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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 403/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 403/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, rappresentato e difeso dall'avv. KRITZINGER ALEXANDER giusta delega Parte_1
dimessa in atti;
e
, rappresentata e difesa dall'avv. OBOJES MANUELA giusta Controparte_1
delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis.51. c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
Il Tribunale pagina 1 di 2 rilevato
che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento della loro figlia minorenne (artt. 473 bis.51. c.p.c. e 337 bis. ss. c.c.) riconosciuta da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
che in considerazione della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite vanno compensate tra la parti come da loro richiesta;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, come formulati nel
loro ricorso introduttivo di data 28/01/2025 (telematicamente depositato in data 03/02/2025), che
costituisce parte integrante della presente sentenza. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 403/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 403/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, rappresentato e difeso dall'avv. KRITZINGER ALEXANDER giusta delega Parte_1
dimessa in atti;
e
, rappresentata e difesa dall'avv. OBOJES MANUELA giusta Controparte_1
delega dimessa in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis.51. c.p.c. per la presa d'atto di accordi intervenuti tra i genitori in ordine ad affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
Il Tribunale pagina 1 di 2 rilevato
che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi intervenuti tra le parti riguardo ad affidamento, collocamento e mantenimento della loro figlia minorenne (artt. 473 bis.51. c.p.c. e 337 bis. ss. c.c.) riconosciuta da entrambi i genitori;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
che in considerazione della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite vanno compensate tra la parti come da loro richiesta;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, come formulati nel
loro ricorso introduttivo di data 28/01/2025 (telematicamente depositato in data 03/02/2025), che
costituisce parte integrante della presente sentenza. Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 2 di 2