Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott. Alfonso Pinto Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1943 /2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
on sede legale in Agrigento (AG), via Unità d'Italia, n. 96, CF e P Parte_1
IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Francesca Mazzone e dall'avv. Salvatore Di Sciacca, giusta procura in atti;
appellante contro
on sede legale in Padova (PD), via Salboro, n. 22/B, CF e P IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Federico Alati, giusta procura in atti;
appellata
Oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni:
RG 1943/2022 promosso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento n. 756/22 nella persona del GOT Dott. Giuseppe Scime nella causa iscritta a n° RG 2232/2019 depositata in data
19 maggio 2022; spese legali compensate”.
Per l'appellata: “preso atto dell'avversa rinuncia agli atti e all'azione di cui alle domande proposte
e proponibili nel presente giudizio ricevuta via p.e.c in data 09.01.2025, dichiara di accettare la predetta rinuncia a spese legali compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1262 del 17 ottobre 2022, il Tribunale di Agrigento accolse in parte le domande della e condannò la a pagare alla prima la Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 4.707,24 (di cui € 2.500,00 a titolo di prezzo pagato per l'acquisto del motore usato, € 500,00 per il pagamento della prima riparazione, nonché €1.707,24 pari al costo delle due riparazioni) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dal 25 maggio 2020 fino al soddisfo.
Rigettò, invece, l'ulteriore richiesta della olta al riconoscimento dell'importo di € CP_1
2.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inutilizzabilità del veicolo.
2. Col gravame, proposto con atto di citazione notificato il 16 novembre 2022, la ha richiesto la riforma della sentenza impugnata, sulla scorta di unico motivo di Parte_1 impugnazione con cui ha dedotto l'errore interpretativo del Tribunale in ragione del fatto che le prove offerte non avevano sufficientemente dimostrato la propria responsabilità. nella vendita di prodotto difettoso.
La – ha, quindi, proseguito - non aveva fornito alcuna prova sulla Controparte_1 presenza dei presunti vizi del motore al momento della vendita o che tali difetti fossero a sè imputabili, aggiungendo peraltro l'inapplicabilità alla fattispecie della garanzia per i vizi della cosa venduta, considerato che il presunto vizio del bene venduto, pacificamente usato, si era manifestato solo dopo che il motore aveva percorso circa 1.000 km.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, di rigettarla.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 10 gennaio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 20 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio ed all'azione, depositata il 9 gennaio 2025 dall'appellante nonché della accettazione della stessa da parte dell' appellata.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6.Sussistendo un accordo anche in tal senso, le spese di lite devono essere compensate per intero tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, uditi i procuratori delle parti;
dichiara estinto il processo;
compensa per intero tra le parti le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 28 marzo 2025
Il consigliere estensore
Alfonso Pinto
Il Presidente
Giuseppe Lupo