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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 13/03/2025
pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15201/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARROZZA CARLO Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ); rappresentato e difeso dall'avv. VIOLA GIOVANNI giusta CP_1 P.IVA_2
procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la opponeva l'atto di precetto notificato il Parte_1
4.12.2020, con il quale la ha intimato all'opponente il rilascio dell'immobile meglio specificato CP_1
in atti, in forza della sentenza n. 2161/2018 del Tribunale di Catania, che ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione relativo a detto immobile.
A fondamento della opposizione sosteneva la inefficacia della sentenza costituente titolo esecutivo in quanto resa grazie alla condotta fraudolenta della che aveva coltivato il giudizio nella CP_1
contumacia della nonostante il contratto di locazione (risolto con detta sentenza) fosse CP_2
stato in realtà novato tra le parti in virtù di un accordo transattivo del dicembre 2015/gennaio 2016.
Si costituiva la opposta contestando tutte le affermazioni dell'opponente e chiedendo il rigetto della opposizione;
chiedeva anche la cancellazione delle seguenti frasi offensive: a pag.7: “ è evidente la
pagina 2 di 5 malafede di comunque segretamente coltivato il giudizio celando al Tribunale Parte_2
l'intervenuto accordo tra le parti;
ha ottenuto una sentenza evidentemente in frode alla controparte; a pag.8: “ ha infine preteso il rilascio dell'immobile sulla base di una sentenza del 2018 ottenuta fraudolentemente in violazione della transazione occorsa tra le parti”; a pag.8: “ ha CP_1
sottaciuto la prosecuzione del giudizio di risoluzione contrattuale al fine di ottenere i miglioramenti dell'immobile a spese di .salvo poi pensare di sottrarre l'immobile così migliorato al CP_3 conduttore; a pag.8: a pag.9 “ …la sentenza è stata resa solo in ragione della scorrettezza di la CP_1 quale ha sottaciuto al Tribunale l'intervenuto accordo tra le parti ed ha proseguito in mala fede il giudizio, omettendo di riferire i fatti intercorsi; a pag.10: “ E' evidente, dunque, che la sentenza sia stata ottenuta in modo fraudolento e che non può avere efficacia tra le parti; a pag.11: “ …è evidente che la pretesa di CP_1 di rilascio dell'immobile abbia finalità speculative”.
[...]
§§§
L'opposizione è infondata e va rigettata.
pagina 3 di 5 E' notorio che “con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Inoltre, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo.” (cfr. cass. n. 19686/10).
Ancora: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. Cassazione n. 3277/15).
E' evidente che l'opponente ha sollevato questioni antecedenti alla formazione del titolo che dovevano essere affrontate nel giudizio in cui il titolo si è formato, posto che la opponente si era presentata all'udienza di convalida in persona del legale rappresentante e che aveva ricevuto notifica dell'ordinanza di mutamento del rito in data 23.12.2015, restando sua la personalissima scelta di non coltivare il giudizio.
Quanto alla richiesta di cancellazione delle frasi offensive, si configura violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte che le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
E' evidente che l'avere sostenuto di avere coltivato segretamente il giudizio per ottenere una sentenza in frode alla controparte, l'avere ripetuto più volte l'aggettivo “fraudolentemente” con riferimento alla condotta processuale tenuta dal difensore per la parte rappresentata, l'avere connotato di malafede detta condotta, come finalizzata a nascondere al Giudice la verità ed a coartare l'emissione di un provvedimento ingiusto, rappresenta una condotta censurabile ex art. 89 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
pagina 4 di 5 - Censura le espressioni meglio specificate in parte motiva;
- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegazione al verbale del 10.3.2025
Catania, 13 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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