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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 3990/2019 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'Avv. Alberto Del Giudice (C.F.: ), presso il cui C.F._3
studio, in Caserta, alla Via Fischetti, n. 1, e all'indirizzo pec,
sono elettivamente domiciliati;
Email_1
APPELLANTI contro ora (C.F.: Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fastoso (C.F.:
), presso il cui indirizzo pec, C.F._4
è elettivamente domiciliata;
Email_2
APPELLATA
e nei confronti di per sona del Curatore in carica;
Controparte_3
APPELLATA – CONTUMACE avverso la sentenza n. 2341/2018 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 11.07.2018 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso trae origine dalla iniziativa giudiziaria intrapresa dalla
(in bonis) e dai suoi garanti, odierni appellanti, Controparte_3
diretta alla ripetizione dell'indebito che la Banca convenuta,
avrebbe operato su C/C ordinario n. 16594/56, per Controparte_1
effetto dell'applicazione di clausole nulle.
1.1. Nelle more del contenzioso, la aveva adito, in monitorio, lo CP_4
stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, con decreto n.
278/2007, aveva ingiunto agli originari attori del parallelo contenzioso, il pagamento della complessiva somma di € 127.383,48, quale saldo del C/C già dedotto in lite dagli ingiunti.
1.2. Intervenuto il fallimento della ed interrotto il Controparte_3
giudizio inerente alla ripetizione dell'indebito, lo stesso veniva riassunto a cura della Curatela fallimentare, per essere, di seguito, riunito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso, in via autonoma, dagli odierni appellanti.
1.3. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza evidenziata in epigrafe, ha disatteso sia la domanda principale di ripetizione dell'indebito che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 287/2007, sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) nullità della citazione di indebito, per omessa indicazione delle rimesse solutorie;
b) inammissibilità della domanda di ripetizione, perché proposta in costanza di rapporto;
c) intervenuta transazione sul credito vantato dalla con CP_4
conseguenziale preclusione, per gli odierni appellanti, di porre in discussione il credito ingiunto.
2. Sono insorti, con atto notificato il 09.09.2019, i Parte_3
, affidando il gravame a quattro ordini di motivi: erronea
[...]
declaratoria di nullità della originaria domanda di ripetizione (primo motivo); erronea declaratoria di inammissibilità della originaria domanda di ripetizione (secondo motivo); inefficacia dell'accordo
(asseritamente transattivo) dell'1.12.2005 (terzo motivo); omessa pronuncia sui motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2007
(quarto motivo).
2.1. Ha resistito quale cessionaria del Controparte_2
credito già vantato da Vinte le spese. Controparte_1
2.2. La sebbene ritualmente Controparte_5
evocata, è rimasta contumace.
2.3. All'esito dell'udienza del 30.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
3. Le censure veicolate con i primi due motivi di gravame, in assenza di gravame da parte della Controparte_5
difettano di decisività, in quanto diretti a porre in discussione il rigetto della originaria domanda di ripetizione, rispetto alla quale gli odierni appellanti sono, all'evidenza, carenti di titolarità attiva, in quanto meri garanti della Società, di seguito destinataria della declaratoria fallimentare.
3.1. Mette conto, tuttavia, precisare che entrambi i profili di censura, nei limiti in cui gli stessi risultano strumentali all'accertamento dell'effettivo dare – avere inter partes (senz'altro rilevante per il terzo motivo di gravame), risultano fondati.
3.2. L'art. 163 c.p.c., n. 4, impone all'attore l'allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullità, ex art. 164 c.p.c., comma 4, l'omessa esposizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che l'adempimento dell'onere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda (SS. UU. n. 26242/2014 in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati), e che l'incertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al Giudice
l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751/2013).
Il richiamato orientamento, in tema di allegazioni dovute dal correntista, che agisca in ripetizione di versamenti asseritamente indebiti, costituisce specifica applicazione di tale principio.
Ed invero, l'indicazione del numero di C/C sul quale sono stati addebitati interessi ed oneri ed il riferimento all'intera durata del rapporto contrattuale hanno consentito alla convenuta, in CP_4
possesso dei contratti e dei relativi estratti conto, di individuare e quantificare l'oggetto della domanda.
3.2.1. La pronuncia impugnata è di poco anteriore all'intervento delle
SS. UU. n. 15895/2019, con il quale si è ribadito, tra l'altro, che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche - come è naturale, in subiecta materia, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie - il Giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il
Giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
3.3. Parimenti non conforme a diritto risulta la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione in presenza di rapporto di
C/C ancora pendente al momento della proposizione della domanda.
3.3.1. Si discute in ordine alla valenza che assume la chiusura del C/C rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, essendosi qualificata la stessa, a volte come elemento costitutivo della domanda, a volte come presupposto processuale, a volte come condizione dell'azione, che deve sussistere al momento della pronuncia.
3.3.2. Ritiene il Collegio di non aderire ad alcuna delle prospettazioni testé riportate, dal momento che la chiusura del C/C giammai potrà concorrere alla integrazione dell'indebito, sì da legittimarne la ripetizione ex art. 2033 c.c.
La disposizione codicistica, infatti, richiede, ai fini dell'utile esperimento della relativa azione, che vi sia stato un “pagamento” (inteso come trasferimento di patrimonio) dal solvens all'accipiens e che detto trasferimento sia avvenuto senza causa giustificativa.
3.3.3. Ma la Corte ritiene di non aderire neanche alla tesi del presupposto processuale, che, come è noto, attiene ai requisiti di validità del processo.
I presupposti processuali sono integrati, dunque, dalla giurisdizione, dalla competenza e dalla legittimazione processuale, ovvero dal potere del soggetto che propone la domanda, come pure quello del soggetto nei cui confronti la domanda è proposta, di compiere gli atti processuali.
3.3.4. Le “condizioni dell'azione”, invece, sono sostanzialmente i requisiti di merito della domanda, riguardando la sussistenza del diritto sostanziale fatto valere.
Sono i requisiti di fondatezza della domanda, necessari affinché
l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui essa è diretta e cioè che il Giudice possa pronunciare nel senso favorevole all'attore.
E, come noto, è sufficiente che tali condizioni esistano al momento della pronuncia, e non necessariamente al momento della domanda.
Se la chiusura del C/C fosse qualificabile, pertanto, come condizione dell'azione di ripetizione, sarebbe sufficiente che la stessa intervenisse nelle more del giudizio, prima della pronuncia definitiva, sì da far ritenere ammissibile la domanda di ripetizione, che, tuttavia, rimarrebbe circoscritta alle risultanze istruttorie, cristallizzate al momento della proposizione della domanda o, al più tardi, a quello delle preclusioni istruttorie.
3.3.5. ln realtà, ad avviso del Collegio, la chiusura del C/C rappresenta un dato che va necessariamente posto al di fuori della struttura dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., come pure da quella del presupposto processuale o di condizione dell'azione, risultando l'eventuale prosecuzione del rapporto di C/C, dopo la domanda di ripetizione dell'indebito, una questione di merito, destinata ad incidere sugli oneri probatori del solvens e sul diritto di eccezione (in senso lato) dell'accipiens, ferma la rilevabilità anche d'ufficio.
3.3.6. Ed invero, con la nota sentenza n. 24418/2010, la Suprema
Corte ha ritenuto che “il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens); e lo sì può dire indebito – e perciò ne consegue il diritto di ripeterlo, a norma dell'art.
2033 c.c. – quando difetti di una idonea causa giustificativa”.
In particolare, qualora in pendenza di un contratto di apertura di credito bancario – che, ai sensi degli artt. 1842 e 1843 c.c. si attua mediante la messa a disposizione, da parte della di una CP_4
somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli – il correntista che non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, “pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione”.
Qualora invece “i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”, essi non potranno essere considerati pagamenti.
3.3.7. Dunque, ad avviso del Collegio, deve essere rigettata (e non già dichiarata inammissibile) la domanda formulata in costanza di rapporto di C/C, attesa l'impossibilità di cristallizzare la somma eventualmente da ripetere, che è possibile, invece, quantificare solo all'esito della chiusura del conto. Ed invero, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito d'interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Del resto, è senz'altro nelle facoltà del correntista, che intende agire in ripetizione, procedere propedeuticamente alla chiusura del conto (che non integra – si ripete – l'indebito, ma consente la verifica della sussistenza o meno dello stesso in costanza di rapporto), se la stessa non è già stata operata per iniziativa della Banca.
Di conseguenza, la pendenza del rapporto, come fatto ostativo alla ripetizione, può essere eccepita dalla convenuta Banca in ogni stato e grado (fatto salvo, ovviamente il giudicato), quale eccezione in senso lato, consistendo la stessa nell'allegazione di un fatto impeditivo del diritto azionato, che comporta l'introduzione di un tema d'indagine non compreso fra quelli indicati dall'attore, ma rilevabile d'ufficio, in quanto non riservato dalla legge all'iniziativa di parte e non corrispondente alla titolarità di un'azione costitutiva, e quindi sottratto anche al divieto di cui all'art. 345, secondo comma, c.p.c., a condizione che il fatto allegato risulti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo ed anche se lo stesso non sia stato oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (Cass. n. 8525/2020).
3.3.8. Nel caso di specie, dunque, la domanda di ripetizione, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, andava senz'altro dichiarata ammissibile, ma, tuttalpiù, disattesa per effetto della (affermata) circostanza che voleva il rapporto dedotto in lite ancora pendente al momento della originaria domanda.
3.3.9. Non ha alcuna incidenza, sotto tale profilo, la prescrittibilità delle rimesse solutorie. Ed invero, se le rimesse solutorie risultano, al momento della proposizione della domanda, già prescritte, le stesse saranno irripetibili;
se, invece, non risultano prescritte, concorreranno, senz'altro a formare il saldo di C/C, che, per le ragioni esposte sub
3.3.6., non sarà soggetto a ripetizione, senza il rischio che possa maturare l'ulteriore corso della prescrizione, perché interrotta dalla proposizione della originaria domanda.
In altri termini, la summa divisio tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie è senz'altro funzionale al vaglio dell'eccezione di prescrizione, ma cessa di avere ragion d'essere a fronte di rimesse
(solutorie o ripristinatorie che siano) infradecennali (rispetto alla proposizione della domanda), ed anche per quelle anteriori, se la convenuta omette di sollevare la relativa eccezione. CP_4
In simili ipotesi, infatti, sia le rimesse solutorie sia quelle ripristinatorie concorrono a formare il saldo del rapporto (dal quale verranno espunte, se eccepito, tutte le rimesse prescritte), che diventa esigibile solo alla chiusura del conto.
3.4. Del resto, la Sezione, in linea con il costante orientamento di legittimità, ha ripetutamente affermato l'ammissibilità della domanda di accertamento volta ad ottenere la rideterminazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l'indebita applicazione di interessi anatocistici o per la presenza di condizioni contrattuali contra legem.
Di conseguenza, anche in pendenza del rapporto di C/C, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi anatocistici o eccedenti il tasso-soglia e simili); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissioni e spese) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;
c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere.
Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione.
L'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto proponibile, ancorché il c/c sia ancora aperto.
Pendente il rapporto, infatti, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli.
In definitiva, le due azioni (accertamento negativo e ripetizione d'indebito) condividono un nucleo comune di fatti, ma la sola azione di indebito esige inoltre la prova del pagamento;
l'esistenza dell'indebito
è antecedente logico indispensabile dell'azione ex art. 2033 c.c.
4. Fatte queste doverose premesse, non può revocarsi in dubbio l'interesse degli appellanti a porre in discussione l'(affermata, dal
Tribunale) efficacia preclusiva della transazione, integrata, ad avviso del Giudice di prime cure, dalla nota dell'1.12.2005, con la quale sia la debitrice principale che i suoi garanti, odierni appellanti, si sarebbero riconosciuti debitori dell'esposizione di C/C n. 16594/56, rispetto alla quale i debitori, proposta una dilazione di pagamento, avrebbero ricevuto il positivo riscontro della Banca.
Il successivo inadempimento, sempre ad avviso del Tribunale,
“avrebbe comportato il venir meno della dilazione, ma non vanifica le pattuizioni di cui sopra” (V. pag. 3 della sentenza impugnata), sì da giustificare l'inammissibilità dell'opposizione diretta a porre nel nulla l'ingiunzione resa sulla scorta del richiamato accordo transattivo.
4.1. Gli appellanti, con il terzo motivo, contestano la natura transattiva della nota dell'1.12.2005, contenente proposta di rientro della originaria esposizione, mediante il riconoscimento, da parte della di una dilazione. CP_4
In subordine, insistono nella denuncia di violazione dell'art. 1972 c.c., opponendo la nullità dell'accordo transattivo, “avendo avuto ad oggetto patti illeciti” (V. pag. 9 dell'atto di appello).
4.2. Il primo profilo di doglianza è fondato, con efficacia assorbente del secondo.
4.3. Ed invero, in disparte l'esplicita esclusione della natura novativa
(rispetto alla originaria esposizione) della proposta di rientro a suo tempo articolata dagli odierni appellanti, la natura transattiva dell'accordo (integrato dalla accettazione della Banca) è esclusa, ad avviso del Collegio, dall'assenza di rinuncia, da parte dei debitori, delle potenziali eccezioni opponibili alla riconosciuta debitoria.
4.4. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. n. 19792/2014).
Il Tribunale non avrebbe potuto conseguentemente accogliere l'eccezione sollevata dalla sulla scorta del richiamato piano di CP_4
rientro.
In definitiva, “Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 t.u.b.” (Cass. n. 2855/2022).
5. Nel corso dell'istruttoria di primo grado è stata espletata ctu diretta all'accertamento del rapporto dare – avere inter partes, relativamente al contratto di C/C dedotto in lite, al netto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (per difetto della condizione di reciprocità) e della c.m.s. (per omessa indicazione della base di calcolo).
Gli esiti peritali, giammai posti in discussione dall'appellata nel presente grado (neanche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), hanno dato contezza di un credito della Società garantita, sì da legittimare i suoi garanti fideiussori, odierni appellanti, all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 278/2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che va, dunque, revocato.
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (di poco inferiore ai 130 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri
(medi, fatta eccezione della fase di trattazione del presente grado, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese rispetto alla Controparte_5
rimasta contumace.
Stessa sorte per le spese di ctu di primo grado, che vanno definitivamente poste a carico esclusivo dell'appellata; ferma la solidarietà passiva di tutte le parti in favore del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 09.09.2019, da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
(ora e della Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 2341/2018 del G.U. del Controparte_5
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_5 Controparte_5
- in accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 278/2007 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00, oltre costo CU, rimborso forfettario al 15%,
Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
quanto al presente grado, in complessivi € 12.154,00, oltre costo CU, rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese