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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/12/2024, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 1981/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Volontaria e Giurisdizione CIVILE Il Tribunale composto dai magistrati:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. Dott. Costanza Comunale Giudice Dott. Giulia Simoni Giudice in esito alla scadenza dei termini concessi alle parti sino al 31 luglio 2024 per deposito di note conclusionali e sino al 19 settembre 2024 per eventuali note di replica, ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 1981/2023 RG, pendente tra
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
), elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Mas i mandato allegato al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/2001; Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: P_ CodiceFiscale_2 via del Romito n. 29, rappresentata LARI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Viale della Repubblica, 138, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 1596783 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente visto del PM apposto in data 27.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 6 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile con data 8.10.2016, P_ trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato, al n 210, parte I, anno 2016;
- che prima del matrimonio, in data 28.11.2012, era nata la figlia Persona_1
e, in data 18 dicembre 2017, la coppia aveva scelto il regime
[...] patrimoniale della separazione dei beni, con atto ai rogiti del notaio
[...]
( Rep. 18243- Rep. 54299); Per_2
1 - che dopo essere pervenuti alla separazione consensuale, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Prato in data 20.11.2019, con sentenza n 751/2021 del 25 ottobre 2021, il medesimo Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- che tra le condizioni di divorzio il Tribunale aveva tra l'altro disposto a carico del assegno di mantenimento della figlia minore versando alla madre l'importo Pt_1 mensile pari ad € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie che siano state preventivamente concordate”;
- che, tuttavia, le condizioni economiche erano mutate in modo significativo in quanto i redditi percepiti nell'anno 2022 si erano notevolmente ridotti rispetto all'anno precedente, così come nel corso del 2023, anno nel quale – da una diversa relazione- era nato il secondo figlio in data 24 aprile 2023;
- che , peraltro, nonostante le prescrizioni della sentenza di divorzio, aveva dovuto sostenere le utenze dell'abitazione di sua proprietà, ma assegnata alla la P_ quale non aveva provveduto ad eseguire il trasferimento dei contratti di somministrazione del gas e dell'energia elettrica;
- di avere trasferito l'abitazione del nuovo nucleo familiare presso i propri genitori, in attesa di un alloggio compatibile con le proprie entrate.
Sulla scorta di tali allegazioni , chiedeva una rivisitazione dell'assegno di mantenimento rispetto alla misura originariamente fissata con riduzione dell'importo mensile ad € 200,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente eccependo la improcedibilità della domanda per la mancata produzione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari nonostante il tenore letterale dell'art 473 bis 12, III comma, lett. A e C;
Lamentava inoltre il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, segnalava il mancato versamento della rivalutazione monetaria dell'assegno e contestava i presupposti per la riduzione dell'assegno, in quanto il ricorrente non aveva subito un peggioramento della situazione reddituale e, al contempo, la resistente aveva realizzato negli anni 2022 e 2023 unicamente i redditi derivanti dall'attività lavorativa a tempo parziale di poco superiore ad € 5000,000 annui netti.
Sulla base delle esposte contestazioni, concludeva per l'improcedibilità del ricorso 2 ovvero, in subordine, per il suo integrale rigetto, ovvero con integrazione del contributo da parte dei genitori del ricorrente.
A seguito della produzione di documenti, all'udienza del 5 giugno 2024, il GI fatte precisare le conclusioni, assegnava i termini per deposito di note conclusionali e memorie di replica, rimettendo all'esito la causa al Collegio in data 19 settembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. PRINCIPI APPLICABILI. PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
In primo luogo, va premesso che i provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole adottati con la sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio, possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti dalle circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti in caso di separazione consensuale o imposti dal giudice in caso di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, in presenza di motivi sopravvenuti, quali nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza
(Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti.
Solo in tali limiti, di conseguenza, i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile".
Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori.
Nel caso di minori, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo 3 obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., 6.8.2020, n 16739).
E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n
975).
Relativamente alla invocata modifica, va considerato che, per costante insegnamento della S.C. , il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.
Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione 4 giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n
10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Nella medesima prospettiva, è stato precisato che la definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(Cass., 6 marzo 2023, n 6639).
In definitiva, in coerenza con il disposto dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, è preclusa una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi solo verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass,
11/01/2016, n 214).
E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale nonché delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo ed è in tali limiti, pertanto, che può soprassedersi al mancato deposito della documentazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art 473 bis 12 cpc. D'altra parte, l'art 473 bis 29 cpc, nella formulazione inserita dal D. Lgsvo 10.10.2022, n
149, come modificato dalla legge 29.12.2022, n 197, ricollega la possibilità di chiedere in ogni tempo, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi. 5 II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Fatto salvo il diritto del ricorrente di recuperare i costi sostenuti per le utenze della casa assegnata alla nonché di quest'ultima di percepire la rivalutazione P_ monetaria , dovuta ex lege, il perimetro delle decisioni da assumere nel presente procedimento è circoscritto alla eventuale modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in ragione dei motivi sopravvenuti.
Nel caso in esame, la prima valutazione sull'entità del medesimo è stata già svolta dal Tribunale nella sentenza del 25 ottobre 2021, sia pure a seguito di conclusioni congiunte, così che la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata comunque ritenuta conforme all'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze della figlia convivente con la madre.
L'importo complessivo dell'assegno è stato quantificato in € 400,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie elencate, con rivalutazione monetaria in base all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevato dall'ISTAT, ai sensi dei legge, e così, all'attualità risulterebbe pari ad € 464,00.
A fronte di tale disposizione, il ricorrente ha prospettato un significativo peggioramento delle proprie condizioni economiche determinato, in primo luogo, dalla drastica riduzione dei redditi, ma ulteriormente aggravato nell'aprile 2023, dalla circostanza della nascita di un altro figlio da una nuova relazione intrapresa.
Sotto il primo aspetto, facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, assume il ricorrente che percepiva un reddito annuo netto di €
16.995,00, sostanzialmente in linea con l'anno precedente, passando tuttavia ad un reddito annuo netto di € 9.124,00 nell'anno 2022 ed € 1200,00 netto mensile per il primi mesi del 2023.
Tuttavia, deve essere rilevato che le precedenti dichiarazioni del ricorrente documentano componenti di reddito prevalentemente derivante da lavoro autonomo in regime forfettario mentre - in assenza di dichiarazione dei redditi per il periodo posteriore- dalle buste paga si apprende che il il 30 gennaio 2023 è stato assunto dalla come operaio, con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato ed una retribuzione netta di circa € 1400,00 mensili ( tenuto conto che
70 € sono trattenute per finanziamento), a cui andrebbe aggiunta l'eventuale
6 tredicesima. DI contro, la allega di avere sempre lavorato saltuariamente, P_ principalmente come hostess presso vari negozi del centro commerciale i “ Gigli” di
Campi Bisenzio, senza mai raggiungere l'importo minimo di € 5000,00 annuo. Dalle ultime dichiarazioni prodotte, emerge che nell'anno 2022 ha percepito un reddito annuo di € 5235,00 e per l'anno successivo attività a tempo determinato presso la
“Casa degli Orsi di Gori Eleonora”, come educatrice, con un reddito mensile di €
1330,16 lordi .
E' poi stato allegato che l'importo dell'assegno unico è trattenuto interamente dalla
(pari ad € 221,60 per il 2024) e, pur in assenza di domande dirette da P_ parte del ricorrente, non può disconoscersi che si tratta di importo che ha determina un miglioramento della complessiva situazione economica della madre collocataria.
Su tale punto, invero, il mutamento della situazione economica non può avere riferimento che le condizioni esistenti al momento dell'emissione del precedente pronuncia, risalenti, come sopra specificato, all'ottobre 2021, dando atto che le informazioni di carattere economico risultano sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriori approfondimenti e che , in ogni caso, trattandosi di diritti indisponibili, gli eventuali accordi intervenuti in passato non possono essere automaticamente recepiti dal Tribunale ma subordinati al superiore interesse della prole .
In concreto, mentre non potrà essere considerata acquisita la riduzione delle entrate reddituali del ricorrente, rispetto all'ottobre 2021, le circostanze sopravvenute da prendere in considerazione ad avviso del Collegio sono piuttosto quelle legate alla circostanza della nascita, nell'aprile 2023, di un altro figlio ancora in tenera età, con l'incidenza che tale circostanza determina per i conseguenti obblighi derivanti. Tale circostanza, non contestata, induce il Tribunale a ravvisare i presupposti per una limitata riduzione dell'assegno di mantenimento, anche alla luce del lieve miglioramento delle condizioni complessive della determinato anche dal P_ percepimento dell'assegno unico percepito. In definitiva, sulla scorta degli elementi acquisiti , in presenza degli unici elementi di novità sopra evidenziati, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza il contenuto dei provvedimenti adottati e l'equilibrio raggiunto nell'ottobre 2021, pare equo modificare, l'importo posto a carico del ricorrente, pervenendo ad € 350,00 per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data del ricorso, confermando per il futuro il meccanismo di 7 indicizzazione rispetto all'andamento dei prezzi, nonché la quota per la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% (tenendo anche conto per la comparazione rispetto a quello originario della rivalutazione monetaria dall'ottobre 2021).
Quanto alle spese processuali, infine, anche in ragione della reciproca soccombenza, si ritiene sussistano le condizioni per la integrale compensazione.
P. Q. M.
Dispone
In modifica della sentenza n 751/2021 del 25 ottobre 2021, che Parte_1
corrisponda a per il mantenimento della figlia
[...] P_
, l'importo sili, oltre alla quota per le spese Persona_1
a corrispondere con le medesime modalità di cui alla sentenza e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, immutata ogni ulteriore disposizione;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
8
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Volontaria e Giurisdizione CIVILE Il Tribunale composto dai magistrati:
Dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. Dott. Costanza Comunale Giudice Dott. Giulia Simoni Giudice in esito alla scadenza dei termini concessi alle parti sino al 31 luglio 2024 per deposito di note conclusionali e sino al 19 settembre 2024 per eventuali note di replica, ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 1981/2023 RG, pendente tra
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
), elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'Avv. Mas i mandato allegato al ricorso ex art. 10 D.P.R. 123/2001; Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: P_ CodiceFiscale_2 via del Romito n. 29, rappresentata LARI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Viale della Repubblica, 138, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 1596783 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente visto del PM apposto in data 27.9.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 6 settembre 2023, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio civile con data 8.10.2016, P_ trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato, al n 210, parte I, anno 2016;
- che prima del matrimonio, in data 28.11.2012, era nata la figlia Persona_1
e, in data 18 dicembre 2017, la coppia aveva scelto il regime
[...] patrimoniale della separazione dei beni, con atto ai rogiti del notaio
[...]
( Rep. 18243- Rep. 54299); Per_2
1 - che dopo essere pervenuti alla separazione consensuale, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Prato in data 20.11.2019, con sentenza n 751/2021 del 25 ottobre 2021, il medesimo Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
- che tra le condizioni di divorzio il Tribunale aveva tra l'altro disposto a carico del assegno di mantenimento della figlia minore versando alla madre l'importo Pt_1 mensile pari ad € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie che siano state preventivamente concordate”;
- che, tuttavia, le condizioni economiche erano mutate in modo significativo in quanto i redditi percepiti nell'anno 2022 si erano notevolmente ridotti rispetto all'anno precedente, così come nel corso del 2023, anno nel quale – da una diversa relazione- era nato il secondo figlio in data 24 aprile 2023;
- che , peraltro, nonostante le prescrizioni della sentenza di divorzio, aveva dovuto sostenere le utenze dell'abitazione di sua proprietà, ma assegnata alla la P_ quale non aveva provveduto ad eseguire il trasferimento dei contratti di somministrazione del gas e dell'energia elettrica;
- di avere trasferito l'abitazione del nuovo nucleo familiare presso i propri genitori, in attesa di un alloggio compatibile con le proprie entrate.
Sulla scorta di tali allegazioni , chiedeva una rivisitazione dell'assegno di mantenimento rispetto alla misura originariamente fissata con riduzione dell'importo mensile ad € 200,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente eccependo la improcedibilità della domanda per la mancata produzione da parte del ricorrente delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari nonostante il tenore letterale dell'art 473 bis 12, III comma, lett. A e C;
Lamentava inoltre il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita e, nel merito, segnalava il mancato versamento della rivalutazione monetaria dell'assegno e contestava i presupposti per la riduzione dell'assegno, in quanto il ricorrente non aveva subito un peggioramento della situazione reddituale e, al contempo, la resistente aveva realizzato negli anni 2022 e 2023 unicamente i redditi derivanti dall'attività lavorativa a tempo parziale di poco superiore ad € 5000,000 annui netti.
Sulla base delle esposte contestazioni, concludeva per l'improcedibilità del ricorso 2 ovvero, in subordine, per il suo integrale rigetto, ovvero con integrazione del contributo da parte dei genitori del ricorrente.
A seguito della produzione di documenti, all'udienza del 5 giugno 2024, il GI fatte precisare le conclusioni, assegnava i termini per deposito di note conclusionali e memorie di replica, rimettendo all'esito la causa al Collegio in data 19 settembre
2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. PRINCIPI APPLICABILI. PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
In primo luogo, va premesso che i provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole adottati con la sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio, possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti dalle circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti in caso di separazione consensuale o imposti dal giudice in caso di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, in presenza di motivi sopravvenuti, quali nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza
(Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti.
Solo in tali limiti, di conseguenza, i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale e delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile".
Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori.
Nel caso di minori, l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo 3 obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass., 6.8.2020, n 16739).
E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n
975).
Relativamente alla invocata modifica, va considerato che, per costante insegnamento della S.C. , il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.
Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione 4 giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n
10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Nella medesima prospettiva, è stato precisato che la definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(Cass., 6 marzo 2023, n 6639).
In definitiva, in coerenza con il disposto dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, è preclusa una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, dovendosi solo verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass,
11/01/2016, n 214).
E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale nonché delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo ed è in tali limiti, pertanto, che può soprassedersi al mancato deposito della documentazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art 473 bis 12 cpc. D'altra parte, l'art 473 bis 29 cpc, nella formulazione inserita dal D. Lgsvo 10.10.2022, n
149, come modificato dalla legge 29.12.2022, n 197, ricollega la possibilità di chiedere in ogni tempo, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi. 5 II. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Fatto salvo il diritto del ricorrente di recuperare i costi sostenuti per le utenze della casa assegnata alla nonché di quest'ultima di percepire la rivalutazione P_ monetaria , dovuta ex lege, il perimetro delle decisioni da assumere nel presente procedimento è circoscritto alla eventuale modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in ragione dei motivi sopravvenuti.
Nel caso in esame, la prima valutazione sull'entità del medesimo è stata già svolta dal Tribunale nella sentenza del 25 ottobre 2021, sia pure a seguito di conclusioni congiunte, così che la determinazione dell'assegno di mantenimento è stata comunque ritenuta conforme all'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze della figlia convivente con la madre.
L'importo complessivo dell'assegno è stato quantificato in € 400,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie elencate, con rivalutazione monetaria in base all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, rilevato dall'ISTAT, ai sensi dei legge, e così, all'attualità risulterebbe pari ad € 464,00.
A fronte di tale disposizione, il ricorrente ha prospettato un significativo peggioramento delle proprie condizioni economiche determinato, in primo luogo, dalla drastica riduzione dei redditi, ma ulteriormente aggravato nell'aprile 2023, dalla circostanza della nascita di un altro figlio da una nuova relazione intrapresa.
Sotto il primo aspetto, facendo riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, assume il ricorrente che percepiva un reddito annuo netto di €
16.995,00, sostanzialmente in linea con l'anno precedente, passando tuttavia ad un reddito annuo netto di € 9.124,00 nell'anno 2022 ed € 1200,00 netto mensile per il primi mesi del 2023.
Tuttavia, deve essere rilevato che le precedenti dichiarazioni del ricorrente documentano componenti di reddito prevalentemente derivante da lavoro autonomo in regime forfettario mentre - in assenza di dichiarazione dei redditi per il periodo posteriore- dalle buste paga si apprende che il il 30 gennaio 2023 è stato assunto dalla come operaio, con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato ed una retribuzione netta di circa € 1400,00 mensili ( tenuto conto che
70 € sono trattenute per finanziamento), a cui andrebbe aggiunta l'eventuale
6 tredicesima. DI contro, la allega di avere sempre lavorato saltuariamente, P_ principalmente come hostess presso vari negozi del centro commerciale i “ Gigli” di
Campi Bisenzio, senza mai raggiungere l'importo minimo di € 5000,00 annuo. Dalle ultime dichiarazioni prodotte, emerge che nell'anno 2022 ha percepito un reddito annuo di € 5235,00 e per l'anno successivo attività a tempo determinato presso la
“Casa degli Orsi di Gori Eleonora”, come educatrice, con un reddito mensile di €
1330,16 lordi .
E' poi stato allegato che l'importo dell'assegno unico è trattenuto interamente dalla
(pari ad € 221,60 per il 2024) e, pur in assenza di domande dirette da P_ parte del ricorrente, non può disconoscersi che si tratta di importo che ha determina un miglioramento della complessiva situazione economica della madre collocataria.
Su tale punto, invero, il mutamento della situazione economica non può avere riferimento che le condizioni esistenti al momento dell'emissione del precedente pronuncia, risalenti, come sopra specificato, all'ottobre 2021, dando atto che le informazioni di carattere economico risultano sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriori approfondimenti e che , in ogni caso, trattandosi di diritti indisponibili, gli eventuali accordi intervenuti in passato non possono essere automaticamente recepiti dal Tribunale ma subordinati al superiore interesse della prole .
In concreto, mentre non potrà essere considerata acquisita la riduzione delle entrate reddituali del ricorrente, rispetto all'ottobre 2021, le circostanze sopravvenute da prendere in considerazione ad avviso del Collegio sono piuttosto quelle legate alla circostanza della nascita, nell'aprile 2023, di un altro figlio ancora in tenera età, con l'incidenza che tale circostanza determina per i conseguenti obblighi derivanti. Tale circostanza, non contestata, induce il Tribunale a ravvisare i presupposti per una limitata riduzione dell'assegno di mantenimento, anche alla luce del lieve miglioramento delle condizioni complessive della determinato anche dal P_ percepimento dell'assegno unico percepito. In definitiva, sulla scorta degli elementi acquisiti , in presenza degli unici elementi di novità sopra evidenziati, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza il contenuto dei provvedimenti adottati e l'equilibrio raggiunto nell'ottobre 2021, pare equo modificare, l'importo posto a carico del ricorrente, pervenendo ad € 350,00 per il mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data del ricorso, confermando per il futuro il meccanismo di 7 indicizzazione rispetto all'andamento dei prezzi, nonché la quota per la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% (tenendo anche conto per la comparazione rispetto a quello originario della rivalutazione monetaria dall'ottobre 2021).
Quanto alle spese processuali, infine, anche in ragione della reciproca soccombenza, si ritiene sussistano le condizioni per la integrale compensazione.
P. Q. M.
Dispone
In modifica della sentenza n 751/2021 del 25 ottobre 2021, che Parte_1
corrisponda a per il mantenimento della figlia
[...] P_
, l'importo sili, oltre alla quota per le spese Persona_1
a corrispondere con le medesime modalità di cui alla sentenza e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, immutata ogni ulteriore disposizione;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2024 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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