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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/12/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3644/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Abg. Parte_1 C.F._1
che agisce d'intesa con l'Avv. FONTANA GIANLUCA del Foro di Busto Arsizio Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del MINISTERO, in persona del CP_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: IV EN
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
All'udienza dell'1.12.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere pronuncia divorzile senza condizioni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in data 23.11.1996 in Faloppio (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Faloppio - anno 1996, n. 2, parte I), con , dal quale si era separata CP_1 consensualmente con verbale in data 6.7.2011, omologato con decreto del 22.7.2011 del Tribunale di Varese.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 1.12.2025, il Giudice delegato -sentita la sola parte ricorrente, attesa la mancata costituzione di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia- ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale. Il difensore si è riportato agli atti, insistendo per la pronuncia di status. Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in Faloppio, in data 23.11.1996. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione, in data 4.3.1997, sono nati i figli e . Per_1 Per_2
In seguito, i coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 6.7.2011, omologato con decreto del
Tribunale di Varese del 22.7.2011.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e avendo parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in data Parte_1 CP_1
23.11.1996, in Faloppio (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Faloppio - anno 1996, n. 2, parte I).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faloppio, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Carbonate (ove l'atto è parimenti trascritto), perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Agostino Abate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Agostino Abate Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Abg. Parte_1 C.F._1
che agisce d'intesa con l'Avv. FONTANA GIANLUCA del Foro di Busto Arsizio Parte_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del MINISTERO, in persona del CP_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: IV EN
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
All'udienza dell'1.12.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di emettere pronuncia divorzile senza condizioni.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in data 23.11.1996 in Faloppio (atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Faloppio - anno 1996, n. 2, parte I), con , dal quale si era separata CP_1 consensualmente con verbale in data 6.7.2011, omologato con decreto del 22.7.2011 del Tribunale di Varese.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 1.12.2025, il Giudice delegato -sentita la sola parte ricorrente, attesa la mancata costituzione di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia- ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale. Il difensore si è riportato agli atti, insistendo per la pronuncia di status. Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio in Faloppio, in data 23.11.1996. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione, in data 4.3.1997, sono nati i figli e . Per_1 Per_2
In seguito, i coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 6.7.2011, omologato con decreto del
Tribunale di Varese del 22.7.2011.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge e avendo parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e , in data Parte_1 CP_1
23.11.1996, in Faloppio (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Faloppio - anno 1996, n. 2, parte I).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faloppio, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Carbonate (ove l'atto è parimenti trascritto), perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 5.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Agostino Abate