Sentenza 22 settembre 2020
Massime • 1
In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare.
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- 1. Studio Legale LeottaRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/
Dal divorzio alla parità Il primo dicembre di quest'anno sono stati 50 anni che per l'Italia il matrimonio non è più indissolubile: con la legge 1 dicembre 1970, n. 898 intitolata "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" Concorsi: la P.A. ha l'obbligo di scorrere la graduatoria anche per assumere a tempo determinato Con l'ordinanza n. 25986/2020 del 16/11/2020, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di reclutamento a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione. La Corte territoriale d'Appello aveva respinto la domanda del Legittimo adibire il lavoratore disabile a mansioni non sedentarie ma compatibili con la sua disabilità …
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Dal divorzio alla parità Il primo dicembre di quest'anno sono stati 50 anni che per l'Italia il matrimonio non è più indissolubile: con la legge 1 dicembre 1970, n. 898 intitolata "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" Concorsi: la P.A. ha l'obbligo di scorrere la graduatoria anche per assumere a tempo determinato Con l'ordinanza n. 25986/2020 del 16/11/2020, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di reclutamento a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione. La Corte territoriale d'Appello aveva respinto la domanda del Legittimo adibire il lavoratore disabile a mansioni non sedentarie ma compatibili con la sua disabilità …
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Illegittima la sanzione disciplinare se il lavoratore non viene sentito a difesa Con la recentissima sentenza n. 19846 del 22 settembre 2020, la Suprema Corte, in tema di procedimento disciplinare, ha inteso sottolineare la necessità di riconoscere al lavoratore la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto Effetti della pandemia sulle minoranze Roberta Bortone ha tenuto la relazione su “Pandemic and Minorities” in occasione del Congresso brasiliano su “Preservar e fortalezar a democracia em tempos de pandemia” organizzato da PUC Minas il 16 settembre 2020. Il testo italiano della
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Questa voce è stata curata da Marco Moleri Scheda sintetica Tra le conseguenze derivanti dall'esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente. La sanzione …
Leggi di più… - 5. Licenziamento disciplinare: l’audizione può essere chiesta anche dopo le giustificazioni scritteAccesso limitatoStefano Rossi · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2020, n. 19846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19846 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2020 |
Testo completo
2020 880
- ricorrente -
principale - contro AUTOCENTRI GIUSTOZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e Civile Sent. Sez. L Num. 19846 Anno 2020 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 22/09/2020 difende unitamente all'avvocato RODOLFO VALDINA;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 256/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/01/2017 R.G.N. 252/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi principale e incidentale;
udito l'Avvocato PA FRASCHETTI;
udito l'Avvocato RODOLFO VALDINA. Fatti di causa 1. OR RU ha adito il giudice del lavoro chiedendo l'accertamento della illegittimità di due sanzioni disciplinari, costituite ciascuna dalla sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione, irrogategli dalla datrice di lavoro UT IU s.r.I., e la condanna di quest'ultima a corrispondergli le somme illegittimamente trattenute a tale titolo nonché a titolo di assenza ingiustificata. 2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda. 3. La Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la sanzione applicata con provvedimento datoriale del 29.9.2010 e per l'effetto rideterminato in C 345,49 l'importo della somma al pagamento della quale era tenuta la società. 3.1. La conferma della illegittimità della prima sanzione, irrogata con lettera del 16.9.2010, è stata fondata, in dichiarata adesione all'orientamento di legittimità espresso dalla sentenza di questa Corte n. 5864/2010, sulla considerazione che, avendo il lavoratore, dopo la presentazione di difese scritte, formulato richiesta di audizione orale nel rispetto del termine di cinque giorni di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro, prima di applicare la sanzione disciplinare, avrebbe dovuto dare corso a tale audizione. 3.2. La valutazione di legittimità della seconda sanzione, che ascriveva al lavoratore la mancata ripresa dell'attività lavorativa una volta venuta meno la sospensione cautelare disposta in sede di contestazione disciplinare relativa al primo addebito, è stata fondata sulla acquisita consapevolezza da parte del RU della revoca della sospensione cautelare;
tanto rendeva ingiustificata, sotto il profilo i oggettivo e soggettivo, l'assenza dal lavoro nei giorni contestati, assenza sanzionata con il secondo provvedimento disciplinare. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso OR RU sulla base di tre motivi;
UT IU s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo che ha illustrato con memoria depositata in relazione alla adunanza camerale fissata in precedenza presso la Sesta Sezione civile di questa Corte. 4.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria in relazione alla adunanza camerale fissata in data 11.7.2019. 4.2. Entrambe le parti, in relazione all'odierna udienza, hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. . 5. La causa proviene da rinvio a nuovo ruolo disposto all'esito dell'adunanza camerale dell'Il luglio 2019 in ragione del rilievo nomofilattico di alcune delle questioni da trattare. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso principale OR RU, deducendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sul presupposto che la Corte di merito aveva affermato che la revoca della sospensione cautelare era intervenuta con la comunicazione scritta del 16 settembre 2010, allorquando la società datrice aveva contestato al dipendente l'assenza ingiustificata dal lavoro, deduce che la legittimità della seconda sanzione disciplinare era stata fondata su un presupposto fattuale e giuridico mai prospettato dalle parti e sul quale non si era 2 svolto contraddittorio, avendo la società datrice dedotto che la sospensione cautelare era stata revocata oralmente. 2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, censura la decisione per avere omesso di verificare se aveva avuto luogo l'incontro del lavoratore con il rappresentante della società datrice e il consulente del lavoro e se nell'ambito di tale incontro si era concordato il rientro in servizio del RU sin dal lunedì mattina seguente;
la rilevanza di tale circostanza scaturiva dal fatto che il lavoratore, nella missiva di giustificazione relativa al primo addebito, aveva rappresentato in relazione alla disposta sospensione cautelare che non si sarebbe recato al lavoro senza comunicazione scritta della relativa revoca. Contesta, inoltre, che dal tenore della seconda contestazione disciplinare fosse dato evincere la revoca del provvedimento cautelare di sospensione. Sotto altro profilo assume contraddittorietà e illogicità della motivazione in quanto, avendo il giudice di appello affermato che il RU aveva acquisito consapevolezza dell'obbligo di rientrare in servizio solo con la contestazione disciplinare del 16.9.2010, occorreva considerare non quest'ultima data ma quella, necessariamente successiva, di recezione della relativa raccomandata effettuata a mezzo del servizio postale . 3. Con il terzo motivo di ricorso, deducendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1375 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, in conformità del criterio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la revoca della sospensione cautelare avrebbe dovuto essere comunicata per le vie formali, con le stesse modalità con le quali era stata applicata tale misura. 3 4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale UT IU s.r.I., deducendo ai sensi dell'art. 360, comma 1. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 e omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ancorato la valutazione di illegittimità della prima sanzione disciplinare alla mancata audizione orale del lavoratore;
sostiene, infatti, che in base alla disciplina di riferimento tale richiesta, per poter impegnare la datrice di lavoro, doveva essere effettuata contestualmente alla presentazione delle giustificazioni scritte;
la Corte di merito aveva, inoltre, errato omettendo ogni sindacato sul carattere pretestuoso e dilatorio della richiesta di audizione a fronte della completezza delle difese articolate dal lavoratore in sede di giustificazioni scritte. 5. Il primo motivo di ricorso principale non è formulato con modalità idonee alla valida censura della decisione di secondo grado sotto il dedotto profilo del vizio di attività del giudice di merito. L'assunto dell'odierno ricorrente in ordine all'ampliamento di ufficio da parte della Corte di merito dell'originario thema decidendum con specifico riferimento alla questione della modalità di revoca della sospensione cautelare applicata con la prima contestazione disciplinare non è sorretto dalla trascrizione o esposizione per riassunto degli esatti termini con cui le parti avevano formulato a riguardo le loro allegazioni in fatto e deduzioni in diritto nella fase di merito e, prima ancora, dalla indicazione degli atti difensivi o del verbale di udienza dai quali tali allegazioni e difese risultavano. In tal modo il ricorrente si è sottratto all'onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del motivo. 4 5.1. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, tale requisito, funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio, nonché alla comprensione dei motivi di ricorso ed alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte, è soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale (Cass. 12/03/2020 n. 7025; Cass. 24/04/2018 n. 10072; Cass. 02/08/2016 n. 16103; Cass. Sez. Un. 22/05/2014 n. 11308). 6. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 6.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che, anche volendo ammettere che il RU attendesse, per rientrare al lavoro, una comunicazione datoriale scritta, questa era intervenuta il 16 settembre, allorquando la società aveva contestato al dipendente l'assenza dal lavoro;
se non altro dalla ricezione di quella missiva il RU non poteva più avere dubbi sul fatto che UT IU s.p.a. riteneva ingiustificata la sua assenza e pretendeva il suo rientro al lavoro. D'altra parte, la comunicazione datoriale del 10 settembre 2010, che aveva disposto la sospensione cautelativa del RU dal lavoro, precisava che la sospensione veniva disposta << ...in attesa di Sue giustificazioni>> e tali giustificazioni erano pervenute alla società nello stesso giorno «sicché il lavoratore non poteva, stando il tenore della comunicazione ricevuta, fondatamente ritenere che la sospensione perdurasse. In ogni caso, proprio la prosecuzione dell'assenza, pur dopo l'acquisita certezza (16 settembre) della sua 5 ingiustificatezza conferma che anche in precedenza il lavoratore avesse la medesima consapevolezza. La mancata ripresa dell'attività lavorativa nei giorni dal 14 al 21 settembre costituiva, pertanto, anche soggettivamente, un inadempimento, sicché la sanzione applicata dalla datrice di lavoro (atto del 29.9.2010) era legittima...» (sentenza, pag. 5). Da tanto si evince che il giudice di appello ha ritenuto che il lavoratore, già dopo avere reso le proprie giustificazioni scritte (in relazione all'addebito contestato il 10 settembre), era in grado di rendersi conto, stante il tenore della, comunicazione datoriale di sospensione cautelare, adottata << in attesa di Sue giustificazioni >>, dell' obbligo di rientro al lavoro ( una volta rese tali giustificazioni scritte) e che ciò era comprovato, anche sotto il profilo soggettivo della consapevolezza, dal fatto che il mancato rientro al lavoro era perdurato pur dopo che, con la recezione della contestazione di cui alla missiva del 16 settembre, il RU aveva acquisito «certezza» che la società considerava come ingiustificata la mancata ripresa dell'attività lavorativa. 6.2. Tale accertamento non è incrinato dalla deduzione di vizio di motivazione formulata con il motivo in oggetto posto che le circostanze delle quali si denunzia omesso esame, oltre a non essere evocate nel rispetto delle indicazioni dell'art. 366 comma 1, n. 6 cod. proc. civ., come prescritto (Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053), sono prive di decisività. 6.3. E' noto che l'attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto me~ inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai 6 sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. ( Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 cit.). 6.4. Nel caso di specie, la circostanza dell'incontro del RU con il rappresentante datoriale e il consulente del lavoro, oltre a non essere evocata, come detto, mediante la puntuale indicazione delle risultanze probatorie dalla quale la stessa emergerebbe, è priva di concreto rilievo in quanto la sentenza impugnata ha collocato in un momento temporalmente anteriore al preteso incontro con il rappresentante datoriale (e cioè al momento dell'invio delle giustificazioni del lavoratore) l'epoca del venir meno della sospensione cautelare (con correlativa insorgenza dell'obbligo di rientro da parte del RU) ed ha tratto dalla complessiva condotta dello stesso la conferma della consapevolezza in tal senso maturata a riguardo dal lavoratore;
in questa prospettiva rimane irrilevante l'assenza di formale comunicazione al lavoratore della revoca della sospensione cautelare posto che la richiesta dell'adozione di tale modalità di comunicazione, per come pacifico, costituiva frutto di determinazione unilaterale del RU, inidonea in quanto tale a impegnare la società datrice al relativo rispetto. Da tutto quanto ora osservato discende la assenza di decisività dell'ulteriore circostanza, del cui omesso esame ci si duole, rappresentata dal fatto che la lettera di contestazione del 16 settembre non conteneva alcuna revoca del provvedimento di sospensione cautelare;
ciò in quanto alla stregua dell'accertamento del giudice di merito la sospensione cautelare era all'epoca già venuta meno ed il riferimento alla missiva del 16 settembre ed alla condotta del lavoratore nei giorni immediatamente successivi sono utilizzati, nel contesto argomentativo della decisione, solo in funzione confermativa della sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione ascritta anche in 7 relazione al periodo anteriore alla recezione della richiamata lettera di contestazione. 6.5. Neppure sussiste la prospettata illogicità della motivazione in quanto il giudice di appello ha considerato il protrarsi delle assenze del lavoratore, anche dopo la «certezza>> dell'obbligo di rientro al lavoro da questi acquisita con la missiva del 16 settembre, quale elemento che dimostrava, in via presuntiva, anche per il periodo precedente, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato;
tale accertamento si sottrae alle censure articolate non presentando la inferenza tratta dal giudice di merito alcuna incongruità o illogicità. 7. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile. 7.1. Premesso, infatti, che la sentenza impugnata non ha in alcun modo affrontato la questione, implicante accertamento di fatto, circa la verifica della conformità della condotta della società a correttezza e buona fede con riferimento al profilo della modalità di revoca della sospensione cautelare, costituiva onere dell'odierno ricorrente, onere in concreto non assolto, dimostrare se ed in che termini tale questione era stata sollevata nelle fasi di merito. 7.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di 8 esaminare nel merito la questione stessa giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540). 8. Il motivo di ricorso incidentale articolato dalla società UT IU s.r.l. è infondato. 8.1. Com'è noto, l'art. 7, comma 2, legge n. 300 del 1970 vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore senza una previa contestazione scritta e senza "averlo sentito a sua difesa"; il successivo comma 5 precisa inoltre che il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale non può intervenire "prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa". 8.2. La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente confrontata con il tema delle modalità di articolazione del diritto di difesa del lavoratore in presenza di contestazione di addebito e su come l'esercizio di tale diritto interferisca con il termine di cinque giorni di cui al richiamato comma 5 in relazione alla possibile preclusione per la parte datoriale all'adozione del provvedimento disciplinare. 8.3. Un più risalente indirizzo interpretativo (consolidatosi a partire da Cass. 16/01/1992 n. 467, in motivazione, al quale sono riconducibili, fra le altre, Cass. 20/01/1998, n. 476, Cass. 06/07/1999, n. 7006. Cass. 28/11/2001 n. 15072) ritiene rimessa al lavoratore la scelta dei modi e delle forme attraverso le quali esercitare le proprie difese. Secondo tale orientamento, ove il 9 lavoratore, pur avendo presentato giustificazioni scritte, chieda contestualmente di essere sentito anche oralmente a propria discolpa il datore di lavoro è tenuto a dare luogo a tale audizione atteso che, come puntualizzato da Cass. n. 7006/1999 cit., la tempestiva presentazione di <