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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 14/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 15273/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Stefano Pannone, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I 293 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Giulio Sassoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana sita in via Alcide De Gasperi 55. CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “1) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di euro 371,24 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/09/2022 al 30/04/24 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1; 3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede CP_1 di Pozzuoli di produrre tutta la documentazione contabile relativa al pagamento della prestazione categoria Inv. Civ. n. ; PartitaIVA_1
Per l' : rigettarsi il ricorso. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.7.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto in data 16.4.2024 decreto di omologa che accertava la sussistenza del requisito sanitario per l'accesso all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.8.2022, lamentava il non integrale soddisfacimento del proprio diritto di credito nei confronti dell' . CP_1
In particolare, la ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 1.6.2024 dall' il CP_1 pagamento di una somma pari ad euro 11.085,84, come risultante dalla sommatoria di euro 10.554,08 a titolo di ratei arretrati e di euro 531,76 quale rateo di indennità di accompagnamento relativo al mese in corso, e contestava la mancata applicazione degli interessi legali, per una differenza pari ad euro 371,24.
Argomentando sulla valenza essenziale degli interessi legali nella composizione dei crediti previdenziali ed assistenziali, invocando a tal proposito il dictum delle SS.UU. n. 10955/2002, la ricorrente imputava la somma già percepita in data 1.6.2024 ad integrale soddisfacimento degli interessi, conformemente al disposto dell'art. 1194 c.c., in modo tale da ascrivere la differenza pretesa al capitale.
Avverso il ricorso introduttivo si costitutiva in giudizio l' , il quale contestava in CP_1 radice la maturazione di interessi sui ratei arretrati, giusta l'interpretazione della legge n. 533/1973, come dal medesimo arresto delle SS.UU. richiamato dalla ricorrente.
Invero, l aderiva alla ricostruzione in virtù della quale la maturazione di interessi CP_1 potesse decorrere soltanto alla scadenza del termine utile all'adozione del provvedimento, ossia dopo il decorso di centoventi giorni dalla trasmissione del modello AP70, attestante i requisiti ulteriori a quello sanitario omologato in sede giudiziale.
L' , concludeva, dunque per il rigetto. CP_2
Assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. ed espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, i criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle domande per CP_1 il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' CP_1
e ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”.
Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
- che gli interessi legali decorrono dal centoventesimo giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa – scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda – purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal centoventesimo giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_1
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91, tale disposizione disciplina esclusivamente “l'avvio del procedimento”, e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande poste dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 l.69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa.
La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine Controparte_3
(nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”.
Nel caso di specie – posto che con decreto di omologa del 16/4/2024 n. RG 3979/2023 emesso dal Tribunale di Napoli è stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente a far data dall'1.8.2022 (data della domanda amministrativa) e che in data 5.4.2024 l' liquidava in favore della CP_1 ricorrente la indennità di accompagnamento calcolando in euro 10.554,08 i ratei maturati dall'1.9.2022 al 30.4.2024 senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore, ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto – l' avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei di CP_2 accompagnamento a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla insorgenza del diritto.
Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota pari ad euro 371,24, da imputarsi alla porzione di capitale rimasta inadempiuta ai sensi dell'art. 1194 c.c., al cui pagamento va condannato l' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 371,24, per le causali dedotte in Parte_1 giudizio;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi 332,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, assegnato il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fino al 14/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 15273/2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Stefano Pannone, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I 293 è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Giulio Sassoli, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana sita in via Alcide De Gasperi 55. CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: “1) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di euro 371,24 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/09/2022 al 30/04/24 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l in persona del legale rapp. p.t., al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1; 3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede CP_1 di Pozzuoli di produrre tutta la documentazione contabile relativa al pagamento della prestazione categoria Inv. Civ. n. ; PartitaIVA_1
Per l' : rigettarsi il ricorso. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.7.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver ottenuto in data 16.4.2024 decreto di omologa che accertava la sussistenza del requisito sanitario per l'accesso all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.8.2022, lamentava il non integrale soddisfacimento del proprio diritto di credito nei confronti dell' . CP_1
In particolare, la ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 1.6.2024 dall' il CP_1 pagamento di una somma pari ad euro 11.085,84, come risultante dalla sommatoria di euro 10.554,08 a titolo di ratei arretrati e di euro 531,76 quale rateo di indennità di accompagnamento relativo al mese in corso, e contestava la mancata applicazione degli interessi legali, per una differenza pari ad euro 371,24.
Argomentando sulla valenza essenziale degli interessi legali nella composizione dei crediti previdenziali ed assistenziali, invocando a tal proposito il dictum delle SS.UU. n. 10955/2002, la ricorrente imputava la somma già percepita in data 1.6.2024 ad integrale soddisfacimento degli interessi, conformemente al disposto dell'art. 1194 c.c., in modo tale da ascrivere la differenza pretesa al capitale.
Avverso il ricorso introduttivo si costitutiva in giudizio l' , il quale contestava in CP_1 radice la maturazione di interessi sui ratei arretrati, giusta l'interpretazione della legge n. 533/1973, come dal medesimo arresto delle SS.UU. richiamato dalla ricorrente.
Invero, l aderiva alla ricostruzione in virtù della quale la maturazione di interessi CP_1 potesse decorrere soltanto alla scadenza del termine utile all'adozione del provvedimento, ossia dopo il decorso di centoventi giorni dalla trasmissione del modello AP70, attestante i requisiti ulteriori a quello sanitario omologato in sede giudiziale.
L' , concludeva, dunque per il rigetto. CP_2
Assegnato il termine ex art. 127 ter c.p.c. ed espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero, i criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle domande per CP_1 il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' CP_1
e ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”.
Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge:
- che gli interessi legali decorrono dal centoventesimo giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa – scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda – purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal centoventesimo giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_1
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6882/02 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91, tale disposizione disciplina esclusivamente “l'avvio del procedimento”, e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande poste dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 l.69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa.
La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine Controparte_3
(nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza”.
Nel caso di specie – posto che con decreto di omologa del 16/4/2024 n. RG 3979/2023 emesso dal Tribunale di Napoli è stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente a far data dall'1.8.2022 (data della domanda amministrativa) e che in data 5.4.2024 l' liquidava in favore della CP_1 ricorrente la indennità di accompagnamento calcolando in euro 10.554,08 i ratei maturati dall'1.9.2022 al 30.4.2024 senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore, ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto – l' avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei di CP_2 accompagnamento a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla insorgenza del diritto.
Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota pari ad euro 371,24, da imputarsi alla porzione di capitale rimasta inadempiuta ai sensi dell'art. 1194 c.c., al cui pagamento va condannato l' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede: - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di euro 371,24, per le causali dedotte in Parte_1 giudizio;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi 332,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.