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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 10/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N.547 / 2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 547 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione in data 11 marzo 2025, e vertente
TRA nato a Sant'Angelo in [...] il [...] residente in [...] Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Olivieri,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] residente in [...]
Cagli 12
Resistente - Contumace
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2023, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
esponeva:
“che con sentenza n.85/2010 del 15/04/2010 è stata pronunciato il divorzio tra e Parte_1
(Doc.1); CP_1
- Nella sentenza veniva stabilito a carico del sig. un assegno mensile divorzile Parte_1
di € 500,00 “rilevato che la sig.ra non ha reddito proprio”; CP_1 - Quindi gli € 500,00 posti a carico del sig. si basavano sul presupposto che la sig.ra Pt_1
on avesse altro minimo mezzo di sostentamento;
CP_1
- Da allora il sig. ora in pensione, ha regolarmente corrisposto la somma prevista Pt_1
alla ex consorte la quale, dal canto suo, non ha mai nemmeno provato a cercare una qualsiasi occupazione, anche part time, tale da consentirle di provvedere al proprio sostentamento in modo indipendente, anche solo in parte, preferendo continuare a “gravare” sulle spalle dell'ex marito.
- La sig.ra residente in [...], Fraz. Serravalle in abitazione acquistata dal sig. CP_1
che l'ha poi cointestata alla moglie. Pt_1
- Di questa abitazione ha sempre e soltanto usufruito la sig.ra CP_1
Tutto ciò premesso si evidenzia come:
Al termine di una ultradecennale disputa giudiziaria intrapresa dalla sig.ra il sig. CP_1
veniva condannato in via definitiva a rifondere alla ex moglie la cifra di € 68.000,00 poi Pt_1
arrivata ad € 79.000,00 in sede di pignoramento presso terzi
La sentenza prende il via da scrittura privata del 03/07/2013 con la quale il sig. , nel Pt_1
quadro di un accordo di regolamentazione dei rapporti patrimoniale concluso in vista della separazione con la propria moglie, si era obbligato a cedere a quest'ultima i diritti sull'immobile di Apecchio, Loc Serravalle di Carda (di cui sopra) nella quale essa tutt'oggi formalmente risiede,
e quest'ultima avrebbe ceduto al marito i diritti sul bene immobile , in comproprietà, sito in
San'Angelo in Vado via Fiorenzuola n. 32 sul quale viene riscosso un canone di locazione da parte della (ristorante pizzeria). CP_2
Quindi la sig.ra avrebbe ottenuto la piena proprietà dell'immobile di Apecchio, CP_1
fraz.Serravalle di Carda e il sig. la piena proprietà di quello di Sant'Angelo in Vado. Pt_1
Non essendosi attuata, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, la condizione a cui era subordinato il trasferimento al sig. del diritto di proprietà spettante alla sig.ra Pt_1 CP_1
sull'immobile sito in Sant'Angelo in Vado, ovvero, come detto, il trasferimento in capo alla moglie
del diritto di proprietà spettante al marito sull'immobile sito in Apecchio la sig.ra citava CP_1
l'ex marito per richiedere, tra le altre cose, la refusione della metà dei canoni di affitto da esso percepiti nel corso degli anni.
Al termine del terzo grado di giudizio il sig. è stato condannato alla restituzione della Pt_1
somma di € 397,75 mensili a partire dal mese di Agosto 2003 oltre alle spese legali dei procedimenti. La sig.ra incomprensibilmente, rifiutava ogni proposta di accordo transattivo e CP_1
stragiudiziale e procedeva con atto di espropriazione mobiliare presso terzi conclusosi con
l'assegnazione in pagamento a quest'ultima:
a) Delle somme dovute dalla terza pignorata “la Vecchia srls” all'esecutato in Parte_1
ragione di contratto di affitto di azienda, per la quota di sua spettanza, pari ad € 1005,00 mensili
b) Un quinto della somma eccedente l'importo di € 1.000,00 della pensione percepita dall'esecutato da parte del terzo pignorato INPS pari ad € 242,00
Ma vi è di più: il sig. ha anche ragione di ritenere che la sig.ra sia beneficiaria Pt_1 CP_1
da diverso tempo di assegno/ pensione sociale.
Se questa eventualità fosse confermata sarebbe venuto meno già da un po' il requisito della mancanza totale di reddito che stava alla base del provvedimento di cui alla sentenza di divorzio citata, ovvero dell'onere di corresponsione della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento. Ed è altrettanto palese che la circostanza, se confermata, sarebbe stata furbescamente nascosta dalla sig.ra per evitare azioni giudiziarie da parte del sig. CP_1
tese alla revoca o alla modifica dell'importo dell'assegno divorzile…omissis..” Pt_1
Ciò posto il ricorrente ha quindi domandato all'adito Tribunale di:
“- disporre la revoca dell'assegno divorzile stabilito a carico del sig. a seguito Parte_1
della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio per i motivi esposti in narrativa;
- Disporre e dichiarare la restituzione dell'importo totale o parziale degli assegni divorzili corrisposti da sig. a favore della sig.ra a decorrere dalla data in Parte_1 CP_1
cui quest'ultima ha iniziato ad usufruire di pensione/assegno sociale;
- Disporre e dichiarare la restituzione dell'importo totale o parziale degli assegni divorzili corrisposti da sig. a favore della sig.ra a decorrere dalla data Parte_1 CP_1
della sentenza di divorzio per i motivi esposti in narrativa e/o di quelli che risulterà in corso di causa”.
All'udienza del 09.07.2024, fissata per la comparizione delle parti, nessuno compariva per la resistente e la difesa del resistente si riportava ai propri scritti.
Con provvedimento del 10.07.2024 il Giudice istruttore preso atto della regolarità della notifica dichiarava la contumacia di nonchè il difetto di connessione delle domande Controparte_1
formulate da parte ricorrente ai numeri 2 e 3 delle spiegate conclusioni trattandosi di domande soggette a differente rito e, pertanto, inammissibili nel presente giudizio in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di divorzio disponendo acquisirsi a mezzo del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, informazioni sulla situazione patrimoniale di . CP_1 In data 25.10.2024-12.11.2024 la Guardia di Finanza – Compagnia di Urbino trasmetteva le informazioni sulla situazione patrimoniale di . CP_1
All'udienza del 14.01.2025, la causa veniva rinviata all' 11.03.2025 per precisazione delle conclusioni e rimessione della causa in decisione.
Con memoria depositata in data 03.03.2025 il procuratore del ricorrente, anche all'esito del deposito da parte della Guardia di Finanza della documentazione contabile relativa alla sig.ra CP_1
insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre la revoca dell'assegno divorzile stabilito a carico del sig. a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in Parte_1
sede di divorzio per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese , diritti e onorari del presente procedimento” .
****
1. Sulla richiesta di revoca dell' assegno divorzile.
Giova preliminarmente osservare come, in tema di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione o divorzio, “ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali” (così
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente, rappresentando una diversa e migliorata condizione patrimoniale della sig.ra , ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il diritto della ex moglie a CP_1
percepire l'assegno divorzile stabilito con Sentenza n.85/2010 del 15/04/2010 .
Come noto, lo strumento dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza di fornire al coniuge che ne sia privo, dopo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Da questo punto di vista, dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 18287 del 2018), lo stesso non può più essere utilizzato quale strumento per consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere inalterato il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il giudice, allorché quello onerato chiede la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'altro, deve verificare se quest'ultimo abbia conseguito l'autosufficienza economica, secondo i criteri offerti da Cass. Unite 18287 del 2018 , alla stregua delle allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente, e tenuto conto delle difese dell'altra parte.
Rispondendo pertanto a finalità prettamente assistenziali, detto assegno presuppone la mancanza o l'impossibilità per il coniuge istante di provvedere al proprio sostentamento, richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o dell'impossibilità di procurarseli, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare.
In particolare, in punto di revisione delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, insegna ancora la Corte di Cassazione come “il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio” (così, da ultimo, Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022).
Nello stesso senso anche la Corte di Cassazione, della ordinanza n. 3761/2024. Nella quale i giudici precisano che la revisione dell'assegno divorzile, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'odierno ricorrente deduce, con sufficiente specificità, indizi ed elementi istruttori sintomatici di una più ampia disponibilità di mezzi in capo alla convenuta.
Dalla lettura della sentenza di divorzio n. 85/2010 del 15 aprile 2010, pronunciata nel procedimento iscritto a ruolo n. RG 656/2006 ACC, emerge che “la G. di F. ha accertato per l'anno 2005 un reddito di € 19,553,00; il ricorrente ha prodotto dichiarazioni dei redditi dei tre anni successivi, da cui risultano redditi di euro 19.418,00 14.016,00 e 16.202,00”.
Nell'odierno giudizio il ricorrente ha depositato in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi dalle quali emergono i seguenti redditi annui: € 44.511,00 di reddito imponibile per il 2020; € 44.537,00 di reddito imponibile per il 2021; 46.388,00 di reddito imponibile per il 2023.
Ha inoltre depositato l'estratto conto di un Conto corrente Banco Posta con saldo al 15/9/2023 di €
2.925,59 e di un conto corrente su BCC Metauro con saldo al 30/06/2023 di € 315,53.
Deve tuttavia rilevarsi che al momento del deposito delle dichiarazioni dei redditi (l'ultima del
2023) il sig. non aveva ancora subito i pignoramenti in atti, eseguiti dalla metà Parte_1
del 2023 . Non risulta documentata una variazione della titolarità di diritti reali su beni immobili rispetto al precedente giudizio di divorzio.
Per quanto invece riguarda la resistente nella citata sentenza di divorzio n.85/2010 dava atto che quest'ultima non avesse redditi propri.
Nel presente giudizio, dalla relazione e relativa documentazione riversata in dalla Guardia di
Finanza emerge che la sig.ra è titolare di pensione sociale dell'importo di € 6.702,41 per l'anno
2021, € 6.871,77 per l'anno 2022 ed € 7.493,85 per l'anno 2023 e percepisce ulteriori somme per le causali pure descritte dal ricorrente (assegno divorzile;
pignoramento canone di locazione per euro
1.005,00 mensili e pignoramento della pensione per euro 242,00 mensili). E' titolare inoltre di diversi buoni fruttiferi e di diversi fabbricati/immobili.
Alla luce di tali considerazioni e dati economici che precedono , ritiene questo Tribunale che la sig.ra che attualmente può contare su entrate mensili pari a circa euro 2.000,00 e non paga CP_1
alcun canone di locazione, disponga di redditi adeguati e non abbia diritto a percepire l'assegno divorzile già disposto in suo favore dalla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale, che pertanto deve essere revocato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza n. sentenza n.85/2010 del 15/04/2010 emessa dall'intestato
Tribunale nel procedimento n. RG 656/2006 dispone la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore di;
CP_1
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte, liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
- Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 7.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 547 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione in data 11 marzo 2025, e vertente
TRA nato a Sant'Angelo in [...] il [...] residente in [...] Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Olivieri,
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] residente in [...]
Cagli 12
Resistente - Contumace
Con l'intervento del PM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2023, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
esponeva:
“che con sentenza n.85/2010 del 15/04/2010 è stata pronunciato il divorzio tra e Parte_1
(Doc.1); CP_1
- Nella sentenza veniva stabilito a carico del sig. un assegno mensile divorzile Parte_1
di € 500,00 “rilevato che la sig.ra non ha reddito proprio”; CP_1 - Quindi gli € 500,00 posti a carico del sig. si basavano sul presupposto che la sig.ra Pt_1
on avesse altro minimo mezzo di sostentamento;
CP_1
- Da allora il sig. ora in pensione, ha regolarmente corrisposto la somma prevista Pt_1
alla ex consorte la quale, dal canto suo, non ha mai nemmeno provato a cercare una qualsiasi occupazione, anche part time, tale da consentirle di provvedere al proprio sostentamento in modo indipendente, anche solo in parte, preferendo continuare a “gravare” sulle spalle dell'ex marito.
- La sig.ra residente in [...], Fraz. Serravalle in abitazione acquistata dal sig. CP_1
che l'ha poi cointestata alla moglie. Pt_1
- Di questa abitazione ha sempre e soltanto usufruito la sig.ra CP_1
Tutto ciò premesso si evidenzia come:
Al termine di una ultradecennale disputa giudiziaria intrapresa dalla sig.ra il sig. CP_1
veniva condannato in via definitiva a rifondere alla ex moglie la cifra di € 68.000,00 poi Pt_1
arrivata ad € 79.000,00 in sede di pignoramento presso terzi
La sentenza prende il via da scrittura privata del 03/07/2013 con la quale il sig. , nel Pt_1
quadro di un accordo di regolamentazione dei rapporti patrimoniale concluso in vista della separazione con la propria moglie, si era obbligato a cedere a quest'ultima i diritti sull'immobile di Apecchio, Loc Serravalle di Carda (di cui sopra) nella quale essa tutt'oggi formalmente risiede,
e quest'ultima avrebbe ceduto al marito i diritti sul bene immobile , in comproprietà, sito in
San'Angelo in Vado via Fiorenzuola n. 32 sul quale viene riscosso un canone di locazione da parte della (ristorante pizzeria). CP_2
Quindi la sig.ra avrebbe ottenuto la piena proprietà dell'immobile di Apecchio, CP_1
fraz.Serravalle di Carda e il sig. la piena proprietà di quello di Sant'Angelo in Vado. Pt_1
Non essendosi attuata, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, la condizione a cui era subordinato il trasferimento al sig. del diritto di proprietà spettante alla sig.ra Pt_1 CP_1
sull'immobile sito in Sant'Angelo in Vado, ovvero, come detto, il trasferimento in capo alla moglie
del diritto di proprietà spettante al marito sull'immobile sito in Apecchio la sig.ra citava CP_1
l'ex marito per richiedere, tra le altre cose, la refusione della metà dei canoni di affitto da esso percepiti nel corso degli anni.
Al termine del terzo grado di giudizio il sig. è stato condannato alla restituzione della Pt_1
somma di € 397,75 mensili a partire dal mese di Agosto 2003 oltre alle spese legali dei procedimenti. La sig.ra incomprensibilmente, rifiutava ogni proposta di accordo transattivo e CP_1
stragiudiziale e procedeva con atto di espropriazione mobiliare presso terzi conclusosi con
l'assegnazione in pagamento a quest'ultima:
a) Delle somme dovute dalla terza pignorata “la Vecchia srls” all'esecutato in Parte_1
ragione di contratto di affitto di azienda, per la quota di sua spettanza, pari ad € 1005,00 mensili
b) Un quinto della somma eccedente l'importo di € 1.000,00 della pensione percepita dall'esecutato da parte del terzo pignorato INPS pari ad € 242,00
Ma vi è di più: il sig. ha anche ragione di ritenere che la sig.ra sia beneficiaria Pt_1 CP_1
da diverso tempo di assegno/ pensione sociale.
Se questa eventualità fosse confermata sarebbe venuto meno già da un po' il requisito della mancanza totale di reddito che stava alla base del provvedimento di cui alla sentenza di divorzio citata, ovvero dell'onere di corresponsione della somma di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento. Ed è altrettanto palese che la circostanza, se confermata, sarebbe stata furbescamente nascosta dalla sig.ra per evitare azioni giudiziarie da parte del sig. CP_1
tese alla revoca o alla modifica dell'importo dell'assegno divorzile…omissis..” Pt_1
Ciò posto il ricorrente ha quindi domandato all'adito Tribunale di:
“- disporre la revoca dell'assegno divorzile stabilito a carico del sig. a seguito Parte_1
della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio per i motivi esposti in narrativa;
- Disporre e dichiarare la restituzione dell'importo totale o parziale degli assegni divorzili corrisposti da sig. a favore della sig.ra a decorrere dalla data in Parte_1 CP_1
cui quest'ultima ha iniziato ad usufruire di pensione/assegno sociale;
- Disporre e dichiarare la restituzione dell'importo totale o parziale degli assegni divorzili corrisposti da sig. a favore della sig.ra a decorrere dalla data Parte_1 CP_1
della sentenza di divorzio per i motivi esposti in narrativa e/o di quelli che risulterà in corso di causa”.
All'udienza del 09.07.2024, fissata per la comparizione delle parti, nessuno compariva per la resistente e la difesa del resistente si riportava ai propri scritti.
Con provvedimento del 10.07.2024 il Giudice istruttore preso atto della regolarità della notifica dichiarava la contumacia di nonchè il difetto di connessione delle domande Controparte_1
formulate da parte ricorrente ai numeri 2 e 3 delle spiegate conclusioni trattandosi di domande soggette a differente rito e, pertanto, inammissibili nel presente giudizio in mancanza di una connessione c.d. forte con le domande proprie del giudizio di divorzio disponendo acquisirsi a mezzo del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, informazioni sulla situazione patrimoniale di . CP_1 In data 25.10.2024-12.11.2024 la Guardia di Finanza – Compagnia di Urbino trasmetteva le informazioni sulla situazione patrimoniale di . CP_1
All'udienza del 14.01.2025, la causa veniva rinviata all' 11.03.2025 per precisazione delle conclusioni e rimessione della causa in decisione.
Con memoria depositata in data 03.03.2025 il procuratore del ricorrente, anche all'esito del deposito da parte della Guardia di Finanza della documentazione contabile relativa alla sig.ra CP_1
insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre la revoca dell'assegno divorzile stabilito a carico del sig. a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in Parte_1
sede di divorzio per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese , diritti e onorari del presente procedimento” .
****
1. Sulla richiesta di revoca dell' assegno divorzile.
Giova preliminarmente osservare come, in tema di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione o divorzio, “ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali” (così
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente, rappresentando una diversa e migliorata condizione patrimoniale della sig.ra , ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il diritto della ex moglie a CP_1
percepire l'assegno divorzile stabilito con Sentenza n.85/2010 del 15/04/2010 .
Come noto, lo strumento dell'assegno divorzile previsto dall'art. 5, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza di fornire al coniuge che ne sia privo, dopo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Da questo punto di vista, dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 18287 del 2018), lo stesso non può più essere utilizzato quale strumento per consentire al coniuge economicamente più debole di mantenere inalterato il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Ne consegue che il giudice, allorché quello onerato chiede la revoca dell'assegno divorzile a favore dell'altro, deve verificare se quest'ultimo abbia conseguito l'autosufficienza economica, secondo i criteri offerti da Cass. Unite 18287 del 2018 , alla stregua delle allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente, e tenuto conto delle difese dell'altra parte.
Rispondendo pertanto a finalità prettamente assistenziali, detto assegno presuppone la mancanza o l'impossibilità per il coniuge istante di provvedere al proprio sostentamento, richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o dell'impossibilità di procurarseli, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare.
In particolare, in punto di revisione delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio, insegna ancora la Corte di Cassazione come “il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio” (così, da ultimo, Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 7666 del 09/03/2022).
Nello stesso senso anche la Corte di Cassazione, della ordinanza n. 3761/2024. Nella quale i giudici precisano che la revisione dell'assegno divorzile, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'odierno ricorrente deduce, con sufficiente specificità, indizi ed elementi istruttori sintomatici di una più ampia disponibilità di mezzi in capo alla convenuta.
Dalla lettura della sentenza di divorzio n. 85/2010 del 15 aprile 2010, pronunciata nel procedimento iscritto a ruolo n. RG 656/2006 ACC, emerge che “la G. di F. ha accertato per l'anno 2005 un reddito di € 19,553,00; il ricorrente ha prodotto dichiarazioni dei redditi dei tre anni successivi, da cui risultano redditi di euro 19.418,00 14.016,00 e 16.202,00”.
Nell'odierno giudizio il ricorrente ha depositato in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi dalle quali emergono i seguenti redditi annui: € 44.511,00 di reddito imponibile per il 2020; € 44.537,00 di reddito imponibile per il 2021; 46.388,00 di reddito imponibile per il 2023.
Ha inoltre depositato l'estratto conto di un Conto corrente Banco Posta con saldo al 15/9/2023 di €
2.925,59 e di un conto corrente su BCC Metauro con saldo al 30/06/2023 di € 315,53.
Deve tuttavia rilevarsi che al momento del deposito delle dichiarazioni dei redditi (l'ultima del
2023) il sig. non aveva ancora subito i pignoramenti in atti, eseguiti dalla metà Parte_1
del 2023 . Non risulta documentata una variazione della titolarità di diritti reali su beni immobili rispetto al precedente giudizio di divorzio.
Per quanto invece riguarda la resistente nella citata sentenza di divorzio n.85/2010 dava atto che quest'ultima non avesse redditi propri.
Nel presente giudizio, dalla relazione e relativa documentazione riversata in dalla Guardia di
Finanza emerge che la sig.ra è titolare di pensione sociale dell'importo di € 6.702,41 per l'anno
2021, € 6.871,77 per l'anno 2022 ed € 7.493,85 per l'anno 2023 e percepisce ulteriori somme per le causali pure descritte dal ricorrente (assegno divorzile;
pignoramento canone di locazione per euro
1.005,00 mensili e pignoramento della pensione per euro 242,00 mensili). E' titolare inoltre di diversi buoni fruttiferi e di diversi fabbricati/immobili.
Alla luce di tali considerazioni e dati economici che precedono , ritiene questo Tribunale che la sig.ra che attualmente può contare su entrate mensili pari a circa euro 2.000,00 e non paga CP_1
alcun canone di locazione, disponga di redditi adeguati e non abbia diritto a percepire l'assegno divorzile già disposto in suo favore dalla sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale, che pertanto deve essere revocato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede:
- a parziale modifica della sentenza n. sentenza n.85/2010 del 15/04/2010 emessa dall'intestato
Tribunale nel procedimento n. RG 656/2006 dispone la revoca dell'assegno divorzile disposto in favore di;
CP_1
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte, liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
- Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 7.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone