare sul foro interno dell'individuo.
Nella specie, si è già osservato come la condotta del convenuto si sia caratterizzata per una particolare negligenza e disattenzione, potendo questi, da un lato, prevedere il verificarsi dell'evento, tenuto conto della visibilità del dissesto del manto stradale e della conoscenza dello stato dei luoghi, e, dall'altro, evitarlo adottando maggiori cautele e attenzione negli spostamenti, soprattutto in considerazione della presenza della folla.
4.1.3. Priva di fondamento appare poi l'eccezione relativa al concorso colposo della danneggiata ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., non essendo emerso dall'istruttoria espletata né che la SI.ra si trovasse in una “posizione di precarietà”, come allegato dal convenuto, né che la stessa Per_1 abbia in alcun modo concorso a cagionare l'evento dannoso, risultando unicamente che l'attrice stesse camminando in direzione opposta rispetto al SI. con le borse della spesa in mano (teste CP_1
Mazzone: “Posso riferire che la camminava in direzione opposta al e aveva le Per_1 CP_1 borse della spesa in mano. Ricordo che il sinistro è avvenuto davanti al mio banco”, cfr. verbale di udienza dell'11/1/2021).
4.1.4. Parimenti, infondato appare il richiamo alle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità, che, oltre ad essere rimaste indimostrate nel corso del giudizio, sono allegate in modo del tutto generico.
4.2. Sul quantum debeatur.
4.2.1. La c.t.u. medico legale, cui si intende aderire in quanto logica nonché adeguatamente ed esaustivamente motivata anche in punto di replica alle osservazioni del consulente di parte, dà puntualmente conto del danno biologico correlato all'infortunio per cui è causa.
Segnatamente, il perito d'ufficio ha concluso che:
- “1) la sig.ra , all'epoca del fatto pensionata, a causa di caduta a terra provocata Persona_1
involontariamente da terzi, riportava la FRATTURA PLURIFRAMMENTARIA DEI PIATTI TIBIALI
e della TESTA del PERONE a SINISTRA. L'iter clinico ha previsto ricovero ospedaliero, intervento chirurgico di riduzione e sintesi tibiale, cure mediche, fisiche, controlli ortopedici e strumentali (rX,) adeguati” ((cfr. p. 4, c.t.u.);
- “2) nessuno stato anteriore di rilevo è emerso. L'invalidità temporanea (certificata in 270 giorni) corrispondente al periodo di malattia traumatica medico-legalmente identificabile (danno biologico temporaneo), trova equo riconoscimento in un periodo equiparabile alla stregua di 40 + 30 + 40 +
60 giorni (ITA + ITR75% + ITR50% + ITR25%)” (cfr. p. 4, c.t.u.);
- “5) Oltre la CTU, le spese sanitarie allegate in atti per un totale di € 2288,44 possono dirsi congrue”;
- “quanto alla stima dei postumi, fatto salvo il computo percentuale dei mezzi di sintesi e delle inevitabili cicatrici chirurgiche (2-3% complessivamente), come da noi già chiarito nel testo della risposta 4, al valore tabellare suggerito dalle guide SIMLA per le fratture ossee (6-8%), abbiamo ritenuto di applicare una molto lieve maggiorazione (1-2%) in considerazione della particolare gravità delle fratture sofferte (bifocali e pluriframmentarie di entrambi i piatti tibiali sinistri), pervenendo all'equo valore globale del 12%” (cfr. p. 2, rapporto di c.t.u.).
4.2.2. Nella liquidazione del danno biologico, quando, come nel caso in esame, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all' art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, siccome ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte di Cassazione riconosce valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico ex artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. civ. n. 12408/2011).
In applicazione, quindi, delle tabelle milanesi, edizione 2024, per la liquidazione del danno non patrimoniale, si dovrebbe pervenire, astrattamente, al riconoscimento di € 29.349,00 per danno biologico permanente (12%) attesa l'età del soggetto all'epoca del sinistro (67 anni) inclusivo dell'incremento del 25% per la sofferenza soggettiva come da predette tabelle.
Non si ritiene, infatti, che il caso meriti un'ulteriore personalizzazione, non avendo l'attrice allegato circostanze specifiche ed eccezionali che diano conto di un quid pluris di sofferenza rispetto a quanto già contemplato dalla tabella con la menzionata sommatoria. Si rammenta che le circostanze di fatto che giustificano siffatta, autonoma, posta di risarcimento integrano un fatto costitutivo della pretesa,
e devono, pertanto, essere allegate in modo sufficientemente circostanziato e provate dal danneggiato
– anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di esperienza e delle presunzioni semplici
– senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (da ultimo,
Cass. civ. n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018). Altrimenti opinando, si perverrebbe ad una non consentita duplicazione risarcitoria, riconoscendo un'ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi già espressi nel grado percentuale di invalidità permanente.
4.2.3. Senonché, nelle more del giudizio, la danneggiata (nata il [...]) è deceduta in data
3/6/2022 per cause indipendenti dal sinistro.
Riguardo a tale evenienza, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
Nello specifico, tale danno va liquidato assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante,
a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. civ. n. 41933/2021).
Come ribadito anche da ultimo dai giudici di legittimità, si deve invece escludere che tale danno “da premorienza” possa essere liquidato secondo il criterio all'uopo dettato dalle tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo (Cass. civ. n. 29832/2024).
Viceversa, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'Istat, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti del possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Dunque, considerato che l'aspettativa di vita per una donna, secondo gli indici Istat, al momento del decesso della SI.ra era di 84 anni e 8 mesi, e la medesima è invece deceduta a 73 anni e Per_1 sei mesi, si deve affermare che il risarcimento sopra quantificato, rapportato ad un'aspettativa di vita di ancora 17 anni (perché la danneggiata al momento del sinistro aveva 67 anni), va ridimensionato sulla base del fatto che di tali 17 anni la danneggiata ne ha vissuti solo 6.
Quindi, tale voce di danno ammonta ad € 10.358,50 (€ 29.349,00 : 17 x 6).
Ad essa, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea (punto base pari ad € 115,00), questo, insensibile alla premorienza;
si perviene così al riconoscimento di € 11.212,50, a titolo di danno biologico da invalidità temporanea
Ne consegue che agli eredi della SI.ra deve riconoscersi iure successionis, a titolo di Per_1 danno non patrimoniale, un risarcimento pari a complessivi € 21.571,00.
4.2.4. Trattandosi di debito di valore, sul tale somma, già attualizzata, sono dovuti, previa devalutazione al momento del fatto (21/12/2015), rivalutazione e interessi legali a far data dalla verificazione del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. n.
1712/1995).
Inoltre, dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo, dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (Cass. civ. n. 13470/1999).
4.2.5. Quanto ai danni patrimoniali, è, senz'altro, dovuto il risarcimento del danno patrimoniale emergente costituito dall'esborso delle spese sanitarie, nella misura di € 2.288,44, che il C.T.U. ha correttamente stimato, sulla scorta della documentazione in atti ed alla luce di puntuali valutazioni medico-legali.
4.2.6. Essendo stato escluso l'an della responsabilità del , ogni Controparte_2
questione relativa al quantum del danno subito dal SI. risulta assorbita dal rigetto della CP_1
domanda.
5. Spese.
L'esito del giudizio depone per la soccombenza del SI. che va, conseguentemente, CP_1
condannato al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite, comprensive della fasi di attivazione e negoziazione della negoziazione assistita, con riferimento allo scaglione da € 5.201,00
a € 26.000,00 – diversamente da quanto indicato nelle note spese depositate –, poiché individuato applicando il criterio del decisum (importo in concreto liquidato e spettante) e non del disputatum
(importo richiesto). Anche le spese della terza chiamata seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri appena richiamati, ma senza la fase di negoziazione, non essendo stata espressamente richiesta dalla parte.
Le spese di c.t.u. svolta in corso di causa vanno poste definitivamente a carico del SI. CP_1
Non possono, invece, essere riconosciute le spese di c.t.p. atteso che non risulta prodotta alcuna fattura o nota spese dei consulenti di parte.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie la domanda di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di eredi di e, per l'effetto, condanna a Persona_1 CP_1 corrispondere agli attori la somma di € 21.571,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
e di € 2.288,44, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione dal
21/12/2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a , e CP_1 Parte_1 Parte_2
, in qualità di eredi di , le spese di lite, che liquida Parte_3 Persona_1 in complessivi € 6.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, ed
€ 575,03 per esborsi;
- condanna a rifondere a , nella CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_1
Pisa, 27/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella